Per ritenere la fragranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio non sono necessarie né la contestuale attività di spaccio né l’individuazione dei potenziali acquirenti

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43298.

La massima estrapolata:

Per ritenere la fragranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio non sono necessarie né la contestuale attività di spaccio né l’individuazione dei potenziali acquirenti, potendo la finalità di spaccio essere desunta dalla quantità, qualità e composizione della sostanza detenuta nonché dalla detenzione di denaro contante, anche in rapporto al reddito del detentore, nonché dalla disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza (da queste premesse, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il giudice non aveva convalidato l’arresto, sulla supposta inesistenza della fragranza, in una fattispecie in cui gli arrestati erano stati trovati in possesso di una duplice quantità di stupefacente – cocaina e hashish -, di una somma di denaro – 850 euro – nella disponibilità di uno di essi privo di attività lavorativa, di dei telefoni cellulari e di materiale per il confezionamento delle dosi.

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43298

Data udienza 3 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/04/2018 del TRIBUNALE di PRATO;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza in quanto gli arresti sono stati eseguiti legittimamente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Prato non ha convalidato l’arresto in flagranza operato dalla p.g. nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati in ordine ai reati di cui all’articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, in relazione alla detenzione illecita di stupefacenti, loro ascritti.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato che deduce violazione della nozione della flagranza del reato in ordine alla quale non e’ necessaria la individuazione di potenziali acquirenti, essendo desumibile dagli esiti delle perquisizioni (suddivisione in dosi dello stupefacente, detenzione di molti telefoni cellulari, rinvenimento di materiale atto al confezionamento, condizione dei soggetti privi di lavoro e senza fissa dimora).
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza essendo gli arresti legittimamente eseguiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Il provvedimento impugnato ha erroneamente negato la flagranza del reato di detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio sul rilievo che non risultavano, alla vista diretta degli operanti, contatti dei prevenuti a tal fine con terzi ne’ risultavano nominativi di prenditori di stupefacente nei giorni immediatamente precedenti.
3. Invero, ai fini della richiesta flagranza del reato ipotizzato, non e’ necessaria ne’ la contestuale attivita’ di spaccio ne’ l’individuazione dei potenziali acquirenti, potendosi la finalita’ di spaccio essere desunta dalla quantita’, qualita’ e composizione della sostanza stupefacente detenuta nonche’ dalla detenzione di denaro contante, anche in rapporto al reddito del detentore, nonche’ dalla disponibilita’ di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza.
4. Inoltre, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’articolo 386 c.p.p., comma 3, e articolo 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimita’ dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilita’ di uno dei reati richiamati dagli articoli 380 e 381 c.p.p., in un a chiave di lettura che non deve riguardare ne’ la gravita’ indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilita’ delle misure cautelari coercitive), ne’ l’apprezzamento sulla responsabilita’ (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)(Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230).
5. Sicche’ del tutto legittimo deve essere riconosciuto l’esercizio del potere di arresto da parte della p.g. in costanza degli elementi di fatto direttamente percepiti all’atto della perquisizione svolta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 103, in occasione della quale era stata rinvenuta una duplice qualita’ di stupefacente (cocaina per 26,6 gr. e hashish per oltre 72 grammi) nella disponibilita’ degli arrestati, la somma di denaro di 850 Euro nella disponibilita’ di uno di essi privo di attivita’ lavorativa, sei telefoni cellulari e materiale per il confezionamento in possesso degli altri due arrestati.
6. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata essendo l’arresto degli imputati legittimamente eseguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perche’ l’arresto e’ stato legittimamente eseguito.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *