La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 18467 del 7 luglio 2025, si è pronunciata sui limiti del potere discrezionale del giudice in materia di compensazione delle spese di lite. La Suprema Corte ha ribadito che il potere del giudice di compensare le spese ha natura discrezionale. Tuttavia, questo potere non è assoluto. Il sindacato della Corte di Cassazione, esercitato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato alla verifica che non sia stato violato il principio fondamentale secondo cui le spese non possono mai essere poste a carico della parte che è risultata totalmente vittoriosa (salve le ipotesi previste dalla legge). La compensazione delle spese è, pertanto, legittima solo in caso di soccombenza reciproca oppure in presenza di:
- Assoluta novità della questione trattata.
- Mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (quelle decisive).
- Analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 luglio 2025| n. 18467.
Potere discrezionale del giudice e compensazione spese
Massima: In tema di spese di lite, è pacifico che il potere del giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è prevista, dunque, solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ordinanza|7 luglio 2025| n. 18467. Potere discrezionale del giudice e compensazione spese
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Tag/parola chiave: Spese di lite – Condanna alle spese – Principio della soccombenza – Sindacato della Corte in tema di compensazione spese di lite – Danni da inadempimento contrattuale – Risarcimento – Giurisdizione – Atti prodromici al processo – Procura speciale alle liti – Traduzione in lingua italiana – Non integra un requisito di validità dell’atto – La carenza non dà luogo a nullità
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. CASSANO Margherita – Prima Presidente
Dott. ACIERNO Maria – Presidente di Sezione
Dott. TRIA Lucia – Presidente di Sezione
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente di Sezione
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere – Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 25447/2024 r.g. proposto da:
Ki.Th., STUDIO LEGALE E NOTARILE Ki. E Ki., con sede in (Omissis), H (G), Ro.He. e STUDIO LEGALE DR. Sc., con sede in (Omissis), A (G), tutti rappresentati e difesi, giusta procure speciali autenticate per Notar Le. da Tubinga e per Notar St. da Albstadt, dagli Avvocati Fu.R., St.Gr. e Gi.Ma., con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Fr.Ru., presso lo studio dell’Avvocato Fr.Gl..
– ricorrenti –
contro
Nd.Ma., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Ge.Ca., presso il cui studio elettivamente domicilia in Merine di Lizzanello (LE), s.pPe.Ve..
– controricorrente –
e
Pi.Ne., anche in qualità di titolare dei diritti di causa della dott.ssa Nd.Ma., Pi.Co., NT.EU. Srl, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore ing. Pi.Co., e NT.IN. SHPK (società di diritto albanese), in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore dott. Pi.Ne., tutti elettivamente domiciliati in Merine di Lizzanello (LE), s.pPe.Ve., presso lo studio dell’Avvocato Ge.Ca., che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al controricorso.
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e
SP.ZO., con sede legale in (Omissis), B (G), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sc.Ma., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati Pe.Ag. ed Iv.Ca., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Piazza Fr.Mo..
– controricorrente e ricorrente incidentale adesiva –
e
KREIS SPARKASSE ZOLLERNALB ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS; Ka.He.- IMMOBILIEN.
– intimate –
al quale è stato abbinato quello promosso da:
Pi.Ne., anche in qualità di titolare dei diritti di causa della dott.ssa Nd.Ma., Pi.Co., NT.EU. Srl, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore De.Vi., e NT.IN. SHPK (società di diritto albanese), in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore dott. Pi.Ne., tutti elettivamente domiciliati in Merine di Lizzanello (LE), s.pPe.Ve., presso lo studio dell’Avvocato Ge.Ca., che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso.
– ricorrenti –
contro
Ki.Th., STUDIO LEGALE E NOTARILE Ki. E Ki., con sede in (Omissis), H (G), Ro.He. e STUDIO LEGALE DR. Sc., con sede in (Omissis), A (G), tutti rappresentati e difesi, giusta procure speciali autenticate per Notar Ja. da Tubinga, Notar Jo. da Albstadt e Notar St. da Albstadt, dagli Avvocati Fu.R., St.Gr. e Gi.Ma., con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Fr.Ru., presso lo studio dell’Avvocato Fr.Gl..
– controricorrenti –
e
SP.ZO., con sede legale in (Omissis), B, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sc.Ma., e Ka.He. IMMOBILIEN, con sede legale in (Omisssi) O, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ka.He., entrambe rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avvocati Pe.Ag. ed Iv.Ca., con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Piazza Fr.Mo..
– controricorrenti –
avverso la sentenza, n. 2939/2024, della CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata il 29.04.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/06/2025 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo dichiararsi la improcedibilità del ricorso incidentale promosso da Pi.Ne., Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk e di quello promosso nell’interesse di SP.ZO.; accogliersi il settimo motivo del ricorso proposto da Pi.Ne., Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk, da rigettarsi per il resto; accogliersi il ricorso proposto da Ki.Th., Studio legale e notarile Ki. E Ki. , Ro.He. e Studio legale Dr. Sc..
Potere discrezionale del giudice e compensazione spese
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato il 30 dicembre 2015, Pi.Ne., Nd.Ma., la NT.EU. Srl, la NT.IN. Shpk (società di diritto albanese) e Pi.Co. citarono innanzi al Tribunale di Roma Ki.Th. (notaio rogante l’atto di acquisto, datato 1 aprile 2011, rep. 122/2011, di un immobile ad uso commerciale sito nel centro storico di H – G -, denominato “Hofapotheke”, intercorso tra Pi.Ne. e la sig.ra Ra., nonché l’atto integrativo del 28.3.2012, resosi necessario per il tardivo pagamento del saldo prezzo da parte del Pi.Ne., entrambi privi di efficacia traslativa, posto che la cd. Auflassung risaliva al 5 aprile 2012, data della trascrizione immobiliare); lo Studio Legale e Notarile Ki. E Ki. ; l’Avvocato Ro.He. , che, insieme al dr. Sc. (deceduto nelle more del giudizio e nei cui confronti gli attori avevano rinunciato a notificare l’atto di citazione ai di lui successori) aveva “suggerito” che titolare dell’indennizzo assicurativo fosse la venditrice dell’immobile; lo Studio Legale Dr. Sc., incaricato di tutelare gli acquirenti “per i danni successi all’immobile e tutto quanto in esso contenuto” in seguito all’incendio occorso in data 6 febbraio 2012, ossia due mesi prima del trasferimento del cespite; la SP.ZO., istituto di credito che aveva segnalato all’acquirente Pi.Ne. l’agenzia immobiliare Ka.He. Immobilien; la Ka.He. Immobilien, intermediaria immobiliare nella vendita Ra.,-Pi.Ne. Ne chiesero la condanna, in solido, al pagamento della somma di Euro 10.250.000,00, a titolo di risarcimento di danni, patrimoniali e non (di cui Euro 2.000.000,00 per la ricostruzione dell’immobile, Euro 7.000.000,00 per la sospensione dell’attività imprenditoriale ed il mancato guadagno derivatone, oltre al ristoro del danno alla salute quantificato per Pi.Ne. e Pi.Co. in Euro 500.000,00 ciascuno e per Nd.Ma. in Euro 250.000,00), subiti a causa dell’incendio che aveva danneggiato il citato immobile, occorso quando accora il Pi.Ne. non ne era proprietario, ma eziologicamente riconducibile, secondo l’assunto attoreo, all’inadempimento contrattuale, a diverso titolo, di tutti i convenuti, con responsabilità indifferenziata.
I convenuti, ritualmente costituitisi, chiesero il rigetto della domanda eccependo: il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, la sua incompetenza per territorio, la nullità della procura, la nullità dell’atto di citazione, l’irritualità della costituzione di parte attrice, la prescrizione del diritto al risarcimento, il mancato rispetto dei termini a comparire, la carenza di interesse ad agire, il difetto di legittimazione passiva degli studi professionali, l’infondatezza in fatto ed in diritto delle domande avversarie e la temerarietà della lite.
Con sentenza del 16 settembre 2019, n. 17666, il Tribunale capitolino, qualificata l’azione proposta come di risarcimento danni per inadempimento contrattuale: i) dichiarò la propria carenza di giurisdizione in favore di quella della Repubblica Federale Tedesca; ii) condannò gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Ki.Th., Studio Legale e Notarile Ki. E Ki., Ro.He. , Studio Legale dr. Sc., Sp.Zo. e Ka.He. lmmobilien, che liquidò in Euro 9.500,00 ciascuno, oltre rimborso forfetario spese, IVA e CPA; iii) condannò gli stessi attori, in solido tra loro, a corrispondere a ciascun convenuto, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., l’ulteriore somma di Euro 4.750,00.
2. Il gravame proposto contro quella decisione da Pi.Ne., Nd.Ma., Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk e Pi.Co. fu respinto dall’adita Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 aprile 2024, n. 2939, resa nel contraddittorio con Ki.Th., Studio Legale Dr. Sc., Studio Legale e Notarile Ki. E Ki. , Ro.He. e SP.ZO., e nella contumacia di Ka.He. Immobilien.
2.1. Per quanto qui di interesse ed in sintesi, quella corte: i) negò la ivi lamentata violazione dell’art. 11 del Regolamento di Bruxelles, rimarcando che “l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non è stato notificato ad alcuna società assicuratrice in esso facendosi chiaro riferimento (cfr., pag. n. 4) ad Istituto che avrebbe dovuto risarcire i danni per l’incendio, essendosi viceversa espressamente indicata nella citazione iniziale di primo grado la Sparkassen Hechingen quale “mediatore immobiliare” e non quale assicuratore, quindi, il primo giudice risulta aver correttamente motivato sul punto evidenziando come non fosse pertinente il richiamo degli attori all’art. 11, comma 1, lett. b, del Regolamento UE 1215/2012, posto che, in giudizio, non era stato evocato l’assicuratore – come previsto dalla norma in questione – tantomeno gli attori avevano dedotto d’essere contraenti, assicurati o beneficiari di specifico contratto di assicurazione. Del resto, l’art. 11 del regolamento fa espresso e puntuale riferimento “all’assicuratore” precisando che l’assicuratore può essere convenuto in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore, qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario, senza tuttavia che gli attori abbiano fatto riferimento alcuno nell’atto iniziale del giudizio a specifico contratto assicurativo e previsioni negoziali di sorta, avendo invero incentrato la causa petendi su diverso inadempimento. Il primo giudice ha infatti osservato che era stato posto a fondamento dell’azione risarcitoria il contratto d’opera intellettuale tra Pi.Ne. e il notaio Ki. (per la stipulazione del contratto di compravendita dell’immobile “Hofapotheke”) nonché quello con gli Avv.ti Ro.He. e Sc., mentre atteneva a diversa prestazione di servizi – per quanto dedotto dagli stessi attori in citazione iniziale – il rapporto con gli altri istituti (SP.ZO. e Ka.He. Immobilien) convenuti in primo grado. Ragion per cui – come correttamente evidenziato dal primo giudice – ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, il luogo di esecuzione di tutte le obbligazioni dedotte in giudizio si identificava con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, ossia in G”; ii) ritenne che le disposizioni civilistiche interne di diritto tedesco non fossero suscettibili di spiegare alcuna rilevanza ai fini della giurisdizione tenuto conto della causa petendi sopra evidenziata; iii) escluse la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, nell’avvenuta costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, essendo mancate specifiche allegazioni e prove al riguardo; iv) negò la lamentata violazione del diritto comunitario (art. 4 del Regolamento Roma I), “atteso che, da quanto depositato in primo grado, – stante l’inammissibilità di tutta la documentazione depositata dagli appellanti con la costituzione in appello ex art. 345 c.p.c. (appellanti che in primo grado si sono limitati a depositare una mera brochure dell’immobile e delle fotografie) – l’atto notarile è stato rogato a Hechingen in Germania, ivi svolgendosi le prestazioni notarili, quelle dei legali e quelle degli altri soggetti evocati in giudizio avendo tutti proprio domicilio e sede in Germania, tenuto conto altresì delle contestazioni della SP.ZO. per cui assicuratrice era la SV Sparkassen Versicherung AG mentre la SP.ZO. si era limitata a segnalare, quale possibile mediatore immobiliare, l’agenzia Ka.He. Immobilien, senza alcun ulteriore coinvolgimento nella fattispecie, atteso che il finanziamento dell’acquisto immobiliare era avvenuto da parte della Kreissparkasse Tübingen”; v) respinse la censura di “Manifesta violazione dell’Art. 6 CEDU (diritto ad un giusto processo; parità processuale delle parti)”, evidenziando che “il cd. regolamento Roma I si occupa della sola individuazione della legge materiale applicabile ad un rapporto obbligatorio contrattuale, non riguardando, invece, i criteri di individuazione del foro competente in caso di controversia transnazionale, che, invece, debbono rinvenirsi nel diverso Regolamento Bruxelles I bis, il cui art. 4 prevede che “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”, mentre l’art. 7, al n. 1), lett. a), prevede, per la materia contrattuale, l’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio e, al n.2), dispone in materia di illeciti civili dolosi o colposi, che il convenuto possa essere chiamato in giudizio “davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” in tutti i casi rinvenibile in G”; vi) negò la qualità di consumatori in capo agli appellanti, essendosi gli stessi più volte qualificati come imprenditori nell’atto introduttivo di primo grado; vii) negò la prospettata “Violazione degli accordi di giurisdizione (Art. 215 VVG)”; viii) compensò, infine, le spese del grado, “in ragione della complessità delle questioni dedotte in giudizio”, altresì ritenendo insussistenti i presupposti dell’art. 96 cod. proc. civ.
3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza, Ki.Th., lo Studio legale e notarile Ki. E Ki. , Ro.He. e lo Studio legale dr. Sc. hanno promosso ricorso, notificato il 28 novembre 2024, affidandosi a due motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi: Nd.Ma.; Pi.Ne., “anche in qualità di titolare dei diritti di causa della dott.ssa Nd.Ma.”, Pi.Co., la NT.EU. Srl e la NT.IN. Shpk (società di diritto albanese), proponendo pure ricorso incidentale, affidato a sette motivi e corredato da istanza di rimessione in termini, cui hanno resistito, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., i ricorrenti principali; la SP.ZO., proponendo anche impugnazione incidentale adesiva a quella di questi ultimi, cui hanno resistito, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., Pi.Ne., Pi.Co., la NT.EU. Srl e la NT.IN. Shpk. Sono rimaste solo intimate, invece, la Kr.SP. e la Ka.He. – Immobilien.
3.1. Altro ricorso, notificato il 29 novembre 2024 e recante otto motivi, è stato promosso, contro la medesima sentenza della corte capitolina, da Pi.Ne., “anche in qualità di titolare dei diritti di causa della dott.ssa Nd.Ma.”, Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk. Ad esso hanno resistito, con separati controricorsi: Ki.Th., lo Studio legale e notarile Ki. E Ki. , Ro.He. e lo Studio legale dr. Sc.; la SP.ZO. e la Ka.He. – Immobilien.
3.2. In prossimità dell’odierna adunanza camerale sono state depositate memorie ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.
Potere discrezionale del giudice e compensazione spese
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Le questioni pregiudiziali. Nd.Ma. ha eccepito – nel proprio controricorso mediante il quale ha resistito al ricorso di Ki.Th., Studio legale e notarile Ki. E Ki. , Ro.He. e Studio legale Dr. Sc. – la inammissibilità di detto ricorso “per mancata traduzione della autentica notarile della procura rilasciata all’estero”. Ha dedotto che “Analizzando le procura speciali delle controparti, risulta che (testualmente) questa sia stata rilasciata in Germania, precisamente ad Albstadt il 7.8.2024 e naturalmente è priva dell’autentica da parte degli avvocati italiani delle controparti. Allegati alle rispettive procure vi sono quelli che sembrerebbero atti notarili, però redatti in lingua tedesca e privi di traduzione”.
Eccezione analoga è stata formulata anche da Pi.Ne., Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk, nel loro controricorso, con ricorso incidentale e richiesta di rimessione in termini (cfr. pag. 26), avverso il medesimo ricorso di Ki.Th., Studio legale e notarile Ki. E Ki. , Ro.He. , e Studio legale Dr. Sc. (questo controricorso, tuttavia, si rivela inammissibile, perché tardivamente depositato, come meglio si spiegherà appresso). Questa eccezione è stata da loro ribadita nella “integrazione della memoria” ex art. 380-bis depositata il 30 maggio 2025 (dove è stata lamentata anche la illeggibilità della firma di chi ha sottoscritto la procura e la mancata indicazione della sua carica sociale).
Va precisato, poi, che un’impugnazione incidentale adesiva risulta essere stata promossa solo da SP.ZO. (cfr. pag. 6 e ss. del suo controricorso datato 31 dicembre 2024), la cui procura alle liti, datata 23 dicembre 2024, è stata rilasciata, del tutto ritualmente, ai suoi difensori Agstner e Carpigo, che ne hanno autenticato la sottoscrizione del legale rappresentante.
Va rilevato, infine, che uno dei difensori di Ki.Th., Studio legale e notarile Ki. E Ki. , Ro.He. , e Studio legale Dr. Sc. (l’Avv. Fu.R.) ha depositato la traduzione della suddetta certificazione (“da lui fedelmente eseguita al meglio delle sue conoscenze”) contestualmente al controricorso, ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., avverso il ricorso incidentale di Pi.Ne., Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk.
Tanto premesso, la descritta eccezione di Nd.Ma., nonché di Pi.Ne., Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk, di inammissibilità del ricorso di Ki.Th., Studio legale e notarile Ki. E Ki. , Ro.He. e Studio legale Dr. Sc., “per mancata traduzione della autentica notarile della procura rilasciata all’estero”, si rivela infondata.
Invero, queste stesse Sezioni Unite, con la recentissima sentenza del 2 luglio 2025, n. 17876, decidendo il ricorso n.r.g. 1620 del 2018, discusso nell’udienza pubblica tenutasi lo stesso giorno (10 giugno 2025) dell’adunanza camerale nella quale sono stati discussi e decisi anche i ricorsi oggi in esame, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “In materia di atti prodromici al processo, quale, nella specie, la procura speciale alle liti, la traduzione in lingua italiana di quest’ultima e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione di L’Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, non integra un requisito di validità dell’atto, sicché la sua carenza non dà luogo ad alcuna nullità”; “Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc. civ., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per gli atti prodromici al processo (quali, in particolare, gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi prodotti validamente, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte”.
In quella sede sono state ampiamente esposte (cfr. pag. 8-26 della motivazione) le argomentazioni tutte che hanno giustificato l’affermazione di tali principi, sicché, per intuibili ragioni di sintesi, ad esse può qui farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.
Calandole, dunque, nella fattispecie in esame, ne consegue l’infondatezza della descritta eccezione di nullità delle procure speciali rilasciate ai propri difensori da Ki.Th., dallo Studio legale e notarile Ki. E Ki. , da Ro.He. e dallo Studio legale Dr. Sc. per l’odierno giudizio di legittimità, stante la comprensibilità della corrispondente attività certificativa, altresì rimarcandosi, in via assolutamente dirimente, che alcuna specifica contestazione è stata ritualmente e tempestivamente sollevata avverso la sua traduzione depositata da uno dei difensori dei menzionati ricorrenti (l’Avv. Fu.R.) contestualmente al controricorso, ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., avverso il ricorso incidentale di Pi.Ne., Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk.
1.1. Pi.Ne., Pi.Co., la NT.EU. Srl e la NT.IN. Shpk hanno lamentato pure, nel controricorso avverso l’impugnazione incidentale adesiva di SP.ZO. al ricorso di Ki.Th., dello Studio legale e notarile Ki. E Ki. , di Ro.He. e dello Studio legale Dr. Sc. Kingler, che “La procura prodotta da Sparkasse, allegata al ricorso incidentale, sembrerebbe firmata su suolo italiano da tal Markus Schimid genericamente indicato quale “legale rappresentante pro tempore” senza indicare l’esatta qualifica o posizione nell’organizzazione societaria (amministratore, socio, membro del consiglio di amministrazione ecc…) e soprattutto la fonte di tale potere di rappresentanza. Nessun documento autorizzativo da parte del consiglio di amministrazione o attestazione notarile sono stati allegati alla procura. Si contesta pertanto che Markus Schimid abbia poteri di rappresentanza o di straordinaria amministrazione”.
Una siffatta eccezione, tuttavia, si rivela insuscettibile di accoglimento.
Invero – anche volendosi prescindere dal valutare ogni altra conseguenza derivante dal fatto che quei controricorrenti, tardivamente costituitisi (come si vedrà oltre) in relazione al menzionato ricorso principale di Ki.Th., dello Studio legale e notarile Ki. E Ki. , di Ro.He. e dello Studio legale Dr. Sc. Kingler, nemmeno avrebbero potuto presentare memorie ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. (cfr. art. 370, comma 1, cod. proc. civ., nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022) – ritiene il Collegio che quella eccezione, peraltro del tutto generica, debba essere disattendersi alla stregua di quanto desumibile da Cass., SU, n. 31963 del 2021. Infatti, l’esame del testo della procura allegata al controricorso di Sparkasse Zollernlab evidenzia che la stessa è stata conferita dal legale rappresentante della società. Quest’ultima, di conseguenza, non era tenuta a fornire la prova di tale rappresentanza, essendo sufficiente la indicazione della funzione del soggetto conferente (legale rappresentante della società, appunto), secondo l’orientamento costante di questa Corte (cfr., ex multis Cass. 19162 del 2007; 23033 del 2011). Solo a fronte di una puntuale contestazione relativa all’effettiva esistenza del potere esercitato mediante il rilascio della procura, nella specie, tuttavia, insussistente, in ragione della genericità dell’eccezione come concretamente formulata, sarebbe sorto l’onere della dimostrazione di quella qualità e dei relativi poteri da parte del conferente la procura medesima.
Del resto, giusta Cass. n. 576 del 2021, in tema di rappresentanza processuale, vige il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo (nel nostro caso, legale rappresentante) della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa.
1.2. Ki.Th., Studio legale e notarile Ki. E Ki. , Ro.He. e Studio legale Dr. Sc. hanno eccepito la tardività (e conseguente inammissibilità) del controricorso e del ricorso incidentale di Pi.Ne., anche nella indicata qualità, Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk.
Hanno sostenuto, in proposito, che “Gli odierni deducenti hanno notificato il proprio ricorso il 28 novembre 2024 e da quella data decorre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 370 c.p.c., termine che sarebbe scaduto al più tardi il 7 gennaio 2025. Il 6 e il 7 gennaio 2025 la controparte ha notificato ai deducenti due diversi documenti indicati quali controricorso con ricorso incidentale (doc. 12 e doc. 13) i quali differiscono tra loro. La differenza si nota immediatamente osservando l’indice dei documenti che si trova a p. 30 di ciascuno dei due atti, laddove si vede che il documento notificato il 7 gennaio contiene l’indicazione di un documento in più (il n. 10). Il documento infine depositato il 9 gennaio 2025 (doc. 11) è un altro e diverso atto: consta di 31 pagine (gli altri due di 30), contiene un’istanza di rimessione in termini che non è presente negli altri due e la lista dei documenti allegati è ancora differente (il doc. 10 è indicato come “certificato medico”, mentre nel controricorso notificato il 7 gennaio 2025 è indicato come “atto di cessione dei diritti di causa” e in quello notificato il 6 gennaio 2025 non è menzionato alcun doc. 10). È chiaro allora che l’unico controricorso con ricorso incidentale astrattamente rilevante, quello cioè depositato il 9 gennaio 2025, è stato depositato dopo la scadenza del termine”.
Potere discrezionale del giudice e compensazione spese
Hanno chiesto, inoltre, respingersi la richiesta di rimessione in termini dei menzionati controricorrenti e ricorrenti incidentali.
Hanno rimarcato, infine, che “Il ricorso incidentale avversario è inoltre inammissibile, atteso che le medesime parti hanno già consumato il potere di impugnare per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2939/2024 del 24 aprile 2024 con il ricorso da loro notificato il 29 novembre 2024 (tra le tante v. Cass. civ. n. 9993/2016, Cass., SS. UU., n. 2568/2012), il quale deve essere peraltro considerato già esso stesso un ricorso incidentale, in quanto notificato successivamente al ricorso degli odierni deducenti”.
Orbene, rileva il Collegio che il ricorso principale di Ki.Th. ed altri è stato notificato al difensore di Pi.Ne. ed altri il 28 novembre 2024 (cfr. relativa documentazione in atti).
Ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, essendosi al cospetto di un ricorso notificato dopo l’1 gennaio 2023), “la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso”. Giusta l’art. 371, comma 1, cod. proc. civ., “la parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza”.
La qui condivisa giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che: i) “I giudizi di cassazione intrapresi con ricorso notificato dopo il 1 gennaio 2023 sono sottoposti all’art. 370 c.p.c., così come modificato dall’art. 3, comma 27, del D.Lgs. n. 149 del 2022, che ha eliminato l’obbligo di notifica del controricorso, con la conseguenza che il controricorrente deve ritenersi costituito ritualmente mediante deposito di tale atto” (cfr. Cass. n. 3559 del 2024); ii) “In tema di giudizio di cassazione, l’art. 370 c.p.c. – che, dopo la modifica apportata dall’art. 3, comma 27, del D.Lgs. n. 149 del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso – si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1 gennaio 2023, poiché, in forza dell’art. 35, comma 5, del citato D.Lgs., come modificato dalla L. n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato” (cfr. Cass., SU, n. 7170 del 2024).
Nella specie, i quaranta giorni dalla notificazione del ricorso avvenuta il 28.11.2024, sono scaduti il 7 gennaio 2025 (martedì). Il “controricorso e ricorso incidentale adesivo (con istanza di rimessione in termini)” di Pi.Ne. ed altri, datato “6-9/1/2025”, risulta essere stato depositato, telematicamente, il 9 gennaio 2025, quindi, deve considerarsi tardivo e, come tale, inammissibile, unitamente al ricorso incidentale contestualmente proposto.
Circa quest’ultimo, peraltro, va rimarcato che, come stabilito da Cass. n. 917 del 2024, “Il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dall’art. 366 c.p.c. Ne consegue che, in virtù del principio della consumazione del diritto d’impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti abbia a sua volta proposto autonomo ricorso per cassazione, da ritenersi convertito in ricorso incidentale, non può con il controricorso avverso il ricorso notificatole proporre nuova impugnazione incidentale, ancorché intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione. Analoga preclusione investe il ricorso incidentale proposto dalla parte che aveva già impugnato in via autonoma la sentenza di appello (Cass. 19150/2005; Cass. 2309/2007; Cass. 2954/2011; Cass. 23630/2011; Cass. 4249/2015; Cass. 24962/2016)).
Va disattesa, infine, la richiesta di rimessione in termini contenuta in quel controricorso (giustificata con l’assunto che la mattina del 7 gennaio 2025, il difensore era stato colpito improvvisamente da una pesante sindrome influenzale con impedimento totale a svolgere l’attività professionale), per le ragioni, affatto condivisibili, esposte nella requisitoria scritta del sostituto procuratore generale (“In primo luogo, v’è da rilevare che si tratta di adempimenti meramente telematici, che non richiedono alcuno spostamento personale per cui può trovare qui ulteriore seguito l’invocato indirizzo di legittimità secondo il quale “”la malattia del procuratore non rileva di per sé come legittimo impedimento (in tal senso Cass. n. 12544 del 2015, Cass. n. 14586 del 2005)” (Cass. s.u. 32725/2018)” (v. Cass 381/2020). D’altro canto, il ricorso incidentale al suo termine reca due date: 6 e 9 gennaio 2025, indice che l’atto difensivo fosse già pronto alla data del 6 gennaio 2025, ossia in una data antecedente all’insorgere dello stato debilitante. Inoltre, non può non rilevare in questa sede la circostanza fatta valere sempre dalla difesa di Ki.Th. e altri, per cui il predetto stato influenzale non è risultato talmente invalidante dall’impedire qualsivoglia attività professionale: infatti, sembra in tal senso dirimente il fatto che il 7 gennaio il difensore ha notificato un controricorso con ricorso incidentale, da lui peraltro modificato rispetto a quello notificato il giorno prima. Ne segue che emerge in guisa autoevidente che il malessere che ha colpito l’Avv. Ge.Ca. non avesse connotati talmente pervasivi da completamente e improvvisamente privargli della possibilità di svolgere ogni attività professionale: così come ha provveduto a notificare telematicamente il controricorso in data 7 gennaio 2025, è ragionevole dedurre che, del pari, nella medesima data, era anche in grado di depositarlo telematicamente (oltre a poterlo anche depositare già il giorno prima: 6 gennaio 2025)”).
1.3. Inammissibile, infine, perché tardivamente proposto, si rivela pure il controricorso incidentale adesivo (al ricorso principale di Ki.Th., dello Studio legale e notarile Ki. E Ki. , di Ro.He. e dello Studio legale Dr. Sc.) promosso nell’interesse della sola SP.ZO. (e non anche dalla Heinz Kaut Immobilien). Tanto per le ragioni che saranno compiutamente esposte nel successivo paragrafo 4 di questa motivazione ad esso specificamente dedicato.
2. – Il ricorso di Pi.Ne., “anche in qualità di titolare dei diritti di causa della dott.ssa Nd.Ma.”, Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk. L’esame di questo ricorso è logicamente prioritario rispetto a quello, ad esso cronologicamente precedente, di Ki.Th., dello Studio legale e notarile Ki. E Ki. , di Ro.He. e dello Studio legale Dr. Sc., i cui motivi, invece, investono solo la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza oggi impugnata, sicché il relativo interesse alla decisione verrebbe meno ove quest’ultima fosse cassata per altra ragione.
2.1. Il primo motivo di questo ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Nullità della sentenza – Violazione delle norme e dei principi di diritto sul conflitto di interessi e nullità dei mandati difensivi di controparte”, assume che i “mandati dei difensori dei convenuti sono nulli per conflitto di interessi, poiché gli stessi avvocati rappresentano contemporaneamente l’assicuratore, il broker, la banca, l’assicurazione, il notaio e l’avvocato in violazione del divieto di rappresentanza multipla in presenza di interessi contrapposti. In particolare i convenuti sono tutti portatori di interessi confliggenti tra loro in quanto chiamati a risarcire, ognuno a titolo personale, il danno provocato agli attori”.
Potere discrezionale del giudice e compensazione spese
Questa doglianza, per come concretamente argomentata, si rivela inammissibile.
Invero, la corte distrettuale ha respinto l’analoga eccezione già formulata in appello da Pi.Ne., Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk, chiarendo (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) che era mancata qualsivoglia allegazione e prova circa la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, nell’avvenuta costituzione in giudizio di più parti convenute a mezzo dello stesso procuratore.
L’odierna censura, – anche volendosene sottacere la carenza di autosufficienza, nella misura in cui richiama un procedimento (n. 2428/2020 r.g.), pendente innanzi alla Corte di appello di Perugia, di cui non descrive compiutamente le parti e l’oggetto della controversia – postula comunque accertamenti di natura chiaramente fattuale, come tali del tutto incompatibili con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità.
Ragioni di completezza, inoltre, impongono di ricordare che la recente Cass., SU, n. 35328 del 2024, che ha riguardato la medesima vicenda fattuale di cui si discute nell’odierno giudizio, ha disatteso un’analoga eccezione ivi proposta da Nd.Ma. e NT.EU. Srl, così motivando “È, invero, evidente dalla stessa prospettazione difensiva delle ricorrenti e dalla giurisprudenza da esse richiamata nell’atto suddetto, alle pag. 4 e segg., che non vi è alcun conflitto d’interessi tra la posizione della SV e quella del notaio Ki. , in quanto entrambi sono convenuti in giudizio, sia in questa sede, sia, a quanto è dato comprendere sulla base della prospettazione delle ricorrenti, nel giudizio pendente dinanzi la Corte d’Appello di Roma, ai fini del risarcimento danni da illecito extracontrattuale, per avere omesso di fornire adeguata documentazione alle ricorrenti, nei cui confronti non sussisteva alcun vincolo contrattuale, situazione che, anzi, al contrario di quanto prospettato, rivela una comunanza di interessi (e non un conflitto, come nel caso di Cass. n. 19262 del 7/07/2021, richiamata dalla difesa delle ricorrenti) tra la SV e il notaio Ki. , che legittima l’adozione di una comune linea difensiva, se del caso mediante uno o più avvocati comuni (si veda, per l’incompatibilità della nomina dello stesso avvocato per più parti, nel caso di conflitto d’interessi Cass. n. 22772 del 25/09/2018 Rv. 650921 – 01)”).
2.2. Il secondo motivo di questo ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, c.p.c. – Erronea esclusione della giurisdizione italiana nei confronti di Sparkasse – Violazione degli art. 10 e ss. del Regolamento (UE) n. 1215/2012”, contesta alla corte capitolina di avere affermato il difetto di giurisdizione nei confronti dell’assicuratore Sparkasse sull’erroneo presupposto che quest’ultima società non sarebbe stata citata in giudizio quale intermediario assicurativo.
Esso si rivela insuscettibile di accoglimento.
Invero, la corte distrettuale, confermando, in parte qua, la decisione del Tribunale, ha ritenuto insussistente la giurisdizione italiana perché “in giudizio non era stato evocato l’assicuratore -… – tantomeno gli attori avevano dedotto di essere contraenti, assicurati o beneficiari di uno specifico contratto di assicurazione”.
I ricorrenti insistono sul rilievo che la SP.ZO. sia un intermediario assicurativo, qualificazione che fonderebbe, a loro dire, la giurisdizione italiana ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012 (che ha come scopo quello di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice). Le relative allegazioni, tuttavia, non consentono di superare le ragioni concordemente considerate dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Roma, giacché affermare che uno dei convenuti è un intermediario assicurativo non è sufficiente a colmare il difetto iniziale di allegazione sul quale è stata giustificata l’inesistenza della giurisdizione italiana.
Infatti, è incontroverso che tra SP.ZO. e gli odierni ricorrenti non è intercorso alcun rapporto contrattuale di tipo assicurativo. La prima, in questa vicenda, si era limitata a segnalare come mediatore l’agente immobiliare Ka.He. Immobilien, così come concretamente accertato nei precedenti gradi di giudizio. Ne consegue, quindi, l’impossibilità di invocare il foro speciale di cui all’art. 11 (competenza in materia di assicurazioni) del Regolamento suddetto al fine di radicare la giurisdizione italiana, posto che il comma 1, lett. b), di quell’articolo presuppone una controversia rigorosamente tra controparti assicurative.
Orbene, non vi è prova che la SP.ZO. sia mai stata controparte assicurativa degli odierni ricorrenti (o di qualcuno di essi), dovendo, peraltro, la stessa tenersi distinta dalla SV.Sp., società assicuratrice dell’immobile in H fino alla data dell’incendio.
In altri termini, nessuno dei ricorrenti (che hanno fatto valere la propria posizione di danneggiati, ma non in dipendenza di vincoli contrattuali assicurativi) è mai divenuto contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario, così come richiesto, invece, dalla norma regolamentare in questione. Pertanto, in carenza dello specifico contratto di assicurazione, la deroga alla regola generale del foro del convenuto non può operare, valendo soltanto nei confronti della specifica controparte contrattuale “qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario”. E, appunto, tali condizioni, nel caso di specie, pacificamente non ricorrono.
Resta da aggiungere che, come condivisibilmente rimarcato da entrambi i giudici di merito, gli originari attori hanno posto a fondamento dell’intrapresa azione risarcitoria il contratto d’opera intellettuale tra Pi.Ne. ed il notaio Ki. (per la stipulazione del contratto di compravendita dell’immobile “Hofapotheke”) nonché quello con gli Avvocati Ro.He. e Sc., mentre atteneva a diversa prestazione di servizi – per quanto dedotto dagli stessi attori nella citazione iniziale – il rapporto con gli altri istituti (SP.ZO. e Ka.He. Immobilien) convenuti in primo grado. Ragion per cui, ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, il luogo di esecuzione di tutte le obbligazioni dedotte in giudizio si identificava – in assenza di dimostrazione di diversa convenzione – con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, ossia in G.
Rimane fermo, dunque, il principio cardine che governa l’individuazione del Giudice competente in siffatti contesti, consistente nell’applicazione della regola actor sequitur forum rei di cui all’art. 4, comma 1, del già citato Regolamento UE n. 1215/2012, a tenore del quale “… le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”. Nel caso di specie, tutti i controricorrenti hanno la propria residenza o il proprio domicilio in G, né è stato dimostrato che dispongano di filiali o sede secondarie in Italia, né che SP.ZO. o Ka.He. Immobilien avessero mai diretto le loro attività professionali o promozionali verso l’Italia.
Infine, esigenze di completezza inducono a sottolineare che: i) la carenza di giurisdizione italiana sarebbe configurabile ove pure volesse valorizzarsi la natura reale del danno asseritamente subito dagli originari attori per effetto dell’incendio della Hofapotheke, posto che, in tal caso, l’azione giudiziaria da essi intrapresa sarebbe teoricamente riconducibile nell’alveo della responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicazione dell’art. 7, n. 2, del menzionato Regolamento, secondo cui, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, il convenuto può essere chiamato in giudizio anche “davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” (nella specie, sia il fatto che l’evento rovinoso si sono pacificamente verificati in Germania); ii) la doglianza dei ricorrenti secondo cui il giudice di primo grado non aveva assegnato i termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ., così impedendo agli attori di precisare/modificare la domanda già avanzata verso Sparkasse, è inammissibile, non risultando che analoga censura sia stata prospettata innanzi alla Corte d’Appello; iii) l’affermazione dei medesimi ricorrenti che, per il diritto tedesco, per interrompere la decadenza/prescrizione in presenza di debitori solidali alternativi, vi sarebbe un obbligo di chiamata in causa di tutti i terzi responsabili a titolo di garanzia, è irrilevante, perché mostra di non considerare che la titolarità di una facoltà o di un obbligo, anche quando sia fruibile o da rispettarsi in un diverso ordinamento nazionale, dal punto di vista sostanziale o processuale, non arreca deroga al riparto di giurisdizione quanto alla relativa domanda.
Potere discrezionale del giudice e compensazione spese
2.3. Il terzo motivo di questo, rubricato “Art. 360, comma 1, c.p.c. – Erronea esclusione della giurisdizione italiana nei confronti degli altri convenuti – Violazione degli artt. 10 e ss. del Regolamento (UE) n. 1215/2012”, censura la sentenza impugnata per avere affermato il difetto di giurisdizione nei confronti degli altri convenuti (diversi da SP.ZO.) sull’erroneo presupposto che gli attori non rivestivano la qualità di consumatori.
Questa censura non merita accoglimento, atteso che, come affatto condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, “non è stata soddisfatta la condizione della qualità di consumatore della parte processuale, che anzi ha predicato essere un professionista (essendosi più volte qualificati come imprenditori in atto introduttivo di primo grado, come sostenuto concordemente da entrambi i giudici di merito)”.
La stessa, peraltro, postula accertamenti di natura chiaramente fattuale (al fine di accertare la invocata qualità di consumatore degli originari attori), come tali del tutto incompatibili con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità.
Per il resto, è sufficiente ribadire quanto si è già evidenziato disattendendosi il precedente motivo.
2.4. Il quarto motivo di questo ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc civ., la “Violazione e falsa applicazione del diritto tedesco in materia di contratti assicurativi”. In particolare, viene prospettata la violazione degli articoli 61 VVG, 49 VVG, 215 VVG del codice delle assicurazioni tedesche e degli articoli 305 b e 362 HGB. Si assume, quindi, che “Il giudice di merito, rigettando la giurisdizione, ha omesso di applicare correttamente il diritto tedesco”.
Questa doglianza è inammissibile, perché, a tacer d’altro, le circostanze ivi evidenziate e la corrispondente violazione del diritto tedesco lamentata sono comunque irrilevanti al fine di determinare la giurisdizione, la quale va accertata o negata in base alle regole di diritto internazionale privato del Giudice adito e, nella specie, al Regolamento (UE) n. 1215/2012, in relazione al quale, come si è già spiegato scrutinandosi i precedenti motivi, non è possibile affermare la giurisdizione italiana per l’odierna controversia.
2.5. Il quinto motivo di questo ricorso, rubricato “Art. 360, comma 3, c.p.c. – Violazione del diritto al contraddittorio e al giusto processo”, lamenta la violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione e dell’art. 6 CEDU. Si deduce che “Il giudice di merito ha ignorato le istanze e le prove presentate dal ricorrente, non valutando adeguatamente le allegazioni relative alla natura di intermediario assicurativo di SP.ZO. e al comportamento scorretto tenuto in giudizio, con conseguente lesione del diritto di difesa”.
Questa doglianza è inammissibile, stante la sua intrinseca genericità e la completa irrilevanza in relazione al radicamento della giurisdizione italiana ed alle concrete ragioni per cui quest’ultima, nella specie, correttamente è stata esclusa da entrambi i giudici di merito in applicazione del Regolamento (UE) n. 1215/2012. Valga, dunque, il rinvio a quanto si è già evidenziato disattendendosi i precedenti motivi secondo e terzo.
2.6. Il sesto motivo di questo ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Violazione del divieto di applicazione del “forum non conveniens””, deduce che il giudice di merito, escludendo la giurisdizione italiana sulla base di valutazioni discrezionali, ha applicato, di fatto, un criterio non previsto dal citato Regolamento UE n. 1215/12, in contrasto con l’obbligo di riconoscere la giurisdizione esclusiva in materia assicurativa a favore dell’assicurato.
Questa censura è manifestamente infondata, atteso che muove dal presupposto, assolutamente erroneo, che il giudice di merito abbia escluso la giurisdizione italiana sulla base di valutazioni discrezionali. Al contrario, come agevolmente si ricava dalla lettura della sentenza impugnata, quel giudice ha negato la giurisdizione italiana in applicazione delle regole desunte dal Regolamento UE n. 1215/2012, anche se non condivise dalla odierna parte ricorrente, e non in virtù del principio del forum non conveniens. Valga anche qui, dunque, il rinvio a quanto si è già evidenziato disattendendosi i precedenti motivi secondo e terzo.
2.7. Il settimo motivo di questo ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la “Violazione degli artt. 91-92-96 c.p.c. in relazione all’omesso annullamento anche della condanna ex art. 96 disposta in primo grado”. Si ascrive alla corte di appello di avere omesso, erroneamente, di annullare la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. che aveva disposto il giudice di primo grado. Si assume essere “del tutto evidente che, se non sussistono i presupposti per la condanna degli attori ex art. 96 in appello, a maggior ragione tali presupposti non sussistono neppure in primo grado. La Corte territoriale, dopo aver rigettato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti in appello, doveva necessariamente annullare anche la condanna ex art. 96 c.p.c. disposta dal giudice di primo grado, quale logico corollario. In altri termini, la decisione di rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. solo in appello è manifestamente illogica, essendo tale domanda identica sia in primo grado sia in appello”.
Questa doglianza risulta inammissibile, non essendo stata censurata in appello la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. pronunciata in primo grado.
Invero: i) non risulta dalla sentenza impugnata, né dal loro odierno ricorso, che, tra i proposti motivi di appello, Pi.Ne., Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk avessero specificamente censurato anche la pronuncia del Tribunale che li aveva condannati al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ.; ii) gli appellati, invece, costituendosi in sede di gravame, chiesero il rigetto della impugnazione della controparte e la condanna degli appellanti anche ex art. 96 cod. proc. civ.; iii) la Corte d’Appello, pur avendo respinto, integralmente, l’impugnazione, nondimeno ha compensato le spese del grado “in ragione della complessità delle questioni dedotte”, altresì negando la sussistenza dei presupposti ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Fermo quanto precede, giova ricordare che, giusta Cass. n. 15232 del 2024, “dal testuale disposto dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., si apprende che la condanna ivi prevista per l’abuso dello strumento processuale, oltre a postulare un accertamento da effettuarsi caso per caso della condotta illecita ascritta alla parte per le attività dispiegate nel processo, da desumersi in termini oggettivi dagli atti di questo o dalle condotte in esso tenute (Cass., Sez. III, 30/09/2021, n. 26545), sì da consegnarsi in ogni caso ad un apprezzamento di merito non censurabile in questa sede, non è, d’altro canto disgiungibile dalla condanna alle spese del processo, disponendo infatti l’incipit di essa che “in ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91,… “. Ora, l’art. 91 cod. proc. civ disciplina la materia delle spese processuali in base al principio della soccombenza, sicché il rinvio operatovi dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nel mentre rappresenta che non si può disporre la condanna per l’abuso del processo se non nel caso di condanna alle spese, implicitamente esclude che, radicandosi questa sul presupposto della soccombenza, vi si possa far luogo quando la domanda non sia stata totalmente accolta…”. Pertanto, è ragionevolmente sostenibile che, nella specie, per il solo fatto di non aver condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado, la corte distrettuale certamente non poteva condannarli al risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ. in relazione al giudizio di impugnazione.
Quanto affermato dalla corte di appello per escludere la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., allora, deve intendersi riferito solo a quel grado, non anche a quello precedente, posto che l’insussistenza dei presupposti per detta condanna, affermata nel giudizio di impugnazione, non esclude, necessariamente, la configurabilità di quei presupposti anche in relazione al giudizio di primo grado.
Sebbene sia innegabile che la pronuncia ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. possa avvenire anche di ufficio, deve ritenersi, tuttavia, che, una volta resa dal giudice di primo grado e non specificamente impugnata dalla parte sul punto soccombente, con conseguente operatività del meccanismo di cui all’art. 329 cod. proc. civ., sia precluso al giudice del gravame, che disattenda la richiesta di pronuncia di analoga condanna formulata, pure in quel grado, dagli appellati, annullare la condanna inflitta, per questo titolo, all’appellante che, però, non l’abbia specificamente contestata.
Potere discrezionale del giudice e compensazione spese
Va ricordato, del resto, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste solo in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese (di cui la condanna ex art. 96, comma 3, costituisce statuizione ancillare) può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione.
2.8. L’ottavo motivo di questo ricorso, infine, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Nullità della sentenza per irregolare composizione del collegio giudicante”, prospetta la violazione degli artt. 51 e 158 cod. proc. civ. Si assume che “Il Giudice Ponzillo aveva già deciso su analoghe questioni di fatto e di diritto in precedenti giudizi tra le stesse parti, negando la giurisdizione italiana nei confronti di un assicuratore tedesco. Il Giudice Dott. Ponzillo ha partecipato al collegio in qualità di relatore, nonostante l’attore avesse segnalato l’incompatibilità ed avesse tempestivamente depositato istanza di astensione (all.8). Il Giudice avrebbe dovuto perlomeno decidere sull’opportunità di astenersi visto il grave conflitto causato dalle sue precedenti decisioni contrarie al diritto comunitario, e successivamente disporre un rinvio per permettere alla parte di depositare ricusazione in caso di immotivato rifiuto. Il Giudice irritualmente nemmeno si pronunciava sulla questione della sua incompatibilità, andando inaspettatamente a sentenza, impedendo il regolare svolgimento del dibattimento. Si tratterebbe in ogni caso di una violazione ex Art. 6 CEDU, poiché il 24 Giudice, non esprimendosi sulla propria incompatibilità, ha turbato il regolare contradditorio fra le parti”.
Questa doglianza si rivela inammissibile, ex art. 360-bis 1 cod. proc. civ., alla stregua del consolidato principio di questa Corte secondo cui anche nei casi in cui il giudice avrebbe l’obbligo di astenersi, salvo le conseguenze disciplinari, l’unico strumento azionabile per le parti è la ricusazione, a meno che sia rimasto dimostrato un interesse proprio e diretto all’esito della causa, che, perciò stesso, ne nega in radice la natura di giudice (cfr., ex multis, nn. 12263 e 23930 del 2009; Cass. n. 2270 del 2019), mentre in ogni altra ipotesi la violazione dell’obbligo di astensione assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento (cfr. Cass. n. 7545 del 2011; Cass. n. 2270 del 2019). Né i ricorrenti hanno offerto argomenti concretamente significativi per rimeditare tali conclusioni, altresì rimarcandosi che, come sancito da Cass. n. 2270 del 2019, “In tema d’imparzialità del giudice, le norme interne che attengono all’astensione e alla ricusazione (artt. 51 e 52 c.p.c.) non contrastano con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo né con l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea né con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ma, al contrario, in virtù del novellato art. 111, comma 1, Cost., ad esse è stato impresso un rafforzamento costituzionale, in connessione con l’espansione internazionale del diritto di difesa. Ne consegue la piena compatibilità delle predette norme con la tutela a livello europeo del diritto fondamentale ad un processo equo”.
3. – Il ricorso di Ki.Th., dello Studio legale e notarile Ki. E Ki. , di Ro.He. e dello Studio legale Dr. Sc.. I formulati motivi di questo ricorso denunciano, rispettivamente:
I) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e specificamente degli articoli 91 e 92 c.p.c., per la mancata condanna della parte interamente soccombente al rimborso delle spese e la compensazione delle stesse pur in assenza dei presupposti di legge”. Viene contestata la integrale compensazione delle spese di secondo grado come disposta dalla corte territoriale. Si assume che “non rientrando tra le ragioni consentite dal secondo comma dell’art. 92 c.p.c. né potendosi ascrivere al novero delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”…, la pretesa “complessità delle questioni dedotte in giudizio” in nessun caso può costituire ragione sufficiente perché il giudice compensi le spese tra la parte interamente soccombente e quella interamente vittoriosa”;
II) “Nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 111, comma 7, Cost., dell’art. 132, comma 4, c.p.c. e dell’art. 118 att. c.p.c., segnatamente per difetto totale di motivazione ovvero per motivazione meramente apparente in ordine alla statuizione sulle spese”. Viene censurata, questa volta sotto il profilo dell’essere caratterizzata da una motivazione insussistente o meramente apparente, la scelta della corte di appello compensare le spese del grado “in ragione della complessità delle questioni dedotte in giudizio”.
3.1. Queste doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente immeritevoli di accoglimento.
Invero, in linea generale, deve ribadirsi come il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., ex aliis, Cass. n. 6424 del 2024; Cass. n. 10685 del 2019), “per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (cfr., Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 19613 del 2017), e ciò “in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa” (cfr. Cass. n. 21400 del 2021, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. n. 17816 del 2019).
Tale, non è, tuttavia, l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che – essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, nel 2015 – trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, nonché “integrato” in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77. La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è prevista, dunque, solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie, appunto, all’intervento della Corte delle leggi) di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni. Peraltro, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) o “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. n. 4696 del 2019; Cass. n. 3977 del 2020; Cass. n. 6424 del 2024).
Va rimarcato, tuttavia, che queste Sezioni Unite, nella recentissima sentenza n. 13249 del 2025, hanno ritenuto di poter procedere alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità proprio “tenuto conto della complessità delle questioni trattate”.
La decisione impugnata, dunque, coerente, in parte qua, con l’appena descritta pronuncia, si rivela immune dai vizi ad essa ascritti.
4. – Il controricorso adesivo di Sparkasse Zollernlab. Nel costituirsi nel presente giudizio di legittimità mediante controricorso, Sp.Zo., destinataria del ricorso di Ki.Th., dello Studio legale e notarile Ki. E Ki. , di Ro.He. e dello Studio legale Dr. Sc., non ha contestato detto ricorso, ma ne ha espressamente condiviso i motivi ivi formulati, censurando la sentenza di merito nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese del grado stante la “complessità delle questioni dedotte in giudizio”.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il controricorso che non sia volto a “contraddire” il ricorso (ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.) ma anzi – come nella specie – ad aderire a taluna delle sue censure, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo (cfr., fra le tante, Cass. n. 12764 del 2003; Cass. n. 26505 del 2009; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 6154 del 2024), altresì puntualizzando che è sufficiente che, per la sua proposizione, sia stato rispettato il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., non trovando applicazione, per il ricorrente adesivo, l’art. 334 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 6154 del 2024).
Nella specie, quindi, essendo incontroverso che la sentenza qui impugnata, pubblicata il 29.4.2024, non è stata da alcuno notificata, il ricorso incidentale adesivo di Sp.Zo. deve reputarsi – ancor prima che infondato per quanto si è detto con riferimento all’odierna impugnazione di Ki.Th., dello Studio legale e notarile Ki. E Ki. , di Ro.He. e dello Studio legale Dr. Sc. – inammissibile, perché tardivo, siccome depositato telematicamente il 2 gennaio 2025, oltre, quindi, il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (nel testo, modificato dal 2009, utilizzabile ratione temporis), irrilevante essendo il fatto che detto deposito sia avvenuto entro i quaranta giorni dall’avvenuta notifica, il 28.11.2024, nei confronti di Sp.Zo., del ricorso principale di Ki.Th. ed altri.
5. – Conclusioni e spese. In definitiva, dunque: i) il ricorso di Ki.Th., dello Studio legale e notarile Ki. E Ki. , di Ro.He. e dello Studio legale Dr. Sc., notificato il 28 novembre 2024, deve essere respinto; ii) il ricorso incidentale di Pi.Ne., “anche in qualità di titolare dei diritti di causa della dott.ssa Nd.Ma.”, Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk, promosso con il controricorso avverso il suddetto ricorso, deve essere dichiarato inammissibile; iii) il ricorso incidentale contenuto nel controricorso di SP.ZO., adesivo al predetto ricorso di Ki.Th. ed altri, deve essere dichiarato inammissibile; iv) il ricorso di Pi.Ne., “anche in qualità di titolare dei diritti di causa della dott.ssa Nd.Ma.”, Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk, notificato il 29 novembre 2024, deve essere respinto.
Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in ragione della reciproca soccombenza.
Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia complessivamente adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi (principale ed incidentale) a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, da parte di: i) Ki.Th., dello Studio legale e notarile Ki. E Ki. , di Ro.He. e dello Studio legale Dr. Sc., in solido tra loro; ii) Pi.Ne., “anche in qualità di titolare dei diritti di causa della dott.ssa Nd.Ma.”, Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk, in solido tra loro; iii) Sp.Zo..
Spetterà, invece, “all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di Ki.Th., dello Studio legale e notarile Ki. E Ki. , di Ro.He. e dello Studio legale Dr. Sc. notificato il 28 novembre 2024.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Pi.Ne., “anche in qualità di titolare dei diritti di causa della dott.ssa Nd.Ma.”, Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk, promosso con il controricorso avverso il suddetto ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale contenuto nel controricorso di SP.ZO., adesivo al predetto ricorso di Ki.Th. ed altri.
Rigetta il ricorso di Pi.Ne., “anche in qualità di titolare dei diritti di causa della dott.ssa Nd.Ma.”, Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk notificato il 29 novembre 2024.
Compensa interamente tra tutte le parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi (principale ed incidentale), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, da parte di: i) Ki.Th., dello Studio legale e notarile Ki. E Ki. , di Ro.He. e dello Studio legale Dr. Sc., in solido tra loro; ii) Pi.Ne., “anche in qualità di titolare dei diritti di causa della dott.ssa Nd.Ma.”, Pi.Co., NT.EU. Srl e NT.IN. Shpk, in solido tra loro; iii) Sp.Zo..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, il giorno 10 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2025.
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