Principio della prevenzione quando è escluso.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 novembre 2021| n. 33109.

Principio della prevenzione quando è escluso.

In tema di distanze tra edifici, infatti, il principio della prevenzione e’ escluso solo in presenza di una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l’obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni. Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione potendo il prevenuto costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima, se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla meta’ del prescritto distacco tra fabbricati

In tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell’avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all’esame della Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l’appello dall’art. 346 c.p.c., pone a carico dell’intimato l’onere dell’impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’intimato, appellato vittorioso nel giudizio di gravame, fosse tenuto a proporre ricorso incidentale in merito alla pronuncia di ammissibilità della deduzione in giudizio, ad opera degli appellanti, del criterio della prevenzione, ancorché ritenuta poi nel merito infondata).

Ordinanza|10 novembre 2021| n. 33109. Principio della prevenzione quando è escluso.

Data udienza 14 luglio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Distanze tra edifici – Principio della prevenzione – Escluso in caso di regolamento comunale che applichi una diversa distanza – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 633/2017 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3632/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 7/6/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 14/7/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

1. Il tribunale, con sentenza del 2009, ha accolto la domanda che (OMISSIS), nella qualita’ di proprietario del terreno in (OMISSIS), ed ha, per l’effetto, condannato (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari del fondo vicino, alla retrocessione fino al rispetto della distanza legale delle opere realizzate in violazione dei limiti di legge e, segnatamente, del fabbricato a due piani per civile abitazione, di due manufatti agricoli contigui, del locale garage seminterrato e della scala in muratura, nonche’ all’eliminazione delle servitu’ di affaccio e di veduta e al risarcimento dei danni, nella misura di Euro 4.389,00, respingendo, invece, la domanda di usucapione proposta dai convenuti.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza del tribunale, fossero respinte le domande proposte dall’attore.
(OMISSIS) ha resistito all’appello, deducendo l’inammissibilita’ della questione relativa alla prevenzione in quanto sollevata per la prima volta solo in appello, e chiedendone il rigetto.
2. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.
La corte, in particolare, dopo aver premesso che: – la consulenza tecnica d’ufficio, dalle cui risultanze non v’era motivo di discostarsi, ha accertato che gli immobili realizzati dal (OMISSIS) violano le distanze legali; – gli appellanti non hanno censurato le misurazioni indicate dal consulente, limitandosi a lamentare la mancata applicazione del principio della prevenzione desumibile dalle scritture private intercorse tra i danti causa, ha ritenuto che tale doglianza non poteva essere accolta.
Innanzitutto, ha osservato la corte, il criterio della prevenzione previsto dagli articoli 873 e 875 c.c, e’ derogato dal regolamento comunale edilizio allorche’ lo stesso fissi la distanza non solo tra le costruzioni ma anche delle stesse dal confine, poiche’ detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l’onere della creazione della zona di distacco. Se, dunque, il regolamento edilizio stabilisce una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, tale prescrizione, ha aggiunto la corte, deve intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine dal quale, pertanto, chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla meta’ di quella prescritta, con la conseguente esclusione della possibilita’ di costruire sul confine e, quindi, della operativita’ del criterio della prevenzione.
In secondo luogo, ha proseguito la corte, le scritture private prodotte dall’appellante non spiegano alcun rilievo atteso che le prescrizioni contenute nel regolamento edilizio sono dettate a tutela dell’interesse generale al rispetto di un determinato assetto urbanistico e non sono, quindi, derogabili dai privati.
3. (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso notificato il 20/12/2016, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l’altro, reiterato l’eccezione, gia’ sollevata nel giudizio di secondo grado, di inammissibilita’ della deduzione con la quale gli appellanti solo nell’atto d’appello avevano invocato il criterio della prevenzione.
Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 873 e 875 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, avendo il regolamento edilizio fissato una distanza minima tra le costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, tale prescrizione ha fatto implicitamente riferimento al confine con la conseguente preclusione all’operativita’ del criterio della prevenzione.
4.2. Cosi’ facendo, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, la corte d’appello ha erroneamente disatteso il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10318 del 2016, secondo cui, al contrario, il principio della prevenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati in misura diversa rispetto a quella stabilita dal codice civile senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine.
5.1. Il motivo e’ fondato, con assorbimento del secondo.

5.2. In tema di distanze tra edifici, infatti, il principio della prevenzione e’ escluso solo in presenza di una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l’obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni. Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione potendo il prevenuto costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima, se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla meta’ del prescritto distacco tra fabbricati (Cass. n. 5146 del 2019).
5.3. Il principio della prevenzione, invero, si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella stabilita dall’articolo 873 c.c. e tuttavia non imponga (come, evidentemente, ritenuto dalla corte d’appello, li’ dove ha parlato di “implicito riferimento al confine”) una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicche’ il preveniente conserva la facolta’ di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla meta’ di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facolta’ di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli articoli 874, 875 e 877 c.c. (Cass. SU n. 10318 del 2016; piu’ di recente, Cass. n. 22447 del 2019).
5.4. La sentenza pronunciata dalla corte d’appello, li’ dove ha ritenuto che, ove il regolamento edilizio stabilisce una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, tale prescrizione, dovendosi intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, esclude la possibilita’ di costruire sul confine e quindi l’operativita’ del criterio della prevenzione, non ha rispettato il predetto principio e si espone, come tale, alle censure svolte sul punto dai ricorrenti.
5.5. Ne’ puo’ rilevare l’eccepita inammissibilita’ della deduzione del criterio della prevenzione in quanto svolta solo nell’atto d’appello poiche’, com’e’ noto, nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia, sia pure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale – com’e’ accaduto nel caso in esame, li’ dove la corte d’appello, pur ritenendone l’infondatezza, ha, tuttavia, ritenuto ammissibile la deduzione in giudizio del criterio della prevenzione da parte degli appellanti – il ricorso per cassazione dell’avversario impone a detta parte, che intenda riproporre all’esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale (Cass. n. 6992 del 2006; Cass. n. 3261 del 2003; Cass. n. 8718 del 2004) in considerazione della struttura del giudizio di legittimita’, il quale non e’ soggetto alla disciplina, dettata per l’appello, dall’articolo 346 c.p.c., con la conseguenza che l’onere dell’impugnazione gravante sull’intimato va riferito non solo alla soccombenza pratica ma anche a quella teorica, e non puo’ essere assolto con la sola riproposizione della questione con il controricorso (Cass. n. 5357 del 2002).
6. La sentenza impugnata dev’essere, quindi, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

 

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