Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 15 ottobre 2018, n. 46778.
La massima estrapolata:
L’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione proposta oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell’avviso della richiesta non ne determina l’inammissibilita’ e non esonera, quindi, il giudice che nel frattempo non abbia gia’ provveduto, dal valutarla
Sentenza 15 ottobre 2018, n. 46778
Data udienza 26 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente
Dott. PARDO Ignazio – Consigliere
Dott. PAZIENZA Vittorio – rel. Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS), persona offesa;
nel procedimento a carico di:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
4) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
5) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
6) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
7) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
8) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa in data 06/07/2017 dal G.i.p. del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAZIENZA Vittorio.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 25/05/2017, il P.M. presso il Tribunale di Salerno formulava richiesta di archiviazione nei confronti di (OMISSIS) ed altri indagati per il delitto di usura. Tale richiesta veniva accolta dal G.i.p. del Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 06/07/2017, nella quale si rilevava l’insussistenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, anche all’esito delle indagini suppletive disposte dopo l’udienza camerale in data 22/02/2017.
2. Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione il difensore della persona offesa (OMISSIS), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’articolo 410 cod. proc. pen. e alla violazione del contraddittorio verificatasi a causa del fatto che, in data 30/06/2017 – e quindi dopo la scadenza dei dieci giorni previsti dal predetto articolo 410 c.p.p., ma prima che il G.i.p. provvedesse sulla richiesta del P.M. – era stata presentata presso l’Ufficio di Procura un’opposizione all’archiviazione, che peraltro il P.M. aveva trasmesso al G.i.p. solo in data 03/08/2017, e quindi dopo la decisione di quest’ultimo.
Il decreto del G.i.p., emesso de plano, doveva percio’ ritenersi affetto da nullita’, come da giurisprudenza costante della Suprema corte, a nulla rilevando il fatto che l’opposizione era stata presentata non dall’originario difensore del (OMISSIS), ma da quello nominato il 21/07/2015 senza revoca del precedente. Si evidenzia, a tale specifico riguardo, che il secondo difensore aveva presentato sia il primo atto di opposizione (presenziando da solo alla conseguente udienza camerale) sia il secondo: doveva percio’ ritenersi applicabile l’orientamento giurisprudenziale che, in presenza di atti concludenti, ammette la configurabilita’ di una revoca tacita del precedente difensore.
3. Con requisitoria del 19/07/2018, il P.G. – rilevata l’applicabilita’ delle disposizioni in vigore prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 103 del 2017, essendo il provvedimento impugnato anteriore alla vigenza della predetta legge sollecita l’accoglimento del ricorso, ritenendo sussistente la violazione del contraddittorio in quanto il G.i.p. preso in considerazione l’opposizione alla richiesta, presentata in tempo comunque utile per la sua decisione. Quanto alla ritualita’ dell’opposizione sotto il profilo della legittimazione del difensore, il P.G. evidenzia trattarsi di questione non delibabile nella sede odierna, in quanto avrebbe dovuto essere esaminata dal G.i.p. nel doveroso preliminare scrutinio sulla ammissibilita’ dell’atto di opposizione.
4. Con memoria in data 19/09/2018, il difensore degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sollecita il rigetto del ricorso, osservando da un lato che l’opposizione era stata presentata ben oltre la scadenza del termine previsto, e che il G.i.p. aveva legittimamente deciso non avendo alcuna contezza dell’opposizione tardivamente presentata. D’altro lato, il difensore evidenzia il difetto di legittimazione dell’opponente in quanto secondo difensore della persona offesa, la quale non aveva revocato il primo: a tal proposito, si sottolinea che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente faceva riferimento alla diversa ipotesi di nomine fiduciarie dell’imputato.
5. Con memoria in data 24/09/2018, il difensore dell’imputato (OMISSIS) deduce l’inammissibilita’ del ricorso per il difetto di legittimazione del difensore opponente, e comunque perche’ non riguardante lo (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Ritiene infatti il Collegio di dar seguito, in questa sede, al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui “l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione proposta oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell’avviso della richiesta non ne determina l’inammissibilita’ e non esonera, quindi, il giudice che nel frattempo non abbia gia’ provveduto, dal valutarla” (cosi’ tra le altre Sez. 4, n. 18828 del 30/03/2016, Martelli, Rv. 266844, relativa appunto ad una fattispecie di tardiva trasmissione dell’opposizione da parte del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, che nelle more aveva disposto l’archiviazione del procedimento; in senso analogo, cfr. Sez. 2, n. 35169 del 03/07/2008, Sperb, Rv. 241117. Sulla ritualita’ della presentazione dell’opposizione presso la Segreteria del P.M., e sull’impossibilita’ di addebitare all’opponente i ritardi nella trasmissione dell’atto, dovuti ad inefficienze dell’Ufficio, cfr. sez. 5, n. 42791 del 19/09/2016, Morazzano, Rv. 268459).
In tale prospettiva ermeneutica, l’opposizione all’archiviazione depositata dalla persona offesa (OMISSIS) presso la Segreteria del P.M. richiedente l’archiviazione avrebbe dovuto essere prontamente trasmessa al G.i.p. procedente, onde consentire a quest’ultimo di valutarla. Il mancato inoltro dell’atto di opposizione in data anteriore all’emissione del decreto di archiviazione comporta, conseguentemente, la nullita’ di quest’ultimo per la lesione del diritto al contraddittorio.
3. A diverse conclusioni non puo’ giungersi, come invece auspicato dai difensori degli imputati, valorizzando il fatto che l’opposizione risulta presentata da un difensore di fiducia della persona offesa, da quest’ultima nominato senza previa revoca del precedente (circostanza del resto menzionata anche nella missiva con cui, dopo l’emissione del decreto di archiviazione, il P.M. ha trasmesso l’atto di opposizione al G.i.p.: cfr. all. 3 al ricorso del (OMISSIS)).
Deve invero convenirsi con quanto osservato, sul punto, dal Procuratore Generale, secondo cui ogni questione relativa all’atto di opposizione della persona offesa, compresa evidentemente quella della sua ammissibilita’ sotto il profilo della legittimazione del difensore, non puo’ che essere devoluta al G.i.p. procedente, dovendo l’odierno giudizio limitarsi all’accertamento della violazione del contraddittorio.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, e la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.