Opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|27 settembre 2021| n. 26116.

Opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione.

Nei giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell’art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d’ufficio, di cui all’art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse; pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall’art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l’applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell’art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell’assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale.

Sentenza|27 settembre 2021| n. 26116. Opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione

Data udienza 24 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione all’esecuzione – Documenti prodotti nella fase sommaria – Onere di deposito del fascicolo di parte in cui sono inseriti al momento della decisione – Considerazione da parte del giudice – Presunzione di rinuncia ai documenti non inseriti nel fascicolo – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez.

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 12811 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrenti –
nei confronti di:
(OMISSIS) a r.l., (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore; (OMISSIS), (C.F.: non indicato); (OMISSIS), (C.F.: non indicato);
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2133/2018, pubblicata in data 4 aprile 2018;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 24 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso e per il parziale accoglimento ed il parziale assorbimento del secondo motivo.

FATTI DI CAUSA

Nel corso del processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dalla (OMISSIS) a r.l. nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), i terzi (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 619 c.p.c..
L’opposizione e’ stata rigettata dal Tribunale di Viterbo.
La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono il (OMISSIS) e la (OMISSIS), sulla base di due motivi. Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata inizialmente disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., avendo il relatore formulato proposta di definizione dello stesso con dichiarazione di inammissibilita’ e/o di manifesta infondatezza.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
La corte ha, peraltro, disposto, con ordinanza interlocutoria n. 20278 del 25 luglio 2019, la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in modalita’ cd. cameralizzata, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 615, 616 e 619, 126 c.p.c. e articolo 186 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c.”.
I ricorrenti fanno presente che le opposizioni di cui agli articoli 615, 617 e 619 c.p.c., pur avendo struttura bifasica, restano comunque giudizi unitari; da tale considerazione, discenderebbe, secondo il loro assunto, che i documenti prodotti nella fase sommaria svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione devono ritenersi di per se’ acquisiti agli atti del giudizio stesso e, di conseguenza, dovrebbero essere sempre presi in considerazione dal giudice del merito dell’opposizione, eventualmente previa loro acquisizione di ufficio.
Il motivo e’ inammissibile.
Esso, per un verso, non coglie adeguatamente la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre, per altro verso, e’ comunque infondato (quanto meno sulla base di una parziale correzione della motivazione della stessa sentenza).
1.1 Va premesso che – diversamente da quanto affermano i ricorrenti – la corte di appello non ha affatto negato l’unitarieta’ dei giudizi di opposizione esecutiva, ma ha affermato che, in virtu’ della struttura bifasica degli stessi, i fascicoli di parte (con le relative produzioni documentali, ivi incluse quelle avvenute nel corso della fase sommaria) vanno comunque depositati agli atti del giudizio di merito, quanto meno al momento dell’assegnazione della causa in decisione e, in caso di loro mancato inserimento nel fascicolo di ufficio, anche se per causa non imputabile alla parte ma derivante da un errore della cancelleria, vanno nuovamente prodotti nel giudizio di appello, affinche’ se ne possa eventualmente tener conto ai fini del gravame, mentre, nella specie, i predetti documenti, necessari ai fini della dimostrazione dei diritti fatti valere dagli opponenti, non erano stati da questi inseriti nel fascicolo di parte depositato all’atto dell’assegnazione della causa in decisione in primo grado, ne’ erano stati prodotti in appello.
1.2 Nella decisione impugnata, in altri termini, non viene negato (neanche implicitamente) che i documenti eventualmente gia’ esibiti e/o prodotti nel corso della fase sommaria dell’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione debbano ritenersi gia’ acquisiti al processo quali produzioni documentali di parte, ne’, di conseguenza, che con riguardo agli stessi non sia necessaria una nuova attivita’ di produzione soggetta alle modalita’ ed ai termini perentori di cui all’articolo 183 c.p.c., nel corso del giudizio di merito a cognizione piena.
Si afferma esclusivamente che ad essi, quali documenti prodotti dalle parti, che rientrano dunque nei rispettivi fascicoli processuali (e non entrano invece direttamente a far parte del fascicolo di ufficio in quanto tale), e’ applicabile l’ordinario regime processuale valido per il ritiro ed il deposito del fascicolo di parte e per tutte le produzioni documentali in esso contenute.
1.3 Orbene, l’indirizzo di questa Corte, in proposito (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10598 del 02/08/2001, Rv. 548728 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16161 del 21/12/2001, Rv. 551311 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 21938 del 12/10/2006, Rv. 594884 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5681 del 15/03/2006, Rv. 588108 01; Sez. 3, Sentenza n. 18237 del 03/07/2008, Rv. 604863 01; Sez. 1, Sentenza n. 10227 del 04/05/2009, Rv. 607778 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26030 del 10/12/2014, Rv. 633803 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10741 del 25/05/2015, Rv. 635578 – 01), puo’ essere cosi’ sintetizzato:
– il fascicolo di parte (con i relativi documenti) va depositato dalla parte stessa, affinche’ il giudice possa prendere in considerazione i documenti ivi inseriti, al momento della decisione (piu’ precisamente: al piu’ tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale, secondo l’espressa previsione dell’articolo 169 c.p.c.), presumendosi, nel caso in cui detto fascicolo non sia depositato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti non inclusi (o di tutti quelli prodotti, in caso di mancato deposito dell’intero fascicolo);
– la suddetta presunzione di rinunzia non opera quando la mancanza di alcuni documenti o dell’intero fascicolo di parte non sia riconducibile ad una condotta volontaria della parte, ma al suo smarrimento ovvero ad un errore della Cancelleria o, comunque, ad una circostanza non imputabile alla parte stessa;
in tale ultima ipotesi, il giudice e’ tenuto a disporre le necessarie ricerche e/o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o comunque dell’acquisizione dei documenti gia’ regolarmente prodotti ma mancanti in atti, e l’omissione puo’ costituire motivo di gravame avverso la decisione eventualmente assunta senza la considerazione dei documenti smarriti o, comunque, assenti dal fascicolo per causa non imputabile alla parte;
– sara’ quindi possibile impugnare la decisione di primo grado per la mancata considerazione dei documenti in questione (in conseguenza della mancata adozione degli indicati provvedimenti di ricostruzione/riacquisizione di quelli mancanti); in tal caso, peraltro, in sede di gravame la parte ha pur sempre l’onere di produrre nuovamente quei documenti – se comunque assenti dal fascicolo di primo grado – affinche’ possano essere presi in considerazione e valutati dal giudice di appello, che deve in ogni caso decidere la causa nel merito.
Nell’ottica appena precisata, la effettiva ratio decidendi alla base della sentenza impugnata, come piu’ sopra ricostruita, deve ritenersi conforme agli indirizzi di questa Corte, che il ricorso non contiene argomenti sufficienti a far rimeditare.
In realta’, le censure di cui al motivo di ricorso in esame non colgono adeguatamente la segnalata distinzione tra la possibilita’ di ritenere gia’ avvenuta la produzione documentale effettuata nella fase sommaria dell’opposizione che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione (cio’ che esonera semplicemente la parte dall’effettuare nuovamente la suddetta produzione nel giudizio di merito a cognizione piena nei modi e termini ordinari, cioe’ quelli previsti dall’articolo 183 c.p.c.) e l’applicabilita’ del regime processuale relativo al fascicolo di parte per tutte le produzioni documentali di parte, indipendentemente dalla fase in cui siano avvenute.
1.4 E’ opportuno sottolineare, in proposito, che non e’ conferente il richiamo all’indirizzo di questa Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12642 del 05/06/2014, Rv. 631190 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7610 del 21/04/2004, Rv. 572994 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1919 del 25/01/2017, Rv. 642739 – 01; si veda peraltro anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10566 del 09/05/2007, Rv. 597792 – 01, per alcune opportune precisazioni, nell’ottica della distinzione appena esposta) secondo il quale, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (che ha per oggetto la valutazione di conformita’ di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano), il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione.
Si tratta infatti di un indirizzo che, nei precedenti richiamati, risulta affermato specificamente in relazione al giudizio di opposizione agli atti esecutivi, mentre il presente giudizio non costituisce una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., ma una opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 619 c.p.c., il cui oggetto e’ l’accertamento della titolarita’, da parte di un terzo estraneo a detto processo, di un diritto incompatibile con quelli assoggettati ad espropriazione ed opponibile alle parti dello stesso processo esecutivo, non la diretta verifica del regolare svolgimento del processo esecutivo (in ragione della quale, al piu’, si potrebbe eventualmente tuttora giustificare il diretto accesso del giudice dell’opposizione al fascicolo dell’esecuzione, e cio’ sebbene le riforme del 2005/2006 anche per tale giudizio abbiano previsto una struttura bifasica, cosi’ accentuando l’autonomia strutturale della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, ed abbiano anzi sottratto a quest’ultimo, nella maggioranza dei casi, la trattazione di detta fase a cognizione piena; la questione peraltro esula dall’oggetto del presente giudizio e quindi non e’ possibile affrontarla in questa sede).
1.5 Inoltre, in base a quanto sin qui osservato, non colgono nel segno neanche le osservazioni (compiutamente esplicitate dai ricorrenti soprattutto nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.), in relazione all’obbligo di acquisizione, a cura della Cancelleria, degli atti della fase dell’opposizione svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 186 disp. att. c.p.c..
Va ribadito, in proposito, che tutte le produzioni documentali operate dalle parti, in ogni fase del processo, conservano la loro natura e che i documenti prodotti dalle parti confluiscono nei rispettivi fascicoli, il cui regime e’ disciplinato dagli articoli 166 e 169 c.p.c., nonche’ articolo 77 disp. att. c.p.c.; anche i documenti depositati nella fase sommaria dei giudizi di opposizione esecutiva restano, quindi, nella rispettiva disponibilita’ delle parti e di conseguenza – come gia’ osservato – devono essere inseriti nei fascicoli di queste al momento della decisione, ai sensi dell’articolo 169 c.p.c., affinche’ il giudice del merito possa prenderli in considerazione.
Sotto questo aspetto, deve senz’altro convenirsi che la disposizione di cui all’articolo 186 disp. att. c.p.c., esonera le parti da una nuova attivita’ di produzione dei documenti gia’ depositati al momento dell’opposizione ovvero nel corso della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione.
Deve altresi’ convenirsi, diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, la quale va quindi corretta sul punto, che la disposizione di cui all’articolo 186 disp. att. c.p.c., e’ da ritenersi applicabile anche quando il giudizio di merito sia instaurato presso il medesimo ufficio giudiziario davanti al quale si e’ svolta la fase sommaria dell’opposizione, dal momento che non si giustificherebbe, sotto il profilo sistematico, una diversa soluzione per le due ipotesi e dovendo, anzi, ritenersi che la disposizione in questione sia dettata anche al fine di estendere la suddetta previsione all’ipotesi in cui il giudizio di merito debba essere instaurato davanti ad un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale pende l’esecuzione, come condivisibilmente argomentato dal P.G. nelle sue conclusioni. Deve poi ulteriormente ribadirsi che, proprio in base a tale disposizione, non e’ necessario che i documenti gia’ prodotti nella fase sommaria siano nuovamente prodotti nel giudizio di merito entro i termini per le attivita’ asseverative eventualmente fissati ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6.
Al tempo stesso, deve peraltro affermarsi che quei documenti non mutano la loro natura di produzioni documentali di parte, destinate come tali a confluire nel fascicolo di parte di cui all’articolo 166 c.p.c. (e non direttamente nel fascicolo di ufficio di cui all’articolo 168 c.p.c.).
Di conseguenza, le parti non possono ritenersi esonerate dall’onere di depositare i propri fascicoli, con tutti i documenti prodotti nel corso dell’intero giudizio (in entrambe le fasi di esso), al momento della decisione, perche’ il giudice possa tenerne conto ai fini della decisione stessa, con le relative (e gia’ esaminate) conseguenze (tra cui: obbligo del giudice di primo grado di procedere alla ricostruzione del fascicolo solo ove il mancato deposito dello stesso o di alcuni documenti non sia imputabile alle parti; onere della parte, in mancanza, di proporre gravame, comunque producendo nuovamente i documenti mancanti).
Orbene, proprio l’applicazione dei principi appena sintetizzati ha condotto la corte di appello a rigettare il gravame dei ricorrenti, sulla base di una argomentazione condivisibile in diritto (con le precisazioni sin qui formulate) e, comunque, non adeguatamente colta e censurata nel ricorso.
1.6 Vanno in definitiva affermati i seguenti principi di diritto: “nei giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione di cui agli articoli 615 e/o 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, stante l’unitarieta’ dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, devono senz’altro ritenersi gia’ acquisiti al processo e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell’opposizione stessa, ai sensi dell’articolo 186 disp. att. c.p.c., sia che questo debba essere instaurato davanti ad un ufficio giudiziario diverso, sia che debba svolgersi davanti al medesimo ufficio giudiziario presso il quale pende il processo esecutivo; di conseguenza, non e’ necessario a tal fine che le parti, in relazione a quei documenti, procedano ad una nuova formale attivita’ di produzione nel corso della fase a cognizione piena, secondo le modalita’ e nei termini perentori previsti dall’articolo 183 c.p.c., ne’ possono ritenersi sussistenti preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione ed al loro inserimento nel fascicolo processuale di parte, affinche’ il giudice del merito ne tenga conto ai fini della decisione;
tali documenti, peraltro (a differenza dei processi verbali delle udienze di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione nella fase sommaria), restano produzioni documentali di parte, dunque trovano allocazione nei fascicoli processuali delle parti stesse di cui all’articolo 166 c.p.c. (mentre non entrano direttamente a fare parte del fascicolo di ufficio di cui all’articolo 168 c.p.c., in quanto tale) e seguono il regime di detti fascicoli che, essendo nella disponibilita’ delle parti stesse, come previsto dall’articolo 169 c.p.c., vanno depositati al momento dell’assegnazione della causa in decisione (e al piu’ tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale), dovendosi presumere, nel caso in cui il fascicolo di parte non sia depositato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti in esso non inclusi (o di tutti quelli gia’ prodotti, in caso di mancato deposito dell’intero fascicolo, e fatta sempre salva la facolta’ dell’altra parte di provvedere al deposito di qualunque documento comunque gia’ acquisito al processo, anche se prodotto dalla controparte, affinche’ se ne tenga conto ai fini della decisione); laddove debba ritenersi, sulla base di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che la mancata inclusione nei fascicoli di parte di alcuni documenti gia’ prodotti – quindi gia’ acquisiti al processo – sia esclusiva conseguenza di un disguido e/o di un errore della cancelleria e non sia, invece, imputabile alla condotta delle parti stesse, il giudice e’ tenuto a disporre le necessarie ricerche e/o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o, comunque, al fine dell’acquisizione dei suddetti documenti, gia’ regolarmente prodotti ma non presenti in atti per cause non imputabili alle parti; l’omissione di tale attivita’ puo’ costituire motivo di gravame avverso la decisione (eventualmente assunta senza considerare i documenti smarriti o, comunque, non presenti nel fascicolo per causa non imputabile alle parti); in tal caso, peraltro, in sede di gravame, la parte appellante ha pur sempre l’onere di produrre nuovamente quei documenti – se non presenti nel fascicolo – affinche’ possano essere presi in considerazione e valutati dal giudice di secondo grado, il quale deve in ogni caso decidere la causa nel merito”.
2. Con il secondo motivo si denunzia “Nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112, 115 e 232 c.p.c. – omessa pronuncia sulla domanda subordinata di intervenuta usucapione del terreno, omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione – in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Il motivo e’ in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile.
Non ricorre alcuna omessa pronuncia sulla domanda subordinata di usucapione, che e’ stata espressamente presa in considerazione e rigettata per difetto di prova, il che esclude manifestamente la sussistenza della dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c. (violazione sulla cui sussistenza infondatamente insistono i ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 c.p.c.).
Per il resto, in virtu’ di quanto osservato in relazione al primo motivo di ricorso, le censure avanzate con quello in esame si risolvono, in sostanza, nella contestazione della valutazione delle prove insindacabilmente operata dai giudici di merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle suddette prove, non nell’indicazione di un fatto storico decisivo e discusso di cui effettivamente la corte di appello abbia omesso l’esame, ne’ nella puntuale indicazione di una effettiva e concreta violazione delle disposizioni di cui agli articoli 115 e 232 c.p.c..
Per superare le obiezioni formulate con la memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 c.p.c. (le cui argomentazioni presuppongono tutte l’affermazione – oggetto del primo motivo di ricorso e della quale si e’ gia’ chiarita invece l’infondatezza – per cui i giudici di merito avrebbero dovuto acquisire i documenti da loro prodotti nella fase sommaria ma non allegati al fascicolo di parte al momento dell’assegnazione della causa in decisione in primo grado ne’ nuovamente prodotti in appello), e’ dunque sufficiente in proposito ribadire i principi consolidati secondo cui:
“l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01; conf.: Sez. U., Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);
“in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 115 c.p.c., puo’ essere dedotta come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01; cfr. altresi’ Sez. U., Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01);
“la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non e’ affetta da vizio di motivazione, atteso che l’articolo 232 c.p.c., a differenza dell’effetto automatico di “ficta confessio” ricollegato a tale vicenda dall’abrogato articolo 218, del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facolta’, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non e’ suscettibile di censure in sede di legittimita’” (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4837 del 01/03/2018, Rv. 648210 – 01).
3. Il ricorso e’ rigettato.
Nulla e’ a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attivita’ difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:
– rigetta il ricorso.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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