Obbligazione del difensore di mezzi e non di risultato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2204.

Obbligazione del difensore di mezzi e non di risultato.

Il compenso dell’avvocato è escluso solo qualora il cliente deduca l’inadempimento del professionista con prova dell’errore o dell’omissione e del conseguente danno (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale adito aveva rigettato il ricorso ritenendo che il procedimento civile promosso con il patrocinio del ricorrente avvocato non aveva portato ad alcun esito favorevole per i clienti e che il valore della causa indicato dal medesimo fosse errato; nelle circostanza, il giudice del merito, ai fini dell’individuazione del valore della lite, oltre alla domanda relativa alla ripetizione degli interessi anatocistici asseritamente applicati da un istituto di credito ai danni dei propri assistiti, aveva omesso di considerare anche quella volta ad ottenere il risarcimento dei danni per le pregiudizievoli segnalazioni alla centrale rischi della Banca d’Italia, soffermandosi solo sulla cifra emergente dalla perizia in atti, la quale, tuttavia, afferiva alla sola determinazione delle somme dovute ai clienti del professionista sul presupposto della pratica illegittima dei predetti interessi anatocistici, ma senza tuttavia valutare anche le somme di cui alle distinte, ma connesse, domande risarcitorie).

Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2204. Obbligazione del difensore di mezzi e non di risultato

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Avvocato – Obbligazione del difensore – Natura di obbligazioni di mezzi e non di risultato – Esclusione del compenso in caso di inadempimento del professionista – Valore della causa – Determinazione in base a tutte, e non solo ad una parte, le domande proposte nello stesso processo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13195-2020 proposto da:
(OMISSIS), anche quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.N.C. DI (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (O (OMISSIS)).
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 1925/2020 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 9/3/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Obbligazione del difensore di mezzi e non di risultato

FATTI DI CAUSA

L’avvocato (OMISSIS) ha convenuto in giudizio la (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) e i suoi soci (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (o (OMISSIS)), dinanzi al Tribunale di Padova, per la liquidazione del compenso, relativo all’assistenza giudiziale prestata nel procedimento promosso contro la Banca Padovana societa’ cooperativa, quantificato in 25.072,17 Euro.
Il Tribunale di Padova, con ordinanza n. 1925 del 09/03/2020, ha rigettato il ricorso ritenendo che il procedimento civile promosso con il patrocinio dell’Avv. (OMISSIS) non aveva portato ad alcun esito favorevole per i clienti e che il valore della causa indicato dall’Avv. (OMISSIS) in 418.918,96 Euro fosse errato. Secondo il Tribunale, dalla consulenza di parte del 02/01/2010, predisposta nel giudizio nel quale il difensore aveva prestato la sua attivita’ in favore dei convenuti, risultava il minore importo di 198.918,96 Euro, per cui la richiesta del ricorrente non era fondata, in quanto gli acconti gia’ versati dai clienti corrispondevano a quanto effettivamente spettante al professionista. Ad avviso del Tribunale, il documento del 20/04/2016 riportante in epigrafe l’annotazione “Valore 418.918,96 Euro” non poteva valere quale riconoscimento di debito perche’ i clienti lo avevano sottoscritto al solo fine di autorizzare il (OMISSIS) a chiedere la distrazione delle spese, e quindi non con l’intenzione di riconoscere l’esistenza di un proprio debito.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova propone ricorso per cassazione l’Avv. (OMISSIS) sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati da memorie.
Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

 

Obbligazione del difensore di mezzi e non di risultato

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e/o falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, del combinato disposto dell’articolo 112 c.p.c., e degli articoli 1460 e 2233 c.c. e si chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Padova per esser stata assunta ultra petitum ed extra petita, non avendo la societa’ e i soci contestato la debenza ne’ il quantum del compenso, e non sussistendo nel caso di specie i presupposti della completa inutilita’ per inadempimento professionale delle prestazioni effettuate per le quali e’ stato richiesto il compenso.
Con il secondo motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al combinato disposto dell’articolo 212 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 10 e 14 c.p.c. e della L. n. 247 del 2012, articolo 5, n. 2 (determinazione della controversia) come integrata dal D. 10 marzo 2014, n. 53, modificato dal Decreto Ministeriale giustizia 8 marzo 2018, n. 37, e si contesta che il Tribunale ha violato il principio secondo cui il valore della causa si determina in base a tutte, e non solo ad una parte, le domande proposte nello stesso processo.
Con il terzo motivo di ricorso e’ denunciata la violazione di legge e/o falsa applicazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del combinato disposto dell’articolo 1720 c.c. e degli articoli 10, 14, 93, 112 e 116 c.p.c. Nullita’ dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, radicale carenza o mera apparenza della motivazione e si contesta che il Tribunale non ha operato una valutazione complessiva del materiale probatorio, ed ha fatto derivare da intendimenti occulti delle controparti conseguenze giuridiche non giustificate rispetto alle prove, non avendo esplicitato la ratio decidendi della sua decisione con conseguente radicale carenza o mera apparenza della motivazione.

 

Obbligazione del difensore di mezzi e non di risultato

In via preliminare, occorre precisare che il ricorrente, in data 01/09/2020, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso nei confronti dell’intimato (OMISSIS), attesa la mancata notifica del ricorso nei suoi confronti, e cio’ tenuto conto del carattere scindibile delle cause aventi ad oggetto obbligazioni solidali, quale quella dedotta in giudizio, che non implicava anche rinuncia alla domanda avanzata verso gli altri condebitori.
Con decreto dell’11/03/2021, e’ stata dichiarata l’estinzione del giudizio ex articolo 391 c.p.c., ma con istanza del 17/03/2021 l’avv. (OMISSIS), preso atto del provvedimento di estinzione, ha evidenziato che la rinuncia riguardava il solo (OMISSIS) e i suoi eredi, ed ha chiesto disporsi la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorso il detto provvedimento, con la richiesta di limitazione dell’estinzione alla sola parte nei cui confronti era avvenuta la rinuncia.
All’esito dell’udienza camerale ex articolo 391 c.p.c., comma 3, la Corte con ordinanza interlocutoria del 27/05/2021 n. 22944 ha dichiarato che l’estinzione di cui al decreto presidenziale dell’11/03/2021 concerne la sola domanda proposta dal ricorrente nei confronti di (OMISSIS), ed il fascicolo e’ stato rimesso al Consigliere relatore per le determinazioni di cui all’articolo 380-bis c.p.c.
Nel merito si rileva che il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati e, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di rilevare, le obbligazioni del difensore sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato: il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. L’avvocato si fa carico non dell’obbligo di realizzare il risultato (incerto e aleatorio) che il cliente desidera, ma dell’obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve essere finalizzata (Cass. 2954/2016).
Del pari consolidato e’ il principio per cui il compenso dell’avvocato e’ escluso solo qualora il cliente deduca l’inadempimento del professionista (con prova dell’errore o dell’omissione e del conseguente danno) (Cass. 4781/2013). Inoltre, come gia’ affermato da questa Corte, il valore della causa si determina in base alle domande proposte (Cass. 18859/2021). Nel caso di specie, ai fini della determinazione del compenso dell’avvocato nei confronti del proprio cliente, devono considerarsi tutte le domande proposte nel giudizio presupposto e quindi non solo quella relativa alla ripetizione degli interessi anatocistici asseritamente applicati dalla (OMISSIS), ma anche quella volta ad ottenere il risarcimento dei danni per le pregiudizievoli segnalazioni alla centrale rischi della Banca d’Italia.

 

Obbligazione del difensore di mezzi e non di risultato

Quest’ultima domanda non e’ stata pero’ considerata dal Tribunale che, ai fini dell’individuazione del valore si e’ soffermato solo sulla cifra emergente dalla perizia in atti, la quale pero’ afferiva alla sola determinazione delle somme dovute ai clienti del professionista sul presupposto della pratica illegittima degli interessi anatocistici, ma senza pero’ valutare anche le somme di cui alle distinte, ma connesse, domande risarcitorie.
Tale omessa considerazione e’ stata quindi determinante per la decisione di ritenere infondata la richiesta di pagamento del compenso parametro sul valore della causa, atteso che il giudizio del Tribunale si e’ formato attenendosi ad uno scaglione di valore inferiore rispetto a quello effettivamente da prendere in esame.
Ne deriva che la valutazione di adeguatezza delle somme versate a titolo di anticipo a soddisfare il credito del professionista risulta inficiata a monte dall’erronea individuazione del valore delle domande proposte nel giudizio patrocinato dal (OMISSIS), ed impone quindi la cassazione della pronuncia gravata, dovendo il giudice di rinvio compiere una rinnovata valutazione, avuto riguardo all’effettivo valore della domande complessivamente avanzate per conto dei resistenti.
Il terzo motivo deve essere rigettato.
Con riferimento alla omessa considerazione del documento, che a detta del ricorrente conterrebbe un riconoscimento del debito da parte dei suoi clienti, recante secondo il Tribunale la sola autorizzazione alla distrazione delle spese, deve in primo luogo rilevarsi che il ricorrente non ne ha riportato in ricorso il contenuto, impedendo alla Corte di effettuare una verifica circa la correttezza della soluzione criticata, e cio’ in violazione del principio di specificita’ di cui all’articolo 366 c.p.c.
Ma ancor piu’ rilevante, in vista dell’infondatezza della censura mossa, e’ il rilievo per cui il giudice di merito ha ritenuto, con apprezzamento in fatto, essendo appunto riservata al giudice di merito l’interpretazione della volonta’ negoziale delle parti, che la dichiarazione in oggetto fosse stata resa, non gia’ al fine di effettuare una ricognizione del debito in favore del (OMISSIS), come appunto sostenuto in ricorso, ma semplicemente al fine di autorizzare lo stesso professionista, per l’ipotesi di esito vittorioso della lite avanzata nei confronti della banca, a poter avanzare richiesta di attribuzione.
Trattasi di interpretazione che non risulta oggetto di specifica critica in ricorso e che, non palesandosi come implausibile o priva di razionale giustificazione, e’ insuscettibile di rivisitazione in questa sede, con la conseguenza che la censura complessivamente articolata, una volta anche esclusa la ricorrenza di una motivazione connotata da abnormita’, e’ volta a contestare l’apprezzamento delle risultanze probatorie, secondo il non sindacabile giudizio del giudice di merito.
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta quindi la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Padova in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, e rigettato il terzo motivo, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudio, al Tribunale di Padova in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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