Obbligo di motivazione della cartella di pagamento

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7245.

La massima estrapolata:

L’obbligo di motivazione della cartella di pagamento può ritenersi assolto anche con il mero rinvio alla dichiarazione del contribuente. Nel caso in cui la cartella di pagamento non faccia seguito ad uno specifico atto impositivo, infatti, l’obbligo motivazionale può ritenersi assolto con il semplice richiamo alla dichiarazione fiscale. Tale richiamo risulta essere esaustivo poiché il contribuente deve sempre ritenersi già a conoscenza del suo contenuto.

Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7245

Data udienza 17 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. GHITTI Italo Mario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26696/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., con sede in (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 111/35/11 pronunciata il 25/01/2011 e depositata il 05/10/2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2019 dal Consigliere Italo Mario Ghitti.

RILEVATO

che:
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sopra indicata, che riformava parzialmente la sentenza della CTP di Palermo depositata il 7/11/2008. Il contenzioso fra la societa’ contribuente e l’Agenzia delle Entrate scaturiva dalla notifica alla contribuente della cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 24 giugno 2006 e con la quale si procedeva al recupero delle somme dovute dalla societa’ a seguito della liquidazione Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 36 bis, delle seguenti dichiarazioni:
a) Dichiarazione modello IVA/2001 – anno d’imposta 2000 – Euro 34.735,34 a titolo di imposta ed Euro 28.093,37 a titolo di sanzioni ed interessi;
b) Dichiarazione modello UNICO/2001 – anno di imposta 2000 – Euro 665,52 a titolo di IRAP ed Euro 10.165,48 a titolo di sanzioni ed interessi;
c) Dichiarazione modello 770/2001 – anno di imposta 2000 – Euro 366,68 a titolo di ritenute alla fonte ed Euro 194,74 a titolo di sanzioni ed interessi;
d) Dichiarazione modello IVA/2002 – anno d’imposta 2001 – Euro 2.321,55 a titolo di sanzioni ed interessi;
e) Dichiarazione modello 770S/2002 – anno di imposta 2001 – Euro 82,63 a titolo di ritenute alla fonte ed Euro 307,79 a titolo di sanzioni ed interessi;
f) Dichiarazione modello UNICO/2002 – anno di imposta 2001 – Euro 5.801,07 a titolo di sanzioni ed interessi.
La CTP di Palermo accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che la notifica della cartella fosse avvenuta oltre i termini di legge e rilevando in ogni caso la mancata indicazione dei mesi rispetto ai quali l’ufficio aveva contestato il ritardo nei pagamenti.
La CTR della Sicilia, sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riteneva fondate le ragioni dell’Ufficio per quanto concerne la regolarita’ della notifica della cartella, notificata il 24/6/2006, quindi nei termini del 31/12/2006 e 31/12/2007 come previsti dalle lettere b) e c) della L. 31 luglio 2005, n. 156, articolo 1, comma 5 bis, con cui si convertiva il Decreto Legge 17 giugno 2005, n. 106.
La stessa CTR ravvisava l’applicazione del principio di diritto statuito da Cass. S.U., 14/5/2010 n. 11722 solo per due delle dichiarazioni sopra indicate, piu’ precisamente per la dichiarazione IVA/2001 anno d’imposta 2000 – per la somma iscritta a ruolo di Euro 34.735,34 relativa ad IVA non versata e per la dichiarazione 770/2001 – anno di imposta 2000 – dove la somma iscritta a ruolo era specificata in una tabella per Euro 561,42 (vedi la dichiarazione riportata sopra al punto c), mentre riteneva che la restante parte delle somme non contenesse “elementi (minimi) sufficienti da consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione”; per questo l’appello dell’Agenzia delle Entrate era accolto solo in parte e con riforma parziale della sentenza di primo grado per la somma totale di Euro 35.302,32.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate con un solo motivo.
La societa’ contribuente non svolge attivita’ difensiva.

CONSIDERATO

che:
La ricorrente con un unico motivo – Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25, comma 2, – lamenta la contradditorieta’ della decisione della CTR in quanto ha ravvisato solo per due delle somme indicate nella cartella di pagamento – somme queste dovute a titolo di tributo e il cui versamento era stato omesso – gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il controllo della correttezza dell’imposizione. La stessa CTR, secondo la ricorrente, non ha invece ravvisato tali elementi per tutte le altre somme iscritte a ruolo e relative a sanzioni e interessi sui tributi dovuti non versati o versati in ritardo, mentre gli elementi indicati in cartella sono gli stessi sia per i tributi che per le sanzioni ed interessi e comunque tali da consentire al contribuente il controllo sulla correttezza dell’imposizione.
Il motivo e’ fondato.
Questa Corte ha affermato che il principio secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo gia’ notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicche’, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis, l’obbligo di motivazione puo’ essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perche’, essendo il contribuente gia’ a conoscenza delle medesime, non e’ necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; Cass. n. 15564/2016, Cass. n. 25329/14 e Cass. n. 11176/2014).
Alla luce di quanto appena precisato, risulta evidente l’errore di giudizio in cui e’ incorsa la CTR: nel caso di specie la cartella di pagamento si e’ semplicemente basata sulle dichiarazioni della societa’ contribuente, limitandosi a liquidare l’imposta sui dati forniti dalla stessa societa’, senza avanzare pretese ulteriori. Ne consegue che l’obbligo di motivazione della cartella ben poteva essere assolto mediante il mero richiamo alle dichiarazioni, senza necessita’ di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.
Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, cui viene demandata anche la determinazione delle spese.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

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