Per la consumazione del reato di furto

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 7 marzo 2019, n. 10040.

La massima estrapolata:

Per la consumazione del reato di furto e’ sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell’agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione.
L’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7 e’ configurabile solo quando l’esposizione della cosa dipenda da un comportamento volontario del possessore mentre va esclusa quando il dato di fatto sia qualificato dalla condizione naturale del bene sulla quale non ha inciso in alcun modo la volonta’ dell’uomo, come nel caso in esame ove gli alberi risultano cresciuti spontaneamente.

Sentenza 7 marzo 2019, n. 10040

Data udienza 4 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Ri – rel. Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/12/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott.ssa DE MASELLIS MARIELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 26 novembre 2015 il Tribunale di Castrovillari dichiarava (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili del reato di cui agli articoli 110 e 624 c.p. e articolo 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7, perche’, in concorso tra loro, si impossessavano di due alberi per un totale di kg. 200 di legna, sottraendoli al legittimo proprietario che li deteneva. Con l’aggravante di avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede (non essendo recintato il terreno di proprieta’ della persona offesa) e di avere utilizzato violenza sulle cose per avere reciso il tronco dell’albero con una motosega.
In (OMISSIS).
2. Con sentenza emessa in data 21 dicembre 2017 la Corte di appello di Catanzaro escludeva l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2 e confermava nel resto la pronuncia di primo grado disponendo il dissequestro dell’autocarro e della motosega con restituzione al legittimo proprietario.
3. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo deducono il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale sostenendo che il fatto va riqualificato come tentato furto in quanto l’intervento dei Carabinieri ha impedito la sottrazione del bene e che non sussistono gli estremi dell’aggravante della esposizione alla pubblica fede.
3.2. Con il secondo motivo denunciano la inosservanza della legge processuale penale perche’, esclusa la sussistenza delle aggravanti contestate, vengono meno le condizioni di procedibilita’ del reato, stante l’assenza di querela.
3.3. Con il terzo motivo assumono che la sentenza impugnata e’ affetta dal vizio di violazione di legge per l’omesso riconoscimento della scriminante dello stato di necessita’, risultando comprovato che i ricorrenti hanno posto in essere le loro condotte per la necessita’ di provvedere al riscaldamento proprio e dei propri familiari.
3.4. Con il quarto motivo denunciano il vizio di violazione di legge per la omessa applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..
3.5. Concludono chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei termini che seguono.
2. Quanto al primo motivo, si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, per la consumazione del reato di furto e’ sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell’agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione (Sez. 4, n. 22588 del 07/04/2005, Rv. 232092).
2.1. Orbene, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha correttamente ravvisato la sussistenza del reato di furto nella forma consumata risultando comprovato che, al momento dell’arrivo dei Carabinieri nell’area di pertinenza dell'(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) stavano gia’ provvedendo a riporre i pezzi di legna gia’ tagliati su un autocarro di proprieta’ di (OMISSIS) mentre quest’ultimo stava ultimando il taglio del tronco di un albero.
2.2. Cio’ posto, quanto alla contestata aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7, ritiene il Collegio di dare continuita’ al principio di diritto secondo il quale essa e’ configurabile solo quando l’esposizione della cosa dipenda da un comportamento volontario del possessore mentre va esclusa quando il dato di fatto sia qualificato dalla condizione naturale del bene sulla quale non ha inciso in alcun modo la volonta’ dell’uomo, come nel caso in esame ove gli alberi risultano cresciuti spontaneamente (cfr. Sez. 5, n. 18282 del 14/04/2014, Rv. 259885; Sez. 2, n. 35956 dell’08/06/2012, Rv. 253894).
Tale soluzione appare la piu’ ragionevole ed aderente al senso della norma in quanto lascia impregiudicata la rilevanza penale del fatto ma rimette alla volonta’ della persona offesa la perseguibilita’ dell’autore del reato, in ordine alla cui determinazione non puo’ ritenersi irrilevante la valutazione della personalita’ del soggetto interessato e della entita’ del danno ed e’, dunque, da ritenersi preferibile rispetto ad altro indirizzo della Suprema Corte (Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014, dep. 2015 – Rv. 262843).
3. In relazione al secondo motivo, si osserva che, pur risultando esclusa la sussistenza di entrambe le aggravanti contestate, non vengono meno le condizioni di procedibilita’ del reato di furto, risultando agli atti il verbale di querela sporta il (OMISSIS) da (OMISSIS), capo cantoniere presso la societa’ (OMISSIS) – compartimento di (OMISSIS) – presso gli uffici della Tenenza dei Carabinieri di (OMISSIS).
4. Il terzo motivo e’ infondato.
Al riguardo e’ sufficiente sottolineare che i ricorrenti non hanno indicato alcuna valida ragione per la quale i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la scriminante prevista dall’articolo 54 c.p. che presuppone il pericolo attuale di un danno grave alla persona, l’assoluta necessita’ della condotta, l’inevitabilita’ del pericolo non volontariamente causato, la proporzione tra fatto e pericolo.
Ne’ puo’ trascurarsi che la situazione di indigenza non e’ di per se’ idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessita’ per difetto degli elementi dell’attualita’ e della inevitabilita’ del pericolo atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato e’ possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Rv. 241014).
5. In relazione al quarto motivo, si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, ai fini della configurabilita’ della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo (Sez. Un. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
5.1. Orbene, in base ai principi enunciati, non ricorrono nella fattispecie in esame i presupposti per l’applicabilita’ della citata disposizione, tenuto conto dell’apprezzamento complessivo del fatto svolto dai giudici di merito.
6. Alla stregua di quanto sopra esposto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7, che va esclusa e, per l’effetto, la pena va rideterminata in mesi due, giorni venti di reclusione ed Euro ottanta di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, che esclude e ridetermina la pena in mesi due, giorni venti di reclusione ed Euro ottanta di multa.

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