Ordine di demolizione e comunicazione di avvio del procedimento

Consiglio di Stato, Sentenza|8 novembre 2021| n. 7416.

Ordine di demolizione e comunicazione di avvio del procedimento.

L’ordinanza di demolizione non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, ciò in quanto la natura vincolata del relativo potere non consente all’amministrazione di compiere valutazioni di interesse pubblico in ordine alla conservazione del bene.

Sentenza|8 novembre 2021| n. 7416. Ordine di demolizione e comunicazione di avvio del procedimento

Data udienza 4 novembre 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Permesso di costruire – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Previa comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4430 del 2015, proposto da
Ri. Be., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ge. e Si. Vi., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Sc., domiciliato presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 01843/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di concessione edilizia in sanatoria e un ordine di demolizione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il Cons. Alessandro Maggio.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza prot. 2692 del 1/3/1995 i sig.ri Ri. Be. e Ci. Ca. hanno chiesto al Comune di (omissis) il condono edilizio ex L. 23/12/1994, n. 724, per la realizzazione di due manufatti abusivi adibiti, il primo, parte ad abitazione e parte a deposito attrezzi agricoli, e il secondo a cantina.
In data 23/11/1994 la Polizia municipale e l’Ufficio tecnico comunale hanno eseguito un sopralluogo sull’area interessata dall’intervento abusivo, a seguito del quale hanno verbalizzato che il manufatto principale era dotato di porta che tuttavia “non permette l’accesso al locale” e che un altro manufatto era “chiuso in modo parziale”.
Visto il verbale di sopralluogo, il Sindaco di (omissis) ha emesso l’ordinanza 28/4/1996, n. 26 con la quale ha negato il condono e ha contestualmente ingiunto la demolizione delle opere realizzate.
Ritenendo la detta ordinanza illegittima i sig.ri Be. e Ca. l’hanno
Impugnata con ricorso al T.A.R. Liguria, il quale, con sentenza 17/12/2014, n. 1843, lo ha respinto sulla base della seguente motivazione: “Il verbale di accertamento evidenzia oltre al manufatto principale, dotato di porta che, tuttavia, “non permette l’accesso al locale” un altro manufatto “chiuso in modo parziale”.
Da quanto sopra si evidenzia come il manufatto principale, non essendo accessibile, non possa avere destinazione residenziale, potendosi anche dubitare della sua stessa ultimazione, mentre il manufatto secondario, deve ritenersi non ultimato alla data del sopralluogo.
Da qui l’infondatezza del primo motivo.
Il secondo motivo è infondato avuto riguardo alla circostanza che la zona è sottoposta a vincolo di inedificabilità, onde l’inapplicabilità del meccanismo del silenzio assenso.
Parimenti infondato è il terzo motivo atteso che il procedimento di condono è un procedimento ad istanza di parte.
L’ultimo motivo è inammissibile.
Si censurano, infatti, le norme del prg che, tuttavia, non risulta essere stato impugnato in questa sede né altrimenti annullato”.
Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. Be..
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di (omissis).
Con successive memorie le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 4/11/2021 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel ritenere che il fabbricato principale non fosse accessibile.
E invero, l’affermazione secondo cui la porta “non permette l’accesso al locale” doveva essere più semplicemente intesa nel senso che essendo in quel momento chiusa non consentiva l’ingresso nel locale.
In ogni caso l’art. 31 della L. 28/2/1985, n. 47 consentiva di condonare gli edifici destinati ad abitazione “nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura”.
E d’altra parte, non esisterebbe alcuna relazione tra l’accessibilità di un edificio e la sua destinazione residenziale.
La doglianza non può essere accolta.
E invero, ha rilievo dirimente il fatto che l’impugnata ordinanza sindacale ha, tra l’altro, basato il diniego di condono sul fatto che l’intervento eseguito dai sig.ri Be. e Ca., è stato, per loro stessa ammissione, ultimato nel 1992 e che l’area d’intervento era soggetta a vincolo di inedificabilità sin dal 11/4/1975.
Alla luce delle esposte considerazioni risulta, quindi, del tutto irrilevante che il manufatto oggetto della richiesta di sanatoria fosse o meno accessibile dall’esterno.
Col secondo motivo si censura il capo di sentenza con cui è stato dichiarato inammissibile il quarto motivo di gravame sulla base del presupposto che col medesimo fosse stata dedotta l’illegittimità dell’art. 34 delle NTA del PRG di (omissis).
La decisione, tuttavia, sarebbe frutto di una non corretta interpretazione della doglianza prospettata, con la quale i ricorrenti avrebbero inteso censurare il provvedimento sindacale laddove afferma che nella zona “è istituito il vincolo non aedificandi”.
E invero, una disposizione, come l’art. 34, che consente aumenti volumetrici all’esterno della sagoma degli edifici già esistenti, non potrebbe essere intesa come istitutiva di un vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33 della L. n. 47/1985.
Peraltro, la menzionata norma di piano sarebbe entrata in vigore dopo l’esecuzione del manufatto oggetto del contendere, per cui non sarebbe di ostacolo al condono.
La fondatezza del quarto motivo renderebbe errata anche la reiezione del secondo motivo, basata dal Tribunale sulla sola “circostanza che la zona è sottoposta a vincolo di inedificabilità “.
La censura è inammissibile in quanto prospettata in violazione del divieto di nova in appello (art. 104, comma 1, c.p.a.)
Difatti, come si ricava dal ricorso di primo grado e come correttamente rilevato dal Tribunale, in prime cure parte ricorrente si era limitata a denunciare l’illegittimità dell’art. 34 delle NTA del PRG sostenendone la pretesa illogicità, mentre solo in questo grado di giudizio l’appellante ha dedotto la possibilità di una diversa interpretazione della citata disposizione di piano, intesa a negare che la stessa introduca un vincolo di inedificabilità assoluta.
Nuova è, altresì, la lagnanza con cui si lamenta che il PRG di cui fa parte il suddetto art. 34 sarebbe stato approvato dopo l’esecuzione dell’intervento in contestazione.
Col terzo mezzo di gravame si censura il capo di sentenza con cui è stato rigettato il terzo motivo (col quale era stata dedotta la violazione dell’art. 7 della L. 7/8/1990, n. 241) sul presupposto che “il procedimento di condono è un procedimento a istanza di parte”.
Sennonché la doglianza sarebbe stata, fondatamente, rivolta, senza che il Tribunale si sia sul punto pronunciato, anche contro l’ordinanza di demolizione.
Il motivo non merita condivisione.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, afferma, infatti, che l’ordinanza di demolizione non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, ciò in quanto la natura vincolata del relativo potere non consente all’amministrazione di compiere valutazioni di interesse pubblico in ordine alla conservazione del bene (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 27/9/2021, n. 6490; 15/2/2021, n. 1351; 7/1/2021, n. 187; 13/5/2020, n. 3036; 25/2/2019, n. 1281; Sez. V, 12/10/2018, n. 5887; Sez. IV, 27/5/2019, n. 3432; Sez. II, 29/7/2019, n. 5317 e 26/6/2019, n. 4386).
L’appello va, pertanto, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della comune appellato, liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 5.000/00 (cinquemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti – Presidente FF
Andrea Pannone – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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