Fino al momento del divorzio e’ comunque configurabile il reato di maltrattamenti, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43286.

La massima estrapolata:

Fino al momento del divorzio e’ comunque configurabile il reato di maltrattamenti, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza.
Integra il reato di cui all’articolo 570 cod. pen., comma 2, n. 2), anche la condotta del soggetto obbligato che, non versando in uno stato di indigenza, determinativo dell’assoluta impossibilita’ di contribuire al mantenimento della prole, si limita ad effettuare versamenti occasionali, ovvero sostituisce arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con “regalie” di beni voluttuari o comunque inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie.
Incombe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilita’ di adempiere alla relativa obbligazione, di talche’ la sua responsabilita’ non puo’ essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione.

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43286

Data udienza 5 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. VIGNA Maria S – rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina;
e da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/04/2017 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale Dott. Aniello Roberto che ha chiesto, in relazione al ricorso del PG, l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena da rideterminarsi come in primo grado e la inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS).
Udito il difensore della parte civile, avvocato (OMISSIS) che si e’ riportato alla memoria depositata e ha insistito per l’accoglimento del ricorso del PG e per l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 30 marzo 2016 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) per i reati di cui agli articoli 572, 570, 81, 582 e 585 cod. pen. in anni due e mesi sei di reclusione, confermando nel resto.
1.1. Il compendio probatorio e’ costituito dalle molteplici querele sporte dalla parte offesa a partire dal (OMISSIS), dai certificati medici che attestano le svariate lesioni personali subite dalla predetta tra le quali ecchimosi, traumi contusivi e morsi umani, nonche’ trauma da strappamento dei capelli.
Dalle dichiarazioni della (OMISSIS) emergeva, altresi’, che (OMISSIS), a seguito di separazione giudiziale in data (OMISSIS), violava sistematicamente gli obblighi di assistenza familiare facendo mancare i mezzi di sostentamento alla ex moglie e alle figlie.
L’imputato era sottoposto dapprima agli arresti domiciliari e poi, successivamente all’interrogatorio di garanzia del (OMISSIS), al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Messina deducendo come unico motivo la violazione degli articolo 581 cod. proc. pen., lettera c) e articolo 591 cod. proc. pen., avendo la Corte distrettuale ridotto la pena comminata all’imputato in assenza di alcuna richiesta in tal senso contenuta nell’atto d’appello.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
3.1. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullita’ avendo la Corte di appello di Messina errato nel rigettare la richiesta di nullita’ del decreto del G.i.p. che accoglieva la richiesta del Pubblico ministero di giudizio immediato cautelare in violazione del termine perentorio dei 90 giorni dall’iscrizione dell’indagato nell’apposito registro.
3.1.1. L’interrogatorio di garanzia dell’imputato agli arresti domiciliari era, inoltre, intervenuto su fatti e circostanze diverse rispetto a quelle sottoposte al G.i.p. in sede di richiesta di giudizio immediato.
3.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di maltrattamenti, avendo la Corte territoriale fondato la propria decisione unicamente sulle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa del reato, omettendo di considerare quanto riferito dai testi a discolpa e tenendo, invece, in debito conto quanto dichiarato dai testi de relato del Pubblico ministero.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 572 e 612-bis cod. pen., articoli 521 e 522 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., lettera e).
La sentenza appare illogica laddove, a pagina 5 della motivazione, con riferimento al periodo successivo alla cessazione della convivenza, in assenza di specifica contestazione del reato di cui all’articolo 612-bis cod. pen., la Corte di appello, si e’ espressa in relazione alla sussistenza del reato di atti persecutori.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 570 cod. pen. per carenza dell’elemento soggettivo del reato e sulla scorta di elementi di fatto ben precisi quali il licenziamento dell’imputato nelle more della omologa della separazione consensuale e la circostanza che (OMISSIS), come dichiarato dai testi a discolpa, anche dopo la cessazione della convivenza, si recava quasi quotidianamente dalla parte offesa portando generi alimentari e quant’altro necessario per le figlie.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo D) di imputazione, non avendo i Giudici di merito tenuto conto che per i medesimi fatti la (OMISSIS) era imputata innanzi al Giudice di pace di Messina per l’aggressione perpetrata in data 4 settembre 2013 alla suocera (OMISSIS) e che la (OMISSIS), in riferimento ai medesimi fatti, avesse depositato denuncia querela in data (OMISSIS) nei confronti dell’imputato e della (OMISSIS) senza riferire dell’ episodio di percosse da parte del marito.
4. In data 21/06/2018 il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina richiamando la giurisprudenza di questa Corte che ritiene che, anche in assenza di uno specifico motivo di gravame in ordine alla determinazione della pena, il giudice puo’, nell’esercizio del suo potere discrezionale, operare una valutazione in ordine alla gravita’ del reato come previsto dall’articolo 133 cod. pen..
4.1. Non e’ ravvisabile, comunque, la violazione richiamata dal Procuratore Generale poiche’ la Corte territoriale, nella motivazione della sentenza, ha ipotizzato la sussistenza del reato di cui all’articolo 612-bis cod. pen. per il periodo successivo alla separazione dei coniugi e cio’ spiega la consequenziale riduzione di pena.
4.2. Il reato di lesioni di cui al capo B), commesso il (OMISSIS) e’ in ogni caso prescritto.
5. Il 30/05/2018 il difensore di (OMISSIS) ha depositato una memoria nella quale, con riferimento al ricorso dell’imputato, ha evidenziato che:
– il capo relativo all’affermazione di responsabilita’ in ordine al reato di cui al capo B) deve ritenersi passato in giudicato, non essendo stato oggetto di impugnativa ne’ in sede di appello, ne’ in cassazione;
– il primo motivo di gravame e’ manifestamente infondato poiche’ non e’ previsto alcun controllo successivo sul provvedimento del G.i.p. di ammissione al rito immediato;
– il motivo relativo al fatto che la richiesta di giudizio immediato conterrebbe fatti nuovi rispetto a quelli contestati nell’interrogatorio di garanzia, e’ inammissibile perche’ non indica quali sarebbero i fatti nuovi e in ogni caso non e’ stato proposto in appello;
– il secondo motivo di gravame e’ inammissibile perche’ si limita a proporre una rilettura alternativa dei fatti;
– il terzo motivo e’ manifestamente infondato, posto che la Corte di legittimita’ ritiene sussista comunque la fattispecie di cui all’articolo 572 cod. pen. anche successivamente alla fine della convivenza fino al momento del divorzio, ed e’ comunque inammissibile per carenza di interesse dell’imputato dal momento che il reato di cui all’articolo 612-bis cod. pen., comma 2, e’ piu’ grave di quello di cui all’articolo 572 cod. pen.;
– il quarto e il quinto motivo sono inammissibili perche’ aspecifici in presenza di una c.d. doppia conforme di condanna;
– e’ fondato il ricorso del Procuratore Generale alla luce del costante orientamento della Corte di legittimita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore Generale e’ fondato nei termini di seguito indicati.
Il ricorso dell’imputato non supera, invece, il vaglio di ammissibilita’ perche’, per un verso, propone censure costituenti mera replica delle deduzioni gia’ mosse col ricorso in appello e non si confronta con le – adeguate – risposte date dalla Corte distrettuale, con cio’ omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro verso, sollecita una rivalutazione di puro merito delle emergenze processuali, non consentita a questa Corte di legittimita’ (ex p/urimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2. Deve evidenziarsi che, secondo il prevalente e piu’ recente orientamento di questa Corte di legittimita’, al quale il Collegio ritiene di aderire, in base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalita’ dell’impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilita’ del gravame, quello della specificita’ dei motivi – articolo 581 c.p.p., lettera c) e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c) -, deve escludersi che l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilita’ possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio. (Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014 – dep. 23/02/2015 -, Rv. 262455; Sez. 4, n. 46584 del 06/10/2004, Rv. 230402).
In mancanza di uno specifico motivo, pertanto, il giudice d’appello non puo’ procedere d’ufficio alla riduzione della pena, anche perche’ la facolta’ riconosciutagli dall’articolo 597 cod. proc. pen., comma 5 e’ circoscritta all’applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicate.
La Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione di tale regula iuris dal momento che il ricorso in appello della difesa non conteneva alcun motivo sul trattamento sanzionatorio.
La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena comminata che va rideterminata in anni tre e mesi sei di reclusione, cosi’ come statuito dal Tribunale di Messina.
3. Il primo motivo della difesa e’ inammissibile perche’ reiterativo di censura gia’ posta alla Corte distrettuale.
Deve, comunque, osservarsi che l’inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, assegnati al Pubblico ministero per la richiesta, rispettivamente, di giudizio immediato ordinario e cautelare, e’ rilevabile dal giudice per le indagini preliminari (Sez. U., n. 42979 del 26/06/2014, Rv. 260017).
Il rispetto dei termini per la formulazione della richiesta costituisce effettivamente un presupposto di ammissibilita’ del rito, in virtu’ del nesso che lega, in tale tipo di giudizio, la non particolare complessita’ delle indagini, l’evidenza della prova o lo stato detentivo dell’accusato, e le peculiari esigenze di celerita’ e di risparmio di risorse processuali che ispirano l’istituto.
Attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all’interno della piu’ ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento, il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari e’, pero’, insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento (Sez. 3, n. 31728 del 28/03/2013, En Naoumi Youssef, Rv. 2546733; Sez. 6, n. 6989 del 10/01/2011, C., Rv. 249563; Sez. 4, n. 39597 del 27/06/2007, Pierfederici; Sez. 1, n. 23927 del 14/04/2004, Di Brio; Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001, De Siena; Sez. 1, n. 9553 del 14/07/2000, Kallerig; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani; Sez. 5, n. 5154 del 19/02/1992, Fresta).
Il decreto che dispone il giudizio immediato (sia esso tipico che c.d. custodiale) chiude, quindi, una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell’eventuale condanna dell’imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che puo’ assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale.
3.1. La censura relativa al fatto che l’interrogatorio si e’ svolto su temi diversi rispetto a quelli per cui e’ stata successivamente esercitata l’azione penale e’, infine, generica poiche’ manca qualsivoglia allegazione dal difensore a sostegno del motivo di ricorso.
4. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ non si confronta con la sentenza d’appello che fornisce risposta puntuale alle censure difensive.
I giudici di merito hanno, infatti, ampiamente esposto le risultanze probatorie e ricostruito in maniera logicamente ineccepibile il ragionamento probatorio posto a fondamento della decisione.
Nell’ampia motivazione sono stati esaminati i singoli elementi su cui si basa la complessiva ricostruzione del fatto, facendo puntuale riferimento alle deduzioni difensive che sono fatte oggetto di specifica confutazione da parte dei giudici di merito.
In particolare la Corte d’appello ha evidenziato la coerenza ed attendibilita’ delle dichiarazioni della parte offesa, la circostanza che i certificati medici costituivano riscontro alle dichiarazioni della stessa, cosi’ come le diverse testimonianze di parenti e amici, nonche’ il fatto che gli stessi agenti delle forze dell’ordine avevano preso visione dei messaggi intimidatori ed offensivi inviati dall’imputato alla (OMISSIS).
5. Il terzo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
La Corte di appello ha sostenuto effettivamente che con riferimento al periodo successivo alla cessazione della convivenza e’ configurabile il reato di cui all’articolo 612-bis cod. pen., ma poi non vi e’ stata alcuna riqualificazione del fatto, quindi l’unico reato per cui e’ intervenuta condanna e’ correttamente quello di maltrattamenti in famiglia.
Deve evidenziarsi che, secondo il piu’ recente orientamento di questa Corte di legittimita’, fino al momento del divorzio e’ comunque configurabile il reato di maltrattamenti, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza (Sez. 6, n. 3087 del 19/12/2017 – dep. 23/01/2018 -, Rv. 272134. In motivazione, la Corte ha precisato che il reato previsto dall’articolo 612-bis cod. pen. e’ configurabile solo nel caso di divorzio tra i coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto).
Nel caso in esame non e’ configurabile alcuna violazione dell’articolo 521 cod. proc. pen., posto che, come si e’ detto, l’imputazione e’ rimasta quella di cui all’articolo 572 cod. pen..
6. Il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ reiterativo di censure gia’ mosse alla Corte d’appello la quale ha puntualmente motivato sul fatto che, a seguito della modifica delle condizioni economiche dell’imputato, la somma dovuta era stata rideterminata da Euro cinquecento a Euro centocinquanta mensili e che, in ogni caso, l’imputato si era limitato ad effettuare versamenti occasionali o regali non sufficienti di certo a soddisfare le esigenze quotidiane primarie della figlia.
Deve ricordarsi, a questo proposito, che integra il reato di cui all’articolo 570 cod. pen., comma 2, n. 2), anche la condotta del soggetto obbligato che, non versando in uno stato di indigenza, determinativo dell’assoluta impossibilita’ di contribuire al mantenimento della prole, si limita ad effettuare versamenti occasionali, ovvero sostituisce arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con “regalie” di beni voluttuari o comunque inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie (Sez. 6, n. 23017 del 29/05/2014, Rv. 259955).
Con motivazione aderente alle risultanze processuali, la Corte territoriale ha, poi, ritenuto la sussistenza del reato di cui all’articolo 570 cod. pen., comma 2, nonostante l’imputato fosse stato licenziato, evidenziando che lo stesso aveva continuato a percepire il T.F.R. e l’indennita’ di disoccupazione e che, pertanto, non versava in una situazione di indigenza tale da rendere impossibile l’adempimento dell’obbligazione.
Va rilevato, sul punto, che incombe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilita’ di adempiere alla relativa obbligazione, di talche’ la sua responsabilita’ non puo’ essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, Rv. 254515. In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso l’impossibilita’ di adempiere solo perche’ l’imputato, nel periodo in contestazione, aveva fruito del sussidio di disoccupazione, omettendo qualunque accertamento sull’entita’ delle somme dallo stesso percepite).
7. Il quinto motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ ripropone acriticamente le stesse ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, che hanno evidenziato che la colluttazione della (OMISSIS) con la suocera e’ successiva a quella con il marito, che forma oggetto del presente procedimento.
8. Quanto alla censura relativa alla asserita prescrizione del reato di lesioni di cui al capo B), deve osservarsi che la predetta e’ manifestamente infondata posto che la difesa non ha proposto appello su tale capo e, conseguentemente, sullo stesso si e’ formato il giudicato.
9. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso dell’imputato consegue la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, deve, altresi’, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
(OMISSIS) deve, infine, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ separatamente liquidata dal competente giudice di merito, disponendo il pagamento di tali spese in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ separatamente liquidata dal competente giudice di merito, disponendo il pagamento di tali spese in favore dello Stato.
In accoglimento del ricorso del P.G. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in anni tre e mesi sei di reclusione.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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