Impugnazioni e causa di inammissibilità dell’appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 febbraio 2022| n. 2991.

Impugnazioni e causa di inammissibilità dell’appello.

Il giudice del merito che si pronunci su un appello che non poteva essere proposto incorre in una nullità processuale, e tale nullità, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità con conseguente cassazione senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ. della sentenza e definizione del regime delle spese di lite (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza con la quale in tribunale aveva respinto l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di rigetto emessa dal giudice di pace all’esito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26525; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 giugno 2010, n. 15405; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 novembre 2009, n. 24047; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 novembre 2001, n. 14725).

Ordinanza|1 febbraio 2022| n. 2991. Impugnazioni e causa di inammissibilità dell’appello

Data udienza 1 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Controversia – Impugnazioni – Causa di inammissibilità dell’appello – Rilievo d’ufficio – Mancato riscontro da parte del giudice di merito – Cassazione senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22543-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del suo Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10036/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Il condominio denominato “(OMISSIS)”, essendo munito di titolo esecutivo giudiziale, intimo’ precetto al condomino (OMISSIS), domandandogli il pagamento di Euro 4.191,47.
2. (OMISSIS) propose “opposizione all’atto di precetto” (cosi’ qualificata nel ricorso per cassazione) dinanzi al Giudice di pace di Roma, sostenendo che l’avvocato per il cui tramite il condominio aveva provveduto alla notifica del precetto era privo di una valida procura, in quanto conferitagli da un amministratore del condominio successivamente revocato.
Con sentenza 12 febbraio 2016 n. 5055 il Giudice di pace rigetto’ l’opposizione.
Il ricorso non indica le ragioni del rigetto.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
3. Il Tribunale di Roma con sentenza 13 maggio 2019 n. 10036 rigetto’ il gravame.
Il Tribunale osservo’ che il precetto era stato notificato per conto del condominio a cura dell’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di una procura conferitagli nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio concluso dal titolo esecutivo messo in esecuzione.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi.
Il condominio ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto del contenuto dei motivi del ricorso per cassazione, in quanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’articolo 382 c.p.c..
E’ lo stesso ricorrente, infatti, a dichiarare di avere proposto una opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. (cosi’ il ricorso, pp. 5, 8, 12 e ss.).
Ed in effetti la circostanza che un precetto sia stato notificato da un avvocato che si assume sfornito di procura costituisce una “opposizione relativa alla regolarita’ formale del precetto”, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., comma 1.
La sentenza di primo grado, pertanto (che per di piu’ e’ stata pronunciata da un giudice incompetente ratione materiae, cioe’ il Giudice di pace), non poteva essere appellata, ma doveva essere impugnata con ricorso per cassazione.
Il Tribunale di Roma ha dunque pronunciato su un appello che non poteva essere proposto, incorrendo in una nullita’ processuale.
Tale nullita’, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, e’ rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., anche nella presente sede di legittimita’, come ripetutamente affermato da questa Corte sia nel caso in cui sia appellata una opposizione agli atti esecutivi decisa dal Giudice di pace (Sez. 3, Sentenza n. 14725 del 21/11/2001, Rv. 550466 – 01); sia piu’ in generale in materia esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv. 610724 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15405 del 28/06/2010, Rv. 613640 – 01) od in altre materie (Sez. 2, Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018, Rv. 650843 – 01).
2. La cassazione senza rinvio della sentenza d’appello impone di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 2 (Sez. 1, Sentenza n. 15123 del 02/07/2014, Rv. 631505 – 01).
Tali spese possono liquidarsi nella medesima misura gia’ stabilita dal Tribunale nella sentenza qui cassata, e cioe’ Euro 1.782 oltre spese generali e accessori di legge.
Naturalmente la condanna del soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di appello resta subordinata alla circostanza che il pagamento non sia gia’ avvenuto nelle more del presente giudizio.
2.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore del Condominio “(OMISSIS)” delle spese del giudizio di appello, nella medesima misura gia’ stabilita dalla sentenza qui cassata;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore del Condominio “(OMISSIS)” delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) distrae le spese indicate ai due capoversi precedenti in favore dell’avvocato (OMISSIS), come richiesto;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *