Il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 18 maggio 2020, n. 15259.

Massima estrapolata:

Il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l’obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d’appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l’art. 3 della Costituzione).

Sentenza 18 maggio 2020, n. 15259

Data udienza 18 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Minaccia – Relazione sentimentale interrotta – Condanna in appello – Overturning di condanna – Prova dichiarativa decisiva – Obbligo di rinnovazione istruttoria – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/07/2018 del TRIBUNALE di CHIETI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore della ricorrente, avv. (OMISSIS), che insiste nell’accoglimento del ricorso;
udito altresi’ l’avv. (OMISSIS), in difesa della parte civile, che si riporta alle conclusioni depositate unitamente alla nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Chieti, quale giudice d’appello, in riforma della sentenza n. 167 del 2017 del Giudice di Pace di Chieti, appellata dalla sola parte civile, ha dichiarato l’imputata (OMISSIS), agli effetti civili, responsabile del fatto commesso, contestato come minaccia semplice ai danni di (OMISSIS), con il quale l’imputata aveva avuto una relazione sentimentale, e l’ha condannata al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile appellante.
La minaccia, come contestata, e’ consistita nello gettare benzina sull’autovettura della persona offesa e nell’affiggere un foglio su un albero vicino recante la scritta: “oggi la macchina, domani (OMISSIS)”.
2. Avverso il provvedimento indicato propone ricorso l’imputata, tramite il difensore, avv. (OMISSIS), deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e manifesta illogicita’ della motivazione per non aver il Tribunale assunto una prova decisiva e, in generale, per le argomentazioni utilizzate rispetto all’accusa di minaccia. Il giudice d’appello non ha tenuto conto della documentazione presentata dalla difesa ed ha ribaltato la sentenza del giudice di pace nonostante l’attuale persona offesa sia stata sottoposta a giudizio per calunnia nei confronti dell’imputata, avendola accusata ingiustamente dei fatti contestati nel presente processo.
E’ stato emesso, infatti, decreto di fissazione di udienza preliminare dinanzi al GUP presso il Tribunale di Chieti.
Sarebbe stato, inoltre, violato l’obbligo di motivazione rafforzata richiesto per il ribaltamento in chiave accusatoria e quello di rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa, previsto anche ai sensi dell’articolo 6, pr. 3, lettera d) CEDU.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato per le considerazioni che seguono.
2. La prova che e’ stata valutata dal secondo giudice per ribaltare, sia pur ai soli fini civili, la sentenza di primo grado e’ per la gran parte dichiarativa e ad essa si fa riferimento ampiamente nella motivazione della pronuncia impugnata.
Si pone, pertanto, la questione relativa alla necessita’ di rinnovare la prova dichiarativa sulla quale si e’ fondato un overturning di condanna, su cui il percorso interpretativo giurisprudenziale, interno e sovrazionale, a lungo ha dibattuto.
3. Ebbene, la verifica di legittimita’ del provvedimento che riformi in secondo grado una prima pronuncia assolutoria attiene a due aspetti paralleli ma idealmente collegati tra loro:
a) la tenuta della motivazione con cui si ribalti la pronuncia di assoluzione, dal punto di vista della sua capacita’ di superare le argomentazioni di quest’ultima e di proporre una soluzione logica maggiormente coerente con il quadro probatorio e convincente dal punto di vista del test, obbligato, di accertamento della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, secondo il canone previsto dall’articolo 533 c.p.p.;
b) la necessita’ di rinnovare la prova dichiarativa che sia valsa, in un primo momento, a fondare la sentenza liberatoria ed in un secondo momento abbia costituito il fondamento della pronuncia di condanna.
3.1. Sotto il primo profilo di verifica – e cioe’ la tenuta della motivazione – deve rammentarsi che gia’ nel 2005, le Sezioni Unite ebbero ad affermare che la sentenza che riformi totalmente, sia in senso assolutorio che in chiave di condanna, la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piu’ rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).
Il massimo collegio nomofilattico ha, dunque, da molti anni puntato l’attenzione sull’obbligo – per il giudici dell’overturning in appello – di dimostrare specificamente l’insostenibilita’ sul piano logico e giuridico degli argomenti piu’ rilevanti della sentenza del primo giudice, attraverso una puntuale ed approfondita verifica critica cui consegua una differente, completa e piu’ persuasiva motivazione che, sovrapponendosi complessivamente alle ragioni della sentenza di primo grado, dia conto degli esiti difformi ai quali si giunge e della maggiore o diversa valenza conferita a ciascun elemento di prova che faccia parte della piattaforma istruttoria.
E’ stato, percio’, affermato, successivamente alla sentenza Mannino, che sussiste per il giudice della riforma in appello la necessita’ di comporre una motivazione c.d. rafforzata, piu’ convincente rispetto a quella ribaltata e dotata di maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio in caso di overturning di condanna (ex multis Sez. 4, n. 42868 del 26/9/2019, Miceli, Rv. 277624; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 15/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253909).
L’obbligo di esprimere, da parte del giudice del ribaltamento in appello, non soltanto una propria, alternativa ricostruzione della vicenda conclusasi in primo grado con un diverso esito, bensi’ una motivazione maggiormente dotata di capacita’ persuasiva e idonea a scalfire le argomentazioni del primo giudice in modo analitico e’ stato sottolineato, altresi’, con ampie argomentazioni motivazionali, dalle decisioni delle Sezioni Unite che, dal 2016 al 2019, sono intervenute sul tema, parallelo e al tempo stesso strettamente collegato, della necessita’ di rinnovare la prova dichiarativa decisiva: Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492; in Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, nonche’, da ultimo, anche in parte in Sez. U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112.
3.2. Quanto al secondo profilo di verifica – e cioe’ la necessita’ di disporre la rinnovazione della prova dichiarativa che faccia parte del bagaglio cognitivo dei due giudizi di merito chiusi da esiti contrapposti – l’elaborazione interna ha subito una forte spinta in avanti per l’interazione e le ricadute della giurisprudenza delle Corti Europee, ed in particolare della Corte EDU, di seguito soprattutto alla decisione Dan c. Moldavia del 05/11/2011 (che in realta’ e’ stata preceduta da altre pronunce, a partire dal caso Bricmont c. Belgio del 07/07/1989, e poi, tra le tante, Costantinescu c. Romania del 27/06/2000; Sigurbor Arnarsson c. Islanda del 15/07/2003; Destrehem c. Francia del 18/05/2004; Garda Ruiz c. Spagna del 21/01/2006), secondo cui l’affermazione nel giudizio di appello della responsabilita’ dell’imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative e’ consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell’articolo 6 CEDU e in particolare del comma 3, lettera d), che assicura il diritto dell’imputato di “esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico” (piu’ recentemente, cfr. Manolachi c. Romania del 05/03/2013; Flueras c. Romania del 09/04/2013; Manoli c. Moldavia del 28/02/2017; Lorefice c. Italia del 29/06/2017).
Nella scia di tale giurisprudenza, e soprattutto della citata sentenza Dan c. Moldavia, le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado (anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato) con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non puo’ riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilita’ penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487).
La sentenza di condanna emessa in violazione di tale obbligo di rinnovazione e’ affetta da vizio di motivazione per violazione del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785), cio’ perche’ la presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente piu’ affidabile per l’apprezzamento della prova dichiarativa, e cioe’ quello che si basa sui principi di oralita’ e immediatezza.
Le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267489; confermata espressamente da Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787). Costituiscono prove orali decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonche’ quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell’esito della condanna (Sez. U Dasgupta, Rv. 267491).
La riforma in appello di una pronuncia assolutoria, pertanto, nel proporre un giudizio di colpevolezza conforme al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, deve corrispondere a due regulae iuris, entrambe necessarie: quella della costruzione di una motivazione rafforzata (ovvero maggiormente persuasiva); quella della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, qualora la decisione scaturisca da una diversa valutazione di tale prova (cfr. Sez. 6, n. 51898 del 2019, cit.).
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza Troise (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430), infine, hanno ribadito l’obbligo di motivazione rafforzata, ridefinendolo attraverso alcuni caratteri peculiari, anche quando ad essere ribaltata sia una sentenza di condanna, ribadendo l’esclusione, tuttavia, in tal caso, come avevano fatto anche nella sentenza Dasgupta, della necessita’ di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva (che rimane in tal caso prerogativa discrezionale del giudice lasciata al suo apprezzamento): il giudice d’appello, in caso di overturning assolutorio, deve offrire una motivazione “puntuale e adeguata” che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata.
Il massimo collegio nomofilattico ha disegnato un percorso entro il quale la presunzione di innocenza costituisce il sostrato valoriale del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, posto a presidio soltanto dell’affermazione di colpevolezza mediante condanna, mentre per giungere ad una sentenza assolutoria vale un canone opposto: non gia’ la certezza dell’innocenza bensi’ la mera non certezza della colpevolezza.
Il giudice deve pronunciare assoluzione, cioe’, in tutti i casi in cui un dubbio sussiste e non puo’ essere superato, il che equivale a descrivere, dalla prospettiva dell’assoluzione, il mancato soddisfacimento della regola del ragionevole dubbio.
4. Il caso di specie deve essere letto nel prisma dei principi sinora sintetizzati, tenendo conto del fatto, invero analizzato anche dalle Sezioni Unite nella pronuncia Troise piu’ volte citata, a sostegno del rafforzamento delle conclusioni alle quali giunge, che il legislatore, nel 2017, con la novella rappresentata dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 ha introdotto l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in caso di appello proposto dal pubblico ministero, mediante l’aggiunta all’articolo 603 c.p.p., del comma 3-bis.
La Corte di cassazione ha gia’ avuto modo di chiarire, successivamente a tale novella normativa ed affermando un principio che il Collegio condivide e ribadisce, come il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilita’ di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, e’ obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell’imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5, n. 32854 del 15/4/2019, Gatto, Rv. 277000; Sez. 5, n. 38082 del 4/4/2019, Clemente, Rv. 276933; Sez. 6, n. 12215 del 12/2/2019, Caprara, Rv. 275167).
In proposito, l’orientamento in esame ha ritenuto che la disposizione dell’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l’obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d’appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile, sicche’ rimane valido il principio, gia’ richiamato ed affermato dalle Sezioni Unite – sia nella sentenza Dasgupta che nella pronuncia Patalano – secondo cui deve procedersi alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche quando il ribaltamento e la condanna avvengano in seguito ad appello proposto soltanto dalla parte civile e ai fini esclusivamente civili.
Non puo’ che concordarsi, peraltro, con la prospettiva che interpreta come una regola generale quella dettata dalla novella del 2017, benche’ espressamente formulata solo per il caso di appello del pubblico ministero: essa attiene, infatti, all’acquisizione ed alla valutazione della prova da parte del giudice di secondo grado che compia un overturning di condanna e una condanna inflitta nel processo penale soggiace ad un unico statuto probatorio, come noto, sia che vengano in rilievo profili penali, sia che si valutino profili civili.
Del resto, a ragionare altrimenti, si creerebbe una disparita’ di trattamento cosi’ marcata tra le garanzie delle quali godrebbe l’imputato nel caso in cui fosse impugnata la sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti agli effetti penali e quelle di cui sarebbe destinatario l’imputato nei cui confronti si fosse proposta impugnazione ai soli effetti civili da travalicare senza dubbio la ragionevolezza legislativa, che, nell’ottica dell’articolo 3 Cost., deve guidare pur sempre la legittimita’ costituzionale delle scelte normative.
Una nota finale deve essere dedicata alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite Pavan del 2019, gia’ citata (Sez. U, n. 4426 del 28/01/2019, dep. 02/04/2019, Pavan, Rv. 275112).
In tale pronuncia potrebbe leggersi una contraddizione rispetto a quanto sinora sostenuto, la’ dove le Sezioni Unite hanno ricordato come l’intervento legislativo che ha introdotto nell’articolo 603 c.p.p., il comma 3-bis abbia dato vita ad una norma eccezionale, di stretta interpretazione, che individua una nuova ipotesi di ammissione d’ufficio delle prove, limitando l’obbligo alle ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non, quindi, la parte civile.
E tuttavia tale passaggio argomentativo (cfr. pag. 9 della sentenza, in particolare) non puo’ consentire interpretazioni “oltre le intenzioni” del massimo collegio nomofilattico, che non ha inteso escludere l’obbligo di rinnovazione in appello della prova dichiarativa decisiva nel caso di impugnazione della sola parte civile, ma soltanto delimitare la portata innovativa della disciplina, magari in un’ottica rivolta al sindacato di legittimita’ ed agli eventuali vizi proponibili, sotto il profilo della violazione della specifica disposizione richiamata.
5. Alla luce delle linee ermeneutiche sin qui tratteggiate, la sentenza impugnata deve essere annullata per vizio di motivazione, derivato dalla violazione della regola interpretativa immanente e tuttora valida legata all’obbligo di rinnovazione della prova decisiva anche qualora ci si trovi in presenza di un’impugnazione ai soli fini civili proposta dalla parte civile.
5.1. Nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che le prove dichiarative costituite dalle testimonianze della persona offesa e di chi era informato sui fatti siano decisive ai fini delle determinazioni adottate, sia nella prospettiva assolutoria del primo giudice che in quella opposta del secondo; neppure puo’ negarsi che sia stata proprio la distonica valutazione di tali testimonianze a costituire il nucleo centrale del ribaltamento da parte del giudice d’appello: e’ la stessa sentenza impugnata che si muove espressamente lungo un alveo di valenza ed utilita’ delle dichiarazioni della vittima del reato e dei testimoni informati sui fatti.
6. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, mentre nulla si dispone sulle spese della parte civile, alla luce anche del principio di soccombenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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