Con l’ordinanza del 12 gennaio 2026, n. 621, la Corte di Cassazione, Sezione Civile, interviene su un tema di grande delicatezza sociale: il bilanciamento tra gli oneri derivanti da un nuovo nucleo familiare e l’obbligo di mantenimento verso i figli nati da una precedente unione.
1. Il principio della non automaticità
La Suprema Corte chiarisce che la nascita di un nuovo figlio nella vita del genitore obbligato non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per ottenere una riduzione automatica dell’assegno di mantenimento precedentemente stabilito. Sebbene la formazione di una nuova famiglia sia un diritto tutelato, essa non può tradursi in un pregiudizio immediato per i diritti dei figli nati in precedenza. L’evento della nuova prole rappresenta una “sopravvenienza”, ma non un titolo di “sconto” incondizionato.
2. L’onere della prova e il “depauperamento”
Secondo l’ordinanza n. 621/2026, spetta al Giudice del merito compiere una valutazione analitica e concreta. Non basta allegare la nascita di un bambino; occorre dimostrare che tale evento abbia determinato un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore, tale da rendere insostenibile l’importo originario.
Il Giudice deve accertare se:
La nuova situazione familiare abbia ridotto la capacità economica complessiva dell’obbligato in modo significativo.
Esista ancora un equilibrio proporzionale tra le risorse del genitore e i bisogni di tutti i figli (quelli vecchi e quelli nuovi).
La mutata condizione sia di consistenza tale da rendere, invece, irrilevanti i nuovi oneri rispetto al patrimonio totale.
3. La valutazione comparativa
La decisione impone quindi una rinnovata valutazione comparativa delle situazioni economico-patrimoniali di entrambe le parti (genitore obbligato e genitore collocatario). Se il patrimonio dell’obbligato è sufficientemente capiente da assorbire i costi della nuova paternità senza intaccare il tenore di vita dei figli precedenti, l’assegno resterà invariato.
In sintesi, la Cassazione ribadisce che la responsabilità genitoriale è un impegno che si somma e non si divide: ogni figlio ha diritto a un mantenimento adeguato e le scelte di vita del genitore non possono ricadere automaticamente sulla qualità della vita della prole già esistente
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2026| n. 621.
Nuova prole e riduzione mantenimento mai automatica
Massima: In materia di separazione personale dei coniugi, la nascita di un figlio in un nuovo nucleo familiare dell’obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli nati dalla precedente unione, non comporta automaticamente la riduzione dell’importo del suddetto assegno, occorrendo verificare, da parte del giudice, se i sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest’ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell’obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – MATRIMONIO – SCIOGLIMENTO – Assegno di mantenimento – Nascita di altro figlio da nuovo nucleo familiare – Sopravvenienza di nuovi oneri a carico dell’obbligato – Automatica riduzione dell’importo del mantenimento versato per i figli nati dalla precedente unione – Esclusione – Rinnovata valutazione comparativa della situazione economico patrimoniale delle parti – Dimostrazione di un effettivo depauperamento della capacità economica dell’obbligato – Necessità
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da:
Dott. TRICOMI Laura – Presidente
Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere Rel.
Dott. VITRO’ Silvia – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24996/2024 R.G. proposto da:
Ga.Ci., rappresentato e difeso dall’avvocato MI.MA.
– ricorrente –
contro
Cl.An.
– intimato –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1245/2024 depositata il 10/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO.
Nuova prole e riduzione mantenimento mai automatica
FATTI DI CAUSA
1. – Il ricorso riguarda la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Reggio Emilia, dato atto della sentenza parziale sullo scioglimento del vincolo coniugale contratto nel 1993 tra Ga.Ci. e Cl.An., disponeva che la figlia Ga.Ca. – maggiorenne ma non autosufficiente in quanto portatrice di handicap grave (essendo affetta sin dalla nascita da una grave forma di autismo associato ad un significativo ritardo mentale, invalida al 100% con necessità di assistenza continua)- fosse collocata prevalentemente presso la madre con facoltà per il padre di incontrarla una volta al mese e poneva carico del sig. Ga.Ci. l’obbligo di contribuire al mantenimento della predetta figlia con la somma mensile di Euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie nonché di versare un assegno divorzile alla sig. Cl.An. di 250,00 Euro mensili.
2. – Il sig. Ga.Ci. nel ricorrere al Tribunale per chiedere la cessazione degli effetti civile del matrimonio (essendosi la coppia separata nel 2013) deduceva che dalla relazione con la nuova compagna era nato nel 2014 un figlio, e che, stante il suo stipendio netto di 1.300,00 Euro mensili, non poteva farsi più carico del contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione (di complessivi Euro 600,00 mensili per madre e figlia) perciò chiedeva la riduzione dell’assegno per la figlia inabile Ga.Ca. e la esclusione di qualsiasi assegno divorzile per la sig. Cl.An., considerato: che la figlia percepiva la pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento (circa Euro 1.200 al mese) e non aveva bisogno di ulteriori importi per poter vivere (salvo eventuali spese straordinarie cui era disponibile a continuare a concorrere nella misura del 50%) essendo la stessa ricoverata presso un Centro sia diurno che notturno dove viene accudita senza alcun altro impegno economico da parte della madre; che la sig.ra Cl.An. era divenuta autosufficiente, lavorando come parrucchiera ed anche per una ditta di pulizia.
3.- La Corte d’Appello nel confermare la decisione del Tribunale ha respinto l’appello dell’odierno ricorrente osservando che:
a) l’appellante non aveva provato che la sommatoria tra la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento percepito dalla figlia Ga.Ca. fosse, come dedotto, di Euro 1400,00 ovvero superiore all’importo di Euro 1200,00 indicato dal primo giudice;
b) né si era confrontato con l’argomento relativo alla natura di tali provvidenze che, quali misure assistenziali dirette a diminuire l’incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia, non erano valutabili per la determinazione dell’assegno di mantenimento, diretto a far fronte ad esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico sociale della famiglia;
c) posto che l’accudimento di Ga.Ca. richiedeva un’assistenza sia diurna che notturna, le fatture di spesa prodotte in causa attestavano un esborso di circa 800,00 Euro mensili;
d) Ga.Ca. trascorreva con la madre cinque pomeriggi/sere alla settimana mentre il sig. Ga.Ci. risiedeva a oltre 700 km di distanza dalla figlia disabile;
e) l’appellante non aveva contestato la ricostruzione effettuata dal primo giudice della sua situazione economica che contemplava: un reddito netto mediamente pari a 2170,00 Euro al mese; la proprietà di quattro veicoli; la proprietà esclusiva di un terreno a Maddaloni e la comproprietà (con fratelli e madre) di due immobili situati nello stesso comune oltre che di un terreno situato a Caserta; l’esclusiva proprietà della casa in cui viveva con la nuova famiglia;
f) l’appellante non aveva affrontato l’argomento del primo giudice che aveva rilevato la mancanza di alcun riscontro circa la situazione economica della nuova compagna e la misura in cui questa poteva contribuire alla nuova compagine familiare, nonché circa l’importo della propria retribuzione all’epoca della separazione;
g) quanto al diritto all’assegno divorzile riconosciuto alla sig. Cl.An. (sul presupposto che quest’ultima era cinquantenne, invalida al 75%, viveva in un immobile di proprietà di terzi e aveva un reddito da ultimo ammontante a circa 800 Euro mensili in forza di un contratto che, però, non era stato rinnovato) nessuna prova l’appellante aveva fornito che il reddito della signora fosse diverso da quella accertato dal primo giudice.
5. – Contro la sentenza il sig. Ga.Ci. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi di cassazione. La sig. Cl.An. è rimasta intimata.
Nuova prole e riduzione mantenimento mai automatica
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co 6, L. n. 898/1970 e per non aver la Cda effettuato corretta applicazione dei principi di diritto vivente sui criteri di attribuzione dell’assegno di divorzio poiché non sarebbe stato considerato che la sig. Cl.An., mentre al momento della separazione non lavorava affatto, dopo il suo trasferimento a Reggio Emilia aveva iniziato a lavorare e si era resa indipendente economicamente, percependo anche un assegno mensile di invalidità civile ed altre indennità; la Corte d’Appello di Bologna non avrebbe applicato correttamente i principi di diritto in materia – che il ricorrente ripercorre nel ricorso – non avendo considerato che la sig.ra Cl.An. “ha svolto lavori vari, esercita di fatto l’attività anche di parrucchiera come detto e ridetto negli atti di causa” e perciò non ha diritto ad ottenere ulteriori importi dall’ex coniuge, il quale, invece, “producendo lo stesso reddito di anni fa, deve anche far vivere, mangiare, vestire e dare alloggio ad altro figlio minore Ga.Do. La scelta della Corte di “punire ” il piccolo nuovo nato a vantaggio di altra figlia Ga.Ca. che produce un reddito proprio di 1.400 Euro mensili, senza neanche voler verificare i conteggi dell’amministrazione di sostegno per verificare la congruità di tale cifra ai fini della copertura di tutti i costi, è una punizione gravissima sia al Ga.Ci. che al suo secondo figlio di 4 anni”.
