Eccezione di compensatio lucri cum damno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2186.

Eccezione di compensatio lucri cum damno.

L’eccezione di “compensatio lucri cum damno” è un’eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni subiti in conseguenza del virus dell’epatite HCV di origine postrasfusionale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dal Ministero della Salute, ha cassato con rinvio la decisione gravata in quanto la corte del merito, nel confermare la pronuncia appellata, aveva ritenuto, in relazione al lamentato mancato scomputo dell’indennizzo da parte del giudice di prime cure, che l’eccezione di “compensatio lucri cum damno”, pur avendo natura di eccezione in senso lato, ponesse comunque a carico del debitore che intendesse farla valere un onere probatorio che nella circostanza non era stato assolto dal predetto Ministero). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 novembre 2020, n. 26757; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 ottobre 2020, n. 24177; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 24 settembre 2014, n. 20111).

Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2186. Eccezione di compensatio lucri cum damno

Data udienza 30 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Responsabilità sanitaria – Danno da emotrasfusione – Riconoscimento – Contrazione del virus dell’epatite Hcv – Accezione di “compensatio lucri cum damno” – Eccezione in senso lato – Mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato – Rilievo d’ufficio dal giudice – Esatta misura del danno risarcibile – Riferimento a tutte le risultanze del giudizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3686-2020 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 771/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 10/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

Che:
1. Nel 2006 (OMISSIS) conveniva il Ministero della Salute per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito del virus dell’epatite HCV di origine post-trasfusionale che assumeva contratta in conseguenza di trasfusioni cui era stato continuamente sottoposto a causa e per cura della malattia di base, la Thalassemia major, di cui era affetto sin dall’infanzia.
Specificava, quindi per quel che qui interessa, che aveva presentato il 24 novembre 1994 domanda per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 e che tale diritto gli era stato riconosciuto dal ministero della sanita’ con lettera di comunicazione del 10 novembre del 97 contestuale liquidazione.
Il Tribunale di Caltanisetta, in accoglimento della domanda attorea con sentenza del 28 novembre 2011, condannava il Ministero al pagamento nei confronti del (OMISSIS) della somma di Euro 480.389,60 comprensiva di rivalutazione ed interessi a titolo di danno non patrimoniale.
2. La Corte d’Appello di Caltanisetta, con sentenza n. 771/2018 del 10 ottobre 2018, confermava la pronuncia di primo grado. Ha ritenuto, tra l’altro, in relazione al lamentato mancato scomputo dell’indennizzo da parte del Tribunale che l’eccezione di compensarjo lucri CUM danno, pur considerata eccezione in senso lato, ponga a carico del debitore che intenda farla valere un onere probatorio che, nel caso di specie, non e’ stato assolto dal ministero.
3. Avverso tale pronuncia il Ministero della Salute propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Resiste (OMISSIS) con controricorso.

CONSIDERATO

Che:
4. Con il primo motivo di ricorso il Ministero ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, articolo 2, comma 2, degli articoli 2043 e 2056 c.c. e ss, dell’articolo 2041 e 2697 c.c., nonche’ degli articoli 115, 116, 183 e 213 c.p.c. e articolo 345 c.p.c., comma 2, dell’articolo 2909 c.c. e articolo 329 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta che in relazione alla compensatio lucri cum danno, la Corte d’appello avrebbe errato perche’ pur muovendo, conformamente ai principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia, dalla corretta qualificazione della questione nel novero delle eccezioni in senso lato ne ha poi disatteso il regime processuale.
Invero la Corte d’appello avrebbe errato perche’ ha veicolato la rilevabilita’ delle eccezioni in senso lato ai limiti preclusivi di una specifica allegazione e prova a cura della parte a favore della quale la questione dovrebbe operare onde poi escluderla nonostante quanto gia’ acquisito agli atti del giudizio, sulla base dei fatti allegati e documentati dalla controparte o dalla stessa incontestati.
Inoltre il Giudice dell’appello ritenendo necessario âEuroËœaccertare l’effettiva corresponsione e percezione dell’indennizzo nel tempo’ ha erroneamente ritenuto che a tanto non fosse consentito pervenire nella specie avuto riguardo alla âEuroËœgenerica deduzione, peraltro, formulata per la prima volta in grado di appello che emergesse per tabular che (OMISSIS) avesse diritto ad un indennizzo di 5oo Euro mensili per come dallo stesso dichiarato. Infatti lo stesso (OMISSIS) esponeva e documentava il riconoscimento dell’indennizzo e la contestuale liquidazione.
Il motivo e’ fondato.
L’eccezione di compensatio lucri cum damno e’ un’eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entita’ globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed e’, come tale, rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l’esatta misura del danno risarcibile, puo’ fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito, pur in carenza di una valida eccezione, aveva determinato il danno per lesione da emotrasfusione detraendo quanto gia’ riscosso dal danneggiato a titolo di indennizzo ex L. 25 febbraio 1992, n. 210) (Cass. n. 20111/2014; Cass. 26757/2020; Cass. n. 24177/2020)
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 puo’ essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno compensatio lucri cum damno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova e’ onerata la parte che eccepisce il lucrum; pertanto la detrazione non e’ limitata alle somme percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purche’ riconosciute e dunque liquidate o determinabili (Cass. n. 8866/2021).
Ebbene, il giudice di merito non ha applicato i predetti principi; nonostante la corretta qualificazione della questione nel novero delle eccezioni in senso lato ne ha poi disatteso il regime processuale.
Infatti ha errato 2 dove ha riconosciuto l’esistenza del diritto all’indennizzo del (OMISSIS) nella misura di Euro 500,00 mensili (ha rilevato che e’ stato lo stesso danneggiato ad avere dichiarato di avere diritto al detto indennizzo pag. 9 sentenza impugnata) ma ha statuito in modo contrastante con l’indicato principio di diritto.
6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

 

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