Eccesso di velocità accertato mediante autovelox

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 settembre 2022| n. 27401.

Eccesso di velocità accertato mediante autovelox

In materia di circolazione stradale, l’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002, nel demandare al prefetto l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamente tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l’una o l’annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’atto.

Ordinanza|20 settembre 2022| n. 27401. Eccesso di velocità accertato mediante autovelox

Data udienza 23 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Violazioni del Codice della Strada – Individuazione delle strade in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione – Provvedimento del Prefetto – Potere del giudice ordinario di valutarne la legittimità ai fini della disapplicazione – Limitazione all’accertamento dei soli vizi di legittimità – Eccesso di velocità accertato mediante autovelox – Validità in caso di preventiva segnalazione della postazione – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 35854/2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
e contro
COMUNE LERCARA FRIDDI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 546/2018 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 26/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Eccesso di velocità accertato mediante autovelox

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi, avverso un verbale di contravvenzione del 15.01.2011, con i quali era stata contestata la violazione dell’articolo 142 C.d.S., per superamento del limite di velocita’, accertato con dispositivo fisso di rilevamento a distanza marca T-Red Speed Kria matricola n. (OMISSIS), omologato con provvedimento del 16.04.2008.
Il Giudice di Pace di Lercara Friddi rigettava il ricorso.
Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 546 del 2018, confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio.
A fondamento di questa decisione, il Tribunale di Termini Imerese osservava che il decreto prefettizio indicava la strada su cui era collocato l’autovelox e, trattandosi di strada statale, non era necessaria l’audizione dell’ente proprietario stante la coincidenza di quest’ultimo con l’autorita’ prefettizia.
Il Giudice di Pace ha correttamente accertato che l’apparecchiatura utilizzata era nella piena disponibilita’ della Polizia municipale con diretta gestione dello strumento.
Per quel che ancora rileva in sede di legittimita’, il Tribunale ha affermato che nessuna disposizione prevede la necessita’ della collocazione del segnale che impone il limite di velocita’ prima del dispositivo di rilevamento.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione da (OMISSIS) affidato a dieci motivi.
Il Comune di Lercara Friddi e’ rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, si deduce la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, in ordine alla statuizione che ha rigettato la doglianza di cui al punto sub C dell’atto di appello. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia accolto l’eccezione di illegittimita’ del decreto prefettizio n. 87718 del 2008 perche’ emesso in violazione dei requisiti richiesti dalla L. n. 168 del 2002, articolo 4, comma 2, e della L. n. 241 del 1990, articolo 3. In particolare, il decreto prefettizio che la individuato la strada ove si e’ consumata l’infrazione contestata sarebbe illegittimo perche’ non avrebbe rispettato l’iter indicato dalla L. n. 168 del 2002, articolo 4, e cioe’: non avrebbe assunto il parere degli Enti proprietari delle strade interessate dal procedimento; b) non avrebbe sentito il parere degli organi di polizia stradale competente per territorio; c) non sarebbe motivato in ordine al tasso di incidentalita’ della strada oggetto del decreto.
Il ricorrente specifica, inoltre, che il Tribunale di Termini Imerese avrebbe reso una sentenza a sorpresa perche’ d’ufficio avrebbe rilevato che il decreto prefettizio oggetto del giudizio rappresentava una mera modifica ed integrazione del precedente decreto dell’11 luglio 2008 senza, tuttavia, invitare le parti a dedurre in merito.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., per apparenza della motivazione in relazione ai profili di legittimita’ del decreto prefettizio, con particolare riferimento alla mancata acquisizione del parere dell’ente proprietario della strada e del competente parere della Polizia Stradale, oltre all’omessa, contraddittoria ed apparente motivazione.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 168 del 2002, articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 11, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 2006, articoli 1 e 5, del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 14, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2008, articolo 5 e dell’articolo 14 C.d.S., in quanto il Prefetto non avrebbe alcuna veste giuridica idonea a rappresentare lo Stato, essendo estranea alla sua competenza la materia della gestione e della vigilanza delle strade.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 115 c.p.c., in ordine alla statuizione che ha rigettato la doglianza invocante la disapplicazione del decreto prefettizio per contrasto con le oggettive risultanze del medesimo. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali, pur riconoscendo che la strada fosse stata inserita, nel decreto prefettizio, tra i tratti di strada nei quali possono essere installati dispositivi di controllo di traffico e possono essere elevate contravvenzioni senza l’obbligo della contestazione immediata, il verbale di contestazione avrebbe fatto riferimento ad altra documentazione integrativa.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., in ordine alla statuizione che ha rigettato la doglianza invocante la disapplicazione del decreto prefettizio per mancata motivazione sull’elevato tasso di incidentalita’ della strada e sulle altre ragioni in relazione alle quali non era ammessa la contestazione immediata.
I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il collegio rileva che il ricorrente ha proposto le medesime questioni oggetto del presente giudizio in un caso analogo e che il ricorso e’ stato rigettato con sentenza n. 26978/2018; ai principi di diritto, affermati nella citata ordinanza, il collegio aderisce ed intende dare continuita’.