1.1- Il motivo è inammissibile poiché il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della decisione gravata che ha confermato l’assegno divorzile riconosciuto dal Tribunale (sul presupposto che quest’ultima era cinquantenne, invalida al 75%, viva in un immobile di proprietà di terzi e aveva un reddito da ultimo ammontante a circa 800 Euro mensili in forza di un contratto che, però, non era stato rinnovato) perché il ricorrente non aveva offerto alcuna prova che il reddito della sig. Cl.An. fosse diverso da quella accertato dal primo giudice. Pertanto il ricorrente nel dedurre una erroneità della sentenza in iure, ovvero un’erronea applicazione della norma richiamata, si duole in realtà della ricognizione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di merito che come noto non è suscettibile di essere censurata in sede di legittimità se non sotto il profilo della violazione delle norme che attengono alla valutazione delle prove e del vizio di motivazione nei ristretti limiti, tuttavia, in cui ciò è consentito dall’art. 5 comma 1 n. 5 c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio).
2.- Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine all’autosufficienza economica della figlia Ga.Ca., percettrice di assegno mensile di invalidità pari a circa 1.200,00 Euro mensili, oltre che di un assegno unico di circa 192,00 Euro mensili neppure considerato dalla Corte d’Appello. Afferma il ricorrente che nel suo atto d’appello aveva affermato che poiché le rette del ricovero della figlia ammontavano ad una somma che non supera gli 800,00 Euro mensili, le restavano ulteriori 600,00 Euro per le altre spese ordinarie: invero il giudice non avrebbe dovuto basarsi sulle dichiarazioni rese all’udienza dalla madre circa l’ammontare complessivo a 1200,00 di pensione ed assegno di mantenimento, perché tali dichiarazioni sarebbero state smentite dai documenti depositati dalla stessa difesa della sig. Cl.An.; inoltre avrebbe dovuto esaminare i costi mensili dei ricoveri e ordinare il deposito ex art. 210 c.p.c. degli atti relativi all’amministrazione di sostegno, per verificare come erano spesi gli importi mensili percepiti e accertare, quindi, che la somma di Euro 1.400,00 mensile era sufficiente a garantire l’indipedenza economica della figlia.
Infine osserva il ricorrente che l’assegno mensile unico previsto dalla legge doveva essere diviso al 50%, nel poiché nel caso di specie era percepito solo da un genitore (la madre), sicché, tenendo conto di ciò il giudice avrebbe dovuto ridurre di 100,00 Euro la somma posta a carico del padre, posto che sul punto in fatto non esistevano contestazioni.
2.1- Il motivo è inammissibile. Il ricorrente infatti non si confronta con la ratio decidendi della decisione giacché la Corte d’Appello nel respingere la censura mossa sul punto alla decisione di primo grado ha osservato, da un lato, che l’appellante non aveva provato che la sommatoria della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento percepito dalla figlia Ga.Ca. fosse come dedotto di Euro 1400,00 ovvero superiore all’importo di Euro 1200,00 indicato dal primo giudice, e, pur affermano che la relativa dichiarazione della sig. Cl.An. sul punto sarebbe risultata smentita in atti, il ricorrente – in violazione del principio d specificità di cui all’art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c. – non indica quali sarebbero i documenti in tal senso prodotti in causa; dall’altro, che il ricorrente non si era confrontato con l’argomento relativo alla natura di tali provvidenze che, quali misure assistenziali dirette a diminuire l’incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia, non erano valutabili per la determinazione dell’assegno di mantenimento in quanto diretto a far fronte ad esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico sociale della famiglia. Ciò detto si rileva, altresì, che è del tutto inconferente la doglianza circa la mancata acquisizione della documentazione di rendiconta relativa alla gestione dell’amministratrice di sostegno, poiché l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in relazione alle sue necessità non ha nulla a che vedere con la diversa questione della gestione delle somme da questa percepite a titolo di pensione e di indennità di accompagnamento, ed, infine, che è inammissibile la censura relativa alla omessa considerazione del preteso diritto del sig. Ga.Ci. a vedere diminuire il contributo di mantenimento stabilito in ragione della quota dell’assegno unico mensile di Euro 190,00 asseritamente percepito dalla sig. Cl.An. poiché, oltre al fatto che la pretesa non è minimamente inquadrata normativamente, si tratta di questione del tutto nuova che non risulta trattata nel giudizio di merito: è noto, infatti, che ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (v. per tutte Cass. n. 2038/2019).
3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti storici decisivi, costituiti dalla circostanza che il ricorrente ha un figlio minore nato dalla nuova unione con altra compagna, casalinga senza alcuna occupazione; la motivazione sul punto assumerebbe i caratteri dell’apparenza poiché nessuna circostanziata giustificazione sarebbe stata fornita dai giudici distrettuali al fine di dare una concreta spiegazione della valutazione del nuovo evento della nascita del figlio e della persistenza di un medesimo reddito, laddove questi fatti pacificamene avrebbero dovuto portare alla revisione del contributo che il padre poteva dare in favore di Ga.Ca.
3.1- Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. Sulla questione la Corte d’Appello a proposito della censura svola sul punto alla decisione di primo grado ha osservato che l’appellante non aveva contestato la ricostruzione effettuata dal Tribunale della sua situazione economica (che contemplava un reddito netto mediamente pari a 2170,00 al mese; la proprietà di quattro veicoli; la proprietà esclusiva di un terreno a M e la comproprietà (con fratelli e madre) di due immobili situati nello stesso comune oltre che di un terreno situato a Caserta; l’esclusiva proprietà della casa in cui viveva con la nuova famiglia), sicché è del tutto inconferente l’argomento con cui il ricorrente intende censurare la decisone gravata dal momento che muove dall’assunto (smentito dalla pronuncia, sul punto non gravata) che il sig. Ga.Ci. percepirebbe il medesimo reddito accertato in sede di separazione (accertamento di cui non offre alcuna evidenza); il che non ha niente a che vedere con gli argomenti dei giudici di merito che, correttamente, hanno considerato non la sola situazione reddituale dell’obbligato ma anche quella patrimoniale. Inoltre il ricorrente non si confronta – neppure in questa sede- con l’ulteriore argomentazione con cui la Corte d’Appello aveva sottolineato l’inammissibilità della censura svolta che non teneva il alcun conto l’argomento del primo giudice circa la mancanza di alcun riscontro della dedotta situazione economica della nuova compagna e della misura, quindi, in cui questa poteva contribuire alla nuova compagine familiare: argomentazione peraltro del tutto in linea con i principi di legittimità affermati da questa Corte in materia, poiché a fronte della sopravvenienza di oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest’ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell’obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (v. Cass. n. 21818/2021) sicché, una volta accertata, la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento questi debba contribuire, il giudice deve tenere conto anche delle risorse della madre convivente (v. Cass. n. 32466/2023).
4.- il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riguardo alla condanna alle spese ed onorari del primo grado e mancata compensazione delle spese di lite da parte della Corte d’Appello. Il motivo si articola in due censure.
4.1- Sotto un primo profilo reputa il ricorrente che la Corte territoriale abbia errato nel respingere il motivo d’appello con cui censurava la liquidazione delle spese di primo grado assumendo che detta liquidazione era stata fatta su parametri errati, giacché avrebbe dovuto applicare l’art. 13 c.p.c. secondo il quale “Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni”. Sul punto la corte di merito avrebbe omesso la motivazione o ne avrebbe reso una del tutto apparente.
Il motivo è infondato. Sul punto la Corte ha statuito: “la causa di divorzio deve considerarsi di valore indeterminabile cui va aggiunto il valore della domanda tesa a ottenere l’assegno divorzile per cui la liquidazione effettuata dal primo giudice è del tutto aderente alle tariffe di legge”; pertanto la Corte di merito ha motivato il rigetto e l’ha fatto con una motivazione del tutto comprensibile cui il ricorrente non muove pertinenti censure.
4.2- Sotto il secondo profilo – per quanto si riesce a comprendere da una illustrazione confusa che sovrappone le statuizioni assunte nei due giudizi di merito – il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito lo abbia condannato a rifondere le spese anziché provvedere alla compensazione visto che era stata accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e l’assegno stabilito in sede di separazione giudiziale era stato ridotto e, quindi, la domanda del ricorrente era stata parzialmente accolta.
Premesso che – a parte una dissertazione astratta sui principi di legittimità in materia – il ricorrente si limita ad affermare che la Corte d’Appello “non ha affatto esaminato la questione se non in modo generico ed inappropriato”, il motivo è inammissibile perché sul punto la sentenza gravata, nel motivare la condanna dell’appellante alle spese, dà atto che il giudizio d’appello ha riguardato unicamente il contributo al mantenimento e l’assegno divorzile riconosciuti dal primo giudice, (confermati in appello), onde non si comprende dove stia la genericità della pronuncia.
Fermo quanto precede va comunque ricordato che, in linea generale, il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, tanto che il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che – nel caso il giudice così provveda – non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v, per tutte Cass. n. 10685/2019), il che qui certamente non è, avendo il giudice correttamente pronunciato secondo il principio della soccombenza.
5. – In conclusione il ricorso va respinto. Nessuna statuizione va assunta sulle spese poiché la parte resistente è rimasta intimata. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Nuova prole e riduzione mantenimento mai automatica
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella domanda.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 17 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2026.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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