Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 24 ottobre 2018, n. 26966

La massima estrapolata:

L’onere di custodia di una strada oggetto di rifacimento, con cantiere aperto ma non interdetta alla circolazione anche pedonale, è da ascriversi all’ente titolare della strada (in ispecie, il Comune) unitamente all’appaltatore dell’opera, ed essi sono da individuarsi quali soggetti passivi dell’obbligo di risarcimento nell’ipotesi di lesioni personali subite in occasione di una caduta occorsa sulla medesima strada, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra evento e danno, che resta tuttavia escluso laddove la condotta del soggetto leso abbia inciso sull’accadimento, integrando un’evenienza di caso fortuito.

Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26966

Data udienza 18 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25756/2016 proposto da:
COMUNE DI MENTANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2360/2016 della CORTE, D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RITENUTO

che:
con ricorso affidato a due motivi, il Comune di Mentana ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 15 aprile 2016, che, in riforma della decisione del Tribunale di Tivoli, accoglieva la domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS) per i danni patiti in conseguenza della caduta a terra (con gravi lesioni personali) avvenuta su una strada dell’anzidetto Comune, sulla quale erano in corso lavori di rifacimento, a causa della presenza di una buca e di un dislivello non segnalati, ne’ protetti;
che la Corte territoriale, nel riconoscere sussistente la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. del Comune appellato, osservava: 1) che, in base alle risultanze di causa (documentazione fotografica, deposizioni testimoniali, c.t.u. medico-legale), era stato provato che la (OMISSIS) era caduta a causa di una buca presente sul manto stradale, con dislivello ricoperto da materiale di riporto, senza segnalazioni o protezioni; 2) che, pertanto, in presenza di “una obiettiva pericolosita’ dei luoghi”, era dimostrato il nesso di causalita’ tra cosa ed evento, senza che si potesse addebitare una concorrente condotta negligente della (OMISSIS) (costretta a transitare nel punto insidioso), 3) che, trattandosi di strada aperta al pubblico, seppur interessata da lavori in corso appaltati, il Comune proprietario della strada rimaneva comunque custode responsabile ai sensi dell’articolo 2051 c.c.;
che resiste con controricorso (OMISSIS);
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimita’ della quale la controricorrente ha depositato memoria, con cui chiede anche la liquidazione delle spese legali sostenute nel procedimento ex articolo 373 c.p.c., attivato dal Comune di Mentana, e conclusosi con ordinanza di rigetto della Corte di appello di Roma del 24 febbraio 2017;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

CONSIDERATO

che:
a) con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., per aver la Corte territoriale, male applicando l’articolo 2051 c.c., ritenuto custode della strada il Comune convenuto nonostante l’estensione notevole della stessa e, comunque, l’esistenza di un appalto di lavori, per cui il custode avrebbe dovuto ravvisarsi nell’appaltatore e semmai la P.A. avrebbe potuto rispondere soltanto per difetto di manutenzione ai sensi dell’articolo 2043 c.c.;
a. 1) il motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, altresi’ proponendo censure che si astraggono dall’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, prescindendo dall’accertamento di fatto in essa raggiunto, ossia che il teatro del sinistro era una strada aperta al pubblico.
Di qui, pertanto, l’applicazione corretta da parte della Corte territoriale dei principi di diritto (Cass. n. 2481/2018 e Cass. n. 15882/2013) – su cui si infrangono le doglianze di parte ricorrente secondo cui l’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze; allorquando, poi, la strada e’ interessata da un cantiere di lavori, ma risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, tale situazione denota la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore con conseguente responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c., in capo all’ente, oltre che all’appaltatore (la cui posizione, pero’, nella specie non rileva in quanto non evocato in giudizio, essendo il Comune convenuto l’unico responsabile ai sensi dell’articolo 2055 c.c., nei confronti della danneggiata);
h) con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697 c.c., “con riguardo al nesso di causalita’ tra l’evento ed il danno alla salute lamentato) per aver la Corte territoriale errato a ritenere che l’effettiva pericolosita’ della cosa fosse stata dimostrata in base alle risultanze agli atti (foto e deposizioni testimoniali), la’ dove il comportamento disattento tenuto dalla (OMISSIS) era tale da integrare il caso fortuito ex articolo 2051 c.c., ed elidere il nesso di causalita’ tra cosa e danno;
b. 1) il motivo e’ inammissibile, in quanto, lungi dal dedurre effettivamente degli errores in iudicando (del resto, non ravvisabili nella decisione assunta dalla Corte territoriale, che ha orientato l’indagine proprio in ragione della prova del nesso di eziologico tra cosa ed evento lesivo, tenuto conto della obbiettiva pericolosita’ della stessa res ed escludendo, per la particolare insidia, siccome imprevedibile ed inevitabile, un concorso di responsabilita’ ex articolo 1227 c.c., della (OMISSIS)), rivolge le censure contro il presupposto accertamento di fatto del giudice del merito, neppure prospettando un omesso esame di fatti storici decisivi in base al vigente articolo 360 c.p.c., n. 5, bensi’ proponendo una diversa lettura delle risultanze probatorie, quale denuncia inammissibile anche sotto il regime del previgente citato articolo 360 c.p.c., n. 5;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle del sub-procedimento ex articolo 373 c.p.c., come liquidate in dispositivo;
che, infatti, competono alla controricorrente anche le spese di detto sub-procedimento attivato dal Comune di Mentana, e conclusosi con ordinanza di rigetto della Corte di appello di Roma del 24 febbraio 2017, che spetta a questa Corte (tra le tante, Cass. n. 16121/2011), una volta prodotti i relativi documenti con le forme e i termini dell’articolo 372 c.p.c. (come avvenuto nella specie), liquidare, con i parametri propri del giudizio di legittimita’, attesa la funzionalizzazione di tale sub-procedimento a detto giudizio (Cass. n. 19357/9012);
che si deve provvedere alla distrazione di tali spese in favore dell’avv. (OMISSIS), difensore della (OMISSIS) soltanto nel sub-procedimento ex articolo 373 c.p.c., in quanto richieste dall’avv. (OMISSIS), difensore delle medesima (OMISSIS) in questa sede di legittimita’, in forza di procura speciale a margine del controricorso;
che in tal senso depone l’interpretazione del combinato disposto degli articoli 93 e 373 c.p.c.;
che, difatti, il primo comma dell’articolo 93 c.p.c. consente al difensore “con procura” di chiedere al giudice, “nella stessa sentenza in cui condanna alle spese”, la distrazione di onorari e spese non soltanto in suo favore, ma anche in favore “degli altri difensori”;
che, pertanto, poiche’ la liquidazione delle spese del sub-procedimento ex articolo 373 c.p.c., spetta, come detto, unicamente a questa Corte nell’ambito del giudizio di legittimita’, la richiesta del difensore con procura in questa sede puo’ estendersi, quanto alle spese del sub-procedimento ex articolo 373 c.p.c., anche in favore del difensore della parte che tale sia stato esclusivamente nel citato sub-procedimento e non gia’ nel giudizio di cassazione, altrimenti non potendo quest’ultimo, ove anticipatario nel predetto sub-procedimento, beneficiare della distrazione delle spese in suo favore.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento:
– delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
– delle spese del sub-procedimento ex articolo 373 c.p.c., che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13 cit., comma 1-bis.
Motivazione semplificata.

Avv. Renato D’Isa

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