Il principio della prossimità della prova ex art. 2697 c.c.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 6 luglio 2020, n. 13851.

La massima estrapolata:

Per il principio della prossimità della prova ex art. 2697 c.c., spetta ai chiamati all’eredità di un soggetto deceduto nelle more di un processo, conseguentemente convenuti in riassunzione, allegare e quindi dimostrare di non essere divenuti eredi.

Sentenza 6 luglio 2020, n. 13851

Data udienza 17 dicembre 2019

Tag – parola chiave: PROCEDIMENTO CIVILE – RIASSUNZIONE DELLA CAUSA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 372/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 907/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 16/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso previo deposito brevi note.
udito l’Avvocato.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1778/2016 il Tribunale di Siracusa condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.A. quale impresa designata da FGVS, e (OMISSIS) a risarcire danni derivati da sinistro stradale del (OMISSIS) a (OMISSIS) e (OMISSIS). La compagnia, divenuta intanto (OMISSIS), proponeva appello, cui resistevano (OMISSIS) e (OMISSIS); venivano chiamati e si costituivano pure i figli di (OMISSIS), deceduta nelle more, cioe’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali eccepivano l’inammissibilita’ dell’appello nonche’ la carenza della loro qualita’ di eredi, non avendo accettato l’eredita’ della madre, in ogni caso chiedendo di rispondere dell’eventuale debito ereditario pro quota.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 16 maggio 2017, in parziale accoglimento dell’appello, riduceva il risarcimento dovuto a (OMISSIS) e (OMISSIS) e condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ – ciascuno fino all’ammontare della quota ereditaria – (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a rimborsare alla compagnia assicuratrice le somme pagate in esecuzione della sentenza.
2. Hanno presentato ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); nessun intimato si e’ difeso. La causa, chiamata all’adunanza della Sesta Sezione del 18 aprile 2019, con ordinanza interlocutoria e’ stata rimessa in pubblica udienza ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., u.c.. Chiamata quindi all’udienza pubblica del 17 dicembre 2019, in essa non e’ comparso il difensore dei ricorrenti; il Procuratore Generale ha chiesta il rigetto del ricorso depositando pure memoria d’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso presenta un unico motivo, denunciante, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 459 e 2697 c.c..
3.1 Il giudice d’appello ha motivato nel senso che gli attuali ricorrenti “non hanno dimostrato di non aver accettato l’eredita’ della madre”, onde il contraddittorio sarebbe stato validamente instaurato. Questi pero’ avrebbero “dedotto di non essere eredi”, per cui sarebbe stata la compagnia assicuratrice che avrebbe dovuto provare tale loro qualita’ legittimante. Infatti “la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non e’ di per se’ sola sufficiente all’acquisto della qualita’ di erede”, essendo ben nota la differenza tra chiamato all’eredita’ ed erede, qualita’ quest’ultima che si acquista “solo al momento dell’eventuale accettazione”. E l’eccezione della mancata accettazione dell’eredita’ sarebbe stata tempestivamente sollevata dagli attuali ricorrenti, senza peraltro che la compagnia assicuratrice, loro controparte, abbia poi provato “la loro legittimazione passiva quali eredi e non quali chiamati alla eredita’”: onere probatorio che “grava sulla parte che promuove l’azione nei confronti del successore”, come si evincerebbe dalla giurisprudenza di legittimita’. Di qui la violazione di legge denunciata nel motivo.
3.2 La corte territoriale, in effetti, in riferimento “alla qualita’ di eredi della parte (OMISSIS)”, afferma che, “in caso di morte di una parte processuale, la continuazione del procedimento ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo, notificato (sic) individualmente nei confronti dei chiamati all’eredita’, e’ idoneo (sic) ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualita’ di successore universale della parte deceduta… come e’ avvenuto nella specie, in cui risultano citati i figli della de cuius; pertanto, deve essere il chiamato all’eredita’, che, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualita’ di erede, ha (rectius: ad avere) l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, e di dimostrare l’effettiva assunzione di tale qualita’ ed il conseguente difetto di “legitimatio ad causam”, cosi’ da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione” (qui viene citata Cass. sez. 1, 31 marzo 2011 n. 7517, la cui massima – non riportata dal giudice d’appello – e’ la seguente: “In tema di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all’eredita’, e’ idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualita’ di successore universale della parte deceduta ex articolo 110 c.p.c.; pertanto, il chiamato all’eredita’, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualita’ di erede, ma ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualita’ ed il conseguente difetto di “legitimatio ad causam”, cosi’ da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione. Tuttavia tale eccezione, in ragione della sua natura sostanziale, introduce questione che va risolta nel merito e quindi non puo’ essere denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione.”) E nel caso in esame i fratelli (OMISSIS) – afferma ancora la corte territoriale – “non hanno dimostrato di non aver accettato l’eredita’ della madre, di guisa che il contraddittorio puo’ ritenersi validamente instaurato” (motivazione della sentenza impugnata, pagina 5).
Alla giurisprudenza richiamata dalla corte territoriale – si nota fin d’ora – si e’ conformata la successiva Cass. sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22870: “Nell’ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa “legitimatio ad causam” si trasmette all’erede, ma il ricorso per riassunzione notificato individualmente nei confronti dei chiamati all’eredita’ ex articolo 486 c.c., e’ idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualita’ di successore universale della parte deceduta ex articolo 110 c.p.c.; ne consegue che i chiamati all’eredita’, pur non assumendo la qualita’ di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualita’, cosi’ da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente all’instaurazione del rapporto processuale la notifica di un atto di riassunzione nei confronti di coloro i quali si trovavano nello stato di fatto legittimante la successione, in virtu’ dei rispettivi rapporti di coniugio e di filiazione con la parte defunta, in assenza di circostanze ostative evincibili dagli atti e non essendo stata trascritta, prima della notifica della riassunzione, la rinunzia all’eredita’ dedotta dal coniuge)”.
3.3 Il ricorso richiama, invece, una diversa giurisprudenza di questa Suprema Corte, che si e’ pronunciata nel senso dell’incombenza dell’onere probatorio dell’assunzione da parte del convenuto della qualita’ di erede come gravante sulla parte che agisce, fondandosi sul generale principio dell’articolo 2697 c.c. e sulla qualifica di elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio la sua qualita’ (accettabile o meno, ovviamente) di erede (Cass. sez. L, 30 aprile 2010 n. 10525 – che cosi’ e’ massimata: “In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non e’ di per se’ sola sufficiente all’acquisto della qualita’ di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 485 c.c.. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’articolo 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualita’ di erede, la quale non puo’ desumersi dalla mera chiamata all’eredita’, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredita’, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualita’.” -, Cass. sez. 2, 6 maggio 2002 n. 6479 – per cui “la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non e’ di per se’ sola sufficiente all’acquisto della qualita’ di erede, perche’ a tale effetto e’ necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 485 c.c.. Pertanto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell’articolo 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualita’ di erede, qualita’ che non puo’ desumersi dalla mera chiamata all’eredita’, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredita’, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualita’ di erede” – e la conforme Cass. sez. 2, 30 ottobre 1991 n. 11634 nonche’ la non massimata Cass. sez. 5, 24 febbraio 2016 n. 3611).
Questo orientamento, in effetti, si e’ manifestato anche in altri arresti massimati, come Cass. sez. L, 10 marzo 1987 n. 2489, Cass. sez. L, 22 febbraio 1988 n. 1885, Cass. sez. 2, 12 marzo 2003 n. 3696 e, “oltrepassati” quelli indicati dai ricorrenti, nella piu’ recente Cass. sez. L, 30 agosto 2018 n. 21436, che conformemente insegna: “In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non e’ da sola sufficiente all’acquisto della qualita’ di erede, essendo necessaria l’accettazione da parte del chiamato, mediante “aditio” o per effetto di una “pro herede gestio”, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 485 c.c.; nell’ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’articolo 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione della qualita’ di erede, che non puo’ desumersi dalla mera chiamata all’eredita’, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredita’, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualita’.”.
3.4 E’ evidente che la discrasia tra i due orientamenti deriva – dal momento che si tratta di un fatto costitutivo dell’azione (cfr. in generale S.U. 16 febbraio 2016 n. 2951: “La titolarita’ della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio e’ un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicche’ spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.”) – da una divergente percezione della portata dell’articolo 2697 c.c. (cfr., nella giurisprudenza sin qui citata, un esempio di inequivoca chiarezza gia’ in Cass. sez. L, 14 febbraio 1988 n. 1885, cosi’ plasticamente massimata: “In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per il pagamento dei debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell’articolo 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualita’ di erede, che non puo’ inferirsi dalla mera chiamata alla eredita’, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredita’, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualita’ di erede.”; conforme era gia’ stata Cass. sez. L, 16 ottobre 1985 n. 5101).
La questione, di recente, e’ stata affrontata ex professo alla luce del principio della prossimita’ della prova e, ancora piu’ radicalmente, alla luce dei valori costituzionali, ormai per il rito condensati nel novellato (rispetto all’epoca in cui si sviluppo’ l’orientamento invocato dai ricorrenti) articolo 111 Cost., i quali non possono non condurre ad una interpretazione non formale, bensi’ funzionale – in rapporto, appunto, al conseguimento del processo costituzionalmente (e, al pari, sovranazionalmente) “giusto” – delle regole processuali, tra le quali figura sine dubio anche l’articolo 2697 c.c., norma che riparte tra i litigatores l’onere della prova finalizzato all’accertamento sostanziale, costituente l’auspicabile meta del processo.
3.5 Cass. sez. 3, 14 ottobre 2011 n. 21287 e’ in tal senso assai significativa, ben piu’ che nella massima, nella limpida motivazione.
Di fronte a un motivo che si fondava, tra l’altro, proprio sull’articolo 2697 c.c., lamentandosi la parte ricorrente del non avere riconosciuto il giudice d’appello – e non averne tratto le conseguenze – l’onere della parte riassumente “di dimostrare la qualita’ di eredi dei soggetti chiamati in giudizio” (e cio’ in un caso emblematico dal punto di vista della possibilita’ di abuso, da parte del chiamato, della sua posizione: la rinuncia all’eredita’ era avvenuta oltre tre anni dopo la notificazione dell’atto di riassunzione), questa Suprema Corte individua il problema nella determinazione “della corretta riassunzione del processo dopo la morte della parte” subito chiarendo che “la legittimazione passiva puo’ essere individuata allo stato degli atti, cioe’ nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta – o conoscibile con l’ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnita’, premorienza, ecc).” E corrobora l’immediato asserto con queste successive, nette argomentazioni:
“La funzione dell’atto di riassunzione e’… quella di proseguire il giudizio, mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l’eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire.
Deve essere percio’ condiviso il principio enunciato da Cass. civ. 11 aprile 1984 n. 2331… secondo cui la parte che riassume il giudizio deve diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere, e che un tale titolo permanga al momento della riassunzione.
Qualora il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi (registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc.), ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell’atto, la riassunzione e’ da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti.
Viene a gravare sui convenuti in riassunzione, in tal caso, l’onere di dimostrare il contrario e se del caso di chiarire la loro posizione in tempo utile…
La suddetta interpretazione e’… l’unica conforme ai principi in tema di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all’articolo 111 Cost., ove si consideri che la tesi prospettata dai ricorrenti metterebbe la parte interessata alla riassunzione nella grave difficolta’, se non nell’impossibilita’, di procedervi, qualora – essendo stata dichiarata la morte della controparte e interrotto il processo oltre il termine di un anno, entro il quale e’ ammessa la notificazione dell’atto agli eredi impersonalmente – essa si trovasse non solo a dover accertare la mancanza di un atto di rinuncia di ogni singolo avente titolo all’eredita’, ma anche a dover procedere eventualmente ai sensi dell’articolo 481 c.c., facendo fissare alle controparti un termine per dichiarare se accettano o rinunciano; procedura che difficilmente potrebbe essere esaurita nel ristretto termine fissato dalla legge per la riassunzione del processo.”.
