Azione revocatoria e momento rilevante del pagamento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 settembre 2021| n. 26242.

Azione revocatoria e momento rilevante del pagamento.

In tema di revocatoria fallimentare, al fine di verificare se il pagamento eseguito tramite assegno bancario ricada nel periodo sospetto, rileva non il momento in cui il titolo viene tratto o emesso, bensì quello in cui la somma da esso portata viene effettivamente riscossa.

Ordinanza|28 settembre 2021| n. 26242. Azione revocatoria e momento rilevante del pagamento

Data udienza 23 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Azione revocatoria – Art. 67, comma 2, L. Fall. – Momento rilevante del pagamento – Incasso dell’assegno – Somma effettivamente riscossa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26868-2019 proposto da:
(OMISSIS)CRAI (OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI A.R.L., in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GIBILMANNA, 4, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in liquidazione, in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1184/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO.

Azione revocatoria e momento rilevante del pagamento

FATTI DI CAUSA

1.- La societa’ cooperativa (OMISSIS) in liquidazione coatta amministrativa ha convenuto in giudizio la s.p.a. (OMISSIS), per chiedere la revoca L. Fall., ex articolo 67, comma 2, di un pagamento effettuato a mezzo assegno bancario.
Con sentenza depositata nel luglio 2015, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta attorea.
2.- E’ seguita l’impugnazione di questi avanti alla Corte di Appello di Roma. Che la ha respinta con sentenza depositata in data 19 febbraio 2019.
3.- Di fronte all’eccezione sollevata della parte appellata e accipiens del pagamento in questione – relativa all'”essere stato eseguito il pagamento in un momento antecedente al cosiddetto periodo sospetto” -, la sentenza ha rilevato, in via preliminare, che non vi era onere al riguardo di proposizione di appello incidentale: posto che trattava di parte “totalmente vincitrice in primo grado”. Si’ che bastava una semplice riproposizione dell’eccezione gia’ svolta nell’ambito del primo grado del giudizio.
Nel merito, poi, la Corte romana ha ritenuto fondata la detta eccezione. Il pagamento a mezzo assegno bancario – si e’ argomentato – “deve considerarsi eseguito allorquando l’assegno e’ stato consegnato dalla societa’ poi dichiarata insolvente all’appellata medesima, in data 9 marzo 2009. Tale data e’ antecedente di oltre sei mesi, rispetto al provvedimento del 16 ottobre 2009, disponente la liquidazione coatta amministrativa della (OMISSIS)”.
4.- Avverso questo provvedimento, i commissari liquidatori della (OMISSIS) hanno presentato ricorso, formulando quattro motivi di cassazione.
Ha resistito, con controricorso, la s.p.a. (OMISSIS).
Il ricorrente ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.- Il primo motivo di ricorso assume la violazione dell’articolo 346 c.p.c., nonche’ degli articoli 112 e 342, 343, 324, 329 c.p.c. e anche dell’articolo 65 ord. giudiziario.
Il motivo censura la decisione della Corte territoriale, la’ dove questa ha ritenuto non necessaria la proposizione di un apposito appello incidentale ai fini del riscontro dell’eccezione di estraneita’ del pagamento al periodo sospetto. Nel caso di specie – si e’ osservato – il giudice del primo grado non aveva ritenuto superata o assorbita l’eccezione, ma la aveva propriamente respinta; e con motivazione specifica.
6.- Il motivo non puo’ essere accolto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la parte totalmente vittoriosa nel giudizio non ha l’onere di proporre impugnazione incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni sollevate nel grado anteriore” pure se sono state disattese dalla sentenza impugnata, risultando sufficiente la riproposizione dell’eccezione nelle difese svolte nel giudizio di impugnazione (cfr. Cass., 9 novembre 2016, n. 22841).
7.- Il secondo motivo lamenta la violazione delle norme degli articoli 99 e 112 c.p.c..
Afferma il ricorrente che, nel giudizio del secondo grado, la parte appellata rassegnava nelle proprie conclusioni la richiesta di “confermare in toto la sentenza di primo grado”, con la conseguenza che – per l’eccezione sollevata – non veniva formulato il relativo petitum.
8.- Il motivo non puo’ essere accolto.
Nel trascrivere le conclusioni delle parti, la sentenza impugnata riporta che quella appellata ha chiesto espressamente, sub n. 3, “in subordine e nel merito, rigettare le avverse censure, siccome destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto”.
9.- Il terzo motivo sostiene la violazione della L. Fall., articolo 67, comma 2 e del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 31.
Il motivo riguarda il merito dell’eccezione nei fatti svolta dall’accipiens. “Ai fini dell’azione revocatoria fallimentare” – si assume – “cio’ che rileva e’ l’effetto solutorio dell’atto”; “il “pagamento” contemplato dalla L. Fall., articolo 67, comma 2, va necessariamente riferito alla data dell’effettivo incasso della somma di danaro a opera del prenditore, poiche’ e’ questo il momento in cui si verifica l’estinzione dell’obbligazione fonte di danno per la massa”.
10.- Il motivo e’ fondato e merita dunque di essere accolto.
Trattandosi di revocatoria fallimentare di un pagamento, a venire in rilievo non puo’ essere – come per contro ritiene la pronuncia della Corte territoriale – il momento in cui l’assegno viene a giuridica esistenza “come titolo di credito” e, dunque, come “mezzo di pagamento”. A rilevare e’ il tempo in cui l’assegno e’ stato messo all’incasso e cosi’ effettivamente riscossa la somma portata dal titolo: il momento, cioe’, in cui si e’ effettivamente realizzata la funzione solutoria a cui lo stesso risulta destinato.
Come ha riscontrato di recente la pronuncia di Cass., 17 giugno 2020, n. 11696, in materia “non puo’ non rilevare il momento in cui si realizza lo spostamento patrimoniale dal debitore al creditore, con conseguente depauperamento del patrimonio del primo e arricchimento di quello del secondo. Che e’ proprio al verificarsi di tale depauperamento che lo strumento revocatorio intende porre rimedio” (per l’espressione del principio appena evidenziato, cfr. anche Cass. 18 giugno2014, n. 139089.
11.- L’accoglimento del terzo motivo comporta assorbimento del quarto motivo, che concerne l’applicazione in fattispecie del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13.
12.- In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due e assorbito il quarto. Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvedera’ anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due e assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvedera’ anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.

 

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