Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 7 aprile 2016, n. 6758
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10197/2010 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. N. (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO GRASSO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., gia’ SANPAOLO (OMISSIS) S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2243/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24/6-3/7/2009, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale del 27/3/07, ha determinato le rimesse revocabili nel minore importo di Euro 328.845,91, condannato il (OMISSIS) al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dal 2/2/04 al saldo, e statuito sulle spese.
Nello specifico, la Corte del merito, premessi i dati di fatto rilevanti (era stato effettuato l’accredito di 740 milioni di Lire con bonifico registrato il 17/11/98 con data valuta del 14/11/98, sabato, e risultava altresi’ l’addebito per l’emissione di vaglia di lire 739.876.523 il 16/11/98, con analoga data di valuta),ha ritenuto la natura bilanciata dell’operazione, evidenziando la sostanziale corrispondenza degli importi, la contiguita’ temporale, la ricorrenza sul conto di pagamenti in contestualita’ con versamenti di analoghi importi, la retrodatazione per valuta della rimessa, sintomatica dell’accordo tra le parti, il sostanziale congelamento del conto sino a fine luglio, l’esclusione di ulteriori attivita’ successivamente alle operazioni del 16/17 novembre, annotando il conto da tale data esclusivamente addebiti per recupero spese, interessi e bolli, sino al fallimento del 3/2/1999.
Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, con ricorso strutturato su tre motivi, ed illustrato con memoria.
Si difende con controricorso il (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Col primo mezzo, la Procedura si duole della violazione dell’articolo 115 c.p.c., per avere la Corte del merito fatto riferimento alla prassi bancaria che autorizza un’operazione passiva quando l’operazione attiva non e’ ancora registrata ma certa ed immediata, senza indicare principi di prova a riguardo, ne’ si potrebbe nel caso prospettare la sussistenza del fatto notorio.
2.1.- Il motivo e’ infondato.
La Corte d’appello non ha tratto convincimenti dalla prassi o da alcun fatto notorio, ma ha avuto riguardo al concreto svolgimento dei fatti, minuziosamente ricostruito, e, quanto alla relazione temporale tra le due operazioni ha concluso per la contiguita’ delle stesse, ritenendo irrilevante la minima differenza tra l’accredito del bonifico e l’emissione degli assegni circolari, rafforzando semplicemente il proprio ragionamento col riferimento alla prassi.
1.2.- Col secondo, si duole del vizio di motivazione, insufficiente o contraddittoria, in relazione alla prova della sussistenza del collegamento teleologico-funzionale tra la rimessa e l’addebito, e quindi dei fatti dai quali desumere l’esistenza dell’accordo implicito tra la Banca ed il cliente.
Secondo il Fallimento, possono considerarsi bilanciate solo le rimesse che hanno la natura di versamenti diretti, in contanti, o a mezzo di assegno circolare o bonifico bancario irrevocabile, per la necessaria tendenza a considerare rilevante il saldo disponibile e nel caso, invece, la Banca ha autorizzato l’emissione del vaglia sul conto scoperto prima di avere avuto contezza e/o sicurezza della piena disponibilita’ della provvista, essendo stato disposto il versamento sul conto con l’ordine di bonifico registrato, ancorche’ con valuta del 14/11, che cadeva di sabato, in data 17 novembre, mentre i vaglia di prelievo sono stati emessi il 16 novembre.
Secondo il ricorrente, la retrodatazione della valuta non puo’ essere idonea a dimostrare l’accordo, ne’ a tal fine rileva il sostanziale congelamento del conto, ed e’ inidonea a dar conto del collegamento funzionale tra l’addebito ed il successivo accredito la conoscenza da parte della Banca dello stato di difficolta’ economica del cliente.
1.3.- Col terzo mezzo, il Fallimento denuncia l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie come operazione bilanciata da cui l’errata disciplina applicata.
2.2.- I due motivi, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati.
Come affermato tra le ultime, nella pronuncia 17195/2014, in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente bancario, per potersi escludere la revocabilita’ di rimesse affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, e’ necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtu’ di accordi intercorsi tra il “solvens” e l'”accipiens”, che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi o del cliente stesso, cosi’ da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell’operazione sia prima, all’atto della rimessa, sia dopo, all’atto del suo impiego.
E, come precisato nella pronuncia 1834/2011, la prova dell’esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volonta’, ove non derivi da un atto scritto, puo’ anche essere desunta da “facta concludentia”, purche’ la specularita’ tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale.
Ne’ d’altra parte si era espressa diversamente la pronuncia 23393/07, richiamando peraltro la necessita’ di una prova rigorosa da parte della Banca “dell’effettivo legame tra i movimenti annotati, quale frutto dell’accordo specifico delle parti di sottrarli al meccanismo dell’accredito e della spendita della provvista”.
Si pone la questione pertanto della prova, anche sulla base di elementi presuntivi, dell’accordo tra cliente e Banca, e, sotto questo profilo, la Corte del merito ha ampiamente e minuziosamente evidenziato gli elementi che ha ritenuto idonei allo scopo.
Il Giudice del merito ha al riguardo ritenuto la sostanziale corrispondenza degli importi e contiguita’ temporale delle due operazioni, l’andamento del conto(sintomatico del fatto che la societa’,negli ultimi mesi del suo rapporto con la Banca, operava in caso di necessita’ di importi elevati, fornendo previamente la provvista per l’adempimento contestuale o immediatamente successivo), la retrodatazione per valuta della rimessa nella giornata del 14 novembre, che cadeva di sabato, antecedente di un giorno l’emissione degli assegni circolari, il sostanziale congelamento del conto da fine luglio e l’esclusione di successive operazioni, salvo gli addebiti per spese, interessi e bolli.
Conclusivamente, il Giudice del merito ha ritenuto come il comportamento evidenziato fosse l’unico congruente con la conoscenza da parte della Banca dello stato di insolvenza della cliente.
A fronte di detta congrua e logicamente argomentata esposizione di una pluralita’ di fatti concludenti (e non di supposizioni), si palesano infondate le censure del ricorrente.
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il Fallimento alle spese, liquidate in Euro 8200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
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