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Nel contratto d’opera, pur non essendo obbligatoria la forma scritta, le parti, ai sensi dell’art. 2222 c.c., ben possono procedere alla compilazione di un contratto scritto e firmato dai contraenti. Tale documento – unico riferimento per un eventuale contenzioso – è bene che comprenda: a) la descrizione dettagliata dell’opera o del servizio richiesti; b) i tempi di consegna da parte del committente; c) i materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; d) i tempi di consegna del lavoratore; e) il prezzo pattuito; f) i tempi di pagamento; g) la data e le modalità del recesso. Tuttavia, ove le parti decidano di stipulare il contratto oralmente, sarà necessario, ciascuno per le proprie pretese, che il professionista e/o il committente, dimostri l’opera che era stata programmata ed il corrispettivo concordato e, comunque, l’ulteriore contenuto dell’accordo. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 aprile 2016, n. 8484.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 29 aprile 2016, n. 8484 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott....

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L’obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone al legale di informare l’assistito di tutte le questioni in fatto e in diritto ostative al raggiungimento del risultato o, comunque, produttive del rischio di effetti dannosi. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 aprile 2016, n. 7708.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 aprile 2016, n. 7708 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata il 5 luglio 2010 e notificata il 25 gennaio 2011, che ha accolto l’appello proposto da M.L. avverso la sentenza del Tribunale di Treviso e nei confronti di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2015, n. 25963. In tema di responsa­bilità professionale dell’avvocato, la mancata indicazione delle prove indispensabili per l’accoglimento, della domanda costituisce di per sé manifestazione di negligenza del difen­sore, salvo che il predetto dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nel caso di specie, potevano essergli ragionevolmente richieste, tenuto conto che rientra nei suoi doveri di diligenza professionale non solo la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che il cliente, normal­mente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione dei giudice. A tale principio si è attenuto il giudice d’appello, il quale ha ritenuto, nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, che colui che agisce in confessoria servitutis ha l’onere di fornire la prova dell’esistenza del diritto, e che tale onere non viene meno a fronte di ammissioni del con­venuto, trattandosi dell’esistenza di un diritto reale, rima­nendo salva soltanto la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi che scaturiscono dalle ammissioni del conve­nuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall’attore

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2015, n. 25963 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Trento, depositata il 1° dicembre 2009, che ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’avvocato A.P. avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto e nei confronti di R. e G. P. (eredi...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 25 giugno 2015, n. 13144. La prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative – art. 2956 n. 2) cod. civ.- trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza rilascio di quietanza scritta. Ne consegue, in un regime nel quale il contratto d’opera professionale sia caratterizzato dalla personalità della prestazione, non solo che ad una società può essere conferito soltanto l’incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni c.d. protette, ma anche che deve necessariamente essere utilizzato uno strumento diverso dal contratto d’opera professionale e che perciò alla società non può essere opposta la prescrizione presuntiva triennale

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 25 giugno 2015, n. 13144 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ODDO Massimo – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. DI AMATO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 giugno 2015, n. 12871. L’art. 2226 cod. civ., che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell’opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale; essa infatti ha per oggetto, pur quando si estrinsechi nell’istallazione di una protesi dentaria, la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come per i beni materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti, assumendo rilievo assorbente l’attività riservata al medico dentista di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e del controllo della stessa. Pertanto, non potendosi individuare un’entità materiale nell’opera del dentista, la protesi può considerarsi un’opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell’odontotecnico.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 giugno 2015, n. 12871 Svolgimento del processo l. A.C. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, il dott. D.F., chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti a sua negligenza professionale nell’esecuzione di una terapia odontoiatrica. Si costituì il dott. F.,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2015, n. 11147. In materia di contratto d’opera intellettuale, ove risulti provato l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 maggio 2015, n. 11147 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere Dott. BARRECA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 giugno 2015, n. 11769. Il prestatore d’opera, prendendo in consegna il bene dal committente per l’esecuzione della prestazione principale.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 8 giugno 2015, n. 11769 Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, in riferimento al capo della sentenza Prestige/T. si deduce la violazione degli artt. 1218, 1177, 2222 e ss., 1655 e ss. cod. civ. e illogicità della motivazione. 1.1. La Corte di merito ha ritenuto il...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 marzo 2015, n. 4908. Al pari dell’appalto, anche in tema di contratto d’opera, allorché il prestatore d’opera eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all’art. 2226 c.c., per i vizi dell’opera, incombe sul committente l’onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell’azione. L’eccezione di decadenza del committente dalla garanzia di cui all’art. 2226 c.c. ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all’effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente. La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d’opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 marzo 2015, n. 4908 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI...