Con l’ordinanza del 2 gennaio 2026, n. 117, la Corte di Cassazione (Sezione Civile) ha cristallizzato un principio rigoroso in merito alle polizze assicurative collegate ai contratti di mutuo, spesso sottoscritte per coprire rischi quali l’invalidità o il decesso del debitore.
Il meccanismo del “Beneficiario Terzo”
Nelle polizze connesse ai mutui, la banca mutuante è solitamente indicata come beneficiaria delle somme assicurate, al fine di estinguere il debito residuo in caso di sinistro. La Suprema Corte chiarisce che tale struttura contrattuale limita fortemente la possibilità per l’assicurato (il mutuatario) di agire in giudizio per incassare direttamente l’indennizzo.
Secondo gli Ermellini:
Legittimazione limitata: L’assicurato può pretendere il pagamento dell’indennizzo solo per la quota che eccede il debito residuo dovuto alla banca. La parte di somma necessaria a coprire il mutuo spetta per contratto esclusivamente all’istituto di credito.
L’onere della prova: Non basta dimostrare l’accadimento del sinistro (ad esempio, l’insorgenza di una malattia o invalidità prevista in polizza). L’attore ha l’onere specifico di provare l’esatto ammontare del debito residuo al momento del sinistro, così da dimostrare che esiste effettivamente un’eccedenza a suo favore.
Il rigetto in Appello: nessun vizio di rito
Un punto centrale della decisione n. 117/2026 riguarda la validità delle sentenze di secondo grado che rigettano la domanda per questo motivo “tecnico”. La Cassazione ha stabilito che:
Se il giudice d’appello riconosce che il requisito sanitario (l’invalidità) sussiste, ma rigetta la domanda perché l’assicurato non ha provato quanto debito restava da pagare alla banca, non compie alcuna violazione processuale.
Non vi è né extrapetizione (pronuncia oltre i limiti della domanda), né violazione del giudicato, poiché l’esistenza di un’eccedenza indennizzabile è un fatto costitutivo del diritto dell’assicurato. In mancanza di tale prova, il diritto non può dirsi sorto in capo al mutuatario.
Conclusioni
L’ordinanza avverte i legali dei consumatori: nei giudizi contro le assicurazioni per polizze collegate a mutui, è indispensabile produrre il piano di ammortamento o l’estratto conto del mutuo aggiornato alla data del sinistro. Senza questa “matematica del debito”, anche un’invalidità accertata non porta all’incasso dell’indennizzo
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 gennaio 2026| n. 117.
Polizza mutuo: indennizzo solo se si prova l’eccedenza
Massima: La polizza assicurativa collegata a un contratto di mutuo che preveda la banca mutuante quale beneficiaria attribuisce all’assicurato la legittimazione ad agire per l’indennizzo esclusivamente nei limiti dell’eventuale eccedenza della somma assicurata rispetto al debito residuo. L’assicurato ha l’onere di provare l’ammontare del debito residuo al momento del sinistro e, quindi, l’esistenza di un credito in proprio favore. Non sussistono violazione degli artt. 342 ss. c.p.c., né violazione del giudicato o extrapetizione, qualora il giudice d’appello, pur accertato il requisito sanitario contrattualmente previsto, rigetti la domanda per difetto di prova dell’eccedenza indennizzabile, trattandosi di presupposto costitutivo del diritto azionato.
Ordinanza|2 gennaio 2026| n. 117. Polizza mutuo: indennizzo solo se si prova l’eccedenza
Integrale
Tag/parola chiave: Assicurazione collegata a mutuo – Beneficiario terzo – Indennizzo assicurativo – Legittimazione ad agire – Onere della prova – Eccedenza dell’indennizzo – Appello – Giudicato – Extrapetizione
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. ROSSETTI Marco – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Relatore
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21323/2022 R.G. proposto da
Re.Ni., domiciliato per legge all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato AN.DA. (Omissis)
– ricorrente –
contro
CA.VI. Spa, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata per legge all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato D.AR. (Omissis)
– ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA della Corte d’Appello di BARI n. 848/2022 depositata il 27/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere Cristiano Valle.
Polizza mutuo: indennizzo solo se si prova l’eccedenza
FATTI DI CAUSA
Re.Ni. stipulò due polizze di assicurazione con la Ca.As. Spa con decorrenza dal 1/6/2009 collegate a un contratto di mutuo con la B.N. Spa in forza del quale la B.N. era la beneficiaria e il Re.Ni., quale assicurato avrebbe avuto diritto, a titolo di indennizzo, a un importo fino al massimo della somma assicurata pari a Euro 120.666,81 qualora questa fosse eccedente la somma ancora dovuta alla B.N. Spa al momento del verificarsi dei requisiti contrattualmente previsti
Il Re.Ni. successivamente alla stipula del detto contratto, in data 20/07/2009, venne coinvolto in un incidente stradale che gli causò invalidità permanente che egli dedusse essere, sulla base di un accertamento peritale, del grado pari al 75% e chiese alla Ca.As. Spa la corresponsione della somma dovuta.
La compagnia assicuratrice non corrispose alcun indennizzo, sebbene ritualmente interpellata, affermando che l’evento non rientrava nelle condizioni di polizza, la quale sarebbe stata operante solo in presenza di invalidità permanenti superiori o pari al 60%.
Re.Ni. convenne in giudizio la Ca.As. Spa dinanzi al Tribunale di Bari, chiedendone la condanna alla corresponsione del dovuto in base alle condizioni di polizza per decesso e invalidità totale e per inabilità totale e temporanea dal lavoro.
La compagnia assicuratrice si costituì in causa e resistette alla domanda.
Il Tribunale, condividendo una consulenza medico legale di ufficio, che quantificava nel 47% le lesioni subite dal Re.Ni., con la sentenza n. 4749 del 22/09/2016 rigettò la domanda.
Re.Ni. propose appello.
La CA.VI. Spa, così mutata la denominazione della Ca.As. Spa, si costituì in fase d’impugnazione e resistette alla domanda.
La Corte d’Appello di Bari dispose una ulteriore consulenza medico legale di ufficio, che pervenne alla conclusione che il Re.Ni. aveva riportato, nell’incidente del 20/07/2009, un’invalidità pari o superiore al 60%.
All’esito dell’istruttoria la Corte territoriale, con la sentenza n. 848 del 27/05/2022, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione con un unico motivo, Re.Ni.
Risponde con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, la CA.VI. Spa
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 30/10/2025, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso è per la decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
Polizza mutuo: indennizzo solo se si prova l’eccedenza
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo del ricorso principale deduce violazione della legge processuale civile e, segnatamente. degli artt. 342, 343, 345 e 346 c.p.c. rilevanti ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. in quanto determinanti la nullità della sentenza impugnata.
L’impugnante afferma che la sentenza della Corte territoriale è affetta da nullità, in quanto emessa in violazione degli artt. 342 e segg. c.p.c., che regolano il giudizio di appello, dal momento che la Corte territoriale avrebbe rigettato la domanda proposta dal Re.Ni., sulla base di argomenti che erano stati già trattati e disattesi dal giudice di primo grado, ma che non erano stati riproposti dalla controparte – appellata, attraverso appello incidentale.
In sintesi, il ricorrente afferma che escluso in primo grado il suo diritto alla corresponsione della somma pattuita per insussistenza di un grado di invalidità pari o superiore al 60% e accertato, viceversa, in appello il detto grado di invalidità, doveva ritenersi consolidato il proprio diritto all’indennizzo non avendo la compagnia assicuratrice mai contestato la sussistenza degli altri requisiti necessari secondo le previsioni contrattuali, ed in particolare la sua legitimatio ad causam.
Il motivo è infondato, in quanto si fonda su una erronea interpretazione tanto della sentenza di primo grado, quanto della sentenza d’appello.
Il ricorrente muove dall’assunto che il Tribunale di Bari avrebbe dichiarato che il diritto di esigere l’indennizzo spettava a lui e no alla banca mutuante, e che pertanto in assenza di appello incidentale la Corte territoriale non avrebbe potuto negare la sua legitimatio ad causa.
Il primo assunto è erroneo perché il Tribunale di Bari, al contrario di quanto deduce il ricorrente, non affermò affatto che Re.Ni. fosse l’unico legittimato ad esigere l’indennizzo.
Stabilì una cosa ben diversa, ovvero che Re.Ni. era legittimato ad agire “in linea di principio”, ma che l’indennizzo gli poteva essere corrisposto soltanto se si fossero verificate le altre condizioni di polizza, tra le quali l’eccedenza dell’indennizzo dovuto rispetto al debito residuo dell’assicurato verso la banca.
Il secondo assunto è erroneo perché la Corte territoriale non ha affatto negato tale principio. Ha affermato – così come il Tribunale – che l’assicurato era legittimato a pretendere l’importo liquidabile solo se avesse dimostrato che detto importo eccedeva il debito residuo rapportato alla somma assicurata pari ad Euro 120.662,81 (sulla legittimità di dette previsioni contrattuali si veda di recente Cass. n. 5990 del 6/03/2025, in particolare pag. 5 e ivi par. 2.5, specie con riferimento al patto che preveda la corresponsione dell’indennizzo a un terzo).
Il giudice territoriale ha affermato che il Re.Ni. non aveva dimostrato, né chiesto di dimostrare, che quanto da lui versato alla BNL Spa fino al momento dell’incidente che gli causò un’invalidità pari o superiore al 60% fosse inferiore all’ammontare della somma assicurata e pari a Euro 120.662,81.
Polizza mutuo: indennizzo solo se si prova l’eccedenza
Il giudice dell’impugnazione di merito ha concluso affermando che il Re.Ni. non aveva dimostrato quale fosse l’ammontare da lui rimborsato alla B.N. Spa fino alla data dell’incidente, avvenuto il 20/07/2009.
La Corte d’Appello ha, quindi, rilevato che l’importo di Euro 120.661,81 non era sufficiente neppure a coprire l’intero valore del mutuo che alla data dell’incidente occorso al Re.Ni. era ancora di Euro 150.00,00 (come da originaria erogazione sulla base del contratto di finanziamento concluso il 1/06/2009), oltre interessi corrispettivi.
In conclusione, la Corte d’Appello non ha affatto negato la “legittimazione ad agire” dell’attore. Ha affermato una cosa ben diversa, e cioè che Re.Ni. non aveva provato di essere creditore della Ca., perché non aveva provato di avere restituito il mutuo alla banca erogatrice.
Non vi fu dunque né violazione del giudicato, né extrapetizione.
Il ricorso principale, in conclusione, è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il ricorso incidentale della CA.VI. Spa su di un unico motivo deduce omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio di primo grado e delle censure svolte dalla compagnia assicuratrice avverso la consulenza tecnica di ufficio svoltasi nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Il ricorso incidentale, in quanto espressamente qualificato come condizionato dalla stessa compagnia assicuratrice, è assorbito dal rigetto del ricorso principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Re.Ni. e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Il rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Polizza mutuo: indennizzo solo se si prova l’eccedenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2026.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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