Offesa del pubblico ufficiale alla presenza di almeno due persone

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 agosto 2021| n. 30136.

Offesa del pubblico ufficiale alla presenza di almeno due persone.

In tema di oltraggio, l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in quanto rivolte ad un appartenente alle forze dell’ordine, erano compiute dinanzi a due agenti intervenuti a supporto del primo e, quindi, nell’esercizio delle proprie funzioni).

Sentenza|2 agosto 2021| n. 30136. Offesa del pubblico ufficiale alla presenza di almeno due persone

Data udienza 9 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Pubblico ufficiale – Oltraggio – Integrazione del reato – Offesa almeno alla presenza di due persone – Raggiungimento di persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento – Pericolo alla considerazione sociale della Pa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/07/2020 della Corte d’appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni scritte del difensore, avv. (OMISSIS), il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato l’appellata sentenza del 7 giugno 2017, con cui il Tribunale di Castrovillari ha condannato (OMISSIS) alla pena di legge per i reati di cui agli articoli 336 e 341 bis c.p..
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) chiede l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Vizio di motivazione, per avere il Collegio di merito poggiato la condanna sulle sole dichiarazioni della persona offesa, sebbene non riscontrate da elementi esterni di conferma.
2.2. Violazione di legge in relazione agli articoli 336 e 341 bis c.p., per avere i Giudici della cognizione riconosciuto la penale responsabilita’ dell’imputata: a) nonostante l’assenza di prova della condotta oppositiva ad un atto del pubblico ufficiale; b) l’atto arbitrario del pubblico ufficiale; c) la mancanza, quanto al reato di oltraggio, del requisito della pubblicita’ dell’offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. All’evidenza destituito di fondamento e’ il primo motivo di ricorso.
1.1. Contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, la Corte d’appello ha congruamente argomentato la ricostruzione storico-fattuale delle vicende sub iudice evidenziando come il quadro probatorio a carico della ricorrente poggi, non soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa (che, per poter essere utilizzate ai fini del giudizio, non abbisognano comunque di elementi esterno a conferma; v. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214), ma anche sulle convergenti dichiarazioni rese da altri operanti di polizia giudiziaria sopraggiunti sul luogo del fatto (v. pagine 5 e seguenti della sentenza impugnata).
2. Quanto al secondo motivo, sono inammissibili i primi due rilievi, concernenti l’eccepita mancanza di prova dell’opposizione al pubblico ufficiale e la ritenuta assenza dei presupposti dell’esimente dell’atto arbitrario del pubblico ufficiale.
2.1. Per un verso, la difesa ripropone rilievi gia’ dedotti in appello e non si confronta con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Per altro verso, sollecita una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimita’ limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilita’ di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.2. Ad ogni buon conto, il Collegio di merito ha bene illustrato le ragioni per le quali abbia ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 336 c.p., ponendo in luce come l’imputata cercasse di impedire l’atto d’ufficio del finanziere, con la piena consapevolezza della qualifica pubblicistica di quest’ultimo, avendo egli esibito il proprio tesserino della Guardia di Finanza (v. pagina 8 della sentenza impugnata).
2.3. D’altra parte, la Corte territoriale ha convincentemente dato conto delle ragioni della ritenuta insussistenza dei presupposti dell’atto arbitrario (v. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), dovendosi al riguardo ribadire che detta causa di giustificazione presuppone necessariamente un’attivita’ ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalita’ di esplicazione dell’azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (v. da ultimo, Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata, Rv. 278715-01; in precedenza Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bonomi, Rv. 266535; Sez. 5, n. 35686 del 30/05/2014, Olivieri, Rv. 260309).
Attivita’ ingiustamente persecutoria che, neanche la ricorrente, delinea essersi realizzata nella specie.
3. Coglie, di contro, nel segno il terzo rilievo, concernente la contestata integrazione del delitto di cui all’articolo 341 bis c.p..
3.1. Nel dare risposta alla deduzione mossa con il gravame quanto all’eccepita mancanza del requisito della pubblicita’ della condotta di oltraggio a pubblico ufficiale, la Corte distrettuale ha evidenziato, da un lato, che, nella specie, risultavano avere assistito ai fatti due agenti della Polizia intervenuti sul posto in ausilio del finanziere, sicche’ il fatto si era svolto “in presenza di piu’ persone”, come richiesto dall’articolo 341 bis c.p.. Dall’altro lato, che – tra le persone che possono considerarsi “presenti” ai fini dell’incriminazione – se non possono essere inclusi gli altri pubblici ufficiali destinatari dell’offesa, possono, di contro, essere ricompresi gli altri pubblici ufficiali a cui non siano rivolte le frasi oltraggiose, non essendo richiesto dalla norma che le persone presenti siano dei “civili” (v. pagina 8 della decisione in verifica).
4. Giudica il Collegio erronea l’interpretazione del requisito della pubblicita’ seguita dal Giudice a quo.
4.1. Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, ai fini della configurabilita’ del reato di oltraggio previsto dall’articolo 341 bis c.p., e’ necessaria la presenza di almeno due persone, requisito numerico minimo perche’ possano ravvisarsi “piu’ persone” (Sez. 6, n. 16527 del 30/01/2017, Ciotti, Rv. 270581-01)
Si tratta nondimeno di individuare i soggetti che possono essere ricompresi fra le “piu’ persone”.
4.2. A tale proposito occorre considerare che, nel reintrodurre la fattispecie dell’oltraggio a pubblico ufficiale nel nostro ordinamento con la L. 15 luglio 2009, n. 94, (dopo l’abrogazione operata con la L. 25 giugno 1999, n. 205), il legislatore ha modificato la condotta tipica del delitto e, pur mantenendo inalterata la necessaria correlazione fra l’offesa e lo svolgimento delle funzioni del funzionario pubblico, ha richiesto che la frase ingiuriosa offenda congiuntamente “l’onore ed il prestigio del pubblico ufficiale” (e non piu’ l’onore e il prestigio in alternativa tra loro, come nella disposizione previgente) e che sussista il requisito c.d. della “pubblicita’”, cioe’ che l’azione si svolga “in luogo pubblico o aperto al pubblico” e “in presenza di piu’ persone”, cosi’ trasformando la circostanza aggravante delle piu’ persone contemplata dal previgente articolo 341 c.p., comma 4, in un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie. Tali aggiustamenti si sono resi necessari per circoscrivere l’incriminazione alle condotte oltraggiose realmente offensive dell'”onore e prestigio” del pubblico ufficiale e non sostanzianti una mera ingiuria, seppure rivolta ad un soggetto qualificato, in conformita’ al principio di proporzionalita’ ed all’assetto liberai-democratico nei rapporti tra Stato e cittadino, cosi’ da sfuggire a possibili censure d’incostituzionalita’.
Non e’ invece richiesto che la frase oltraggiosa sia effettivamente percepita dal destinatario, essendo sufficiente che esso – viste le condizioni di tempo e di luogo – avesse la possibilita’ di percepire l’offesa (quand’anche in concreto non percepita) (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466).
4.3. Reputa la Corte che, proprio avendo riguardo alla ratio ed alla struttura della nuova incriminazione (re)introdotta nel 2009, l’elemento costitutivo della “presenza di piu’ persone” debba essere letto tenendo conto del fatto che la frase oltraggiosa deve offendere congiuntamente “l’onore ed il prestigio del pubblico ufficiale”, cioe’ tanto il sentimento e la percezione che il pubblico ufficiale abbia della propria dignita’ personale correlata alla qualifica, quanto la stima e la considerazione che il funzionario pubblico abbia nel contesto sociale. Ai fini della integrazione del delitto e’, dunque, necessario che l’offesa attinga l’apprezzamento di se’ del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all’articolo 341 bis c.p., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, soltanto allorche’ sia minata, piu’ che la reputazione del singolo esponente, la reputazione dell’intera Pubblica Amministrazione.
Per tale ragione, ritiene la Corte che le “piu’ persone” in presenza delle quali deve svolgersi la condotta oltraggiosa debbano essere soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione (cioe’ dei “civili”) ovvero dei soggetti che, pur pubblici ufficiali, siano nondimeno presenti in quello specifico contesto spazio-temporale, non per lo stesso motivo d’ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall’agente. Come si e’ gia’ notato, l’incriminazione e’ specificamente rivolta a colpire le offese verbali non soltanto all'”onore”, ma anche al “prestigio del pubblico ufficiale”, il che appunto postula che sia minata la considerazione “sociale” che si correla all’esercizio di pubbliche funzioni, di tal che il discredito alla Pubblica Amministrazione implica che l’azione si svolga in presenza di chi, in quel contesto, non sia deputato allo svolgimento della pubblica funzione collegata alla condotta criminosa.
4.4. Si e’ gia’ accennato al fatto che cio’ non esclude che l’oltraggio a pubblico ufficiale possa perfezionarsi anche in presenza di altri pubblici ufficiali non destinatari diretti dell’offesa.
La disposizione non richiede infatti che le “piu’ persone” in presenza delle quali siano formulate le offese siano dei civili. Tuttavia, deve trattarsi di pubblici ufficiali che si trovino sul posto non in quanto intenti al compimento dell’atto d’ufficio che ha generato o nel cui contesto si e’ realizzata la condotta oltraggiosa. In tale ultimo caso, difatti, non puo’ dirsi realizzata la lesione al “prestigio del pubblico ufficiale”, che – a prescindere dal fatto che l’offesa sia rivolta ad uno, a taluni o a tutti gli operanti intervenuti ed intenti al compimento dell’atto d’ufficio contro il quale si scagli verbalmente l’agente – postula la rilevanza “esterna” dell’offesa rispetto alla specifica articolazione soggettiva della Pubblica Amministrazione intenta allo svolgimento di quella specifica funzione.
Ed invero, allorche’ le espressioni oltraggiose siano rivolte verso uno, anziche’ verso tutti i pubblici ufficiali impegnati nel compimento dell’atto d’ufficio “scatenante” la reazione offensiva, non puo’ dirsi prodotta la lesione o la messa in pericolo del bene tutelato dalla incriminazione, cioe’ che sia leso o messo a repentaglio il “prestigio” della Pubblica Amministrazione, atteso che in tale situazione, a prescindere dall’avere investito con le offese tutti o soltanto taluno degli operanti, l’agente va in effetti a colpire “la” Pubblica Amministrazione che sta esercitando le proprie funzioni nei suoi riguardi – dunque nella sostanza un unicum -, di tal che l’offesa non assume la rilevanza esterna che la “presenza di piu’ persone” e l’offesa al “prestigio” richiedono.
4.5. A conferma della via ermeneutica perseguita, occorre ancora considerare che (come gia’ notato e correttamente rilevato anche dalla Corte d’appello) il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale non puo’ ritenersi integrato allorche’ l’espressione offensiva dell’onore e del prestigio sia rivolta alla pluralita’ di pubblici ufficiali intenti al compimento di “un atto d’ufficio e a causa o nell’esercizio” delle loro funzioni.
In tale caso, infatti, tutti i pubblici ufficiali risultano essere diretti destinatari delle offese e, in quanto vittime della condotta criminosa, non possono inscriversi fra le “piu’ persone” presenti alla condotta criminosa. Conclusione che, oltre a discendere dall’esegesi testuale e logica dell’enunciato normativo, trova un solido aggancio nella giurisprudenza relativa alla circostanza aggravante prevista dall’ultimo comma seconda ipotesi del previgente articolo 341 c.p., (conseguente dal fatto che “l’offesa e’ recata in presenza di una o piu’ persone”) secondo cui l’elemento circostanziale si riteneva applicabile qualora l’offesa fosse formulata alla presenza di una o piu’ persone senza che potesse assumere alcun rilievo ostativo la qualita’ di pubblico ufficiale eventualmente rivestita dalle persone presenti, salvo che le stesse non fossero destinatarie dell’offesa (Sez. 1, n. 157 del 25/01/1978, Chelli, Rv. 138040-01; Sez. 1, n. 2891 del 11/12/1970 – dep. 1971, Cappellari, Rv. 117666-01).
Tenendo ferma tale regula iuris ed ipotizzando che una persona alla guida di un’auto, fermata per un controllo in aperta campagna da parte di due pattuglie della Polizia Stradale, pronunci frasi offensive dell’onore e del prestigio durante ed a causa del controllo di Polizia, se si seguisse il ragionamento della Corte d’appello si perverrebbe alla paradossale situazione secondo cui, se le parole oltraggiose fossero rivolte contro tutti e quattro i poliziotti componenti delle due Volanti, non potrebbe ritenersi integrato il reato de quo, essendo tutti i pubblici ufficiali destinatari dell’offesa; se le medesime parole offensive fossero rivolte nei confronti di uno solo dei poliziotti (anche soltanto declinando al singolare le stesse identiche parole) in presenza degli altri tre operanti non direttamente investiti dalle offese, si dovrebbe invece ritenere integrato il delitto.
4.6. Deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della integrazione del reato di oltraggio previsto dall’articolo 341 bis c.p., e’ necessario che l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale si svolga alla presenza di almeno due persone e, a tale fine, e’ indispensabile che la frase oltraggiosa raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali che siano direttamente investiti dalle offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni puo’ crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all’autorevolezza della Pubblica Amministrazione.
5. A tale principio di diritto non risulta conforme la decisione in verifica, la’ dove la Corte d’appello ha stimato integrato il reato nella situazione in cui le frasi oltraggiose della (OMISSIS), seppure rivolte specHficamente ad uno soltanto dei pubblici ufficiali intervenuti, venivano profferite in presenza di altri pubblici ufficiali che, sebbene non destinatari delle offese, erano nondimeno intervenuti sul posto in quanto direttamente impegnati nell’adempimento della funzione pubblica in relazione alla quale la condotta veniva commessa.
5.1. Stante l’assenza del requisito della pubblicita’, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non sussiste ed il fatto deve essere qualificato quale ingiuria, reato depenalizzato con Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio in relazione al reato sub capo B) perche’ il fatto non sussiste, con eliminazione della pena relativa e conseguente rideterminazione della pena inflitta in relazione al residuo reato in mesi due e giorni venti di reclusione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) perche’ il fatto non sussiste. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e determina la pena per la residua imputazione in mesi due e giorni venti di reclusione.

 

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