Onorari cumulo domande e valore indeterminabile

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l’ordinanza del 12 gennaio 2026, n. 693, è intervenuta su una questione di estremo rilievo per la categoria forense: i criteri di calcolo degli onorari quando in un unico giudizio convivono domande di valore certo (determinato) e domande di valore non quantificabile a priori (indeterminabile).

1. Il conflitto tra criteri di calcolo

Tradizionalmente, il principio generale prevede che, in presenza di una domanda di valore indeterminabile unitamente a domande di valore determinato, l’intera controversia debba essere considerata di valore indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi. Tuttavia, la Suprema Corte con questa ordinanza introduce un correttivo di razionalità.

2. Il principio della “Convenienza Professionale”

Secondo i giudici di legittimità, il criterio del “valore indeterminabile” non deve trasformarsi in un danno per il professionista. La Cassazione ha stabilito che:

  • Il valore indeterminabile opera solo se lo scaglione tariffario corrispondente permette di ottenere un compenso superiore rispetto a quello derivante dal cumulo delle sole domande di valore determinato.

  • Se, al contrario, sommare le domande a valore fisso garantisce una parcella più alta rispetto allo scaglione dell’indeterminabile, il giudice deve applicare il criterio del cumulo.

3. L’irrazionalità del “Pagare meno per fare di più”

La motivazione della sentenza n. 693/2026 poggia su una logica inoppugnabile: sarebbe privo di giustificazione premiare un’attività difensiva più complessa (che riguarda sia somme certe che questioni di valore indeterminabile) con un compenso inferiore rispetto a quello spettante per la sola difesa sulle somme certe.

Il caso di specie: Un avvocato aveva agito contro un Comune per il pagamento dei propri onorari. Il giudice di merito aveva liquidato il compenso applicando i parametri della causa di “valore indeterminabile”, ignorando che il cumulo delle domande di valore certo avrebbe portato a una cifra superiore. La Cassazione ha cassato la decisione, imponendo una nuova valutazione che non penalizzi il lavoro svolto.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2026| n. 693.

Onorari cumulo domande e valore indeterminabile

Massima: In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile e altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l’applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato. Invero, opinare diversamente, e cioè reputare che debba sempre applicarsi il criterio di liquidazione previsto per le controversie di valore indeterminabile, anche quando ciò non rechi alcun vantaggio al professionista (il quale, anzi, vedrebbe liquidate le sue competenze sulla base di criteri riduttivi rispetto a quelli da seguire cumulando le sole domande di valore determinato) porterebbe alla conclusione, del tutto priva di razionalità e giustificazione, secondo cui l’attività professionale connotata da maggiore complessità (in quanto contemplante la necessità di approntare difese, oltre che per le domande di valore determinato, anche per quella di valore indeterminabile) sarebbe compensata con una somma inferiore rispetto a quella riconoscibile per l’attività difensiva relativa alle sole domande di valore determinato. (Nel caso di specie, insorto a seguito di un’ingiunzione promossa dall’odierno ricorrente nei confronti di un’amministrazione comunale per ottenerne la condanna al pagamento del compenso rivendicato per lo svolgimento di un’attività professionale espletata in suo favore in sede giudiziaria, la Suprema Corte, richiamato l’enunciato principio, ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata per avere, nella circostanza, il giudice del merito liquidato tale compenso in applicazione dei parametri fissati per le cause di valore indeterminabile).

 

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Difensori – Onorari – Liquidazione – Determinazione del valore della causa – Pluralità di domande – Domande di valore indeterminabile e domande di valore determinato – Attribuzione alla controversia del valore indeterminabile – Limiti e fondamento. (Cpc, articoli 10, 14 e 91; Dm, n. 55/2014, articoli 4, 5 e 6)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati:

Dott. FALASCHI Milena – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere Rel.

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso 17470 – 2023 proposto da:

avv. Pr.Ro., difensore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, con indicazione dell’indirizzo pec;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MOIANO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Fi.Pa. dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. cronol. 1492/2023 del TRIBUNALE DI BENEVENTO, del 14/2/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/2/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA.

Onorari cumulo domande e valore indeterminabile

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 10/5/2019, il Comune di Moiano propose opposizione avverso il d.i. n. 443/2019 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Benevento in data 29.03.2019, con cui gli era stato ingiunto di pagare in favore dell’avv. Pr.Ro. l’importo di Euro 54.738,29 a titolo di competenze relative ad attività professionale espletata, su suo incarico, nel giudizio di primo grado n. 65/05 e di secondo grado n. 46/2010, svoltisi dinanzi al Tribunale Regionale e a quello Superiore delle Acque pubbliche contro l’Al.Ca. Spa

Disposto il mutamento di rito, con ordinanza ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, il Tribunale di Benevento, per quel che qui ancora rileva, liquidò il compenso in applicazione dei parametri fissati per le cause di valore indeterminabile, condannando il Comune di Moiano al pagamento della minor somma di Euro 11.792,00; rilevò, infatti, che, nel caso di specie, nell’atto introduttivo del giudizio in cui l’avvocato istante aveva svolto la difesa, l’Al.Ca. Spa non aveva provveduto a determinare il quantum del risarcimento, chiedendo sul punto l’espletamento di una c.t.u. e successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni e nell’atto di appello, anche alla luce della istruttoria già espletata, aveva quantificato il danno nella somma minima di Euro 1.600,00 al giorno, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, moltiplicata per il numero di giorni intercorrenti tra l’esecuzione di opere di approfondimento (agosto 2003) fino all’effettivo soddisfo; rimarcò pure che in ogni caso era stata proposta domanda di ripristino, di certo valore indeterminabile e che lo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai fini della quantificazione delle spese e competenze di lite riconosciute in favore della parte vittoriosa, aveva ritenuto la causa di valore indeterminabile.

4. Avverso questa sentenza l’avv. Pr.Ro. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un motivo a cui il Comune di Moiano ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.

Onorari cumulo domande e valore indeterminabile

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. Pr.Ro. ha lamentato la violazione dell’art. 5 del dm. n. 127/2004 per avere il Tribunale ritenuto di valore indeterminabile le cause in cui egli ha prestato attività difensiva, sebbene il valore non potesse essere considerato indeterminabile sol perché la pretesa azionata era suscettibile di valutazione economica, nel senso che necessitava, per essere accertato, dell’istruttoria sicché l’ammontare del dovuto poteva essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni.

A questi rilievi, ha aggiunto che, per giurisprudenza consolidata, nella liquidazione del compenso dell’avvocato, quando siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile soltanto se l’applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di tale valore consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato, ciò che nella fattispecie non ricorreva; ha rimarcato, quindi, in fatto, che il Tribunale delle acque ha liquidato le spese in relazione allo scaglione delle cause di valore indeterminabile perché ha considerato unicamente l’indeterminabilità del valore della domanda di ripristino che sola è stata accolta, laddove la domanda risarcitoria è stata rigettata.

1.1. Il motivo è fondato.

Il Tribunale di Benevento, nell’ordinanza impugnata, per determinare il compenso dell’avvocato opposto a carico del Comune opponente, ha applicato i parametri delle cause di valore indeterminabile del D.M. n. 127/2004 quale regola della fattispecie, affermando che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, “il valore della causa che va determinato in base al disputatum deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al risarcimento in forma specifica contenga, altresì, l’espressione o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia o espressioni equivalenti, ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1367 cod. civ. applicabile in materia di interpretazione degli atti processuali, la suddetta clausola non può ritenersi apposta senza effetti, dovendosi al contrario ritenere che l’attore abbia voluto rimettere la quantificazione della pretesa all’esito del giudizio, riportando negli atti solo un valore indicativo”;

ha aggiunto, come detto, che in ogni caso era stata proposta domanda di ripristino, di certo valore indeterminabile e che lo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva riconosciuto che nella sentenza di primo grado, ai fini della quantificazione delle spese e competenze di lite riconosciute in favore della parte vittoriosa, aveva ritenuto la causa di valore indeterminabile.

