La circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7170.

La massima estrapolata:

La circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore non è da sola sufficiente per configurare quell’esercizio di potere direttivo ed organizzativo che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato.

Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7170

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23609-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
(OMISSIS), ora (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.P.A. gia’ S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4934/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/06/2014 R.G.N. 4739/2011.

RILEVATO

CHE:
1. (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) s.p.a. e H.R. Informatica per sentir accertare e dichiarare la nullita’, ex articolo 1344 c.c., dei contratti intercorsi con (OMISSIS) s.r.l. (collaborazione occasionale e contratto a progetto) e l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con (OMISSIS) s.p.a. nel periodo dal 1 febbraio 2008 al 7 febbraio 2009; la ricostituzione del rapporto, la regolarizzazione contributiva e la condanna di (OMISSIS) s.p.a. al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal 15 settembre 2008 o dalla data diversa accertata in relazione all’inquadramento nel livello E del c.c.n.l. di categoria del 16.4.2003. In via subordinata chiese al Tribunale di accertare la nullita’ dei recessi dai singoli rapporti e la condanna di (OMISSIS) s.p.a., ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, alla sua reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dall’ultimo recesso o dalla messa in mora, fino alla riammissione in servizio. In ulteriore subordine chiese la ricostituzione del rapporto di lavoro con la (OMISSIS) s.r.l. e la condanna della societa’ al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni non percepite fino alla riammissione in servizio. Autorizzata, su istanza di (OMISSIS) s.p.a., la chiamata in causa di (OMISSIS) s.p.a. e di (OMISSIS) s.p.a. il Tribunale rigetto’ le domande.
2. A seguito di appello da parte dell’ (OMISSIS) la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la (OMISSIS) s.r.l. a far data dal 1 aprile 2008 ed ha condannato la societa’ al risarcimento del danno che ha quantificato in sei mensilita’ della retribuzione globale di fatto percepita oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione di fatto dei rapporto al saldo, rigettando nel resto il ricorso.
2.1. La Corte territoriale ha accertato che (OMISSIS) aveva affidato in appalto a (OMISSIS) s.p.a. l’attivita’ di elaborazione e fornitura di sistemi, prodotti informatici e software; che (OMISSIS) s.p.a. aveva subappaltato il servizio presso la sede di Palermo a (OMISSIS) s.r.l. la quale ultima aveva stipulato con l’ (OMISSIS) un contratto di collaborazione occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 c.c., in data 24 gennaio 2008 per la durata di trenta giorni, dal 1 febbraio 2008, e, successivamente, un contratto a progetto per la durata di nove mesi, con decorrenza dal 1 aprile 2008.
2.2. Ha escluso che l’ (OMISSIS), che ne era onerato, avesse offerto la prova dell’esistenza di una interposizione fittizia di manodopera con (OMISSIS) s.p.a.. Ha ritenuto che, in mancanza di prova ai una inversione del rischio di impresa e della sussistenza di elementi sintomatici dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al riguardo non fosse decisiva l’utilizzazione, da parte di dipendenti del sub appaltatore, di strumenti di proprieta’ del committente o dell’appaltatore. Ha invece accertato che il contratto di lavoro a progetto relativo al periodo 1 aprile – 31 dicembre 2008 stipulato con la (OMISSIS) s.r.l. era nullo e percio’ ne ha disposto la conversione.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) articolando quattro motivi. Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) ed entrambe hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
(OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.r.l. e’ rimasta intimata.

CONSIDERATO

CHE:
4.1. Con il primo motivo di ricorso e’ denunciata la violazione dell’articolo 29 e del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 84. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito, pur richiamando principi corretti, li avrebbe poi erroneamente applicati al caso di specie. Concentrando la sua attenzione nella ricerca di indici rivelatori della subordinazione avrebbe, infatti, trascurato di verificare se la societa’ subappaltante avesse o meno assunto su di se’ il rischio d’impresa, organizzando autonomamente mezzi e persone per lo svolgimento del servizio oggetto del sub appalto. Osserva, che anche con riguardo al lavoro a progetto o in generale parasubordinato deve essere verificata la genuinita’ dell’appalto e ove ne sia accertata l’irregolarita’ deve essere dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la committente.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso e’ denunciata, in via subordinata, la violazione degli articoli 1655 e 1677 c.c. e del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 e 84. Osserva il ricorrente che, ove mai si dovesse ritenere che il giudice di appello abbia effettuato una verifica sulla liceita’ dell’appalto, allora sarebbe incorso nelle violazioni di legge denunciate poiche’ non avrebbe tenuto conto delle modalita’ con le quali in concreto si era svolta la prestazione (continuita’, orario determinato, retribuzione mensile, prestazione estesa ad altre incombenze, interventi su richiesta personale (OMISSIS)) incompatibili con l’esistenza di un appalto genuino tenuto conto della assenza di attivita’ di direzione da parte di (OMISSIS) che aveva solo la gestione amministrativa del rapporto.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso e’ denunciato, poi, l’omesso esame di fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonche’ la violazione dell’articolo 2094 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c.. precisa il ricorrente che nel caso in esame non sarebbe configurabile una motivazione conforme in primo ed in secondo grado, e la conseguente preclusione a censurare la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione (c.d. “doppia conforme”) atteso che il giudice di primo grado non aveva dato corso all’istruttoria sulla quale invece la Corte di merito aveva fondato la sua decisione. Evidenzia quindi che il giudice di appello avrebbe attribuito alle dichiarazioni dei testi un significato non rispondente al loro contenuto.
4.4. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, ci si duole della violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’omesso esame di fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene il ricorrente che:a sentenza della Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto, allegato sin dai primo grado ed oggetto di una specifica domanda reiterata anche in appello, che il lavoratore tra un contratto e l’altro aveva continuato a lavorare senza titolo per (OMISSIS) s.p.a. di tal che tra le parti si era costituito un rapporto di lavoro.
5. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.
5.1. Quanto al primo motivo la censura e’ inammissibile atteso che l’ (OMISSIS) aveva agito in giudizio denunciando la nullita’ dei contratti di lavoro a progetto e lo svolgimento, in concreto della prestazione in favore di un soggetto diverso ( (OMISSIS) s.p.a.) mentre, per la prima volta davanti a questa Corte di legittimita’, sollecita una indagine sulla genuinita’ dei contratti di appalto intercorsi tra Trenitaiia s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. subappaltato ad (OMISSIS) per la Regione Sicilia.
5.2. In parte inammissibili ed in parte infondate sono poi le censure articolate con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. Va premesso che a questa Corte e’ precluso un nuovo esame delle risultanze istruttorie ove le stesse abbiano costituito, come nei caso e’ avvenuto, oggetto di esame e ricostruzione da parte del giudice di merito. Cio’ chiarito, va poi rammentato che la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, non e’ da sola sufficiente per configurare quell’esercizio di potere direttivo ed organizzativo che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato (cfr. proprio con riguardo ad appalti Cass. 12/04/2018 n. 9139, n. 15615 del 2011 e n. 12201 del 2011). Nel caso in esame la Corte territoriale, ricostruiti i fatti alla luce delle emergenze istruttorie, ha proceduto una corretta applicazione degli indici rivelatori della subordinazione verificando in concreto che le direttive impartite dai dipendenti di (OMISSIS), a fronte di altri profili di rilievo organizzativo e di gestione del rapporto di lavoro, non erano di per se’ sufficienti a far ritenere provata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze di (OMISSIS). La subordinazione c’era ma era alle dipendenze della societa’ con la quale il ricorrente aveva stipulato i contratti di collaborazione occasionale e poi a progetto. Si tratta di ricostruzione che, siccome non incorre in alcune dei sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta non e’ suscettibile di essere riesaminata davanti ai giudice di legittimita’. Peraltro la Corte ha mostrato di aver preso in esame tutte le doglianze formulate dal ricorrente, puntualmente riepilogate nella descrizione dei motivi di ricorso, implicitamente disattendendo la doglianza relativa all’esistenza di una prestazione di fatto rivelatrice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con (OMISSIS) laddove ha, al contrario, ritenuto provata la subordinazione con la societa’ subappaltatrice del servizio. Ad integrare gli stremi del vizio di omessa pronuncia, infatti, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma e’ necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Allorche’ la decisione adottata comporta la elezione della pretesa fatta valere dalla parte, non si configura il vizio denunciato anche se manca una specifica argomentazione su una delle questioni poste che tuttavia risulti incompatibile con l’imposizione logico giuridica della pronuncia.
In tal caso infatti si ravvisa una statuizione implicita di rigetto (cfr. Cass. 21/07/2006 n. 16788 e recentemente tra le tante Ord. 13/10/2017 n. 24155).
6. In conclusione il rigetto va rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti costituite, nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge in favore di ciascuno dei contro ricorrenti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

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