Periodo feriale e procedimenti di opposizione all’esecuzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26108.

Periodo feriale e procedimenti di opposizione all’esecuzione

In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, ove l’articolo 92 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 codice di procedura civile; quelli di opposizione di terzo all’opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’articolo 548 dello stesso codice. Il principio sancito dall’articolo 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima.

Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26108. Periodo feriale e procedimenti di opposizione all’esecuzione

Data udienza 16 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione immobiliare – Opposizione all’esecuzione – Impugnazione – Sospensione feriale dei termini – Esclusione – Tardività – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3145/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo Studio associato (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., ( (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3802/2019, pubblicata in data 9 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera dm consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.

Periodo feriale e procedimenti di opposizione all’esecuzione

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. la (OMISSIS) s.r.l. propose opposizione alla esecuzione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, originariamente promossa dalla (OMISSIS) s.r.l., in virtu’ di due decreti ingiuntivi, nella quale intervennero (OMISSIS) s.p.a. e l’ (OMISSIS) s.p.a., nonche’ l’Agricola (OMISSIS). L’opponente eccepi’ che, poiche’ nel corso del giudizio di opposizione ai decreti ingiuntivi la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. avevano raggiunto un accordo e sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale, il venir meno dei titoli esecutivi del creditore procedente comportava la caducazione del pignoramento e l’inefficacia di tutti gli atti esecutivi successivi.
Il Tribunale adito rigetto’ l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
2. In esito all’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., la Corte d’Appello di Napoli rigetto’ il gravame, condannando l’appellante al rimborso delle spese del grado di giudizio.
Richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 61 del 2014, i giudici territoriali ritennero che, vertendosi nel caso di specie in ipotesi di revoca del titolo per intervenuta conciliazione giudiziale, ossia per volontaria rinuncia da parte del creditore, e non di invalidita’ originaria del titolo, in presenza di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, la procedura espropriativa potesse legittimamente proseguire.
3. La (OMISSIS) s.r.l. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a quattro motivi.
L’ (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso.
L’ (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
4. La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. cod. proc civ..
In prossimita’ dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis.1. c.p.c., chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per essere intervenuta l’estinzione della procedura immobiliare per inattivita’ delle parti, come da allegato decreto reso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 13 gennaio 2022.

 

Periodo feriale e procedimenti di opposizione all’esecuzione

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, e’ superflua la verifica della ritualita’ o meno dell’instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimita’, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullita’ o di integrazione del contraddittorio, nell’evenienza di ricorso di cui si palesi l’inammissibilita’ o l’infondatezza (Cass., sez. U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U, 22/12/2015, n. 25772).
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verra’ precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141).
2. Con il primo motivo di ricorso la (OMISSIS) s.r.l. censura la decisione gravata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli articoli 474, 499, 500, 525 e 526 c.p.c., articoli 615, 617 e 629 c.p.c.; in via subordinata, con il secondo motivo, deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli articoli 474, 499, 500, 525, 526, 615, 617 e 629 c.p.c..
Precisa la ricorrente che, essendo la revoca del titolo originario (decreto ingiuntivo) antecedente agli atti d’intervento, i giudici d’appello avrebbero dovuto dichiarare improseguibile l’esecuzione intrapresa dai creditori successivi, posto che il giudice dell’esecuzione era tenuto a compiere d’ufficio la verifica dell’esistenza del titolo esecutivo, determinando la sua inesistenza originaria o la sua sopravvenuta caducazione l’illegittimita’ dell’esecuzione forzata con effetti ex tunc.
3. Con il terzo motivo (indicato in ricorso come secondo motivo) si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione dell’articolo 91 c.p.c. e articolo 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis; in subordine, con il quarto motivo, si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’articolo 91 c.p.c., articolo 92 c.p.c., comma 2, e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
La ricorrente contesta alla Corte di appello di non avere valutato la sussistenza dei presupposti per esercitare il potere di compensazione delle spese di lite e censura la decisione gravata nella parte in cui il giudice di secondo grado ha affermato che l’appellante avrebbe dovuto desistere dall’impugnazione, sebbene nelle more del giudizio sulla questione prospettata fosse intervenuto un mutamento della giurisprudenza.
4. Preliminare all’esame dei mezzi di ricorso e’ la verifica della tempestivita’ del ricorso.
La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 9 luglio 2019 e non e’ stata notificata. Il giudizio di primo grado, come evidenziato in sentenza, ha avuto inizio in epoca successiva al luglio 2009, per cui, essendo applicabile l’articolo 327 c.p.c. nella formulazione introdotta con la modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine per impugnare e’ di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Alla presente controversia, avente ad oggetto opposizione all’esecuzione, non si applica la sospensione feriale dei termini, alla stregua dell’orientamento univoco di questa Corte (Cass., sez. 3, 28/09/2009, n. 20745; Cass., sez. 6-3, 28/09/2020, n. 20354) secondo cui le cause di opposizione all’esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi della L. n. 742 del 1969, articolo 3.
Questa Corte e’ infatti costante nell’affermare che, in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 1 ove il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 92 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 c.p.c.; quelli di opposizione di terzo all’opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’articolo 548 c.p.c.. (Cass., sez. 3, 25/05/2007, n. 12250). Il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, articolo 3 secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicche’ esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioe’, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non gia’ all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (Cass., sez. 3, 02/03/2010, n. 4942).
Il presente ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello pubblicata in data 9 luglio 2009 risulta inoltrato per la notifica in data 23.01.2010, oltre il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza dall’impugnazione, dal richiamato articolo 327 c.p.c..
Il rilievo di ufficio dell’inammissibilita’ del ricorso e’ sottratto alla regola di cui all’articolo 384 c.p.c., comma 3 (nel testo novellato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 12), perche’ la norma e’ da riferirsi soltanto all’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito (Cass., sez. 6-3, 20/07/2011, n. 15964), risultando nell’elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all’articolo 384 cit. e all’articolo 101 c.p.c., comma 2, (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), l’interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto (cfr. Cass., sez. U, 30/09/2009, n. 20935).
In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non e’ neppure astrattamente configurabile la violazione dell’articolo 101 cit., perche’ anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass., sez. 6-3, 30/04/2011, n. 9591).
La tardivita’ dell’impugnazione puo’ essere, dunque, rilevata d’ufficio senza necessita’ di stimolare il contraddittorio, perche’ il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilita’ della domanda previsti da norme la cui violazione e’ rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’articolo 6, § 1, della CEDU, il quale – nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass., sez. 6 – 3, 07/03/2022, n. 7356).
5. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

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