Eccesso di velocità accertato mediante autovelox

La questione centrale proposta dal ricorrente attiene alla possibilita’ del giudice ordinario di sindacare incidentalmente la legittimita’ di un provvedimento amministrativo presupposto essenziale dell’atto (nel nostro caso della contravvenzione stradale contestata) sanzionatorio e, ad un tempo, se il decreto del Prefetto presupposto dell’atto sanzionatorio, oggetto del presente giudizio, fosse conforme alle prescrizioni di cui alla L. n. 168 del 2002, articolo 4.
Va premesso che, in virtu’ dei poteri conferitigli dalla normativa di cui alla L. n. 2284 del 1965, articoli 4 e 5, allegato E, al giudice ordinario va riconosciuto il potere di sindacare (anche di ufficio) incidentalmente, il provvedimento amministrativo che costituisce il presupposto di quello sanzionatorio, quello, cioe’, integrativo della norma la cui violazione e’ stata posta a fondamento della sanzione, ove la valutazione della legittimita’ del primo debba aver luogo solo in via incidentale, id est quando non assuma rilievo quale causa della lesione del diritto del privato, ma quale mero antecedente, onde la questione della sua legittimita’ venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (SS.UU., 27.3.03 n. 4538).
Cio’ vale, anche, in presenza di una norma di legge che abiliti una pubblica Amministrazione a porre in essere un atto generale, a seguito ed alla stregua del quale vengano poi emessi i singoli atti applicativi, la posizione del privato assumendo la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria, ove si faccia valere la lesione di detta posizione per effetto dell’adozione del singolo atto applicativo del provvedimento generale, il quale, eventualmente, potra’ essere disapplicato, incidenter tantum, dal giudice ordinario, sul presupposto della sua non conformita’ alla norma regolante la specifica materia (Cass. 24.4.02 n. 6035).
Tuttavia, al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell’atto o del provvedimento amministrativo, il giudice ordinario puo’ sindacare tutti i possibili vizi di legittimita’ – incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere – estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalita’ perseguite dall’Amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituire l’Amministrazione stessa negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione delle situazioni di fatto in funzione dell’applicabilita’ o meno delle misure previste dalla legge, che sono d’esclusiva competenza degli organi ai quali e’ attribuito il potere di perseguire in concreto le finalita’ di pubblico interesse normativamente determinate, operando un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall’Amministrazione (Cass. 25.1.06 n. 1373 SS.UU, 2.8.05 n. 16143, 14.1.02 n. 332).

Eccesso di velocità accertato mediante autovelox

Va, altresi’, osservato che, nella fattispecie regolata del Decreto Legge n. 20 giugno 2002, n. 121, articolo 4, come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e’ rimessa al Prefetto, previa consultazione degli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non e’ possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita’ del traffico od all’incolumita’ degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e cio’ sulla base della valutazione del tasso d’incidentalita’ nonche’ delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
Nella formazione del provvedimento converge una pluralita’ di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati (anche con efficacia vincolante: parere conforme dell’ente proprietario della strada), di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione, al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o tratto di essa, nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio.
Sicche’, va tenuto presente, che, nel caso specifico, il potere del Giudice di valutare la legittimita’ del decreto prefettizio, ai fini della disapplicazione dello stesso e dell’annullamento della violazione stradale contestata, e’ limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimita’ dell’atto (Cass. Civ., Sez. II, 22.2.2010, n. 4242). Ne consegue che le valutazioni che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere prefettizio di classificazione della strada ai fini dell’applicazione della norma in esame, in quanto attinenti al merito dell’attivita’ amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorita’ giudiziaria.

Eccesso di velocità accertato mediante autovelox

Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale, ha accertato la piena legittimita’ del decreto prefettizio e quindi l’insussistenza dei presupposti per la sua disapplicazione- in quanto la strada sulla quale era stata autorizzata la collocazione degli autovelox era una strada statale sicche’ non era necessaria l’audizione dell’ente proprietario dello Stato, stante la coincidenza tra quest’ultimo e l’autorita’ Prefettizia.
Inoltre, il Tribunale ha accertato che il decreto prefettizio dava atto dell’acquisizione della documentazione integrativa, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno e, dunque, di aver sentito la Polizia Stradale.
Non sussiste nemmeno il vizio di motivazione del decreto, che conteneva l’indicazione sintetica delle ragioni poste a base dell’esigenza di collocare nelle strade elencate nel medesimo decreto dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del Codice della Strada.
Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c., per violazione dell’articolo 345, comma 4 del Regolamento del Codice della Strada in quanto le apparecchiature con cui era stata rilevata la violazione non sarebbero state gestite direttamente dalla Polizia Municipale.
Il motivo e’ infondato.
Come affermato anche di recente da questa Corte, l’accertamento dell’infrazione dell’articolo 142 C.d.S., ove effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica cd. “autovelox”, e’ atto dell’organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa. Detto accertamento consiste nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall’apparecchiatura di controllo. Il giudice di merito deve accertare se l’assistenza tecnica della societa’ noleggiatrice sia limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, mentre deve essere riservato ai pubblici ufficiali l’accertamento delle violazioni, di modo che l’attivita’ della forza pubblica sia solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall’operatore privato e non sussista una delega delle operazioni di accertamento della violazione (Sez. 2 -, Sentenza n. 38276 del 03/12/2021; Cass. 2202/2008; Cass. n. 7306/96).
Il giudice di merito ha accertato che dal verbale di contestazione, avente pubblica fede e non impugnato con querela di falso, risultava che l’apparecchiatura utilizzata era nella piena disponibilita’ della Polizia Municipale sicche’ e’ irrilevante che lo sviluppo delle foto sia stato delegato a terzi.
Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione avanzata dall’appellante in ordine alla dimostrazione della regolarita’ dell’omologazione. Secondo il ricorrente, premesso che l’apparecchiatura di rilevamento secondo la sua scheda tecnica puo’ funzionare con modalita’ cd. istantanea di rilevamento della velocita’ o in modalita’ cd. media di rilevamento della velocita’, il verbale di contestazione non avrebbe indicato con quale modalita’ l’apparecchiatura di rilevamento avesse operato. Il dato sarebbe importante perche’ risulterebbe omologata soltanto la modalita’ cd. istantanea di rilevamento.

Eccesso di velocità accertato mediante autovelox

Con l’ottavo motivo di ricorso, si deduce la nullita’ della sentenza, in relazione alla violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle questioni articolate nel settimo motivo.
I motivi, che vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Il ricorrente non censura la regolarita’ dell’omologazione e della taratura dell’apparecchiatura di rilevamento ma deduce la mancata indicazione nel verbale di contestazione della modalita’ di rilevazione: se cd. “istantanea”, o “media”.
Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato che l’omologazione era avvenuta in data 16.4.2008 e che il rilevamento della velocita’ era in modalita’ istantanea.
Del resto, nessuna norma obbliga l’Ente accertatore ad indicare nel verbale di rilevamento le modalita’ di rilevazione della velocita’ degli autoveicoli in transito. Piuttosto, la normativa in vigore pone semplicemente l’obbligo che l’installazione dell’apparecchiatura di rilevamento sia autorizzata e la stessa sia omologata e tarata.
Piuttosto, una volta verificata l’omologazione dell’apparecchio rilevatore della velocita’ resta irrilevante accertare la modalita’ di rilevazione se istantanea o in modalita’ ccdd. media, perche’ quel che rileva e’ la circostanza che nel momento della rilevazione l’autoveicolo che transitava superava i limiti della velocita’ consentita.
Con il nono motivo di ricorso, si deduce la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in ordine alla statuizione che ha rigettato la doglianza di cui al punto sub E/7 dell’atto di appello limitatamente al profilo di legittimita’ del verbale di contravvenzione afferente il mancato rispetto della distanza di un chilometro prevista dalla L. n. 120 del 2010, articolo 25, comma 2, e perche’ non riporterebbe l’indicazione della presenza del segnale di limitazione della velocita’. In ogni caso, ritiene il ricorrente che il Tribunale non abbia considerato che, fin quando non fosse emanato il decreto interministeriale previsto dalla L. n. 120 del 2010, articolo 25 (con il quale si sarebbe dovuto stabilire e definire le modalita’ di collocazione ed uso dei dispositivi) l’apparecchiatura di rilevamento non poteva essere utilizzata e gli organi della Polizia stradale non potevano procedere ad alcun legittimo accertamento di infrazione di eccesso di velocita’.
Con il decimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 120 del 2010, articolo 25, comma 2, con riferimento all’articolo 4 preleggi, in ordine alla statuizione che ha rigettato la doglianza di cui al punto sub E/7 dell’atto di appello. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non era prevista alcuna distanza tra la segnaletica di preavviso e l’apparecchiatura di rilevamento perche’ non avrebbe tenuto conto che la L. n. 120 del 2010, articolo 25, ha prescritto che la segnaletica di preavviso non puo’ essere collocata ad una distanza inferiore ad un chilometro.

Eccesso di velocità accertato mediante autovelox

I motivi, che per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
E’ corretto ritenere che la validita’ delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocita’, accertato mediante “autovelox”, sia subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocita’ sia stata preventivamente segnalata.
Nel caso in esame, il Tribunale di Termini Imerese, ha rilevato che dal verbale risultava che la postazione di controllo era stata adeguatamente ed efficacemente segnalata mediante apposita segnaletica verticale.
A sua volta, in mancanza dell’attuazione della normativa di cui alla L. n. 120 del 2010, articolo 25, come considerato da questa Corte (Cass. n. 9770 del 2016, in motivazione; Cass. Sez. n. 257696), ai sensi del Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 2, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita’, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita’ locale predominante.
La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita’ deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, e’ necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non e’ stabilita una distanza minima, ne’ assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese in quanto il Comune di Lercara Friddi non ha svolto alcuna difensiva.
Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

Eccesso di velocità accertato mediante autovelox

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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