Notifica ad un difensore diverso da quello presso il quale la parte si sia domiciliata nel giudizio primo grado

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|20 settembre 2022| n. 27397.

Notifica ad un difensore diverso da quello presso il quale la parte si sia domiciliata nel giudizio primo grado

La notifica dell’atto di appello eseguita ad un difensore diverso da quello presso il quale la parte si sia domiciliata nel giudizio primo grado è da considerare inesistente e non già nulla, in quanto espletata in un luogo assolutamente non riferibile alla persona del destinatario, restando irrilevante che il difensore si sia avvalso della collaborazione di altri professionisti, in sua sostituzione e sotto la sua responsabilità, per lo svolgimento delle attività processuali (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso con cui si era denunziata la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 101 cod. proc civ., la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado: infatti, nella circostanza, l’appello proposto dalle odierne controricorrenti era da ritenere inammissibile, non essendosi mai instaurato il contraddittorio, ed il processo pertanto non avrebbe potuto proseguire). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 27 luglio 2012, n. 13477; Cassazione, sezione civile II, sentenza 21 novembre 2011, n. 24506; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 febbraio 2008, n. 3395).

Sentenza|20 settembre 2022| n. 27397. Notifica ad un difensore diverso da quello presso il quale la parte si sia domiciliata nel giudizio primo grado

Data udienza 7 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Atto di appello – Notifica – Notifica ad un difensore diverso da quello presso il quale la parte si sia domiciliata nel giudizio primo grado – Considerazione come inesistente e non già nulla – Espletamento in un luogo assolutamente non riferibile alla persona del destinatario – Difensore avvalsosi della collaborazione di altri professionisti – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29733/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e le difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 195/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 19/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udita la requisitoria del PG.

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FATTI DI CAUSA

La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, puo’ sintetizzarsi nei termini seguenti:
– il Tribunale, accogliendo la domanda avanzata da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiaro’ la piena proprieta’ di una striscia di terreno, libera da servitu’, in favore dell’attrice, condannando le convenute a lasciare l’area in parola libera da persone o cose;
– appellata la decisione di primo grado dalle convenute, nella contumacia dell’appellata, la Corte d’appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, accolta domanda riconvenzionale delle convenute, in parziale riforma della sentenza d’appello, nel resto confermata, condanno’ (OMISSIS) ad arretrare il proprio fabbricato.
Avverso la decisione d’appello (OMISSIS) propone ricorso sulla base d’un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria.
Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, convertito nella L. n. 176 del 2000, si e’ proceduto in Camera di consiglio.
All’approssimarsi della pubblica udienza entrambe le parti hanno fatto pervenire memorie.
Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente denuncia la nullita’ del procedimento e della sentenza per violazione dell’articolo 101 c.p.c..
Espone la (OMISSIS) che, siccome constava dalla procura apposta a margine dell’atto di citazione in primo in primo grado aveva conferito mandato esclusivamente all’avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS), eleggendo domicilio presso il di lui studio sito in (OMISSIS) e il medesimo avvocato aveva firmato l’atto di citazione in parola. Sempre allo stesso avvocato la medesima aveva rilasciato procura sempre a margine dell’atto di precetto fondato sulla sentenza di primo grado e poi per il presente ricorso, eleggendo domicilio sempre presso il di lui studio in (OMISSIS). La citazione in appello non era stata notificata all’avvocato (OMISSIS), essendo allo stesso pervenuta, per contro, solo la notifica della sentenza d’appello munita di formula esecutiva. Pertanto, il contraddittorio per il giudizio d’appello non era stato mai instaurato., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
1.1. Le controricorrenti, dopo aver lamentato la non autosufficienza del ricorso per non avere la ricorrente prodotto copia della sentenza del Tribunale, deducono che essa sentenza era stata notificata all’avv. (OMISSIS), difensore delle esponenti, su richiesta dell’avv. (OMISSIS), la quale collaborava con l’avv. (OMISSIS) sin dall’inizio della causa, come constava dal Timbro posto a intestazione dell’originario atto di citazione, che riportava il nome della (OMISSIS), quale praticante. Successivamente la dottoressa (OMISSIS), evidentemente divenuta avvocato, aveva assunto la difesa, sottoscrivendo tutti gli atti processuali, partecipando alle fasi processuali e, infine, chiedendo il rilascio della sentenza del Tribunale, alla medesima rilasciata in forma esecutiva. Di conseguenza a quest’ultima era stata correttamente notificata la sentenza di primo grado, in (OMISSIS), peraltro anche per l’avv. (OMISSIS), e la notifica era avvenuta a mani dell’avv. (OMISSIS) entro i trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Inoltre, la prima memoria ex articolo 183 c.p.c., indicava quali difensori gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), del pari le memorie istruttorie e i verbali di causa, la comparsa conclusionale e la memoria di replica. Infine, la sentenza del Tribunale, nell’intestazione, riportava anche il nominativo della (OMISSIS) e il timbro dell’avvocato (OMISSIS), con l’indicazione dello studio capeggiava, al centro in alto, la copia della sentenza.
Da cio’ conseguiva, secondo l’assunto, la regolarita’ della notifica effettuata a mani di uno solo dei difensori nominati dalla parte.

