Opera professionale e la determinazione convenzionale del compenso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 giugno 2022| n. 18967.

Opera professionale e la determinazione convenzionale del compenso

In tema di contratto d’opera professionale, l’elencazione, contenuta nell’art. 2233, comma 1, cod. civ., dei criteri per la determinazione convenzionale del compenso ha carattere gerarchico, sicché il criterio preferenziale individuato dal legislatore, ai fini della determinazione del compenso del professionista, è costituito dall’accordo delle parti. Ne consegue che il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo fra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto da due avvocati, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il provvedimento oggetto di impugnazione, in quanto la Corte d’appello, investita della domanda di liquidazione dei compensi in forza di convenzione, aveva liquidato il dovuto secondo tariffa, e ciò sulla base del rilievo che il documento, prodotto dai professionisti, non comprovava quale compenso le parti avessero concordato per lo svolgimento dell’attività professionale, omettendo tuttavia di avvedersi che, nella seconda facciata del medesimo documento (contratto di mandato), prodotto ai fini della prova della pretesa creditoria, erano invece puntualmente indicati i compensi concordati)
Ordinanza|13 giugno 2022| n. 18967

Data udienza 11 marzo 2022. Opera professionale e la determinazione convenzionale del compenso

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14511-2021 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), il primo in proprio e il secondo rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il provvedimento della Corte d’appello di Venezia del 26 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11 marzo 2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza della Corte di appello di Venezia, deducendo con il primo motivo di ricorso che la stessa Corte d’appello, investita di domanda di liquidazione dei compensi in forza di convenzione, aveva liquidato il dovuto secondo tariffa, e cio’ sulla base del rilievo che il documento, prodotto dai professionisti, non comprovava quale compenso le parti avessero concordato per lo svolgimento dell’attivita’ professionale in oggetto. Si deduce che i compensi erano indicati nella seconda facciata del documento, il cui esame e’ stato omesso dal giudice di merito, il quale aveva fermato l’analisi alla sola prima facciata.
(OMISSIS) rimane intimato.
La causa e’ stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
Il primo motivo e’ fondato, esattamente per la ragione indicata dai ricorrenti: nella seconda facciata del documento (contratto di mandato) prodotto ai fini della prova della pretesa (doc. 8 nel fascicolo degli appellanti) sono indicati i compensi concordati. L’omissione, in cui e’ incorsa la Corte d’appello nella incompleta considerazione del documento, ha indubbiamente inciso su un fatto decisivo per il giudizio, incidendo sul criterio di determinazione del compenso da parte del giudice. Infatti, l’elencazione, contenuta nell’articolo 2233 c.c., comma 1, dei criteri per la determinazione convenzionale del compenso ha carattere gerarchico (Cass. n. 9514 del 1996; Cass. n. 29212 del 2019). 11 criterio preferenziale individuato dal legislatore ai fini della determinazione del compenso del professionista e’ l’accordo delle parti. Il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario e’ precluso al giudice quando esista uno specifico accordo fra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio (Cass. n. 29837 del 2011; Cass. n. 4081 del 2014).
E’ assorbito il secondo motivo, con il quale, in via di ipotesi, si deduce la violazione di legge, nella quale la Corte d’appello sarebbe incorsa per avere liquidato i compensi secondo tariffa in presenza di determinazione convenzionale.
Si impone pertanto, in relazione al primo motivo, la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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