Condotte riparatorie e la valutazione di congruità

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 novembre 2021| n. 39252.

Condotte riparatorie e la valutazione di congruità.

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta è quella prevista dall’art. 469, cod. proc. pen., che è condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell’imputato e non richiede, invece, il consenso della parte civile, le cui pretese potranno essere fatte valere in sede civile, ove la dichiarazione di estinzione non produce alcun effetto, in quanto volta a eliminare esclusivamente l’interesse pubblico alla condanna.

Sentenza|2 novembre 2021| n. 39252. Condotte riparatorie e la valutazione di congruità

Data udienza 22 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Sentenza di proscioglimento predibattimentale – Declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162 ter cp – Applicazione in caso di non opposizione del pm e dell’imputato quali parti necessarie – Esclusione della parte civile – Assenza di interesse all’impugnazione della sentenza di estinzione ad opera della parte civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RECCHIONE SANDRA;
Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Troncone Fulvio che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio.

Condotte riparatorie e la valutazione di congruità

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo aveva ritenuto congrua la somma offerta dagli imputati al fine di ottenere il proscioglimento ai sensi dell’articolo 162 ter c.p. e, conseguentemente, emetteva sentenza – ai sensi dell’articolo 469 c.p. – dopo avere sentito il pubblico ministero e la parte civile che si opponevano entrambi alla definizione anticipata ed alla dichiarazione di estinzione.
La Corte di appello rigettava l’appello proposto dal pubblico ministero ritenendo corretta la valutazione del Tribunale in ordine alla congruita’ della condotta riparatoria che consentiva dichiarare estinto il reato ai sensi dell’articolo 162 ter c.p..
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione sia il difensore della parte civile, che il pubblico ministero, che deducevano:
2.1. violazione di legge: la sentenza di proscioglimento predibattimentale che aveva dichiarato l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 162 ter c.p., era stata pronunciata in violazione dell’articolo 469 c.p.p., in quanto il pubblico ministero si era opposto al riconoscimento della causa di estinzione;
2.2. violazione di legge: non era stata rinnovata l’istruzione dibattimentale nonostante l’impugnazione del pubblico ministero fosse stata considerata ammissibile e la Corte di appello avesse deciso nel merito, in violazione dell’articolo 604 c.p.p., comma 6.
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazioone del risarcimento che era stato ritenuto congruo senza considerare le allegazioni della parte civile che dimostrerebbero che il danno era superiore a quello ritenuto dal primo giudice; si deduceva inoltre che la riparazione che conduceva alla estinzione nei casi previsti dall’articolo 162 ter c.p., doveva coprire l’intero danno prodotto dalla condotta illecita, dunque comprendere sia il danno patrimoniale, che quello non patrimoniale che ogni conseguenza dannosa o pericolosa del reato.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe proceduto alla confisca facoltativa del profitto del reato, che, secondo il ricorrente sarebbe obbligatoria anche nel caso in cui il reato e’ prescritto.

 

Condotte riparatorie e la valutazione di congruità

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare – identificata la procedura funzionale alla dichiarazione di estinzione prevista dall’articolo 162 ter. c.p., in quella disciplinata dall’articolo 469 c.p.p. – il collegio non intende discostarsi dall’autorevole interpretazione offerta delle Sezioni Unite secondo cui la sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all’articolo 469 c.p.p. puo’ essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti ovvero (a) mancanza di una condizione di procedibilita’ o proseguibilita’ dell’azione penale (b) la presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento a condizione che le parti non si siano opposte, in quanto non puo’ trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell’articolo 129 stesso codice che presuppone necessariamente l’instaurazione di un giudizio in senso proprio (Sez. U, Sentenza n. 3027 del 19/12/2001 Cc. (dep. 25/01/2002) Rv. 220555 – 01).
Il collegio rileva infatti che poiche’ l’articolo 162 ter c.p., impone di valutare la condotta riparatoria “prima dell’apertura del dibattimento”, la sentenza non potra’ che essere pronunciata secondo le regole previste dall’articolo 469 c.p.p., che disciplina le pronunce di proscioglimento predibattimentale e che legittima le pronunce di estinzione del reato (tra le quali si inquadra quella prevista dall’articolo 162 ter c.p.).
L’articolo 469 c.p.p., prevede che il proscioglimento predibattimentale possa essere pronunciato solo se le parti necessarie – pubblico ministero e l’imputato non si oppongono. L’applicazione di tale procedura esclude che debba essere sentita anche la parte civile.
Invero l’esclusione della rilevanza della eventuale opposizione della parte civile e’ in linea con la natura squisitamente penalistica del proscioglimento ai sensi dell’articolo 162 ter c.p..
Con riguardo all’omologo procedimento di fronte al Giudice di pace disciplinato dal Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 35, comma 1, le Sezioni Unite hanno affermato che e’ legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, qualora, il giudice esprima una motivata valutazione di congruita’ della somma offerta con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative, quanto di quelle retributive e preventive, nulla rilevando dichiarato dissenso della persona offesa per l’inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dell’imputato quale risarcimento, (Sez. U, Sentenza n. 33864 del 23/04/2015 Ud. (dep. 31/07/2015) Rv. 264240 – 01). Secondo il Collegio allargato infatti “l’operazione valutativa compiuta dal giudice consiste dunque nel mettere in relazione le attivita’ poste in essere dall’imputato con la gravita’ del fatto, per evitare che la mancata applicazione della pena abbia ripercussioni negative sulla tenuta generai-preventiva del sistema, e cercando contemporaneamente di ricomporre il conflitto attraverso la compensazione dell’offesa, in modo coerente con gli obiettivi di prevenzione generale e speciale che caratterizzano l’ordinamento penale (…) Alla luce di quanto esposto, ai fini della risoluzione della questione posta al vaglio delle Sezioni unite, deve essere accolto l’orientamento secondo il quale si deve escludere l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per condotte riparatorie sia agli effetti penali che civili Decreto Legislativo n. 274 del 2000, ex articolo 35, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruita’ del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria e con sentenza predibattimentale, non riveste autorita’ di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile” (Sez. U, Sentenza n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264240 – 01).
Si tratta di una interpretazione che e’ stata – condivisibilmente – esportate anche alla procedura prevista dall’articolo 162 ter c.p., che disciplina l’estinzione del reato in relazione all’accertamento di condotte riparatorie. E’ stato infatti deciso che non sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie, ex articolo 162-ter c.p., in quanto essa, limitandosi ad accertare la congruita’ del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorita’ di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (Sez. 5 -, Sentenza n. 10390 del 14/02/2019 Ud. (dep. 08/03/2019) Rv. 276028 – 01).
In sintesi deve ritenersi: (a) che la procedura diretta alla valutazione della congruita’ della condotta riparatoria dell’imputato, funzionale ad ottenere la dichiarazione di estinzione del reato, deve essere individuata in quella prevista dall’articolo 469 c.p.p.; (b) che, pertanto, la dichiarazione di estinzione del reato e’ “condizionata” alla mancata opposizione delle parti necessarie (pubblico ministero ed imputato); (c) che la dichiarazione di estinzione pronunciata nonostante l’opposizione del pubblico ministero produce una nullita’ assoluta, perche’ impedisce la partecipazione del pubblico ministero al procedimento penale; (d) che il consenso della parte civile non e’ necessario per la perfezione della procedura: tale scelta legislativa si giustifica con il fatto che la valutazione di congruita’ della “condotta riparatoria” e’ limitata alla sua attitudine ad estinguere il reato, ovvero a eliminare l’interesse pubblico alla condanna; (e) che pertanto non sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di estinzione, dato che le sue pretese risarcitorie potranno essere fatte valere in sede civile, dove il giudicato penale relativo alla dichiarazione di estinzione del reato non avra’ alcuna efficacia ai sensi dell’articolo 652 c.p.p..
1.2. Cosi’ ricostruite le coordinate del procedimento con il quale si dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 162 ter c.p., e riaffermata la necessita’ di rispettare i vincoli procedurali previsti dall’articolo 469 c.p.p., il collegio ritiene che il primo dei motivi proposti sia fondato.
La sentenza di estinzione del reato per accertato compimento di adeguate condotte riparatorie e’ stata infatti pronunciata nonostante il pubblico ministero si fosse opposto: il che genera una nullita’ assoluta in quanto impedisce al pubblico ministero di partecipare al procedimento (articolo 178 c.p.p., lettera b)).
Si tratta di una nullita’ verificatasi nel primo grado di giudizio che affligge sia la sentenza impugnata che quella di primo grado.
Entrambe le sentenze di merito devono essere annullate e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Palermo per il giudizio.
Gli altri motivi sono assorbiti; le spese della parte civile saranno definite e liquidate al termine del procedimento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e trasmette gli atti al Tribunale di Palermo per il giudizio. Spese della parte civile al definitivo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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