Difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26107.

Difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata

Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato della parte ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella di notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’articolo 325, comma 2, del codice di procedura civile.

Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26107. Difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata

Data udienza 16 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione – Atto di precetto – Opposizione ex art. 617 c.p.c. – Nullità del precetto – Ricorso per cassazione – Improcedibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 826/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutte rappresentate e difese, giusta mandato in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso il suo studio, in (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS):
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1794/2019, pubblicata in data 16 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero opposizione ex articolo 617 c.p.c. avverso l’atto di precetto notificato in data 5 marzo 2018 da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo che non era stato preceduto dalla notifica del titolo munito di formula esecutiva, con conseguente violazione dell’articolo 480 c.p.c., essendo il precetto carente dell’indicazione della data di notifica del relativo titolo esecutivo. Assumevano che le creditrici avrebbero dovuto notificare il decreto ingiuntivo, gia’ ritualmente notificato, una seconda volta, dopo che il decreto era stato munito della formula esecutiva.
Si costituirono le opposte evidenziando che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 20 giugno 2017 e che nell’atto di precetto era stata indicata la data nella quale era stata apposta la formula esecutiva.
2. Il Tribunale di Velletri accolse l’opposizione e dichiaro’ nullo l’atto di precetto. Osservo’ che il precetto opposto menzionava nel suo corpo la data di notifica del decreto ingiuntivo, la data di concessione della provvisoria esecutorieta’ di tale decreto (giusta ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 648 c.p.c.), nonche’ la data di spedizione in forma esecutiva (6 febbraio 2018), ma che non poteva operare la disciplina di cui all’articolo 654 c.p.c., comma 2, che trovava applicazione solo nell’ipotesi di procedimento di opposizione conclusosi con modalita’ diverse da quelle di cui all’articolo 653 c.p.c. Il decreto, secondo il Tribunale, era, quindi, nullo per omessa indicazione della data di notifica agli opponenti del titolo esecutivo.
3. Contro la suddetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con due motivi.
(OMISSIS) ha resistito mediante controricorso.
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
4. La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. cod. proc civ..
In prossimita’ dell’adunanza camerale le ricorrenti e (OMISSIS) hanno depositato memorie ex articolo 380-bis.1. cod. proc civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 654 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e censurano la decisione gravata la’ dove il giudice ha affermato che il precetto sarebbe nullo perche’ non preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo munito della formula esecutiva, benche’ il decreto ingiuntivo, notificato in data 20 giugno 2017, fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza resa in data 18 gennaio 2018 e fosse stato poi munito di formula esecutiva in data 6 febbraio 2018.
2. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. e lamentano che nella sentenza impugnata viene omessa qualsiasi indicazione in relazione ai precedenti conformi sui quali il Tribunale si sarebbe basato per assumere la propria decisione.
3. Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni sollevate da (OMISSIS), il quale ha dedotto l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione perche’ proposto per saltum dalle ricorrenti che avrebbero dovuto impugnare la sentenza del Tribunale di Velletri con appello, in difetto di accordo tra le parti di omettere l’appello, nonche’ la nullita’della notifica del ricorso perche’ eseguita all’avv. (OMISSIS) in unica copia, sebbene lo stesso difendesse nel giudizio di merito entrambi gli opponenti.
3.1. Il controricorrente non contesta la qualificazione dell’opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. e costituisce principio consolidato quello secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, e’ viziato da invalidita’ formale, che puo’ essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi (Cass., sez. 6 – 3, 31/10/2013, n. 24662; Cass., sez. 3, 4/07/2006, n. 15275).
Ne segue che, secondo quanto disposto dall’articolo 618 c.p.c., la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri non era appellabile, ma solo ricorribile in cassazione.
3.2. Infondata e’ pure l’eccezione di nullita’ della notifica del ricorso perche’ effettuata in singola copia all’avv. (OMISSIS), sebbene quest’ultimo rappresentasse in primo grado (OMISSIS) e (OMISSIS), alla luce della recente giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ che, a Sezioni unite, ha affermato che la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per piu’ parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), e’ valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtu’ della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’articolo 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’articolo 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non e’ un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne e’ il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex articolo 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtu’ dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo (Cass., sez. U, 15/12/2008, n. 29390). E’ stato peraltro affermato da questa Corte che la notifica all’unico difensore di piu’ parti di un unico atto di appello non e’ nulla e non determina l’inammissibilita’ del gravame, giacche’ quest’ultima non puo’ mai conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi costituzionalmente protetti, quali l’effettivita’ del contraddittorio (Cass., sez. 12/05/2011, n. 10386; Cass., sez. 8/02/2008, n. 3042) e che tale principio, ben puo’ ritenersi valido per le impugnazioni in generale e, quindi, anche per il ricorso per cassazione (Cass., sez. 3, 4/10/2013, n. 22751).
4. Ritiene il Collegio che il ricorso sia pero’ improcedibile per violazione dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo le stesse parti ricorrenti dichiarato che la sentenza impugnata e’ stata notificata in data 30 ottobre 2019, non risulta pero’ depositata copia autentica della sentenza notificata con la relata di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza, ma senza pero’ che sia stata versata in atti anche la relata di notifica, ed in particolare, le copie dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione avvenuta a mezzo Pec, con relativa attestazione di conformita’ (Cass., sez. 2, 22/07/2019, n. 19695). Peraltro, la copia autentica della sentenza con la relata di notifica non si rinviene nemmeno nella produzione di parte controricorrente.
Occorre, al riguardo, rammentare che, secondo a giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si e’ perfezionata, dal lato della parte ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiche’ il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella di notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestivita’ in relazione al termine di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2, (Cass., sez. 6-3, 30/04/2019, n. 11386).
Siffatta prova di resistenza, tuttavia, nel caso di specie, da’ esito negativo, atteso che la sentenza e’ stata pubblicata in data 16 ottobre 2019, mentre il ricorso per cassazione e’ stato notificato in data 26 dicembre 2019.
5. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna, in solido, le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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