Riforma della sentenza assolutoria e rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 8 marzo 2019, n. 10260.

La massima estrapolata:

Con il disposto dell’articolo 603, comma 3-bis del codice di procedura penale, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, il legislatore ha codificato il principio già statuito dalla Corte di cassazione in tema di rinnovazione dell’attività istruttoria in caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione assolutoria di primo grado (cfr. sezioni Unite, 28 aprile 2016, Dasgupta, e sezioni Unite, 19 gennaio 2017, Patalano), così prevedendo che: «nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale». In proposito, l’uso del predicato verbale «dispone» lascia chiaramente intendere, da un lato, che l’attività istruttoria integrativa costituisce non una mera facoltà ma un obbligo per il collegio del gravame nei casi in cui debba decidere in ordine all’appello dell’inquirente che si appunti sulla “valutazione” della prova dichiarativa; dall’altro lato, che la necessità della rinnovazione prescinde totalmente da una richiesta del pubblico ministero in tale senso: richiesta – ove formulata – avente tutt’al più una valenza sollecitatoria del doveroso potere officioso. Con una duplice precisazione: in primo luogo, quella per cui la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è indispensabile soltanto nel caso in cui il pubblico ministero si dolga della “valutazione” della prova compiuta dal primo giudice e, dunque, dell’erroneo apprezzamento e/o della scorretta interpretazione del dato conoscitivo, ma non nell’ipotesi in cui denunci il mero “travisamento” della prova, cioè la difformità sul significante (il documento) e non sul significato (il documentato) «per omissione, invenzione o falsificazione»: caso – quest’ultimo – il giudice d’appello può celebrare il giudizio e pervenire ad un giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovare le prove dichiarative; in secondo luogo, quella per cui, ferma la doverosità della rinnovazione istruttoria nel caso contemplato dall’articolo 603, comma 3-bis del codice di procedura penale, tale doverosità non vale indiscriminatamente per tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma riguarda esclusivamente le prove orali ritenute “decisive” ai fini della decisione (da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato la decisione della corte di appello, che, invece, non aveva fatta applicazione dell’articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale, pur ricorrendone, anche ratione temporis, tutti i presupposti di applicazione, sostenendo, erroneamente, la pretesa tardività della richiesta di rinnovazione avanzata dal rappresentante del pubblico ministero all’udienza di appello).

Sentenza 8 marzo 2019, n. 10260

Data udienza 14 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Bologna;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/07/2018 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e che la sentenza sia annullata con rinvio;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), nel riportarsi alle note depositate precedentemente, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia avverso l’appellata sentenza del 21 marzo 2016 del Tribunale di Reggio Emilia – con cui (OMISSIS) e’ stato mandato assolto da diverse imputazioni, prosciolto per intervenuta estinzione per prescrizione in relazione ad altre imputazioni nonche’ condannato per il solo episodio di violenza privata di cui al capo U) – ed ha quindi dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’appellante in ordine a detto reato di cui al capo U), perche’ estinto per intervenuta prescrizione.
1.1. A sostegno della dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello del pubblico ministero la Corte territoriale, per un verso, ha posto in evidenza come il pubblico ministero non avesse richiesto l’ammissione delle prove da riassumere e come, pertanto, le richieste probatorie formulate soltanto nella sede dibattimentale si appalesino tardive. Sotto diverso aspetto, ha rilevato come l’appello difetti della c.d. specificita’ estrinseca richiesta dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Galtelli, la’ dove – a fronte di una decisione di primo grado nella quale il Tribunale ha illustrato il compendio probatorio acquisito nel corso dell’istruttoria dibattimentale, ha esaminato la tesi dell’accusa sulla scorta della memoria conclusiva e la tesi della difesa pervenendo poi alle conclusioni finali recepite nel dispositivo -, la parte pubblica ricorrente: a) si e’ limitata a riportare un “profluvio” di trascrizioni delle deposizioni dei testi gia’ richiamati in precedenza ed a riprodurre, salvo piccole modifiche letterali, la memoria conclusiva del 17 febbraio 2016; b) non ha indicato elementi di novita’ nei motivi con cui ha contestato la ricostruzione in diritto degli istituti in discussione operata dal primo giudice ed ha omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza appellata, svolgendo – a ben vedere – piu’ motivi di fatto che di diritto; c) ha svolto argomentazioni quanto alla “rottura della continuita’ normativa” del reato di concussione dopo la riforma del 2012 non rilevanti, essendo stato (OMISSIS) assolto dal reato di cui all’articolo 317 c.p. nel merito, e non a cagione dell’ipotizzata abolitio criminis.
2. Il Procuratore Generale presso Corte d’appello di Bologna ricorre avverso la decisione e ne chiede l’annullamento per violazione di legge con riferimento all’articolo 581 c.p.p., articolo 585 c.p.p., comma 4, articoli 591 e 603 c.p.p., denunciando l’erroneita’ di entrambi i profili di inammissibilita’ rilevati dalla Corte d’appello in relazione all’impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso la pronuncia assolutoria della Corte bolognese.
2.1. Quanto al primo profilo d’inammissibilita’, evidenzia come, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Galtelli, la c.d. “specificita’ estrinseca” impone l’esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, di tal che la riproposizione di questioni gia’ esaminate e disattese in primo grado non costituisce di per se’ causa d’inammissibilita’ dell’appello, a condizione che gli argomenti siano strettamente collegati agli accertamenti nella sentenza di primo grado. Tanto premesso, il ricorrente rileva: a) come, nell’impugnazione del P.M., fosse specificamente denunciata l’esistenza di una palese contraddittorieta’ tra i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ ed i criteri adottati dal giudice di primo grado nella valutazione dei casi concreti per escludere la sussistenza dei reati ascritti al (OMISSIS); b) come non possa ritenersi mancante di specificita’ estrinseca la contestazione dell’assunto del Tribunale circa la configurabilita’ di un potere discrezionale, anche ai fini deflattivi, dell’ufficiale di polizia giudiziaria nella raccolta o nell’inoltro delle denunce; c) come non possa ritenersi in contrasto con la prescritta specificita’ l’enunciazione degli elementi istruttori acquisiti nell’articolata istruttoria dibattimentale e degli argomenti sviluppati in una memoria versata in udienza, trattandosi di risultanze e di argomentazioni offerte al Giudice del gravame a critica della decisione di primo grado; d) come non possano ritenersi aspecifici i rilievi mossi con riferimento al giudizio liberatorio in relazione alle fattispecie di concussione, la’ dove nel ricorso si sono circostanziate le ragioni dell’eccepito fraintendimento o, comunque, della fallace interpretazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.
2.2. Quanto al secondo profilo d’inammissibilita’, il ricorrente denuncia l’erroneita’ della ritenuta intempestivita’ della richiesta di rinnovazione delle prove dichiarative essendo stato l’atto d’appello del pubblico ministero depositato il 24 dicembre 2016, cioe’ in epoca antecedente alla riformulazione dell’articolo 581 c.p.p. ad opera della L. 23 giugno 2017, n. 103 (essendo la novella entrata in vigore dal 3 ottobre 2017), sicche’, avendo riguardo al principio del tempus regit actum, la Corte non avrebbe potuto dare applicazione alla nuova disposizione dell’articolo 581, ma avrebbe dovuto tenere conto dello statuto regolativo – meno stringente quanto ai requisiti previsti a pena di inammissibilita’ – valido all’epoca della presentazione del ricorso. Rileva inoltre l’erroneita’ della sostanziale introduzione di un termine decadenziale per pubblico ministero appellante per la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, dovendosi la parte pubblica ritenere legittimata a formulare la richiesta di rinnovazione istruttoria all’udienza fissata per la celebrazione del giudizio di secondo grado, come appunto realizzatosi nel caso in oggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in relazione ad entrambi i profili di doglianza, per le ragioni di seguito esposte.
2. Il Procuratore generale impugna la decisione con la quale la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello proposto dal P.M. per un duplice ordine di ragioni: da un lato, per intempestivita’ della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in quanto formulata dalla pubblica accusa soltanto all’udienza fissata per la celebrazione del giudizio d’appello; dall’altro lato, per “genericita’” delle doglianze, in quanto tese a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali (in particolare, degli esiti delle intercettazioni) e degli argomenti in fatto e in diritto gia’ sottoposti al vaglio del primo giudice (sia in sede di conclusioni, sia nella memoria depositata a verbale in tale sede).
3. Ai fini della decisione delle questioni sottoposte al vaglio della Corte occorre sciogliere un nodo ermeneutico del tutto preliminare, concernente la disciplina applicabile ai due snodi processuali rispetto ai quali il Collegio bolognese ha dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso, id est l’atto d’appello e la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
3.1. Giova innanzitutto rilevare, quanto al primo snodo, come il P.M. abbia proposto appello avverso la sentenza del 21 marzo 2016 del Tribunale di Reggio Emilia in data 24 dicembre 2016 e come l’udienza di celebrazione del gravame sia stata fissata per il 6 luglio 2018; quanto al secondo snodo, come le nuove regole in punto di impugnazione introdotte con la L. 23 giugno 2017, n. 103, siano entrate in vigore il 3 agosto 2017, dunque dopo la pronuncia della decisione impugnata e la presentazione dell’appello, ma prima della celebrazione del giudizio di secondo grado.
3.2. Fissati i paletti temporali della vicenda sub iudice, occorre notare come il legislatore del 2017 non si sia fatto carico di dettare alcuna disposizione tesa a regolare le questioni di diritto intertemporale, di tal che la soluzione del quesito circa il regime applicabile in tema d’impugnazioni deve essere ricercata nei principi generali che governano la materia processuale e, segnatamente, nel principio del tempus regit actum, secondo cui il giudizio di validita’ degli atti deve riferirsi alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti.
3.3. In ossequio a tale consolidato principio di diritto, deve ritenersi pacifico che le modifiche apportate dalla novella del 2017 alla materia delle impugnazioni possano valere esclusivamente in relazione agli atti che siano stati emessi successivamente all’entrata in vigore della legge e, pertanto, non possano incidere su quegli atti che abbiano ormai esaurito i loro effetti processuali, dovendo il principio del tempus regit actum essere, ad ogni modo, contemperato con il principio del “fatto esaurito”, funzionale alla salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici.
Quanto all’individuazione del regime applicabile all’atto d’impugnazione, puo’ dunque essere riaffermata la stabilizzata regula iuris secondo cui, allorche’ si succedano nel tempo diverse discipline ed il passaggio dall’una all’altra non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie, l’applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non gia’ a quello della proposizione dell’impugnazione (v. Sez. U., n. 27614 del 29/03/ 2007, Lista, Rv. 236537 e di recente Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441; Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843).
Principio di diritto ad ogni modo “irrilevante” nel caso di specie, la’ dove non solo la sentenza impugnata, ma anche l’atto d’impugnazione sono antecedenti all’entrata in vigore della riforma Orlando, di tal che il vaglio d’ammissibilita’ del ricorso non puo’ che essere compiuto alla stregua della disciplina processuale e del “diritto vivente” vigenti all’epoca di presentazione del ricorso anteriori alla novella.
4. A conclusioni diverse si deve pervenire con riguardo al secondo snodo processuale.
4.1. Come la migliore dottrina ha avuto modo di chiarire, ai fini dell’applicazione del principio del tempus regit actum, occorre distinguere a seconda se si abbia a che fare con un atto processuale gia’ perfezionatosi e che abbia gia’ prodotto i propri effetti prima dell’entrata in vigore della nuova legge ovvero con un’attivita’ plurifasica, o comunque con un rapporto processuale o un procedimento che si protragga nel tempo e si articoli in una pluralita’ di atti, che sia ancora in atto e non sia ancora pervenuto ad una conclusione al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Mentre nel primo caso – come si e’ gia’ detto sopra -, l’atto rimane indifferente rispetto alla nuova normativa e mantiene inalterati i propri effetti, come prodottisi in conformita’ alla disciplina previgente giusta il principio del “fatto esaurito”, nel secondo caso, ferma la perdurante validita’ degli effetti gia’ prodottisi degli atti ormai “compiuti” -, gli atti del procedimento che siano posti in essere sotto l’operativita’ della nuova legge non possono che essere regolati – in ossequio, appunto, al principio del tempus regit actum – dalla disciplina novellata. Diversamente opinando, tutti i procedimenti pendenti continuerebbero ad essere regolati sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della relativa instaurazione, con conseguente efficacia differita delle nuove norme in contrasto con la disposizione dell’articolo 11 preleggi.
Deve pertanto essere affermato il principio secondo il quale, alle questioni di diritto intertemporale che si pongano in relazione, non ad un singolo atto che abbia gia’ esaurito i propri effetti – quale quello d’impugnazione, che appunto si perfeziona con la rituale instaurazione del giudizio impugnatorio -, ma ad un procedimento (quale il giudizio di impugnazione) che sia ancora in fieri, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento in cui l’atto del procedimento venga ad essere compiuto.
5. Fissate le coordinate ermeneutiche che devono guidare la soluzione del caso di specie, non e’ revocabile in dubbio che il vaglio di ammissibilita’ del ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia dovesse essere compiuto avendo riguardo alla disciplina previgente alla riforma n. 103 del 2017.
5.1. Orbene, tenuto conto delle regole previste dagli articoli 581 c.p.p. e segg., anche nella lettura data dalle Sezioni Unite nella sentenza Galtelli evocata dalla stessa Corte d’appello, non v’erano ragioni per le quali il ricorso dell’accusa dovesse essere dichiarato inammissibile per genericita’.
Ed invero, l’atto d’appello del P.M. consta di ben 36 pagine, nelle quali l’inquirente ha eccepito il travisamento del fatto e della prova con riferimento a taluni dei capi d’imputazione per i quali il Tribunale ha pronunciato giudizio assolutorio (segnatamente sub capi A), B), D), E), F), G), L) e M); ha ripercorso le specifiche emergenze probatorie acquisite al processo – con particolare riguardo ai passaggi delle deposizioni rese da diversi testimoni ritenuti rilevanti a fini accusatori -, evidenziando le ragioni di ritenuta erroneita’ delle valutazioni del primo giudice; ha, infine, offerto argomenti in diritto idonei – nella prospettiva del ricorrente – a ribaltare la decisione liberatoria, stante il rilevato disallineamento rispetto ai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’.
Nessuna genericita’ o aspecificita’ e’ pertanto ravvisabile nell’atto d’impugnazione de quo, la’ dove si armonizza alla disciplina processuale vigente all’epoca di relativa presentazione, scritta e “vivente”. Ed invero, l’appello e’ conforme alle regole fissate dal piu’ ampio consesso di questa Corte, secondo le quali l’appello, al pari del ricorso per cassazione, e’ inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi soltanto quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificita’, a carico dell’impugnante, e’ direttamente proporzionale alla specificita’ con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822)
5.2. Ne’ il ricorso puo’ ritenersi generico per il fatto che il ricorrente abbia sottoposto al vaglio del collegio del gravame profili di fatto e ragioni di diritto gia’ dedotti dinanzi al primo giudice.
Diversamente dal ricorso per cassazione – che e’ limitato alla soluzione delle questioni di pura legittimita’ e deve essere dichiarato inammissibile per genericita’ allorche’ si traduca nella riproposizione delle stesse censure gia’ dedotte in appello senza un confronto con le risposte date dalla Corte territoriale; v. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) -, l’appello e’ un giudizio di secondo grado di merito, con piena devoluzione della decisione, sia pure nell’ambito dei confini tracciati dai motivi di ricorso, di tal che risulta non solo consentito, ma processualmente fisiologico, che la parte sottoponga a nuovo scrutinio questioni di fatto o diritto – gia’ delibate in primo grado.
Riprova ne e’ la regola di diritto pacifica nel nostro ordinamento processuale, secondo la quale, salvo i casi tassativamente previsti dall’articolo 604 c.p.p. (per i quali deve dichiarare la nullita’ della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado), il giudice d’appello e’ sempre tenuto a provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 – dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513).
5.3. Conclusivamente, non possono ritenersi aspecifici quei motivi d’appello che sollecitino una rivisitazione di merito della decisione di primo grado sottoponendo al vaglio del collegio di secondo grado temi gia’ dedotti nel precedente giudizio, essendo lo statuto regolativo del gravame – diversamente da quello valido per il giudizio di legittimita’ – teso a promuovere uno scrutinio appunto di merito della regiudicanda, con piena rivalutazione dello stesso materiale processuale gia’ delibato dal primo giudice e delle medesime questioni (in fatto e in diritto) da questi affrontate.
6. Altrettanto scorretta e’ la decisione della Corte bolognese in ordine al profilo d’inammissibilita’ concernente la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sollecitata dal P.M..
6.1. Richiamate le considerazioni sopra svolte sub paragrafo 4.1 quanto al declinarsi del principio del tempus regit actum in relazione ad un’attivita’ processuale relativa ad un rapporto impugnatorio non conchiuso, non dubitarsi che, nel giudizio d’appello celebrando dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, dovesse trovare applicazione la disposizione di nuovo conio di cui all’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis.
Nell’ipotesi di specie, il giudizio impugnatorio veniva addirittura inaugurato e celebrato sotto la vigenza della L. n. 103 del 2017, di tal che la disciplina dell’attivita’ processuale e, segnatamente, quella probatoria da espletare nel giudizio di gravame non poteva non tenere conto della norma de qua.
6.2. Acclarata l’operativita’ dell’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, al giudizio celebrato dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, occorre notare come, con detto articolo, il legislatore del 2017 abbia codificato la regula iuris sancita dal piu’ ampio consesso di questa Corte regolatrice in tema di rinnovazione dell’attivita’ istruttoria in caso di appello proposto dal P.M. avverso la decisione assolutoria di primo grado (segnatamente nelle sentenze Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492 e Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786).
La disposizione recita: “nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale”.
Mette conto di notare come l’uso del predicato verbale “dispone” lasci chiaramente intendere, da un lato, che l’attivita’ istruttoria integrativa costituisce non una mera facolta’ ma un obbligo per il collegio del gravame nei casi in cui debba decidere in ordine all’appello dell’inquirente che si appunti sulla “valutazione” della prova dichiarativa; dall’altro lato, che la necessita’ della rinnovazione prescinde totalmente da una richiesta del pubblico ministero in tale senso, richiesta – ove formulata – avente tutt’al piu’ una valenza sollecitatoria del doveroso potere officioso.
6.4. Ferma la doverosita’ della rinnovazione istruttoria nel caso contemplato dall’articolo 603 c.p.p., comma 2-bis, ritiene il Collegio che mantenga inalterata validita’ e che debba pertanto essere ribadito l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte nelle gia’ sopra ricordate sentenze – da cui la norma in oggetto ha appunto tratto diretta ispirazione -, alla stregua del quale, da un lato, la necessita’ della rinnovazione istruttoria in appello non vale indiscriminatamente per tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma riguarda esclusivamente le prove orali ritenute “decisive” ai fini della decisione (v. Sez. U Dasgupta).
Dall’altro lato, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello e’ indispensabile soltanto nel caso in cui il pubblico ministero si dolga della “valutazione” della prova compiuta dal primo giudice e, dunque, dell’erroneo apprezzamento e/o della scorretta interpretazione del dato conoscitivo, ma non nell’ipotesi in cui denunci il mero “travisamento” della prova, cioe’ la difformita’ sul significante (il documento) e non sul significato (il documentato) “per omissione, invenzione o falsificazione”, caso – quest’ultimo – il giudice d’appello puo’ celebrare il giudizio e pervenire ad un giudizio di colpevolezza senza necessita’ di rinnovare le prove dichiarative (v. Sez. U Patalano; Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Forini, Rv. 270546).
7. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, la Corte d’appello di Bologna era tenuta ad applicare ex officio la disposizione dell’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, ricorrendone tutti i presupposti, la’ dove: a) il giudizio d’impugnazione veniva inaugurato in data 6 luglio 2018, sotto la piena vigenza della disposizione in oggetto; b) si trattava di appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado; c) il ricorso proposto dal P.M. poggiava – fra le altre doglianze – anche su “motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa”.
7.1. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna, per la celebrazione di un nuovo giudizio in ossequio ai principi di diritto teste’ delineati.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna per nuovo giudizio.

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