Le differenze tra le fattispecie colposa e preterintenzionale

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43221.

La massime estrapolata:

L’orientamento secondo cui la fattispecie di cui all’articolo 584 c.p. richiederebbe unicamente il dolo di lesioni o percosse, senza altra considerazione in ordine all’evento morte, perche’ gia’ ritenuto dalla legge sempre prevedibile come conseguenza della condotta di lesioni o percosse (Cass. 18.10.2012, Palazzolo; Cass. 17.5.2012, PG in proc. Perini; Sez. 5, 8.3.2006, Haile, Rv. 234552), finisce per addebitare la responsabilita’ per l’evento non voluto a prescindere dall’accertamento in concreto di relazione soggettiva con il soggetto agente, invece elemento necessario nella definizione del giudizio di colpevolezza conforme al dettato costituzionale.
Dunque, mentre l’omicidio volontario si differenzia dalle altre fattispecie di omicidio (articoli 589, 584 e 586 c.p.) per la sussistenza della volonta’ – anche solo alternativa o “eventuale” – di uccidere, le fattispecie colposa e preterintenzionale si differenziano tra loro perche’ nella seconda vi e’ una specifica condotta volontaria di autonomo rilievo penale (lesioni volontarie, percosse ovvero altro delitto doloso), mentre nella prima vi e’ una condotta in violazione di doveri cautelari, anche a prescindere dalla autonoma rilevanza penale della condotta medesima

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43221

Data udienza 23 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco Mar – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – rel. Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. GAETA PIETRO, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore, l’avvocato (OMISSIS) del foro di MATERA in difesa di (OMISSIS), che conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 15.3.2017 la Corte di assise di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata in data 7.10.2015 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, che aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole dei reati di omicidio volontario, tentato omicidio, lesioni personali, tentata rapina e porto ingiustificato di coltello e lo aveva condannato alla pena di anni sedici di reclusione, oltre che alle statuizioni civili.
1.1. L’imputazione riguarda la tentata rapina, in concorso col minore (OMISSIS) che aveva procurato copia della chiave di ingresso, nella abitazione di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonni del (OMISSIS): nel corso dell’azione, l’imputato, anche utilizzando coltello che aveva portato con se’, aveva usato violenza nei confronti dei due anziani, cagionando la morte della donna, e nei confronti di (OMISSIS).
I fatti erano avvenuti in data (OMISSIS), mentre il decesso di (OMISSIS) era sopravvenuto in data (OMISSIS).
1.2. La sentenza di primo grado ha rilevato che la ricostruzione dei fatti era stata operata, nell’immediatezza, sulla base delle dichiarazioni rese da (OMISSIS), la quale aveva riferito che, recatasi in visita ai propri genitori ed entrata, trovando la porta d’ingresso aperta, in casa, non aveva trovato in cucina alcuno; era quindi salita al primo piano, dove aveva rinvenuto la madre, priva di sensi; fuori dalla camera da letto aveva incontrato un giovane con il volto coperto da un cappuccio ed un coltello in mano: nel corso della colluttazione la donna veniva ferita e il giovane era quindi riuscito a fuggire.
Venivano immediatamente trasportati in ospedali i due anziani, trovati riversi sul pavimento.
In seguito, il coltello era stato rinvenuto sotto una autovettura nei pressi del luogo del fatto ed il giovane era stato poi riconosciuto da (OMISSIS) nell’imputato.
Questi, tratto in arresto, aveva ammesso gli addebiti, precisando di essersi introdotto nell’abitazione degli anziani per commettere un furto, essendo stato informato da (OMISSIS), nipote delle vittime, dell’esistenza di una cassaforte.
(OMISSIS) aveva quindi rilasciato dichiarazioni, con le quali aveva spiegato di essere stato aggredito, mentre si trovava ancora a letto, con calci e pugni da un giovane.
L’anziana (OMISSIS) era quindi deceduta, a distanza di due mesi dal fatto, durante la degenza in ospedale.
Il primo giudice ha ritenuto che l’imputato, nel corso dell’aggressione all’anziana, fosse stato animato da volonta’ omicida, desumibile dalla ripetizione di pugni e calci, dalla loro direzione verso il volto della donna, dalle precarie condizioni fisiche della donna, anziana di anni 80.
Con particolare riguardo alle modalita’ dell’aggressione, sarebbe stata smentita la versione dell’imputato, che aveva affermato di aver dato uno schiaffo alla donna, in quanto il volto della persona offesa presentava diversi ematomi, una profonda ferita ed escoriazioni.
La polizia scientifica aveva riscontrato la presenza di numerose tracce ematiche al piano terra, lungo le scale e al piano primo, indizi significativi che l’aggressione era iniziata al piano terra e proseguita al piano superiore, dove la donna era stata trovata inerme a terra, con un cuscino sul volto.
E’ stato ritenuto sussistente nesso causale tra l’aggressione posta in essere dall’imputato e il decesso della persona offesa, non essendo emerse carenze nelle cure mediche prestate durante il ricovero ospedaliero.
Quanto alla aggressione in danno di (OMISSIS), la versione dell’imputato, che aveva riferito di aver dato una spinta all’anziano, era stata smentita dalle dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di essere stato colpito con pugni e calci, e dal referto diagnostico, significativo di plurime fratture e contusioni al capo.
Veniva quindi ritenuta la sussistenza degli ulteriori reati ascritti, risultando la tentata rapina ammessa dallo stesso imputato, e i reati di lesioni aggravate e porto di coltello provati dalla testimonianza di (OMISSIS).
In ordine al trattamento sanzionatorio, sono state riconosciute all’imputato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.
E’ stata infine pronunciata condanna risarcitoria generica, con riconoscimento per ciascuna parte civile di provvisionale nella misura di Euro 35.000 ciascuno.
1.3. Adita con atto di appello, che aveva impugnato, in punto responsabilita’, la condanna per le imputazioni di omicidio volontario e tentato omicidio e, quanto alla pena, il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, la Corte di assise di appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la volonta’ omicida fosse desumibile dalla reiterazione dell’azione violenta, sia nei confronti della donna, iniziata al piano terra e protrattasi al piano superiore, che dell’uomo, che l’aveva descritta in termini inequivoci.
E’ stata confermata la sussistenza di nesso causale tra l’aggressione e la morte dell’anziana, rilevando che il consulente medico legale della difesa si era limitato a non escludere il concorso di altri fattori causali.
In ordine al giudizio di comparazione tra circostanze, il secondo giudice ha osservato che l’imputato aveva riconosciuto la sua partecipazione al fatto, gia’ aliunde provata, fornendo, peraltro, una descrizione dei fatti smentita dagli accertamenti compiuti.
2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con il primo motivo, violazione della legge penale in relazione alla omessa qualificazione come omicidio preterintenzionale del fatto in danno di (OMISSIS).
Il motivo deduce che non vi sarebbe prova in ordine alla sussistenza in capo all’imputato della volonta’ di uccidere, e non piuttosto quella di cagionare lesioni; in particolare, viene valorizzata la circostanza che nell’azione l’imputato non aveva utilizzato il coltello che aveva con se’.
Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe considerato che era stato provato come l’imputato non avesse utilizzato il coltello contro i due anziani, mentre, con riferimento al reato di lesioni personali in danno di (OMISSIS), non sarebbe attendibile la persona offesa, che aveva affermato di essere riuscita a far cadere il coltello impugnato dall’imputato.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine all’accertamento del nesso causale tra la condotta dell’imputato e il decesso di (OMISSIS).
Il motivo deduce che la sentenza non avrebbe considerato le osservazioni tecniche fornite dal consulente medico legale della difesa, dott. (OMISSIS), che aveva individuato la causa della morte nel collasso del parenchima polmonare, oggetto di massivo versamento pleurico bilaterale, non trattato dai sanitari che avevano in cura l’anziana e non causato dal trauma toracico subito in occasione della aggressione violenta.
Viene evidenziato che le lesioni cagionate dall’aggressione non avevano determinato nella persona offesa condizioni cliniche e neurologiche gravi; che nel corso della degenza ospedaliera si era intervenuto chirurgicamente per eliminare ematomi, dapprima, a destra (in data 6 febbraio) e quindi a sinistra (in data 25 febbraio); che l’ematoma nella parte sinistra del cranio si era formato in conseguenza del primo intervento chirurgico; che il versamento pleurico si era evidenziato, nell’esame radiografico del 6 febbraio, a sinistra, mentre il trauma toracico aveva interessato la settima costola di destra; che il versamento pleurico bilaterale era stato determinato dalla preesistente patologia (cirrosi epatica HCV), non adeguatamente trattata dai sanitari.
Con il quarto motivo viene denunciata violazione di norme processuali in relazione al verbale di spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente in data (OMISSIS), utilizzate ai fini del giudizio di colpevolezza, ma non anche ai fini della commisurazione della pena, pur essendo. la prova della immediata confessione resa dall’imputato.
Con il quinto motivo vengono denunciati violazione di legge penale e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al rigetto del motivo di appello con cui era stata chiesta la prevalenza delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone motivi, in parte, inammissibili e, in parte, infondati e va dunque respinto.
L’esame dei motivi verra’ compiuto, in ordine logico, iniziando da quello che concerne la definizione del compendio probatorio, e considerando poi i motivi che riguardano la condanna per omicidio volontario e tentato omicidio, ed, infine, il trattamento sanzionatorio.
1. Il quarto motivo denuncia, con riferimento alla utilizzazione del verbale di spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dall’imputato in data (OMISSIS), la violazione di norme processuali sanzionate a pena di inutilizzabìlita’, inammissibilita’ e decadenza.
Il motivo e’ formulato solo genericamente ed e’ comunque manifestamente infondato.
Si deve infatti osservare che il motivo riguarda un atto processuale che non e’ stato utilizzato dalle sentenze di merito, che non lo hanno citato in nessun passaggio della motivazione: con riferimento agli apporti dichiarativi dell’imputato vengono citati solo gli interrogatori resi al pubblico ministero in data (OMISSIS), all’udienza di convalida e in occasione dell’aggravamento della misura cautelare.
Inoltre, il motivo non indica la norma processuale violata, ed ha un contenuto non chiaro laddove lamenta, contraddittoriamente, il fatto che l’atto processuale doveva essere utilizzato come prova della tempestivita’ e genuinita’ della confessione resa dall’imputato.
In relazione al profilo da ultimo menzionato, va precisato che la mancata considerazione di un elemento probatorio puo’ integrare il difetto di manifesta illogicita’ della motivazione per travisamento della prova solo laddove l’elemento probatorio sia direttamente incompatibile con un accertamento di fatto enunciato in sentenza, e richiede, al fine della ammissibilita’ come motivo di ricorso, che sia allegato alla impugnazione il documento che incorpora l’atto processuale.
Nel caso in esame il ricorrente ha lamentato una diversa valutazione della sentenza impugnata circa il rilievo processuale della confessione e non ha ne’ allegato ne’ indicato la posizione dell’atto nel fascicolo processuale.
Il motivo proposto risulta dunque, sotto diversi profili, inammissibile.
2. I primi tre motivi di ricorso riguardano la motivazione della condanna per omicidio volontario, sia in relazione all’accertamento dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo.
Si deve precisare che i menzionati motivi espongono anche rilievi che riguardano anche gli ulteriori delitti, di tentato omicidio in danno di (OMISSIS) e di lesioni personali in danno di (OMISSIS), ma ne appare opportuna una considerazione separata.
2.1. Con il terzo motivo viene censurata per manifesta illogicita’ la motivazione con cui la sentenza di appello ha escluso la interruzione del nesso di causa tra le lesioni cagionate a (OMISSIS) dall’imputato e il successivo decesso, sopravvenuto a distanza di due mesi dall’aggressione.
Si deve precisare che il primo giudice (pag. 6) aveva escluso che la morte fosse stata causata da fattori sopravvenuti ed eccezionali sulla base delle considerazioni svolte dal consulente medico legale dotta (OMISSIS), e rilevando che il consulente medico legale della difesa, dott. (OMISSIS), si era limitata a, genericamente, ipotizzare la efficienza causale di ulteriori fattori, fra i quali anche errori terapeutici.
Il menzionato punto della decisione non e’ stato oggetto di uno specifico motivo di appello, in quanto il gravame, dato atto che nel giudizio di primo grado erano state acquisite le relazioni della consulente dott. (OMISSIS) come allegati a memorie difensive, aveva censurato, con il primo motivo, il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, anche, all’esame della dott. (OMISSIS) e a perizia medico legale relativa, anche, al nesso causale tra la condotta dell’imputato e la morte della persona offesa.
L’atto di appello non ha svolto alcun specifico motivo di impugnazione con riferimento all’accertamento compiuto dal primo giudice circa l’esclusione della interruzione del nesso causale tra la condotta dell’imputato e la morte della vittima.
La sentenza di appello ha ritenuto inammissibile la impugnazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, in quanto seguita da richiesta di rito abbreviato cd. “secco”, ed ha quindi respinto la impugnazione dell’ulteriore ordinanza con cui il primo giudice aveva respinto la richiesta di perizia riguardante la capacita’ di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto e la capacita’ a partecipare al processo dello stesso imputato.
La sentenza impugnata (pagg. 48 e 49) ha infine rilevato che l’atto di appello aveva svolto una generica doglianza in ordine all’accertamento del nesso causale: il riferimento e’ al passaggio con cui l’appello (a pag. 11) evidenzia come, nell’accertamento del nesso causale, il primo giudice non aveva considerato che la vittima, nel corso del ricovero ospedaliero, aveva rifiutato un intervento chirurgico proposto dai sanitari.
La Corte di assise di appello ha esaminato il rilievo, osservando che in realta’ la persona offesa era stata sottoposta a due interventi chirurgici, ed ha quindi condiviso il giudizio del primo giudice circa l’insussistenza di fattori causali sopravvenuti tali da interrompere il nesso di causa tra la condotta dell’imputato e la morte della signora (OMISSIS).
Il motivo di ricorso riguarda dunque il passaggio motivazionale con cui la Corte di assise di appello, pur in assenza di devoluzione della cognizione sul punto, ha giustificato la condivisione dell’accertamento del primo giudice.
Va dunque, innanzitutto, ritenuta la inammissibilita’ del motivo proposto, in quanto concernente la motivazione di un punto della decisione non sottoposto a impugnazione con l’atto di appello.
Si deve poi osservare che il motivo ha un contenuto esclusivamente di merito, in quanto esplicitamente propone una diversa lettura del compendio probatorio finalizzata ad un nuovo giudizio di merito.
Il ricorso (pag. 16) fa espresso riferimento alla “… lettura degli atti di cui al fascicolo dell’indagini… esame autoptico confrontato con la relazione peritale a firma della dott. (OMISSIS)…”, da cui risulterebbe non provato il nesso causale tra la condotta dell’imputato e la morte della persona offesa.
E, coerentemente con l’impostazione data al motivo, il ricorso riporta ampi stralci delle note della consulente dott. (OMISSIS), della cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero della vittima ed anche di un testo di letteratura scientifica.
Il motivo, quindi, si risolve nella prospettazione di argomenti di merito, che non erano stati dedotti nemmeno con l’atto di appello, e quindi introduce un sindacato sul contenuto della decisione di merito e non limitato all’apparato giustificativo della decisione impugnata.
Si tratta di motivo non consentito nel giudizio di legittimita’, e quindi inammissibile.
2.2. I primi due motivi riguardano l’elemento soggettivo, e la conseguente qualificazione giuridica, dell’omicidio di (OMISSIS): con il primo motivo viene censurata la violazione della legge penale, mentre con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione.
L’esame dei motivi va compiuto congiuntamente, in quanto la censura di violazione della legge penale si fonda sull’accertamento dell’elemento soggettivo, oggetto della censura proposta con il secondo motivo.
2.2.1. Il motivo deduce che la sentenza impugnata, nel ritenere la sussistenza in capo all’imputato della volonta’ omicida, non avrebbe tenuto conto che lo (OMISSIS) non aveva utilizzato il coltello, con lama di cm. 28, che aveva con se’, in danno dei due anziani aggrediti.
La sentenza di primo grado, sul punto, ha valorizzato la ripetizione, con crescente intensita’, dell’azione violenta con calci e pugni e le precarie condizioni fisiche delle vittime, anche connesse all’eta’ avanzata.
L’atto di appello aveva impugnato questo punto della decisione, evidenziando che:
– non vi era prova di una pluralita’ di percosse in quanto il trauma cranico era compatibile con gli effetti di una caduta a terra;
l’imputato aveva intenzione di commettere il furto di quanto custodito nella cassaforte;
– nel colpire l’anziana l’imputato voleva impedirle di urlare;
– l’imputato, pur avendone la possibilita’, non aveva utilizzato il coltello che aveva con se’.
Il ricorso ha riproposto, indicando elementi probatori non menzionati nell’atto di appello, l’argomento costituito dal mancato utilizzo del coltello.
In fatto, la circostanza non e’ controversa: le sentenze di merito hanno accertato che i due anziani non erano stati colpiti con il coltello.
Inoltre, il ricorso si limita a riproporre il menzionato argomento, senza alcuna critica specifica alla motivazione data dalla sentenza impugnata.
La Corte di assise di appello, infatti, ha dato motivazione (pagg. 25-47) delle seguenti circostanze:
– gli atti di violenza nei confronti di (OMISSIS) erano stati plurimi e commessi in diversi luoghi dell’abitazione;
– le dichiarazioni rese dall’imputato, che aveva sostenuto di aver dato solo uno schiaffo alla signora, non erano credibili;
– le percosse erano state di notevole intensita’, e dirette al capo, organo vitale;
– la vittima era persona anziana, e quindi fisicamente debole, circostanza previamente nota all’imputato;
– l’imputato aveva concluso la propria azione violenta con un tentativo di soffocamento della vittima, mediante la pressione di un cuscino sulla bocca della donna.
Il secondo giudice ha quindi concluso (pag. 43) nel senso che la condotta dell’imputato provava il fatto che il medesimo aveva accettato il verificarsi della morte dell’anziana, evento da ritenere “… conseguenza praticamente certa…” della condotta violenta posta in essere.
Il terzo motivo di ricorso non ha proposto alcuna censura alla motivazione della sentenza impugnata: per quanto riguarda, in particolare, la reiterazione e la direzione delle percosse, il ricorso non ha prospettato alcun travisamento della prova; in ordine al giudizio di non credibilita’ delle dichiarazioni dell’imputato non vi e’ alcuna critica di manifesta illogicita’ della motivazione; con riferimento al tentativo di soffocamento mediante la pressione del cuscino sulla bocca non viene proposto alcun rilievo.
Il motivo quindi e’ generico, in quanto prescinde da una critica all’apparato giustificativo fornito dalla sentenza impugnata, ha contenuto di merito, risolvendosi nella riproposizione di un argomento solo di merito nella prospettiva, non consentita, di un nuovo giudizio valutativo, ed e’ manifestamente infondato, in quanto consiste, in sostanza, nella considerazione circa l’assenza di un ulteriore indizio della volonta’ omicida.
2.2.2. Il primo motivo, che denuncia la violazione della legge penale per la omessa qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale, e’ infondato.
Innanzitutto, correttamente le sentenze di merito hanno qualificato l’elemento soggettivo in termini di dolo diretto.
La giurisprudenza e’ giunta a un importante chiarimento in tema di elemento soggettivo doloso.
Dapprima (Sez. Un. 26.11.2009, Nocera), e’ stato chiarito che alla volonta’ del fatto antigiuridico e’ equiparabile, nel caso in cui la componente rappresentativa sia in termini di dubbio (non certezza), la accettazione del verificarsi del fatto, cosicche’ ricorre dolo eventuale “… quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile (non come certa) l’esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azione e, pur di non rinunciare all’azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi: il soggetto decide di agire “costi quel che costi”, mettendo cioe’ in conto la realizzazione del fatto”.
Seguendo la medesima linea interpretativa, e’ stato poi affermato (Sez. Un. 24.4.2014, Espenhahn) che l’elemento caratteristico del dolo – concetto normativo che, nel definire la relazione soggettiva tra autore e fatto, richiede la compresenza di consapevolezza e volonta’ – va individuato nella volonta’ del fatto, che consiste nella personale ed effettiva adesione del soggetto al verificarsi dell’evento.
Di particolare chiarezza e’ la precisazione secondo la quale, nei casi in cui il soggetto abbia agito per un fine diverso dalla realizzazione dell’evento, in realta’ verificatosi ed elemento costitutivo della fattispecie dolosa, per aversi dolo non e’ sufficiente la previsione dell’evento, che si esaurisca nell’accettazione della situazione di rischio, bensi’ e’ necessario che il soggetto abbia agito “accettando l’evento stesso”, e dunque dandovi adesione.
Dunque, ogni qual volta che il giudice deve confrontarsi con una fattispecie dolosa di condotta ed evento non puo’ esaurire l’accertamento della volonta’ solo con riferimento alla condotta posta in essere e al nesso di causalita’ tra la stessa e l’evento (morte, nel caso in esame), ma deve verificare non solo se l’evento fosse – teoricamente – prevedibile, ma anche se sia stato, in concreto, previsto e, quindi, effettivamente accettato e, percio’, voluto.
La categoria del dolo eventuale, quindi, da una parte, si riferisce ad una rappresentazione, vuoi dei presupposti vuoi delle conseguenze della condotta, in termini di dubbio e si distingue dal dolo diretto, dove invece il momento rappresentativo e’ in termini di certezza, e dall’altra, esprime una direzione della volonta’ diretta ad un diverso fine primario, e, da questo punto di vista, si distingue dal dolo intenzionale.
Elemento essenziale del dolo, e quindi comune nelle categorie del dolo intenzionale, diretto ed eventuale, e’ la previsione e la adesione del soggetto al verificarsi dell’evento, componente soggettiva che fonda la distinzione con la colpa e la preterintenzione.
L’accertamento del dolo, infine, va compiuto esaminando le circostanze del fatto, in particolare la condotta e il livello di probabilita’, ex ante, di causare l’evento, la condotta successiva al reato, la personalita’ dell’agente e il fine dell’azione.
Nel caso in esame i menzionati principi sono stati esattamente applicati.
Infatti, l’accertamento si e’ concentrato sull’animus dell’agente nel momento della condotta, e non nelle fasi precedenti, come argomentato dal ricorrente laddove ha valorizzato l’intenzione di aggressione al patrimonio come motivo dell’iniziativa criminale; ha evidenziato che l’evento morte si poneva, rispetto alla condotta violenta, intensa, ripetuta e diretta verso un organo vitale di una persona anziana, come conseguenza certa; ha aggiunto che l’ulteriore condotta finalizzata al soffocamento della vittima era ulteriormente significativa di una volonta’ diretta alla soppressione della persona offesa.
Si tratta di elementi di fatto univocamente significativi, non solo, di una rappresentazione della morte come conseguenza certa, ma anche di una volonta’ che, nell’azione di impeto, a quell’evento si era diretta.
La qualificazione dell’elemento soggettivo in termini di dolo omicidiario diretto comporta la qualificazione della fattispecie concreta come omicidio volontario, e non, come sostenuto nel ricorso, come omicidio preterintenzionale. L’elemento soggettivo, nel delitto di omicidio, costituisce elemento differenziale rispetto a diverse fattispecie (omicidio volontario, colposo, preterintenzionale).
In particolare, mentre nell’omicidio volontario e’ richiesta (in positivo) la volonta’ di cagionare la morte, negli omicidi colposo e preterintenzionale e’ richiesta (in negativo) la assenza della volonta’ di cagionare la morte.
Le fattispecie di omicidio colposo e preterintenzionale si differenziano tra loro per il fatto che, nel primo, l’evento morte e’ causato dalla violazione di norme cautelari che il soggetto era tenuto ad osservare, mentre, nel secondo, la morte e’ causata dalla condotta (voluta) di percosse e lesioni.
Nell’omicidio volontario l’elemento soggettivo si configura nella relazione (positiva) tra il soggetto e l’evento morte, nell’omicidio colposo l’elemento soggettivo ha un contenuto psicologico negativo (non volonta’ dell’evento) e normativo (la violazione del dovere cautelare imposto), nell’omicidio preterintenzionale l’elemento soggettivo ha un contenuto positivo (volonta’ di percuotere o ledere) ed uno negativo (non volonta’ di uccidere).
Si e’ poi precisato che anche nelle fattispecie di omicidio colposo e preterintenzionale e’ richiesto un ulteriore profilo soggettivo che esprima la relazione tra il soggetto e l’evento morte: nell’omicidio colposo si richiede la cd. misura soggettiva della colpa, e quindi la prevedibilita’ in concreto dell’evento morte, e la sua evitabilita’ mediante la condotta doverosa, non tenuta, condotta che sia stata, in concreto, esigibile dal soggetto; nell’omicidio preterintenzionale, si richiede che l’evento morte fosse in concreto prevedibile, come sviluppo dell’azione voluta.
I rilievi appena delineati fanno parte ormai del costante orientamento della giurisprudenza (Sez. Un. 24.4.2014, Espenhahn, pag. 130; Sez. Un. 22.1.2009, Ronci, Rv. 243381).
Si deve precisare che i principi affermati dalla sentenza Ronci, con specifico riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 586 c.p., vanno applicati anche nella interpretazione della fattispecie di cui all’articolo 584 c.p., in quanto in entrambe le fattispecie e’ richiesta la non volonta’ dell’evento morte, conseguenza di un delitto doloso.
L’elemento speciale presente nell’articolo 584 c.p. – la specifica condotta di percosse o lesioni volontarie – giustifica il diverso, e piu’ grave, trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto dall’articolo 586 c.p., ma non una distinta definizione dell’elemento soggettivo con riferimento all’evento morte.
In particolare, l’orientamento secondo cui la fattispecie di cui all’articolo 584 c.p. richiederebbe unicamente il dolo di lesioni o percosse, senza altra considerazione in ordine all’evento morte, perche’ gia’ ritenuto dalla legge sempre prevedibile come conseguenza della condotta di lesioni o percosse (Cass. 18.10.2012, Palazzolo; Cass. 17.5.2012, PG in proc. Perini; Sez. 5, 8.3.2006, Haile, Rv. 234552), finisce per addebitare la responsabilita’ per l’evento non voluto a prescindere dall’accertamento in concreto di relazione soggettiva con il soggetto agente, invece elemento necessario nella definizione del giudizio di colpevolezza conforme al dettato costituzionale.
Dunque, mentre l’omicidio volontario si differenzia dalle altre fattispecie di omicidio (articoli 589, 584 e 586 c.p.) per la sussistenza della volonta’ – anche solo alternativa o “eventuale” – di uccidere, le fattispecie colposa e preterintenzionale si differenziano tra loro perche’ nella seconda vi e’ una specifica condotta volontaria di autonomo rilievo penale (lesioni volontarie, percosse ovvero altro delitto doloso), mentre nella prima vi e’ una condotta in violazione di doveri cautelari, anche a prescindere dalla autonoma rilevanza penale della condotta medesima.
Nel caso in esame e’ stato accertato che l’imputato, nel corso dell’azione, aveva effettivamente previsto, accettandolo, il verificarsi della morte della vittima e, dunque, esattamente le sentenze di merito, qualificato l’elemento soggettivo come dolo diretto di omicidio, hanno ritenuto corretta la qualificazione del reato si sensi dell’articolo 575 c.p..
3. Il secondo motivo di ricorso ha dedotto che anche nei confronti di (OMISSIS) l’imputato non aveva utilizzato il coltello, rappresentando quindi che la volonta’ omicida doveva essere esclusa in relazione alla aggressione in danno dei due anziani coniugi.
L’insussistenza del dolo di omicidio, anche con riferimento al tentato omicidio di (OMISSIS), era stata oggetto del terzo motivo di appello.
Il Collegio osserva che il motivo non propone alcuna critica specifica in relazione alla motivazione della sentenza impugnata del capo di condanna in esame.
La sentenza di appello, infatti, ha spiegato che la versione fornita dall’imputato – che aveva sostenuto di aver dato una spinta contro l’anziano era stata smentita dal racconto della persona offesa e dal riscontro oggettivo proveniente dagli accertamenti medico legali sulle lesioni riportate dall’anziano: elementi direttamente significativi di una azione violenta, reiterata, intensa e diretta al capo della vittima, persona anziana di eta’.
Il ricorso non ha considerato la motivazione della sentenza di appello e ha valorizzato, in una prospettiva non di censura formale alla motivazione, bensi’ di sollecitazione di un nuovo giudizio di merito, il dato oggettivo ed incontroverso del mancato utilizzo del coltello.
Il motivo ha sostenuto anche non poteva essere ritenuta attendibile la versione dei fatti esposta dalla persona offesa nella querela presentata in data 27.3.2014.
La deduzione non risulta motivata, e quindi non e’ dato comprendere sotto quale profilo e in quale prospettiva doveva essere ritenuta inattendibile la querela.
Il motivo, articolato genericamente e con contenuto di merito, dunque risulta inammissibile.
4. Il secondo motivo di ricorso svolge considerazioni anche con riferimento al reato di lesioni personali in danno di (OMISSIS).
La difesa sostiene che il racconto della donna, nella parte in cui aveva rappresentato che l’imputato aveva utilizzato contro di lei il coltello, non era attendibile.
Si tratta, in realta’, di una deduzione priva di autonomia, bensi’ collegata al principale argomento secondo il quale doveva essere esclusa la volonta’ omicida per aver l’imputato non utilizzato il coltello in danno dei due anziani coniugi.
D’altra parte, l’atto di appello aveva impugnato la condanna per il reato di lesioni volontarie solo in relazione alla commisurazione della pena, e non anche con riferimento all’aggravante dell’utilizzo del coltello ne’ in relazione al punto concernente la credibilita’ della persona offesa.
Nella parte in considerazione dunque il motivo e’ inammissibile.
5. Il quinto motivo concerne il giudizio di comparazione tra circostanze, sotto il profilo del difetto di motivazione del giudizio di infondatezza del relativo motivo di appello.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla aggravante della finalita’ di conseguire l’impunita’ dai reati connessi.
Il quarto motivo di appello aveva sostenuto che la considerazione di ulteriori indici, quali la personalita’ del reo, la giovane eta’, l’incensuratezza, il comportamento processuale, avrebbero dovuto portare a un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
La sentenza di appello ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze, sul rilievo che la confessione resa dall’imputato, in quanto parziale e successiva alla acquisizione di significativi elementi di accusa, non era tale da giustificare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
Il motivo di ricorso sostiene che, da una parte, la sentenza di appello avrebbe reso una motivazione solo apparente della decisione di rigetto del motivo di gravame e, dall’altra, che la relativa motivazione sarebbe stata fondata su un travisamento della prova relativa alla acquisizione, prima della confessione, di prove a carico dell’imputato.
Infondata e’ la censura di motivazione omessa od apparente.
Infatti, i parametri valorizzati dal motivo di appello sono stati tutti oggetto di valutazione da parte delle sentenze di merito.
Gli aspetti concernenti il profilo soggettivo (giovane eta’ ed incensuratezza) sono stati considerati per il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre il comportamento processuale e’ stato valutato come non sufficiente per giungere a un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
Infondata e’ anche l’ulteriore censura di manifesta illogicita’ della motivazione che aveva ritenuto l’apporto dichiarativo dell’imputato inidoneo a fondare il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
La censura si fonda sulla deduzione che falsa sarebbe la circostanza che la confessione era stata successiva al riconoscimento dell’imputato da parte di (OMISSIS), e che veritiero era stato il racconto dell’imputato.
Ora, dalla lettura della sentenza impugnata non risulta affermata la circostanza che la confessione sia stata temporalmente successiva al formale riconoscimento da parte di (OMISSIS), bensi’ che l’imputato, nel corso del fatto, era stato visto da (OMISSIS), circostanza che e’ pacifica.
Le sentenze di merito hanno poi evidenziato che l’imputato era stato fermato dalla polizia giudiziaria nel corso delle ricerche avviate sulla base della descrizione fatta da (OMISSIS) del giovane incontrato nel contesto dell’aggressione dei suoi genitori.
Il giudizio secondo cui la ammissione dell’imputato di essere stato coinvolto nel fatto non sarebbe stata frutto di un maturato pentimento per quanto compiuto risulta quindi adeguatamente motivato.
L’ulteriore rilievo difensivo circa la veridicita’ delle dichiarazioni dell’imputato e’ manifestamente infondato, in quanto le sentenze di merito hanno evidenziato la falsita’ della versione dei fatti data dall’imputato, che aveva ammesso di aver colpito gli anziani, ma solo con uno schiaffo e con una spinta.
La motivazione data dalla Corte di assise di appello a giustificazione del giudizio di equivalenza tra circostanze risulta dunque adeguata e resistente alle critiche formulate con il motivo in esame.
6. Va dunque pronunciato il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

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