Con l’ordinanza del 6 gennaio 2026, n. 272, la Corte di Cassazione (Sezione Civile) ha ribadito un principio rigoroso in tema di revocazione per errore di fatto, chiarendo che la mancata menzione della memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. non costituisce, di norma, un vizio idoneo a travolgere la sentenza di legittimità.
La natura della memoria ex art. 378 c.p.c.
La Corte muove dalla premessa che la memoria prevista dall’art. 378 c.p.c. ha una funzione meramente illustrativa e di approfondimento. Essa serve a chiarire le tesi già esposte nel ricorso o nel controricorso, ma non può in alcun modo essere utilizzata per introdurre nuove questioni, nuove allegazioni di fatto o motivi di censura tardivi.
Il principio di diritto espresso nell’ordinanza n. 272/2026
Secondo gli Ermellini, l’azione di revocazione fondata sull’asserito omesso esame di tale memoria è inammissibile. Il giudice di legittimità, infatti, non è tenuto a dare atto analiticamente di tutti gli argomenti contenuti nelle memorie, a meno che queste non veicolino elementi “esterni” e sopravvenuti che il giudice ha l’obbligo di considerare d’ufficio.
Nello specifico, la disamina della memoria diventa necessaria (e la sua omissione potenzialmente rilevante) solo in due casi eccezionali:
Mutamenti normativi: Quando la memoria segnala l’entrata in vigore di nuove leggi applicabili al giudizio in corso.
Sentenze della Corte Costituzionale: Quando vengono richiamate pronunce della Consulta che incidono sulla legittimità delle norme oggetto di causa.
Fuori da queste ipotesi, la memoria è considerata un “mero strumento di approfondimento” la cui mancata citazione testuale nel provvedimento non integra l’errore revocatorio, poiché si presume che il Collegio abbia comunque vagliato i temi di diritto già presenti negli atti principali.
Conclusioni
L’ordinanza conferma la natura eccezionale del rimedio della revocazione, evitando che lo stesso si trasformi in un terzo grado di giudizio volto a censurare pretese lacune motivazionali su atti che, per legge, hanno natura puramente sussidiaria
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 gennaio 2026| n. 272.
Omesso esame memoria illustrativa no revocazione Cassazione
Massima: In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l’azione esperita per l’ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex articolo 378 del cpc in quanto, costituendo la memoria ex articolo 378 del cpc, di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto
Ordinanza|6 gennaio 2026| n. 272. Omesso esame memoria illustrativa no revocazione Cassazione
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Tag/parola chiave: Revocazione di provvedimenti – S.p.a. – Assegni – Indagine grafologica – Cass. n. 6038/2016
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere – Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso N. 7127/2025 R.G. proposto da:
Ve.Ev., rappresentata e difesa dall’avv. St.Ga. come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
UN. Spa, in persona del procuratore speciale Iv.Fr., rappresentata e difesa dagli avv.ti Al.To., Ma.Pe. e Si.Da., domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 27271/2024 della Corte di cassazione, depositata il 21.10.2024;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno 11.11.2025 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.
Omesso esame memoria illustrativa no revocazione Cassazione
FATTI DI CAUSA
Si trascrive da Cass. n. 27271/2024: “1. Ve.Ev. conveniva avanti al Tribunale di Lecce UN. Spa chiedendone la condanna per aver consentito il ritiro di tre carnet di assegni a soggetto non titolare del conto corrente a lei intestato, in relazione ai quali erano poi stati elevati nei suoi confronti ben undici protesti. Per quanto ancora rileva in questa sede, l’attrice in particolare allegava: di aver acceso presso l’Agenzia di Lecce della UN.Ba. Spa, poi divenuta UN. Spa, il proprio conto corrente; di non aver mai richiesto, in relazione a detto conto, il rilascio di carnet di assegni; di aver appreso, in occasione della presentazione di richiesta di finanziamento presso il centro commerciale “(Omissis)” di S, di essere stata iscritta nel Registro Nazionale dei Protesti tenuto dalla CCIAA di Lecce in relazione a undici protesti elevati nel periodo dal 2 novembre 2009 al 25 novembre 2009 per il mancato pagamento di altrettanti assegni, tutti recanti firma apocrifa; di aver quindi appurato che, nelle date del 17, del 27 e del 28 settembre 2009 erano state presentate alla banca richieste per il rilascio di tre carnet di assegni, anch’esse recanti sottoscrizione apocrifa; di aver sporto denuncia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a seguito della quale era stato iscritto procedimento a carico del di lei padre Ve.Iv.; di aver subìto, a causa della iscrizione del suo nominativo nel Registro dei protesti, danni da lesione della propria immagine, della reputazione personale e del proprio onore e di aver perso alcune occasioni di lavoro. Deduceva quindi la responsabilità della banca per aver consegnato, in assenza di qualsivoglia autorizzazione o delega, i carnet di assegni a soggetto diverso da essa attrice, il quale aveva così potuto procedere all’abusivo ed illecito riempimento dei titoli ed alla loro emissione. Si costituiva resistendo UN..
1.1. Con sentenza n. 3676/2016 il Tribunale di Lecce rigettava la domanda.
2. Avverso tale sentenza Ve.Ev. proponeva appello; si costituiva la banca, resistendo al gravame.
2.1. Con sentenza n. 493/2022 del 28 aprile 2022 la Corte d’Appello di Lecce rigettava l’appello, rilevando: a) che, sebbene la perizia grafica acquisita agli atti avesse accertato la falsità anche delle firme apposte sui moduli di richiesta e di ritiro dei carnet di assegni, oltre che delle firme sugli assegni emessi, la falsificazione, come evidenziato dal perito, non era agevolmente rilevabile, essendo state in qualche modo riprodotte le modalità espressive di Ve.Ev., sicché le discordanze riscontrate avevano richiesto l’utilizzo di specifici strumenti di indagine grafologica certamente non in possesso di un normale impiegato di banca; b) che, pertanto, il rilascio dei tre carnet di assegni a persona diversa dall’attrice era stato reso possibile dalla falsificazione delle firme apposte sui relativi moduli; tuttavia, alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla banca, proprio in considerazione delle indicate caratteristiche della falsificazione delle firme, non rilevabile in base alle conoscenze del bancario medio; c) che le considerazioni svolte in ordine alla difficoltà di accertare la falsità delle firme valevano anche con riferimento alle firme apposte sugli assegni, che, posti all’incasso, erano stati protestati: anche in questo caso infatti, nessun rilievo poteva essere mosso alla condotta del dipendente della banca riguardo alla verifica eseguita circa la autenticità della firma apposta sui titoli mediante il controllo ed il confronto con lo specimen depositato presso l’istituto di credito; d) che neppure risultava provato che i carnet di assegni fossero stati prelevati dal padre dell’appellante, Ve.Iv., fatto che avrebbe reso evidente la responsabilità della banca, giacché, in tal caso, sarebbe stata immediatamente accertabile la non corrispondenza tra la titolare del conto corrente ed il soggetto che richiedeva i carnet di assegni firmando il relativo modulo; del resto, la responsabilità del Ve.Iv. per la falsificazione delle firme della figlia non era stata accertata neanche in sede penale.
3. Avverso tale sentenza Ve.Ev. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste la banca con controricorso”.
Con la citata ordinanza n. 27271 del 21.10.2024, questa Corte rigettò il ricorso proposto da Ve.Ev., regolando le spese secondo soccombenza.
Avverso detta ordinanza Ve.Ev. propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., in forza di tre motivi, cui resiste con controricorso UN. Spa
Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo si lamenta “Errore di fatto sulla mancata identificazione del cliente e sull’omesso esame del primo motivo del ricorso in Cassazione, ex art. 391 bis e 395 comma 1 n. 4”. Si sostiene che la Corte avrebbe errato nella percezione del contenuto del suddetto motivo, giacché la diligenza della banca, e il correlativo errore commesso dalla Corte d’Appello, avrebbero dovuto essere vagliati non già sul tema della riconoscibilità delle firme false, ma su quello della mancata identificazione del soggetto che s’era recato allo sportello per ritirare i carnet di assegni.
1.2 – Con il secondo motivo si denuncia “errore di fatto per omessa pronuncia su un motivo del ricorso per cassazione ex art. 391 bis e 395 comma 1 n. 4 cpc”. Si sostiene che fosse pacifico tra le parti che altri, e non essa ricorrente Ve.Ev., avessero chiesto la consegna dei carnet e provveduto al loro ritiro, e che proprio sull’omesso esame di tale decisiva circostanza, da parte della Corte territoriale, era stato proposto il terzo motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La diversità del contenuto della prima decisione, rispetto a quella di appello, era stata da essa ricorrente illustrata nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. del 28.6.2024 (regolarmente ricevuta dalla cancelleria), tuttavia non inserita nel fascicolo telematico. La Corte di cassazione, dunque, decidendo sul ricorso, non ha avuto contezza di tali argomenti, conseguentemente errando nel ritenere la inammissibilità del motivo a cagione della sussistenza della c.d. doppia conforme in facto.
1.3 – Con il terzo motivo, infine, si lamenta “Errore del fatto processuale sul contenuto della sentenza di appello e del quarto motivo del ricorso in Cassazione, ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c.”, per aver la Suprema Corte ritenuto impugnata, da parte di essa Ve.Ev., una parte della sentenza d’appello che, invece, non era stata oggetto d’impugnazione.
2.1 – Deve anzitutto premettersi che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., occorre che si integrino i seguenti presupposti:
a) l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente evincibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass., Sez. Un., n. 31032/2019; Cass. n. 442/2018; Cass. n. 22171/2010);
b) l’errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
c) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. n. 16439/2021; Cass. n. 6038/2016; Cass. n. 24334/2014);
d) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza (o ordinanza) di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sul provvedimento di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (si veda, per tutte, la recente Cass., Sez. Un., n. 20013/2024);
e) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. n. 2236/2022; Cass. n. 26890/2019; Cass. n. 9527/2019; Cass. n. 27622/2018; Cass. n. 14929/2018).
3.1 – Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, perché quello denunciato è, tutt’al più, un errore di giudizio, non già un errore revocatorio.
Con l’ordinanza impugnata, infatti, si è dato conto esattamente del contenuto del primo motivo dell’originario ricorso per cassazione (p. 4), rilevando due distinte cause di inammissibilità (ossia, la sollecitazione di un riesame delle emergenze istruttorie, non consentito in sede di legittimità, nonché la sussistenza – anche a riqualificare il motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – di una c.d. doppia conforme in facto, ostativa alla proponibilità di ricorso per cassazione per il vizio di omesso esame di fatto decisivo) e, comunque, rilevando che correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la falsità delle firme non fosse riconoscibile dal bancario medio.
Pertanto, non può che trovare applicazione il principio della citata Cass., Sez. Un., n. 31032/2019, secondo cui “L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio”.
Pertanto, con specifico riguardo al tema della mancata identificazione della persona recatasi allo sportello per ritirare i carnet, può dunque parlarsi, al più e in ipotesi, di un errore di giudizio nella individuazione dell’oggetto del motivo d’impugnazione e quindi nella sua interpretazione, non certo di fatto, oltretutto su circostanza resa oggetto di ampio dibattito tra le parti.
4.1 – Il secondo motivo è del pari inammissibile, ma per difetto di decisività.
La ricorrente – a sostegno del mezzo – produce il messaggio pec di accettazione e consegna di deposito della memoria ex art. 380-bis c.p.c. del 28.6.2024 (il cui esame sarebbe stato pretermesso dalla Corte).
Si può, dunque, ritenere che la memoria sia stata effettivamente e tempestivamente trasmessa alla cancelleria di questa Corte; è, poi, inequivoco che essa non sia mai stata inserita nel fascicolo telematico e che la Corte decidente non l’abbia esaminata (non si dà atto del suo deposito nel corpo dell’ordinanza, né in essa se ne fa alcun cenno).
Tuttavia, la fondatezza della doglianza non giustifica la revocazione dell’ordinanza suddetta.
Infatti, la decisione qui impugnata ha comunque preso in esame il terzo motivo, ritenendolo “integralmente infondato”, sia per c.d. doppia conforme in facto, sia perché con la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. si sollecitava, in realtà, un riesame del merito, sia perché, infine, con il dedotto vizio motivazionale si censurava la sentenza d’appello in relazione alle istanze istruttorie e non già al suo contenuto intrinseco.
Pertanto, quanto dedotto nella memoria illustrativa, il cui esame è stato pretermesso, avrebbe dovuto in realtà già esporsi nel ricorso (trattandosi del contenuto necessario del mezzo, onde eventualmente dimostrarne la sua ammissibilità, peraltro solo limitatamente al profilo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) e può dirsi questione comunque esaminata dalla Corte, che ha espresso inequivocamente il relativo giudizio. La lettura della memoria in discorso, dunque, in nulla avrebbe potuto spostare l’esito del giudizio, sul punto, stanti anche le ulteriori e distinte rationes decidendi a sostegno della ritenuta inammissibilità del mezzo.
A tanto può anche aggiungersi che, come è stato condivisibilmente affermato, “In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l’azione esperita… per l’ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c. … in quanto, costituendo la memoria ex art. 378 c.p.c., di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto” (Cass. n. 8939/2021).
Omesso esame memoria illustrativa no revocazione Cassazione
Tanto è del tutto coerente con la funzione della memoria, che “non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione” (ex plurimis, Cass. n. 8949/2023).
Il motivo, dunque, è inammissibile.
5.1 – Anche il terzo motivo è inammissibile.
Con esso ci si duole di un presunto errore di fatto commesso dalla Corte di cassazione nella delibazione del quarto motivo di ricorso, avendo essa “ritenuto impugnata una parte della sentenza che, invece, non è stata mai oggetto di impugnazione”.
In sostanza, la ricorrente chiede la revocazione della decisione di legittimità che avrebbe delibato – per sua stessa ammissione – su un “non motivo”, posto che le questioni ad esso sottese erano tutte fattuali e, in thesi, non esaminate dai giudici di merito, ed erano state veicolate con l’originario ricorso con l’auspicio che, accogliendo i precedenti motivi, la Corte di cassazione decidesse la causa anche nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c.
A ben vedere, la stessa prospettazione di parte ricorrente sulla non configurabilità quale motivo di originario ricorso di quanto oggetto di argomentazione da parte della revocanda ordinanza sarebbe carente di qualunque interesse, poiché, quand’anche la premessa corrispondesse al vero, la Corte avrebbe potuto perfino esimersi dall’esaminare le ulteriori ragioni dell’originario ricorso e, tutt’al più, dichiararle inammissibili, siccome qualificabili come “non motivo”.
Anche il mezzo in esame, pertanto, si rivela radicalmente inammissibile.
6.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Omesso esame memoria illustrativa no revocazione Cassazione
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 11 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 6 gennaio 2026.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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