3.6 Il ragionamento di questa pronuncia, strutturato direttamente sull’articolo 111 Cost. e quindi su una interpretazione costituzionalmente orientata della ratio dell’istituto di riassunzione processuale, deve ritenersi integrata per quanto concerne proprio l’inserimento in un simile quadro di una funzionale interpretazione dell’articolo 2697 c.c., il che e’ stato operato da Cass. sez. 3, 28 giugno 2019 n. 17445.
Anche in questo caso la massima (“Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti de successori, la verifica della qualita’ di eredi dei chiamati all’eredita’ non e’ necessaria nell’ipotesi in cui l’atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l’anno dal decesso, ai sensi dell’articolo 303 c.p.c., comma 2, in quanto tale disposizione affranca il notificante dall’onere di ricercare le prove dell’accettazione dell’eredita’, la quale puo’ intervenire nel termine di dieci anni dall’apertura della successione, sicche’ durante detto periodo la parte non colpita dall’evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della “legittimatio ad causam” del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all’eredita’, pur non assumendo la qualita’ di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell’atto di riassunzione, ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualita’ cosi’ da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione.”) non entra nella “zona” piu’ significativa della sentenza, attestandosi – inevitabilmente – sul fornire un risultato che, di per se’, corrisponde ad uno degli orientamenti sopra richiamati, ovvero quello seguito dalla corte territoriale.
In motivazione, infatti, viene affrontata, pur sinteticamente, la questione – a ben guardare aggirata nell’arresto del 2011 – del plasmare l’applicazione dell’articolo 2697 c.c., alla fattispecie. Richiamata Cass. sez. 3, 14 ottobre 2011 n. 21287 (e la susseguente conforme Cass. sez. 2, 19 giugno 2014 n. 21227, non massimata), cosi’ intende completare il tema:
“Sovvengono ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall’evento introduttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attivita’ defatiganti di ricerca delle prove dell’accettazione o della rinuncia all’eredita’ di questi ultimi. D’altronde, il chiamato all’eredita’ puo’ restare tale per 10 anni (prescrivendosi… in 10 anni il suo diritto di accettare l’eredita’) ed e’ conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata (il che per l’appunto avviene mediante la legitimatio ad causam del semplice chiamato)… sarebbe contrario ai principi del giusto processo (oltre che a evidenti ragioni di economia processuale) affermare che la parte non colpita dall’evento interruttivo debba iniziare un sub-procedimento (quale quello previsto dall’articolo 481 c.c. e articolo 749 c.p.c.) affinche’ l’autorita’ giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all’eredita’ dichiari se accetti ovvero rinunci all’eredita’… in ogni caso, il chiamato all’eredita’, pur non assumendo la qualita’ di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell’atto…, ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualita’, cosi’ da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all’eredita’ ha l’agevole possibilita’ di costituirsi e di allegare di non aver accettato l’eredita’, mentre la parte non colpita dall’evento interruttivo si troverebbe nella difficolta’ di dimostrare l’effettiva qualita’ di erede del chiamato, vista la complessita’ dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicita’ che consenta un controllo da parte dei terzi sull’effettiva acquisizione della qualita’ di erede da parte del chiamato”.
3.7 Invero, il principio della prossimita’ o vicinanza della prova (principio ormai pienamente generale, che viene applicato nei piu’ diversi settori: cfr., da ultimo, Cass. sez. 6-3, ord.9 gennaio 2020 n. 297, Cass. sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28985, Cass. sez. 5, 17 luglio 2019 n. 19190 e Cass. sez. L, 29 marzo 2018 n. 7830) e’ il parametro della relativita’, in riferimento ai principi costituzionali e sovranazionali, dell’automatismo insito nell’articolo 2697 c.c.: non, quindi, un mezzo per eluderlo, bensi’ un presidio sistemico per impedirne l’abuso, id est la trasformazione del dispositivo processuale in un’inaccettabile ostacolo alla tutela dei diritti sostanziali. Il che, infatti, si correla all’intervenuto inserimento dell’articolo 24 Cost., identificante gli strumenti processuali garantiti ai litigatores – nel paradigma del giusto processo riconducibile (soprattutto) al novellato articolo 111 Cost. e all’articolo 6 CEDU: non vale la forma dei suddetti strumenti se non e’ coerente e compatibile con lo scopo del processo, e cio’ significa integrale orientamento teleologico delle strutture di rito per conseguire nella maggiore misura raggiungibile la decisione di merito (v. p. es., Cass. sez. 3, 11 febbraio 2009 n. 3362, per cui il principio del giusto processo impone “di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero ispirate ad un formalismo funzionale non gia’ alla tutela dell’interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che e’ quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito”; e cfr. Cass. sez. L, 1 agosto 2013 n. 3362). Allora la prossimita’/vicinanza della prova trae le conseguenze dalla peculiare natura di fattispecie in cui di una ordinariamente agevole possibilita’ di fornire la prova fruisce una parte soltanto, svincolando dall’usuale canone di ripartizione degli oneri probatori delineato dall’articolo 2697 c.c.. Ma il condizionante inserimento, appunto, dell’articolo 2697 c.c., nel sistema rende insito nella norma il limite al suo dettato letterale, nel senso che la ripartizione come letteralmente prevista deve attuarsi soltanto laddove non generi una disparita’ tra i litigatores che conduca lo strumento processuale a fuoriuscire dalla necessaria parita’ funzionale, il rito dunque ostacolando il conseguimento del merito.
Il relativismo in tal senso delle singole norme non puo’, infatti, essere negato e respinto, pena la strumentalizzazione di queste a favore del fenomeno antigiuridico dell’abuso, la cui ipotizzabile configurabilita’ vale “a contrario” come parametro interpretativo nel settore del rito, in quanto costituisce l’inverso del “giusto processo”.
3.8 Applicando allora l’articolo 2697 c.c., nella sua pregnanza sistemica, non puo’ negarsi che la parte, per cosi’ dire, vocata alla prova del passaggio o meno del chiamato alla qualita’ di erede e’ il chiamato stesso, l’esercizio della sua volonta’ opzionale generando la stretta prossimita’ alla prova nonche’ semplificando e accelerando il fenomeno processuale in rapporto a quello che diverrebbe se non venisse adeguato e sintonizzato ad esso anche l’ulteriore fenomeno successorio (in termini di prescrizione e di procedimenti “esterni” specifici).
In conclusione, consono ai valori sistemici e’ l’orientamento piu’ recente, fondato sulla prossimita’ della prova e al quale questo collegio ritiene di aderire cosi’ come ulteriormente chiarito, non apparendo neppure – si nota ad abundantiam – necessario investire il piu’ elevato giudice nomofilattico in quanto proprio la sussistenza di tali valori inibisce con evidenza l’impostazione dell’ulteriore orientamento, insorto in epoca ben anteriore alla loro introduzione, costituzionale e sovranazionale, appunto nel sistema.
In considerazione, allora, del principio della prossimita’ della prova – presidio ontologicamente sistemico che apporta al canone dell’articolo 2697 c.c., una specifica tutela dal suo abuso deve affermarsi che spetta ai chiamati all’eredita’ di un soggetto deceduto nelle more di un processo, e conseguentemente convenuti in riassunzione, in primis allegare e quindi dimostrare di non esserne divenuti eredi.
4. Pertanto il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese non essendosi difesa alcuna controparte.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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