Così decidendo, il Tribunale non ha correttamente applicato i principi stabiliti da questa Corte in materia di compensi.

Innanzitutto, infatti, il valore della causa può considerarsi indeterminabile se insuscettibile di valutazione economica (Cass. Sez. 2, n. 2978 del 07/05/1981), non anche se l’azione sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni. Sia ai fini della competenza che ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, l’indeterminabilità del valore dev’essere infatti intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un’intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari (Cass. Sez. 3, n. 22719 del 20/07/2022, con indicazione dei numerosi precedenti).

Quanto all’aggiunta “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” il precedente invocato dal Tribunale (Cass. n. 10984/2021) è rimasto isolato ed è stato successivamente superato dalla considerazione che questa clausola, seppure non sia da intendersi di stile, è utilizzata dalla parte per non privarsi della possibilità di ottenere una somma diversa, ove emerga dall’istruttoria o da valutazioni dello stesso giudice, senza vincolarlo alla propria richiesta.

1.2. Questa Corte, poi, ha pure precisato che il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l’applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato.

Opinare diversamente, e cioè reputare che debba sempre applicarsi il criterio di liquidazione previsto per le controversie di valore indeterminabile, anche quando ciò non rechi alcun vantaggio al professionista (il quale anzi vedrebbe liquidate le sue competenze sulla base di criteri riduttivi rispetto a quelli da seguire cumulando le sole domande di valore determinato) porterebbe alla conclusione, del tutto priva di razionalità e giustificazione, secondo cui l’attività professionale connotata da maggiore complessità (in quanto contemplante la necessità di approntare difese, oltre che per le domande di valore determinato, anche per quella di valore indeterminabile) sarebbe compensata con una somma inferiore rispetto a quella riconoscibile per l’attività difensiva relativa alle sole domande di valore determinato (Cass. Sez. 2, n. 4187 del 16/02/2017; Cass. Sez. 3, n. 22719 del 20/07/2022).

1.3. Infine, correttamente il ricorrente ha rappresentato che il parametro adottato per la statuizione delle spese da parte del Tribunale delle acque non è decisivo.

Come chiarito da questa Corte, infatti, la statuizione concernente il regolamento delle spese nell’ambito del giudizio contenzioso patrocinato dall’avvocato che chieda il suo compenso a carico del cliente non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione di questo corrispettivo professionale dovuto, perché, per chiaro dettato normativo, la determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace a criteri legali diversi da quelli applicabili nella statuizione sulle spese a conclusione della lite:

la condanna alle spese dipende, innanzitutto, dall’esito e può essere perfino negata, in tutto o in parte, in forza di compensazione dettata da ragioni affatto estranee alla qualità della prestazione professionale, oggetto di un’obbligazione di mezzi; premesso, infatti, che gli onorari e i diritti sono indefettibilmente dovuti dal cliente indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali (d.m. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, art. 2) e quindi anche nel caso di soccombenza dalla parte rappresentata o di compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente, ai sensi dell’art. 5 del medesimo regolamento, ha riguardo alla natura e al valore della controversia, al numero e all’importanza delle questioni trattate e al grado dell’autorità adita, laddove, secondo il successivo art. 6, comma 2, per gli onorari a carico del cliente si può tener conto del valore effettivo della controversia quando essa risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile (Cass. Sez. 1, n. 9633 del 22/04/2010).

2. Il ricorso va, perciò, accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, perché provveda a nuova liquidazione dei compensi spettanti all’avv. Pr.Ro. in applicazione dei principi suesposti.

Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Onorari cumulo domande e valore indeterminabile

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione, dell’11 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2026.

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