Pacchetto turistico tutto compreso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3150.

Pacchetto turistico tutto compreso.

In tema di pacchetto turistico “tutto compreso”, l’art. 43 comma 1, d. lgs. n. 79 del 2011 (nel testo applicabile “ratione temporis” e cioè anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 62 del 2018) stabiliva che “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”, ciò significando che l’intermediario di viaggi vacanza (anche detto venditore o agenzia di viaggi) risponde delle obbligazioni tipiche del mandatario o venditore, come ad esempio, della scelta dell’organizzatore, mentre quest’ultimo (anche detto “tour operator”) risponde della non corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli offerti, salvo che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, tenuto conto degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere ex art. 1176 c.c. la non affidabilità dell’organizzatore prescelto.

Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3150. Pacchetto turistico tutto compreso

Data udienza 1 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Turismo – Danno “da vacanza rovinata” – Risarcimento del danno – Intermediario di viaggi – Risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore – Non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20170-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso in proprio e dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13120/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 29/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Pacchetto turistico tutto compreso

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) nel 2013 convennero dinanzi al Giudice di pace di Milano la societa’ (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno “da vacanza rovinata”.
In punto di fatto esposero di avere acquistato presso la societa’ convenuta, agente di viaggio, un pacchetto turistico “tutto compreso” avente ad oggetto un soggiorno di una settimana a (OMISSIS) (Tunisia). Allegarono che l’organizzazione del viaggio e la gestione dell’ospitalita’ alberghiera furono carenti sotto molteplici aspetti: in particolare, non vennero informati della lunghezza delle operazioni di controllo dei passaporti all’arrivo in Tunisia, potrattresi per varie ore; non fruirono del transfert privato – pur prenotato e pagato – dall’aeroporto all’albergo, nel quale giunsero dopo quattro ore di viaggio; la stanza loro assegnata non era pulita, non aveva l’aria condizionata funzionante, non aveva il frigo-bar funzionante; la spiaggia era priva di lettini prendisole a sufficienza per tutti gli avventori; il personale dell’albergo scambio’ la “carta prepagata” ad essi assegnata con quella d’un altro cliente; i tempi di attesa per essere serviti dal personale del bar sulla spiaggia dell’albergo erano di circa 40 minuti; i tavoli ad essi riservati per la colazione e la cena erano stati occupati da altri clienti; al momento del rientro in Italia all’aeroporto di (OMISSIS) non poterono fruire della “saletta lounge” loro garantita.
1.1. La (OMISSIS) si costitui’ eccependo di essere solo un intermediario, e non l’organzizatore del viaggio. Dedusse che il pacchetto turistico “tutto compreso” acquistato dagli attori era stato organizzato dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., circostanza ben nota agli attori, e che delle insufficienze od inadempimenti dell’albergatore doveva rispondere solo l’organizzatore del viaggio, e non l’intermediario.
1.2. Con sentenza 4 febbraio 2015 n. 1296 il Giudice di Pace di Milano accolse la domanda, e condanno’ la societa’ convenuta al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 1.167, ed in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 800.
La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.
1.3. Con sentenza 29 dicembre 2018 n. 13120 il Tribunale di Milano accolse il gravame e rigetto’ le domande attoree. A fondamento dell’appello ribadi’ che il Giudice di pace aveva confuso la posizione giuridica del tour operator con quella dell’intermediario di viaggi, condannando il secondo per un tipo di responsabilita’ che poteva essere ascritta solo al primo.
1.4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dal solo (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi.
La (OMISSIS) ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
Al di la’ di tale indicazione, in realta’ non pertinente, nell’illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe “fatto confusione”, individuando “apoditticamente” come intermediario di viaggio la societa’ (OMISSIS). Quest’ultima, invece, ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta “qualificare come venditore, mentre (OMISSIS) s.p.a. come intermediario/organizzatore” del pacchetto di viaggi; aggiunge che tale qualifica emergeva dal contratto siglato tra il ricorrente e la (OMISSIS).
1.1. Il motivo e’ infondato in modo manifesto.
All’epoca dei fatti (2013) la responsabilita’ del fornitore di pacchetti turistici “tutto compreso” era disciplinata dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, articoli 32 e ss. (in seguito ampiamente modificato dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62).
Il Decreto Legislativo n. 79 del 2011, tuttavia, non fu che la trasfusione in un testo unico di norme piu’ risalenti, e segnatamente del Codice del consumo, articoli 83 e ss. (Decreto Legislativo n. 206 del 2005), a loro volta mutuate dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111, articoli 3-4, a sua volta emanato in attuazione della Dir. 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE (oggi anch’essa abrogata e sostituita dalla Dir. (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2302).
