Individuazione della norma che sorregge l’eccezione di incompetenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3200.

Individuazione della norma che sorregge l’eccezione di incompetenza.

In tema di competenza per territorio, rientra nei poteri del giudice, sottesi al principio “iura novit curia”, l’individuazione della norma che sorregge l’eccezione di incompetenza sollevata dalla parte, restando pertanto irrilevante che quest’ultima, nel formulare l’eccezione e nell’indicare il foro reputato competente, non abbia anche invocato espressamente la norma a sostegno di tale indicazione o ne abbia richiamata una erronea. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva individuato la competenza per territorio ai sensi dell’art. 7, punto 1, lett. B, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, sebbene la parte convenuta avesse eccepito l’incompetenza territoriale in base all’applicazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale).

Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3200. Individuazione della norma che sorregge l’eccezione di incompetenza

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: COMPETENZA – COMPETENZA PER TERRITORIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9811-2021 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 570/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 04/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIECCONI FRANCESCA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISIERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA SOLDI ANNA MARIA che visto l’articolo 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, rigetti il regolamento ma affermi che competente a conoscere la controversia e’ il Giudice di Pace di Civitavecchia.

RILEVATO

che:
1. Con ricorso per regolamento di competenza, illustrato da successiva memoria, (OMISSIS) impugna la sentenza n. 570 del 2021 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermava la pronuncia con cui il Giudice di Pace di Caserta, accogliendo l’eccezione del convenuto, si era dichiarato territorialmente incompetente sulla base dell’articolo 7, comma 1, n. 1 lettera B) del regolamento UE 1215/2015 dell’Unione Europea, indicando come competente il Giudice di Pace di Roma. La convenuta (OMISSIS) s.a. ha depositato memoria difensiva ex articolo 47 c.p.c., comma 5.
2. Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che:
1. (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Caserta la (OMISSIS) s.a. chiedendo che quest’ultima venisse condannata a corrisponderle, a titolo di compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 lettera C del regolamento comunitario numero 261 del 2004, l’importo di Euro 600 a causa di un ritardo del volo aereo diretto da Roma Fiumicino a Lisbona e poi in Brasile; il vettore, costituendosi in giudizio eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice alla stregua della Convenzione di Montreal, ritenendo che la causa avrebbe dovuto essere incardinata dinanzi al giudice di pace di Roma.
2. Il giudice di Pace di Caserta riteneva fondata la predetta eccezione ai sensi dell’articolo 7 comma 1, numero 1 b) del regolamento UE n. 1215 del 2012, indicando come fori competenti il Giudice di Pace di Roma e, in alternativa, il giudice di Lisbona. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere investito dell’appello confermava la decisione di primo grado.
3. La ricorrente sostiene che il giudice di pace non avrebbe potuto accogliere l’eccezione della convenuta societa’ perche’ quest’ultima si baserebbe su una normativa inconferente – la Convenzione di Montreal – applicabile alla sola domanda di risarcimento del danno da trasporto aereo e non alla domanda di compensazione pecuniaria di cui al regolamento n. 261 del 2004. Inoltre deduce che il provvedimento del GdP, confermato dal Tribunale, avrebbe dovuto supporre l’applicazione del regolamento UE 1215/2012 al tempo della introduzione del giudizio, e non il richiamato reg. Reg CE 44/01.
4. Il motivo e’ infondato.
5. Va infatti data continuita’ all’orientamento secondo cui, in tema di competenza per territorio, rientra nei poteri del giudice, sottesi al principio secondo cui iura novit curia, l’individuazione della norma che sorregge l’eccezione di incompetenza sollevata dalla parte, restando pertanto irrilevante che quest’ultima, nel sollevare l’eccezione nell’indicare il foro competente non abbia invocato espressamente la norma a sostegno di tale indicazione o ne abbia indicata una erronea (vedi Cass. n. 21184 del 2017). Rileva infatti che il giudice pronunci sull’eccezione sollevata da una delle parti sulla base dei fatti oggettivi dedotti, individuando, nell’ambito del principio di cui sopra, le norme sulla competenza del foro che disciplinano la fattispecie (v. Cass. n. 22731 del 2012).
6. Muovendo da tale premessa, e considerati i fatti dedotti, deve ritenersi che correttamente il Tribunale ha ritenuto che la competenza per territorio dovesse essere fissata ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera B) del regolamento UE n. 1215 del 2012 vigente al tempo dell’introduzione del giudizio, a nulla rilevando che la parte eccipiente abbia citato la norma errata o il giudice abbia fatto riferimento a una normativa non piu’ in vigore (Convenzione di Montreal e reg. CEE 44/01), quest’ultima comunque di contenuto identico a quella novellata da applicarsi nel caso concreto.
7. Occorre tuttavia evidenziare che, come precisato dal PM, competente a conoscere la controversa non e’ il Giudice di Pace di Roma, bensi’ il giudice di Pace di Civitavecchia, e cio’ con riguardo al luogo di partenza del velivolo (Fiumicino).
8. In ragione di quanto precede, ferma la decisione di dichiarazione di incompetenza assunta, la Corte indica come competente a decidere la controversia il Giudice di Pace di Civitavecchia in luogo del Giudice di Pace di Roma.
9. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese sono compensate perche’, benche’ il regolamento sia in diritto infondato, e’ stato dichiarato erroneamente competente il Giudice di Pace di Roma invece di quello di Civitavecchia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando competente il Giudice di Pace di Civitavecchia; compensa le spese tra le parti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

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