Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 ottobre 2021| n. 29595.

Obbligo di presegnalazione di rilevamento della velocità.

In tema di contravvenzioni al codice della strada, l’art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti (quale lo “Scout speed”) di rilevamento della velocità con modalità “dinamica”, ovvero “ad inseguimento” (previsione confermata dall’art. 7.3 dell’All. 1 al d.m. 13 giugno 2017), va disapplicato per contrasto con l’art. 142, comma 6-bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che tale obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”), senza facoltà di derogarvi.

Ordinanza|22 ottobre 2021| n. 29595. Obbligo di presegnalazione di rilevamento della velocità

Data udienza 13 luglio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Eccesso di velocità – Multa – Mancata segnalazione dello Scout speed installato a bordo dell’auto della polizia municipale – Nullità della sanzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 132/2018 proposto da:
COMUNE FELTRE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), con studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), con studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 535/2017 del Tribunale di Belluno, depositata il 12/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Obbligo di presegnalazione di rilevamento della velocità

RILEVATO

che:
– il Comune di Feltre impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Belluno che, rigettando il di lui gravame, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Belluno di accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. (OMISSIS) avverso la sanzione irrogatagli per violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 8, con verbale notificato il (OMISSIS) poiche’ viaggiava alla velocita’ netta accertata di 85 km/h in un tratto stradale ove la velocita’ massima consentita era, invece, di 70 km/h;
– in particolare, il Giudice di pace aveva ritenuto fondata la censura del sig. (OMISSIS) riguardante l’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocita’, costituita nel caso di specie dal c.d. Scout speed, dispositivo omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto 1323 dell’8/11/2012 ed installato a bordo del veicolo Fiat Bravo in dotazione ai Vigili urbani del Comune di Feltre;
– il Giudice di pace aveva ritenuto non rispettato l’obbligo previsto dall’articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, ed a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ devono essere preventivamente segnalate e ben visibili e, conseguentemente, aveva ritenuto illegittima la sanzione amministrativa, non potendo;
– il Comune di Feltre aveva impugnato la decisione del primo giudice deducendo che il Decreto Ministeriale Trasporti 15 agosto 2007, emesso per la determinazione delle modalita’ di impiego delle postazioni di controllo della velocita’, prevedeva all’articolo 3 l’esonero dall’obbligo di presegnalazione per gli strumenti di rilevamento della velocita’ con modalita’ “dinamica” come lo Scout speed;
– il tribunale, quale giudice di appello, ha confermato la decisione impugnata;
– il giudice d’appello ha argomentato che il disposto dell’articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, prevede un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e che le modalita’ di impiego stabilite, prima del Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 3 ed ora dall’articolo 7.3. dell’allegato 1 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2017, n. 282, non possono derogare, in quanto introdotte con una fonte normativa subordinata, all’obbligo di preventiva segnalazione sancito da fonte normativa avente rango legislativo;
– inoltre, il tribunale ha evidenziato come, stante la finalita’ della disposizione che impone di dare preventiva informazione agli automobilisti dell’installazione dei dispositivi tecnici di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento, sarebbe irragionevole un eventuale trattamento diverso a seconda degli strumenti “fissi” o “in movimento” utilizzati per il rilevamento della velocita’ a fini sanzionatori;
– la cassazione della sentenza d’appello e’ chiesta dal Comune di Feltre sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso il sig. (OMISSIS);
– entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380 bis.1 c.p.c..

 

Obbligo di presegnalazione di rilevamento della velocità

CONSIDERATO

che:
– con l’unico motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 142, comma 6 bis (C.d.S.) in relazione alle previsioni del Decreto Ministeriale 15 agosto 2007;
– assume il ricorrente l’erroneita’ della conclusione del tribunale che non avrebbe tenuto conto della chiara previsione contenuta nel Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 3, secondo la quale le disposizioni degli articolo 1 e 2 del Decreto non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocita’ installati a bordo di veicoli per la misura della velocita’ in maniera dinamica, ovvero “ad inseguimento”, disposizione confermata dalla successiva previsione del Decreto Ministeriale 13 giugno 2017, n. 282 che all’articolo 7.3 dell’allegato 1 dispone che “nessuna preventiva segnalazione e’ prevista per i dispositivi di rilevamento della velocita’ installati a bordo di veicoli per la misura della velocita’ anche ad inseguimento”;
– la censura non merita accoglimento;
– l’articolo 142 C.d.S., stabilisce al comma 6-bis, che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita’ di impiego sono stabilite con Decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”;
– cio’ posto, la previsione attuativa rimessa al Decreto Ministeriale delle modalita’ di impiego delle postazioni di controllo della velocita’ e delle modalita’ di segnalazione delle stesse, opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla sopra trascritta disposizione del C.d.S.;
– quest’ultima in quanto legge ordinaria dello Stato e’ fonte di rango superiore e non puo’ essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il Decreto Ministeriale sicche’ ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del Decreto Ministeriale, e’ quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario;
– la conclusione e’ peraltro conforme al principio, fissato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in materia di regolamento di esecuzione (cfr. sent. 28 giugno 1966 n. 1672; sent. 12 novembre 1958 n. 3699), secondo cui il regolamento di esecuzione, pur non potendo contenere norme che superino la necessita’ di dare attuazione alla legge cui si riferiscano o addirittura siano contrarie alla legge medesima, ad altra legge o ai principi generali dell’ordinamento giuridico, puo’ contemplare sia le norme secondarie derivabili, per via di interpretazione o di deduzione, dalle norme primarie poste dalla legge (norme infra legem), sia norme di carattere complementare od integrativo (norme extra o praeter legem), talche’ una deroga alla legge (sempre che non si tratti di principi costituzionali) deve considerarsi possibile quando possa fondarsi sulla premessa di una deroga da parte del legislatore (cfr. Cass. 1836/1975);
– se ne ricava che la possibilita’ di deroga alla legge per essere legittima deve essere chiaramente consentita e prevista dalla legge stessa che rimette alle fonti secondarie la specifica individuazione dei casi in cui la deroga opera;
– cio’ posto, nel caso di specie, appare decisiva la considerazione che il disposto dell’articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, rimette al Decreto Ministeriale la (mera) individuazione delle modalita’ di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo senza alcuna possibilita’ di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione ne’ da parte del regolamento di esecuzione ne’, a maggior ragione, da parte del Decreto Ministeriale stesso;
– e’ pertanto in tale prospettiva che va apprezzato il seguente rispettivo tenore del Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articoli 1 e 2:

 

Obbligo di presegnalazione di rilevamento della velocità

Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita’ sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti;
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile;
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocita’” ovvero “rilevamento elettronico della velocita’”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli gia’ installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilita’. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: “controllo velocita’” ovvero “rilevamento velocita’”.
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita’ locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita’ deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e’ necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all’articolo 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne’ di indicazione di “fine”.
– si tratta di previsioni che distinguono le modalita’ di impiego e di segnalazione della strumentazione che costituisce la postazione di controllo in termini differenti, che possono consistere in segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero in segnali stradali luminosi a messaggio variabile, ovvero in dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli;
– appare evidente che le molteplici possibilita’ di impiego e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicche’ non puo’ dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione;
– la richiamata previsione del Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 1, consente, infatti, di adattare le modalita’ di impiego e di segnalazione al tipo di postazione specificamente prevedendo, in caso di postazione mobile, che i dispositivi di segnalazione luminosi siano installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilita’ e che se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: “controllo velocita’” ovvero “rilevamento velocita’”;
– in tale prospettiva i precedenti giurisprudenziali (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso in relazione a sentenze del Tribunale di Rovigo) citati dal ricorrente a sostegno della tesi dell’incompatibilita’ della modalita’ di rilevamento della velocita’ con lo strumento Scout speed, dispositivo installato a bordo dei veicoli per la misurazione della velocita’ in maniera dinamica, non appaiono fornire elementi decisivi a favore della tesi del ricorrente;
– e’, infatti, lo stesso Decreto Ministeriale 15 agosto 2007 che, in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, contempla la possibilita’ di installare sulle autovetture dotate del dispositivo Scout speed messaggi luminosi contenenti l’iscrizione “controllo velocita’” o “rilevamento della velocita’”, visibili sia frontalmente che da tergo, cosi’ assicurando il rispetto delle previsioni di legge e la legittimita’ del rilevamento anche per le postazioni di controllo mobili operanti sulla rete stradale;

 

Obbligo di presegnalazione di rilevamento della velocità

– in conclusione del Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 3, non puo’ costituire una legittima deroga al disposto dell’articolo 142 C.d.S., comma 6 bis e di esso non puo’ tenersi conto nella prospettiva invocata dal ricorrente;
– ritiene, infine, il Collegio di respingere per mancanza dei relativi presupposti la domanda articolata dal controricorrente di condanna del ricorrente ex articolo 96 c.p.c.;
– invero, la novita’ della questione posta a fondamento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; compensa le spese di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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