1.2. La Dir. n. 90/314 (articolo 2, n. 2) definiva:
a) l'”organizzatore di viaggio” come colui il quale “organica in modo non occasionale servii tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore”;
b) “venditore” come colui il quale “vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall’organizzatore”.
Il Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articoli 3-4, in attuazione della suddetta Direttiva, definirono:
a) l'”organizzatore di viaggio” come colui il quale, combinando prestazioni di vario tipo (trasporto, albergo, ecc.) “si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici”;
b) “venditore” come colui il quale “vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati” dall’organizzatore.
Tali definizioni vennero dapprima trasfuse (con modifiche non rilevanti nella presente sede) nel codice del consumo (2006); quindi, cinque anni piu’ tardi, furono spostate nel nuovo “Codice del Turismo” (Decreto Legislativo n. 79 del 2011, articoli 33-34). Quest’ultimo testo normativo definiva:
a) l'”organizzatore di viaggio” come colui che “si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a temi pacchetti turistici”;
b) l'”intermediario” come colui che “vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici” realizzati dall’organizzatore.
1.3. Da trent’anni, in definitiva, la legge non consente dubbi di sorta sul fatto che:
a) “organizzatore” di viaggi-vacanza e’ chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di “pacchetto tutto compreso”;
b) “venditore” di viaggi-vacanza e’ chi vende i pacchetti realizzati da terzi;
c) “intermediario” di viaggi-vacanza non e’ che un sinonimo di “venditore”.
1.4. Dalle qualita’ soggettive sopra elencate discendono le conseguenti responsabilita’.
Il Decreto Legislativo n. 79 del 2011, articolo 43, comma 1, (nel testo applicabile ratione temporis, e cioe’ anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 62 del 2018, cit.) stabiliva infatti che “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita’”.
L’espressione “secondo le rispettive responsabilita’”, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, vuol dire che l’intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o “agenzia di viaggi”, secondo l’espressione piu’ diffusa nella prassi) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore: ad es., scegliere con oculatezza l’organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L’intermediario (o venditore che dir si voglia), invece, non e’ responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all’attivita’ esercitata (articolo 1176 c.c., comma 2), l’inaffidabilita’ del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realta’ delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate (Sez. 3, Sentenza n. 696 del 19/01/2010; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 26694 del 24/11/2020, in motivazione).
1.5. Tutto cio’ premesso in punto di diritto, rileva il Collegio che l’odierno ricorrente e’ egli stesso ad assumere, nel ricorso, che:
a) la societa’ (OMISSIS) “deve essere qualificata come venditore” (cosi’ il ricorso, p. 16);
b) la (OMISSIS) s.p.a. deve essere qualificata come “organizzatore” (ivi, p. 17).
Pertanto e’ la stessa qualificazione dei fatti adottata dal ricorrente ad escludere che questi possa pretendere dall’agente di viaggi (la (OMISSIS)) di essere risarcito per danni non ascrivibili a responsabilita’ dell’agente di viaggi.
1.6. Questa Corte vuole prefigurarsi anche l’ipotesi che il ricorrente, per mero lapsus calami, abbia fatto confusione nel lessico, invertendo le qualita’ soggettive della (OMISSIS) (venditore) e della (OMISSIS) (organizzatore).
Ma nemmeno questa eventualita’ gioverebbe al ricorrente: sia perche’ l’errore nella qualificazione giuridica dei fatti dedotti a fondamento di una impugnazione non puo’ che ricadere su chi lo commette; sia perche’ in ogni caso la sentenza impugnata ha ritenuto che la (OMISSIS) nella vendita del viaggio in Tunisia rivesti’ la mera qualifica di intermediario: e questo costituisce un accertamento di fatto, riservato al Giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimita’.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione del codice del turismo, articoli 43 e 46, nonche’ dell’articolo 2059 c.c..
Nella illustrazione del motivo, dopo un’ampia introduzione destinata a riassumere le norme di principio in materia di responsabilita’ del tour operator (pp. 19-23), il ricorrente conclude che nel caso di specie “tutti i disagi subiti sono integralmente imputabili alla responsabilita’ contrattuale della convenuta come anche statuito dal Giudice di primo grado”.
2.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso; se non fosse assorbito, sarebbe manifestamente inammissibile per la totale mancanza in esso di una censura avverso la ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che la (OMISSIS) non potesse essere chiamata a rispondere dei danni lamentati dal ricorrente perche’ era un mero intermediario, mentre il secondo motivo di ricorso si occupa di tutt’altro, e cioe’ illustra quali siano i presupposti del risarcimento del danno da vacanza rovinata.
3. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 1.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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