Patteggiamento per i reati di dichiarazione fraudolenta

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 2 gennaio 2020, n. 3

Massima estrapolata:

A seguito delle modifiche introdotte nel regime penale tributario si potrà accedere al patteggiamento per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture ovvero con altri artifici, senza effettuare il pagamento del debito tributario. Diventa poi più agevole il sequestro per equivalente nei confronti delle società i cui rappresentanti legali commettono un reato tributario e l’estensione ai delitti fiscali della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti non pone problemi di ne bis in idem rispetto alle sanzioni tributarie che già colpiscono le società.

Sentenza 2 gennaio 2020, n. 3

Data udienza 27 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il di (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza n. 956/2019 del Tribunale di Catanzaro in data 04/07/2019;
Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Minchella;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della Dott.ssa Cocomello Assunta, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 04/07/2019 il Tribunale del Riesame di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame avanzata da (OMISSIS) avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro del 19/06/2019, con la quale gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Rilevava il Tribunale che la vicenda dell’indagato si inseriva in un piu’ ampio contesto criminale esistente nel territorio crotonese, dove insisteva una cosca di âEuroËœndrangheta dominata dalla famiglia (OMISSIS), operante nella zona di (OMISSIS); che detta esistenza era stata acclarata con sentenze nelle quali si era accertato che a capo della compagine vi era (OMISSIS) e che essa traeva profitti dal controllo della propria zona e di un vicino villaggio turistico nonche’ dal traffico di sostanze stupefacenti: quest’ultimo rappresentava una florida attivita’ ed era organizzato in una vera e propria associazione criminale, capeggiata da (OMISSIS), fratello di (OMISSIS); che, a questo proposito, la principale fonte di materiale indiziario era stata la captazione informatica e quindi l’intercettazione di conversazioni, da cui risultava il linguaggio criptico utilizzato e le direttive del capo-consorteria per cercare di eludere le indagini; che questa associazione si connotava per una stabile struttura piramidale (composta dal capo, dai suoi fiduciari e dagli spacciatori assegnatari di singole zone) e da adeguati strumenti (autovetture e telefoni dei sodali); che dalle conversazioni emergeva nettamente la consapevolezza dei soggetti indagati di fare parte di una compagine piu’ vasta composta da diversi sodali con compiti analoghi in varie zone. In particolare, con riferimento al capo 56 della provvisoria imputazione, il Tribunale osservava che nella primavera del 2018 era stata captata una conversazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (coindagato con (OMISSIS) e ritenuto padre del secondo), nel corso della quale i due, utilizzando un linguaggio accorto, facevano riferimento a grammi 50 di sostanza stupefacente e a tale ” (OMISSIS)”, dicendosi appunto che quest’ultimo doveva rifornirsi dal (OMISSIS) e in altre conversazioni si faceva cenno ad un emoticon che sarebbe stato il segnale positivo per lo scambio. Ed ancora, con riferimento al capo 62 della provvisoria imputazione, il Tribunale sottolineava che dalla conversazione intercettata del 01/05/2018 emergeva che il (OMISSIS) dava disposizioni a (OMISSIS) per pagare la sostanza stupefacente ricevuta da (OMISSIS) e cio’ si comprendeva dal riferimento ripetuto al numero “190” che doveva significare 190 grammi di sostanza stupefacente ed alla parola “materiale” che alludeva appunto alla sostanza stupefacente: si respingeva la prospettazione per cui il numero “190” si riferiva ad Euro e non a Grammi, poiche’ non appariva coerente con il resto della conversazione. Infine, con riferimento al capo 20 della provvisoria imputazione (relativo appunto al delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74), gli episodi evidenziati dimostravano anche che il (OMISSIS) era inserito stabilmente nell’associazione diretta al narcotraffico: egli era lo spacciatore della zona di (OMISSIS), agiva insieme ad altro associato e discuteva sulle forniture di sostanze stupefacenti e spesso utilizzava anche un linguaggio criptico; tutto cio’ escludeva una occasionalita’ del rapporto con il (OMISSIS) ed era invece evocativo di una professionalita’, la quale certamente sostanziava anche la circostanza aggravante di agevolare la cosca mafiosa (OMISSIS), a lui certamente nota. Il fatto che egli fosse uno spacciatore in contatto con il vertice del gruppo, che anche il padre fosse coinvolto negli stessi traffici e che dimostrasse vicinanza ad ambienti criminali imponeva una misura cautelare carceraria, poiche’ la prognosi sulla sua condotta era negativa e gli arresti domiciliari non gli avrebbero impedito lo smercio di sostanza stupefacente.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv. (OMISSIS).
2.1. Con il primo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), erronea applicazione di legge e manifesta illogicita’ della motivazione: sostiene che la partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti era stata affermata in modo apodittico, poiche’, dopo il riferimento al singolo episodio criminoso, non era stato spiegato in cosa si era manifestato il ruolo partecipativo in quanto era stato utilizzato come dato dimostrativo un elemento che era ancora da dimostrare; peraltro, il Tribunale era incorso in un palese errore, ritenendo (OMISSIS) quale padre del ricorrente, che invece e’ figlio di (OMISSIS) e cio’ aveva influenzato l’intera interpretazione della conversazione captata, poiche’ dal solo nome ” (OMISSIS)” si era ritenuto di identificare il ricorrente ritenendo che (OMISSIS) parlasse di lui come di suo figlio, cosa che evidentemente non rispondeva al vero; ed ancora, proprio la conversazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) stava a significare che il (OMISSIS) non aveva un contatto diretto con l’ (OMISSIS); ed ancora, non vi era traccia di rapporti tra il ricorrente ed altri indagati diversi dal (OMISSIS), ma nemmeno vi era prova di contatti diretti con il (OMISSIS): tuttavia, la stabilita’ di rapporto richiederebbe invece la conoscenza e la condivisione di un programma criminoso; cosi’, da una ipotesi non riscontrata e da un solo altro ipotizzato reato (circa il quale la spiegazione sul significato della conversazione era poco convincente) era stata tratta una conclusione congetturale, che pero’ non delineava in alcun modo la figura del ricorrente quale asserito associato.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), erronea applicazione di legge e manifesta illogicita’ della motivazione: lamenta che, in relazione ai singoli reati-fine contestati, la motivazione sulle esigenze cautelari era stata inadeguata e sembrava attestarsi sul fatto dell’asserito inserimento nel contesto associativo, atteso che era rimasta indeterminata ogni precisazione sulla condotta; invece era stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa senza argomentare nulla sul riconoscimento di un metodo mafioso o di una vera agevolazione, limitandosi ad alludere all’esistenza di una cosca mafiosa.
2.3. Con il terzo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), erronea applicazione di legge e manifesta illogicita’ della motivazione: sostiene che le esigenze cautelari erano state affermate con formule di stile e con mere asserzioni.
3. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito precisati, nel senso che il primo motivo di doglianza va accolto con conseguente assorbimento delle altre ragioni argomentate.
2. La partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente e’ stata dedotta dalle conversazioni captate alle quali si e’ fatto cenno in precedenza, e cioe’, in primo luogo, quella nel corso della quale (OMISSIS) e (OMISSIS) (coindagato con (OMISSIS) e ritenuto padre del secondo), utilizzando un linguaggio accorto, facevano riferimento a grammi 50 di sostanza stupefacente e a tale ” (OMISSIS)”: detto ultimo personaggio veniva identificato nel ricorrente ritenendo che i due predetti individui parlassero del figlio di Cosimo (OMISSIS), ritenuto appunto (OMISSIS); in secondo luogo, quella nella quale il coindagato (OMISSIS) discuteva con (OMISSIS) e (OMISSIS): la conversazione veniva interpretata come fosse riferita al pagamento di un quantitativo di sostanza stupefacente ricevuta da (OMISSIS) e cio’ veniva derivato dal riferimento ripetuto al numero “190” (che doveva significare 190 grammi di sostanza stupefacente) ed alla parola “materiale” (che alludeva appunto alla sostanza stupefacente).
In linea di principio, la metodologia non era scorretta: infatti, non e’ revocabile in dubbio che la partecipazione all’associazione finalizzata all’attivita’ di traffico di sostanze stupefacenti possa essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, l’elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde infatti dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non e’ incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente all’organizzazione di cui si e’ consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Rv. 257800; Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Rv. 265890).
Nondimeno, e’ indispensabile che siffatta condotta, per le sue connotazioni, sia in grado di attestare, al di la’ di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all’associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l’immanente coscienza e volonta’ dell’autore di fare parte dell’organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, Rv. 261379).
Tanto premesso, il nodo cruciale di tutta la ricostruzione diviene pertanto il significato attribuito alle conversazioni captate e supra rammentate; nella prima il riferimento al ricorrente si fondava sulla convinzione che costui fosse il figlio di (OMISSIS) e che al ricorrente si riferissero indicando tale ” (OMISSIS)”; nella seconda, il riferimento al numero “190” ed al termine “materiale” sono stati la chiave interpretativa dalla quale il Tribunale ha dedotto un utilizzo di linguaggio criptico riferito a sostanza stupefacente.
Su questo tema, questa Corte ha piu’ volte ribadito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimita’ (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Le intercettazioni, specie quando fanno riferimento a soggetti che, pur non essendo consapevoli delle captazioni in atto, ipotizzano o temono di essere intercettati, frequentemente presentano l’utilizzo di linguaggio e di termini c.d. “criptici”, ovvero evocativi di un significato convenzionalmente attribuito dagli interlocutori ad esso o teso ad occultare un contenuto diverso che non si vuole rendere palese.
Per lo piu’ l’uso di termini criptici e’ ricorrente allorche’ si faccia riferimento a determinati soggetti o luoghi e, soprattutto, a res illecite (quali, ad esempio, le sostanze stupefacenti, le merci di contrabbando o le armi) che secondo prassi criminale consolidata non vanno indicate con il loro nome, ma con espressioni diverse, il cui riferimento e’ ben noto a chi usa il termine e al destinatario della comunicazione.
Ebbene, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice del merito e’ libero di ritenere che il termine o l’espressione usata abbia in quel contesto un significato criptico, specialmente allorche’ non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui e’ utilizzato ovvero anche quando emerge dalla valutazione di tutto il complesso probatorio che l’uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene.
3. Di tali consolidati orientamenti ermeneutici non ha fatto buon governo il Tribunale del Riesame allorche’ ha affermato, quasi senza spiegazione, l’intraneita’ del ricorrente alla consorteria criminale sulla sola base di una ritenuta commissione dei reati-fine di cui ai capi 56 e 62 della provvisoria imputazione, tratta dal contenuto di captazioni singole il cui tenore appare ambiguo, alla luce delle considerazioni espresse dalla difesa del ricorrente, la quale ha allegato al ricorso documentazione anagrafica dalla quale risulta che il ricorrente (OMISSIS) e’ figlio di (OMISSIS) e non anche di (OMISSIS), per cui le spiegazioni espresse nella motivazione censurata (e basate sul rapporto filiale con il conversante (OMISSIS)) si rivelano quanto meno inadeguate con riferimento al capo 56 della provvisoria imputazione. Inoltre, il tenore ambiguo della conversazione di cui al capo 62 della provvisoria imputazione impedisce di ritenere che sia “chiaro” un significato difforme da quello attribuito alla stessa dal Tribunale: ma la motivazione censurata non offre adeguato spazio alla spiegazione sul motivo per il quale si sia ritenuto che il riferimento numerico fosse un dato ponderale e non monetario: peraltro, si afferma apoditticamente che il modus operandi del gruppo criminale comprendeva l’utilizzo del termine “materiale” per indicare la sostanza stupefacente, ma non viene citato alcun altro episodio (ne’ altra conversazione ne’ la data della stessa ne’ gli interlocutori che cio’ facevano) nel quale questo termine era stato usato a questo scopo illecito.
In altri termini, se la conversazione ultima poteva dirsi dimostrativa della vicinanza personale del ricorrente al capo del gruppo e cioe’ (OMISSIS), la stessa non poteva dirsi – ex se e in assenza di maggiore specificazione – comprovante, secondo parametri di comune esperienza e ragionevolezza, tanto la commissione di un delitto-fine quanto, conseguentemente, l’adesione del prevenuto all’organizzazione criminosa, e cio’ neanche nei termini di gravita’ indiziaria delineati nell’articolo 273 c.p.p.. Quanto alla prima conversazione, essa non avveniva nemmeno direttamente tra il ricorrente ed altri indagati, per cui ancora la motivazione appare carente.
La partecipazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata ad attivita’ di narcotraffico presuppone difatti la prova del pactum sceleris, dunque della messa a disposizione del soggetto rispetto al gruppo criminale, e di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo ai fini del perseguimento degli scopi illeciti della consorteria, con la coscienza e volonta’ di far parte dell’organizzazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di sostanze stupefacenti.
4. Di conseguenza, non essendo stata fornita adeguata motivazione sul significato e sul tenore di quelle conversazioni ne’ sull’inserimento delle stesse in un determinato ambito criminale, veniva a mancare anche l’elemento significativo di una stabile adesione del ricorrente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
Dunque detti elementi non risultano essere stati adeguatamente forniti nella decisione in verifica che, sul punto deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, competente ex articolo 309 c.p.p..
Ogni altra doglianza e’ assorbita.
Copia del provvedimento andra’ trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto Penitenziario ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ex articolo 309 c.p.p..
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94, comma bis, disp. att. c.p.p..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *