Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e legittimità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 settembre 2021| n. 26155.

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e legittimità

Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo prevista dall’articolo 650 cod. proc. civ., non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha condiviso l’affermazione con la quale la corte territoriale aveva ritenuto che l’eventuale nullità della notificazione non fosse sufficiente per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva, avendo l’interessato, per le modalità in cui era avvenuta la procedura di notificazione, avuto comunque conoscenza dell’atto notificando). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 maggio 2013, n. 11550; Cassazione, sezione civile I, sentenza 21 giugno 2012, n. 10386).

Ordinanza|27 settembre 2021| n. 26155. Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e legittimità

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Decreto ingiuntivo – Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e legittimità-  Legittimità dell’opposizione tardiva – Articolo 650 c.p.c. – Accertamento dell’irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio – Insufficienza – Tempestiva conoscenza del suddetto decreto e impossibilità di una tempestiva opposizione – Prova – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 35956-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in qualita’ di omonimo titolare della ditta individuale (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4649/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS), con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2013, proponeva opposizione tardiva ai sensi dell’articolo 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2010 emesso il 27.01.2010 dal Tribunale di Nola su istanza della (OMISSIS) per l’importo di Euro 32.670,00, a titolo di corrispettivo per la esecuzione di lavori edili commissionati, deducendo di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa di irregolarita’ della sua notifica, per essere stato il provvedimento monitorio erroneamente indirizzato ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., alla “via (OMISSIS)” in (OMISSIS) anziche’ in “via (OMISSIS)” ove egli aveva la sua residenza, opposizione che veniva dichiarata dal giudice adito inammissibile.
In virtu’ di appello interposto dallo stesso (OMISSIS), la Corte di appello di Napoli, nella resistenza della societa’ appellata, con sentenza n. 4649/2019, respingeva il gravame, confermando la pronuncia di inammissibilita’ dell’opposizione per avere l’Ufficiale giudiziario eseguito la notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., con affissione dell’avviso del deposito dell’atto presso la casa comunale alla porta dell’abitazione dell’appellante ed invio della raccomandata al diverso indirizzo di (OMISSIS), via (OMISSIS), in difetto di prova che siffatta irregolarita’ fosse stata la causa della non tempestiva conoscenza del decreto.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione l’originario opponente, fondato su quattro motivi, cui ha resistito (OMISSIS), nella qualita’ di titolare della (OMISSIS), con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
In prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.
Atteso che:
– va preliminarmente osservato che nella proposta del consigliere relatore sono stati per mero errore materiale indicati solo due motivi di censura, pur essendo riportate tutte le violazioni di legge lamentate. Siffatto errore non inficia l’atto giacche’ per orientamento di questa Corte la proposta di trattazione camerale ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilita’ per quest’ultimo, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in Camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all’articolo 391 bis c.p.c., comma 4, (cfr. Cass. n. 2720 del 2020);
– venendo al merito del ricorso, per con il primo motivo l’ (OMISSIS) denuncia un error in procedendo per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c., in relazione all’articolo 650 c.p.c., per erronea ovvero mancata applicazione di quest’ultima norma, per non avere la Corte distrettuale riformato la decisione del giudice di prime cure in punto di irregolarita’ e/o nullita’ e/o inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo opposto di cui egli non aveva ricevuto tempestiva conoscenza, tant’e’ che dichiarava di proporre opposizione tardiva.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o l’erronea e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., e articolo 650 c.p.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., perche’ pur avendo la Corte distrettuale acquisito agli atti la prova che in (OMISSIS) via (OMISSIS) e via (OMISSIS) sono due strade diverse, per cui la notifica del decreto opposto veniva eseguita in un luogo diverso dalla residenza e domicilio del ricorrente, tenuto conto di siffatta circostanza al fine di ritenere tempestiva l’opposizione.
Con il terzo motivo viene lamentata la nullita’ della sentenza impugnata per omessa motivazione ex articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dovendosi ritenere la nullita’ della notificazione del decreto ingiuntivo de quo emesso in data 27.01.2010 e notificato il 22.04.2010 ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., per irreperibilita’ dell’ingiunto e inviata la cartolina prevista presso altro domicilio “via (OMISSIS)” rispetto a quello della notifica della (OMISSIS), indirizzo diverso dal reale indirizzo del ricorrente che e’ “via (OMISSIS)”. Con la conseguenza che la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenere del tutto irrilevante il certificato del Comune di (OMISSIS), mentre di tutto cio’ non e’ fatto alcun cenno nella pronuncia impugnata.
Con il quarto ed ultimo motivo viene dedotto – ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – che nella sentenza de qua vi sarebbe un omesso esame del fatto dell’esistenza di due strade diverse in (OMISSIS) dette via (OMISSIS) e via (OMISSIS), che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 2697 c.c., e articolo 650 c.p.c., oltre a violazione e ad erronea applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito, nonostante l’acquisizione d’ufficio della prova della fondatezza dell’appello con il certificato del Comune di (OMISSIS) e con l’itinerario da via (OMISSIS) a via (OMISSIS) nel Comune di (OMISSIS), estratto dal sistema satellitare di navigazione Googlemaps, emesso sentenza senza considerare e motivare la ragione della ritenuta regolarita’ della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
Tutti i motivi sono relativi alla questione della notificazione del decreto ingiuntivo, per cui sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e devono essere rigettati.
Ai fini della legittimita’ dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall’articolo 650 c.p.c.), non e’ sufficiente l’accertamento dell’irregolarita’ o della nullita’ della notificazione dei provvedimento monitorio, ma occorre, altresi’, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarita’ egli, nella qualita’ di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (tra le tante, Cass., Sez. Un., 12 maggio 2005 n. 9938; Cass. 14 maggio 2013 n. 11550; Cass. 21 giugno 2012 n. 10386; Cass. 28 settembre 2007 n. 20391; Cass. 15 luglio 2003 n. 11066). Nessuna presunzione assoluta e’ quindi prevista e allora occorre una allegazione precisa ed una dimostrazione puntuale dei fatti in cui l’impossibilita’ si sarebbe concretata.
Tale principio e’ stato correttamente applicato nel caso di specie nel quale, per come si evince dalla sentenza impugnata avendo la Corte distrettuale verificato che la notifica del decreto era stata tentata, ex articolo 139 c.p.c., in (OMISSIS), via (OMISSIS), ove l’opponente aveva pacificamente la sua residenza anagrafica, ma di non avere potuto effettuare la notifica ai sensi del predetto articolo 139, avendo trovato il domicilio “chiuso”, senza la presenza di persone diverse dal destinatario, come indicate nella stessa norma, per cui l’ufficiale giudiziario aveva provveduto alla notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., inviando il prescritto avviso a mezzo raccomandata al differente indirizzo di (OMISSIS), via (OMISSIS), ma solo dopo avere affisso l’avviso del deposito dell’atto presso la casa comunale alla porta dell’abitazione dell’ (OMISSIS), indicata con corretto indirizzo. Con la conseguenza che essendo l’irregolarita’ della notificazione del provvedimento monitorio da riferire soltanto all’ultimo invio, l’opponente avrebbe dovuto, altresi’, fornire la prova che a causa di detta irregolarita’ non aveva avuto tempestiva conoscenza del decreto, circostanza indimostrata e peraltro non puntualmente criticata con il presente ricorso.
Egli, infatti, non spiega come nonostante l’affissione dell’avviso del deposito presso la sua abitazione, ove pacificamente vive, non abbia in realta’ avuto conoscenza della notificazione del decreto ingiuntivo in questione.
Pertanto correttamente il Tribunale di Nola, prima, decisione poi confermata dalla Corte di appello di Napoli, ha dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva proposta dall’ (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo n. 184 (emesso dal Presidente di quel Tribunale in data 17 gennaio 2017, su richiesta della (OMISSIS)), in quanto l’opponente si e’ limitato a dedurre la irregolarita’ della predetta notificazione.
In sostanza, la Corte d’appello ha affermato che l’eventuale nullita’ della notificazione non bastava per l’ammissibilita’ dell’opposizione tardiva, dovendo ritenersi che l’interessato avesse avuto comunque conoscenza dell’atto, proprio per le modalita’ in cui era avvenuta la procedura di notificazione.
Invero, nella specie, la valenza meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche allegate dall’opponente e’ stata superata, avendo la Corte territoriale dato rilievo al fatto che sul luogo di notifica dell’atto, costituente la reale abitazione del ricorrente, l’agente postale aveva affisso l’avviso del deposito di atto giudiziario presso la casa comunale e dall’assenza di prove contrarie tali da escludere il collegamento tra destinatario e luogo di esecuzione della notifica.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *