Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43212.
Le massime estrapolate:
Per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza e’ sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che e’ necessaria, invece, ove occorra valutare l’entita’ o l’indice dei principi attivi contenuti nei reperti e che, comunque, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualita’ e la quantita’ del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli puo’ attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite
Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43212
Data udienza 18 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI FERMO;
nel procedimento penale nei confronti di:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 02/03/2017 del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Fermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GAI Emanuela;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Fermo;
udito per gli imputati l’avv. (OMISSIS) in sost. Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 2 marzo 2017, emessa ai sensi dell’articolo 425 cod. proc. pen., il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Fermo ha dichiarato non luogo a procede nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati, rispettivamente, il (OMISSIS) del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 4, per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente tipo marijuana del peso di gr. 116; il (OMISSIS), per il reato di cui all’articolo 61 c.p., n. 2 e articolo 378 cod. pen.perche’ al fine di assicurare a (OMISSIS) il profitto nonche’ l’impunita’ dal reato di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, lo aiutava ad eludere le investigazioni gettando dal finestrino dell’autovettura del (OMISSIS) lo stupefacente da quest’ultimo detenuto.
1.1. In particolare, il Giudice dell’Udienza preliminare ha pronunciato sentenza di non doversi procedere, ex articolo 425 cod. proc. pen., perche’ i fatti rispettivamente contestati agli imputati non sussistevano in ragione dell’assenza di prova della natura e tipo di sostanza stupefacente, detenuta dal (OMISSIS), e del relativo principio attivo, in assenza di prova dell’effetto drogante in mancanza di analisi chimiche sulla stessa (non risultando in atti la capacita’ drogante), non potendosi utilizzare le dichiarazioni rese dagli imputati assunte in assenza di garanzie difensive.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Fermo e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso, la violazione di legge in relazione all’articolo 425 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
Argomenta il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe state emessa in violazione dei poteri che l’articolo 425 cod. proc. pen. assegna al G.I.P. e sarebbe stata emessa al di fuori del perimetro della cognizione riservata dalla legge in questa fase al Giudice, dovendo il Giudice pronunciare il proscioglimento dell’imputato solo se e in quanto la situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuove prove o da una diversa valutazione degli elementi di prova gia’ acquisiti. In conclusione, la sentenza impugnata si caratterizzerebbe per essere una sentenza di merito che avrebbe pretermesso ogni valutazione e motivazione sull’inutilita’ del dibattimento.
La sentenza impugnata sarebbe anche contraddittoria nella parte in cui avrebbe escluso la prova della natura dello stupefacente dall’assenza di analisi chimiche, risultando questa dagli accertamenti narcotest espletati indicativi della presenza positiva al test per la marijuana, quanto al principio attivo non avrebbe considerato il dato ponderale, il frazionamento e il rinvenimento di un bilancino, e non avrebbe considerato che, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., comma 3, e’ pacifica la possibilita’ di espletamento di ulteriori indagini da parte del Pubblico Ministero e poi del giudice del dibattimento, sicche’ l’eventuale lacuna investigativa sarebbe superabile con attivita’ integrativa. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza.
In data 25 maggio 2018, il difensore di (OMISSIS) ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, in subordine l’annullamento con rinvio specificando che il rinvio dovrebbe essere disposto per la fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5. Secondo il difensore la sentenza impugnata avrebbe fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’ ed avrebbe adempiuto all’onere di motivazione della sentenza ex articolo 425 cod. proc. pen., con riferimento alla conclusione dell’impossibilita’, in chiave prognostica, di ipotizzare nel dibattimento un esito, in chiave probabilistico, di fondatezza dell’accusa.
In data 6 luglio 2018, il difensore di (OMISSIS) ha depositato memoria con cui, dopo ampio richiami alla giurisprudenza di legittimita’, ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento della sentenza senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Fermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso del Procuratore della Repubblica e’ fondato sotto tutti i profili.
5. E’ pacifico che il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non e’ l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilita’ del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti.
In sede di legittimita’, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non deve incentrarsi su distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma deve avere riguardo – come per le decisioni emesse all’esito del dibattimento – alla completezza ed alla congruita’ della motivazione stessa, in relazione all’apprezzamento, sempre necessario da parte del G.U.P., dell’aspetto prognostico dell’insostenibilita’ dell’accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilita’ del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale (Sez. 5, n. 26756 del 26/02/2016, in P.M. in proc. Miglietta, Rv. 267189; Sez. 6, n. 48928 dell’11/11/2015, P.M. in proc. Fascetto, Rv. 265478).
Attesa la funzione di “filtro” svolta dall’udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Giudice dell’Udienza preliminare deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l’inutilita’ del dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito, senza possibile valutazione del compendio probatorio in chiave alternativa.
6. La sentenza impugnata non appare corretta nella misura in cui entra nel merito della valutazione degli elementi probatori e ne esclude la rilevanza in chiave accusatoria e finisce per esprimere un giudizio sull’innocenza degli imputati, giudizio, peraltro, viziato da errori di diritto.
La sentenza emessa, oltre a porsi al di fuori del perimetro indicato dall’articolo 425 cod. proc. pen. per le valutazioni di merito sugli elementi probatori e per l’assenza della valutazione circa l’inutilita’ del dibattimento, e’ errata nelle conclusioni perche’ non fa buon governo dei principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimita’ e si caratterizza per un errato sillogismo logico secondo cui l’assenza in atti della capacita’ drogante comporterebbe l’insussistenza del reato.
Va rammentato che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza e’ sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che e’ necessaria, invece, ove occorra valutare l’entita’ o l’indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, Corvino, Rv. 269007; Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucci, Rv. 263784) e che, comunque, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualita’ e la quantita’ del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli puo’ attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti (Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola, Rv. 259157).
Nel caso in esame, risulta che gli imputati vennero sorpresi a bordo dell’autovettura in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente contenuta in uno zainetto che il (OMISSIS) alla vista degli agenti operanti si disfaceva. Questo era risultato contenere grammi 116 di sostanza stupefacente, frazionata, oltre ad un bilancino rivenuto nell’abitazione del (OMISSIS) (che come indicato nel capo di imputazione avrebbe reso confessione del fatto), a seguito di narco test, e’ stato accertato essere marijuana.
Risulta evidente l’errore di diritto in cui e’ in corso il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Fermo che ha compiuto un incursione nel merito decidendo sull’innocenza degli imputati. Anche a non voler considerare l’indicata confessione resa, il narco test e’ prova della natura dello stupefacente e quanto alla capacita’ drogante, depone in senso positivo, il non minimo quantitativo di grammi 116. Senza considerare che nel dibattimento sarebbe esperibile una perizia tossicologica volta ad accertare il principio attivo e, dunque, anche sotto questo profilo e’ evidente l’utilita’ del dibattimento, situazione che impediva il proscioglimento.
7. Conclusivamente la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 425 cod. proc. pen. va annullata senza rinvio al Tribunale di Fermo a cui gli atti vanno trasmessi per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo – Ufficio G.I.P..
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