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2. Il ricorso e’ fondato.
Il principio evocato dalle controricorrenti e’ correttamente riportato, ma non si attaglia al caso di specie.
Secondo consolidata affermazione la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte e’ idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’articolo 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte, sicche’ all’eventuale elezione di domicilio, realizzata all’atto di costituzione in giudizio da procuratore che svolge attivita’ al di fuori del tribunale cui e’ assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo e dunque nel caso di notifica effettuata presso lo studio del non domiciliatario decorre il termine breve ex articolo 325 c.p.c. (Sez. 1, n. 20625, 31/08/2017, Rv. 645225; conf., ex multis, Cass. nn. 11744/2011, 10129/2021).
Tuttavia, qui, non risulta dedotto e tantomeno allegato che l’avv. (OMISSIS) fosse stata nominata difensore dalla (OMISSIS) (peraltro, una tale nomina non avrebbe potuto essere effettuata al tempo della citazione in primo grado, stante che all’epoca costei non aveva ancora conseguito l’abilitazione di avvocato).
Si e’ chiarito che in tema di attivita’ professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura “ad litem” costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d’opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicche’ la circostanza di aver dato l’incarico al professionista puo’ formare oggetto di prova per testimoni (Sez. 6, n. 8863, 31/03/2021, Rv. 660993; nello stesso, senso, gia’ Cass. n. 13963/2006).
Le prescrizioni formali previste dal predetto articolo 83, all’evidenza, hanno lo scopo, a prescindere dall’accordo interno (contratto d’opera professionale) di rendere inequivoco agli occhi della controparte processuale il difensore che rappresenta nel processo l’altra parte, al quale vanno notificati o, a seconda, comunicati gli atti di esso processo.
In conformita’ di quanto chiarito questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare che nel giudizio di cassazione, la notifica del controricorso contenente ricorso incidentale ad un difensore diverso da quello risultante dalla procura apposta a margine del ricorso principale e’ da considerare inesistente anziche’ nulla – con conseguente inammissibilita’ del ricorso incidentale – in quanto espletata in un luogo assolutamente non riferibile alla persona del destinatario, a nulla rilevando l’identita’ di tale luogo (medesimo indirizzo di studio) e il fatto che il difensore destinatario abbia assistito la parte nel giudizio di merito (S.U., n. 3395, 13/2/2008, Rv. 601769). Ovviamente, e’ appena il caso di soggiungere che, a prescindere dalla sede (controricorso per cassazione’ con ricorso incidentale), il principio ha, ovviamente, portata generale (si vedano pure Cass. nn. 13577/2012 e n. 24506/2011).
Non va confusa con una tale tipica funzione la circostanza che il procuratore alle liti possa avvalersi della collaborazione di altri professionisti, in sua sostituzione e sotto la sua responsabilita’, per lo svolgimento di attivita’ processuali (R.Decreto Legge n. 1578 del 1933).
3. Da quanto esposto discende che l’appello proposto dalle odierne resistenti era inammissibile e, pertanto, il processo non avrebbe potuto proseguire (articolo 382 c.p.c., u.c.), con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza d’appello e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle svolte attivita’, siccome in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il processo non poteva proseguire e condanna le controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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