La costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 settembre 2022| n. 27517.

La costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario

In tema di diritti reali, la costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario del fondo servente, postula che i poteri di quest’ultimo trovino titolo in una procura avente la medesima forma scritta “ad substantiam” prescritta, a pena di nullità, per tale tipo di contratti, a nulla rilevando che, in suo difetto, il terzo abbia confidato, senza sua colpa, nella sussistenza di una situazione apparente, atteso che, per i contratti soggetti a vincolo di forma non può trovare applicazione il principio dell’apparenza del diritto, sussistendo per essi un onere legale di documentazione della procura.

Ordinanza|20 settembre 2022| n. 27517. La costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario

Data udienza 31 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Servitù occulte di acquedotto e di scolo – Inidoneità della mera scrittura resa tra soggetti privi del potere rappresentativo per assenza della procura rilasciata in forma scritta – Censure di merito – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere

Dott. ROLFI Federico V. A. – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2564/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 884/2016 depositata il 11/10/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

La costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 14.2.2006, (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia (OMISSIS), esponendo che il convenuto aveva installato in maniera occulta e senza averne ricevuto consenso, nella struttura dei locali di sua proprieta’, l’impianto idrico-fognario, quello elettrico e la canna fumaria.
L’attore chiese quindi il ripristino dello status quo e dei locali, con la rimozione totale di detti impianti, con cui erano state costituite servitu’ occulte di acquedotto e di scolo.
Si costitui’ il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo che, in virtu’ di scrittura privata del (OMISSIS), il procuratore generale del (OMISSIS) aveva autorizzato il passaggio dei tubi degli impianti di riscaldamento, di acqua e di elettricita’ nell’immobile del (OMISSIS).
In via subordinata, il (OMISSIS) spiego’ domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione della servitu’ di acquedotto e scolo, chiedendo altresi’ che, qualora fosse stata accertata la manomissione degli impianti da parte del (OMISSIS), lo stesso venisse condannato al ripristino dei luoghi ed al risarcimento dei danni.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 994/11, accolse la domanda principale e condanno’ il (OMISSIS) alla rimozione degli impianti idrico-fognario e della canna fumaria; rigetto’ le domande riconvenzionali proposte dal convenuto.
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza dell’11.10.2016, confermo’ la decisione di primo grado.
Per quel che ancora rileva in sede di legittimita’, la Corte di merito ritenne che la scrittura privata stipulata il (OMISSIS), tra il (OMISSIS) e (OMISSIS), in veste di procuratore del (OMISSIS), non fosse idonea alla costituzione della servitu’ poiche’ il (OMISSIS) era privo dei poteri di rappresentanza del (OMISSIS).
Secondo la Corte d’appello, atteso il difetto di forma della procura per il conferimento rappresentativo, nessun rilievo poteva assumere il principio dell’apparenza in relazione ad un atto per il quale e’ richiesta la forma scritta ad substantiam.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
In prossimita’ dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

La costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario

RAGIONE DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per difetto di procura.
Il controricorrente deduce che la procura alle liti non ha i caratteri della specialita’ perche’ farebbe un generico riferimento alla rappresentanza “nella presente causa, in ogni sua fase e grado..”, senza l’indicazione del mezzo di impugnazione e delle parti in causa.
L’eccezione non ha pregio in quanto la procura e’ stata rilasciata a margine del ricorso per cassazione.
Come costantemente affermato da questa Corte, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validita’ alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volonta’ del conferente di adire il giudice di legittimita’, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio (ex multis Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, n. 27302).
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 1063, 1350 e 1392 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, ritenendo che la scrittura dedotta in giudizio non fosse idonea a costituire la servitu’, perche’ priva dei requisiti previsti dalla norma, non avrebbe tenuto conto del principio, secondo cui non sarebbe necessario che il titolo negoziale costitutivo della servitu’ contenga l’indicazione analitica del fondo dominante e del fondo servente. La sentenza sarebbe inoltre erronea laddove afferma che il titolo debba specificare l’estensione e la modalita’ di esercizio della servitu’ in quanto, in mancanza di tali indicazioni, si dovrebbero applicare le norme sostitutive del codice civile. Con riferimento al difetto di forma della procura, la Corte di merito avrebbe errato nell’omettere di valutare una serie di elementi da cui risultava l’effettivo conferimento della procura al (OMISSIS) da parte del (OMISSIS) sicche’ il (OMISSIS) non avrebbe avuto motivo di dubitare della dichiarazione sull’effettivo conferimento dei poteri al rappresentante, sulla base del principio dell’apparenza. Sarebbe, pertanto escluso, qualunque profilo di colpa in capo al (OMISSIS) per non aver controllato l’effettiva esistenza dei poteri del rappresentante. In tal senso, il ricorrente richiama il principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo cui non sarebbe necessaria la forma scritta della procura per concludere un contratto che necessiti della forma scritta ad substantiam” (Cass. 9289/2001; Cass. 3691/1995).
Il motivo e’ infondato.

La costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario

La Corte di merito ha correttamente applicato i principi in materia di apparenza del diritto nell’ipotesi in cui il terzo senza sua colpa, abbia confidato nella sussistenza di una situazione apparente affermando che, qualora la procura sia stata rilasciata in relazione ad un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam la cui assenza rende nullo il negozio, non puo’ operare il principio dell’apparenza.
Il ricorrente richiama precedenti giurisprudenziali afferenti i limiti in cui opera l’apparenza del diritto in relazione al terzo, senza tener conto della distinzione tra procura e mandato; la procura si risolve nel conferimento ad un terzo del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto mentre il mandato e’ il contratto in forza del quale una parte si obbliga a compiere uno o piu’ atti giuridici nell’interesse di un’altra.
Mentre il mandato con rappresentanza nei contratti aventi forma scritta ad substantiam non e’ soggetto all’onere della forma scritta, diversamente, l’obbligo della forma scritta e’ previsto per la procura per il combinato disposto dell’articolo 1392 c.c. e articolo 1350 c.c., n. 1) atteso che gli effetti del contratto di compravendita si producono in capo al rappresentato in forza del solo rapporto di rappresentanza, mentre il mandato spiega i suoi effetti nel rapporto tra rappresentante e rappresentato (Cass. Civ. Sez. H, 30.5.2006, n. 12848).
Ne consegue che, nei contratti per i quali e’ richiesta la forma scritta ad substantiam, come la costituzione di servitu’ prediali, il principio dell’apparenza del diritto non puo’ trovare applicazione rispetto alla rappresentanza, atteso che per i suddetti contratti sussiste un onere legale di documentazione della procura.
E’ stato, infatti, affermato in materia di contratto preliminare di compravendita che il principio dell’apparenza del diritto non puo’ essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, ex articolo 2932 c.c. – sussistendo, in ragione del requisito formale richiesto “ad substantiam” per il conferimento di una simile procura, un onere legale di documentazione della stessa, in capo al rappresentante, ed un onere di diligenza in capo al terzo contraente, consistente nel chiedere la giustificazione degli altrui poteri e, quindi, l’esibizione dell’atto scritto con cui sono stati conferiti – mentre puo’ fondarne la richiesta risarcitoria nei confronti del “falsus procurator” e dello stesso falsamente rappresentato, in presenza di elementi esteriori ed obiettivi, atti a giustificare la sua opinione che il potere rappresentativo fosse stato effettivamente conferito (Cassazione civile sez. VI, 18/01/2017, n. 1192;:Cass. Civ., sez. 02, del 08/02/2007, n. 2725; Cass. Civ., sez. 02, del 21/04/2010, n. 9505).
Nel caso in esame, la corte di merito ha correttamente ritenuto che la scrittura del 10.4.1974 non fosse idonea a costituire la servitu’, trattandosi di mera dichiarazione resa dal (OMISSIS) e recepita dal (OMISSIS), che era privo del potere rappresentativo del (OMISSIS), in assenza di procura rilasciata in forma scritta per concludere un avente tale requisito di forma.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo gia’ oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alle risultanze della CTU, che avrebbero dimostrato l’esistenza del requisito dell’apparenza della servitu’, ai fini dell’acquisto per usucapione.
Il motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., per l’esistenza di una “doppia conforme”, trattandosi di giudizio introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dopo l’11.9.2012.

La costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario

Con il terzo motivo di ricorso, proposto in alternativa (o in via cumulativa) al motivo n. 2, si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 1031 e 1061 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; si contesta che la Corte d’Appello abbia ritenuto non sussistente il requisito della visibilita’ delle opere considerando il solo cassonetto e non tutte le tubature mentre invece l’apparenza non dovrebbe necessariamente estendersi all’opera nel suo complesso.
Il motivo e’ infondato.
Il ricorrente, lungi dal dedurre la violazione di legge, contesta l’accertamento svolto dal giudice di merito in ordine all’apparenza della servitu’, sollecitando un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, da cui era risultato che era visibile solo il cassonetto, sulla base della CTU e’ della deposizione del teste Liscio, il quale aveva dichiarato che dal rubinetto non usciva acqua. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 4300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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