cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 26 aprile 2016, n. 17085

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 549/14 della Corte di appello di Caltanissetta del 27 maggio 2014;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa DI NARDO Marina, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;
sentito, altresi’, per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), del foro di Gela, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 27 maggio 2014, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Gela aveva dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera b), articoli 64, 65, 71 e 72 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica ed ancora articoli 93, 93 e 95 sempre del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per avere egli realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, su di un preesistente manufatto, una sopraelevazione della superficie di circa 30 mq con pilastri e travi in legno e con pareti perimetrali in muratura, per avere eseguito la predetta opera in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, senza la direzione tecnica di un professionista abilitato e senza avere presentato la preventiva denunzia agli uffici competenti cosi’ violando, altresi’, la normativa applicabile per le costruzioni in zona sismica; con la ricordata sentenza della Corte territoriale era stata confermata anche la condanna del (OMISSIS) alla pena di giustizia.
Ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto denunziando la asserita mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla attribuzione a lui della paternita’ delle opere in questione; il difensore dell’imputato, infatti, faceva presente che la Corte territoriale non aveva tenuto conto delle risultanze di una perizia di parte da cui risultava la preesistenza del manufatto alla attivita’ ispettiva che aveva condotto al promovimento della azione penale; il giudicante aveva, viceversa, prestato fede al verbalizzante il quale aveva fatto riferimento ad un immobile di recentissima fattura, senza tuttavia tenere conto della documentazione fotografica depositata in sede di merito e dalla quale risultava che a carico dell’edificio era stata di recente svolta un’attivita’ di risanamento e manutenzione del preesistente manufatto.
Quale secondo motivo di censura il ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 191 e 194 cod. proc. pen. che si sarebbe verificata allorche’ i giudici del merito, dovendo collocare nel tempo la realizzazione del manufatto abusivo, di fronte alla carenza probatoria delle parti, anziche’ affidarsi ad una consulenza tecnica, si sono rivolti, per acquisire quello che il ricorrente definisce un parere, al verbalizzante.
Osserva il ricorrente che il testimone e’ tenuto a rispondere sui fatti a sua conoscenza e non puo’, a pena di violare il disposto dell’articolo 194 cod. proc. pen., esprimersi su sue convinzioni personali che, comunque, non possono assurgere, come, invece, avvenuto nel caso, a rango di prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere accolto per quanto di ragione.
Deve premettersi all’esame dei motivi di lagnanza del ricorrente, il rilievo che in questa sede non e’ in discussione il fatto che l’immobile per cui e’ processo non sia assistito dal regolare permesso a costruire, essendo in via principale in discussione la personale responsabilita’ del prevenuto in ordine agli illeciti edilizi a lui ascritti.
Osserva, al riguardo, la Corte, esaminando congiuntamente i motivi di impugnazione nella parte in cui essi hanno ad oggetto la attribuzione al prevenuto della realizzazione del manufatto abusivo, che non e’ censurabile la motivazione in base alla quale il ricorrente e’ stato ritenuto l’autore dell’abuso di cui al capo di imputazione.
Va, infatti, rilevato che i giudici del merito hanno desunto il fatto che la porzione abusiva di immobile sia stata realizzata dall’attuale prevenuto, cosi’ disattendendo la tesi difensiva in forza della quale si tendeva a dimostrare la preesistenza nel tempo rispetto all’acquisto del bene da parte del ricorrente anche di tale porzione di fabbricato, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio; dichiarazioni il cui contenuto era nel senso delle recente edificazione della porzione in questione dell’immobile.
Ha rilevato il ricorrente che siffatte testimonianze, in quanto concernenti non la rappresentazione di un fatto da parte del deponente ma la espressione di un suo giudizio erano state assunte in contrasto con la previsione legislativa di cui all’articolo 194 cod. proc. pen., commi 1, secondo il quale il testimone e’ esaminato sui fatti che costituiscono l’oggetto della prova ammessa.
L’assunto nei termini denunziati dal ricorrente non e’ fondato.
E’ ben vero che, in linea di principio, in conformita’ alla espressa previsione di cui al comma 3 dello stesso articolo 194 cod. proc. pen., dovendo le domande che sono rivolte al testimone concernere fatti determinati, questi, nel rispondere ad esse, deve astenersi dall’esprimere valutazioni o giudizi personale e, laddove gli stessi siano comunque esternati dal teste, gli stessi soggiacciono alla sanzione della inutilizzabilita’.
La automatica rigidita’ di siffatta regola e’ stata, tuttavia, mitigata dalla sua applicazione giurisprudenziale, la quale ha costantemente ammesso la espressione di giudizi e valutazioni laddove la testimonianza sia resa da soggetto dotato di specifiche qualificazioni tecniche; queste, sebbene non comportino la attribuzione al soggetto delle caratteristiche proprio del consulente tecnico ovvero del perito, posto che, in linea di massima, si tratta di competenze che non sono governate da leggi scientifiche ma derivano per lo piu’ dalla specifica esperienza pratica che, in un determinato ambito del sapere, il teste ha maturato attraverso lo svolgimento di una particolare attivita’ lavorativa, consentono, tuttavia, a costui in tali condizioni di esprimere, unitamente alla descrizione di un fatto caduto sotto la sua percezione sensoriale, una valutazione in ordine a determinate caratteristiche di tale fatto, dovendosi, in tali ipotesi considerare l’espressione di tale valutazione logicamente inscindibile dalla rappresentazione del fatto.
Invero, come questa Corte ha gia’ in passato affermato, vanno ritenute ammissibili ed utilizzabili le dichiarazioni del testimone tecnico, o comunque particolarmente esperto in un dato settore, che riferisca dati di fatto congiunti a valutazioni che siano il frutto della particolare percezione qualificata che degli stessi e’ stata da lui acquisita, essendo quest’ultima operazione consentita dalle sue speciali conoscenze (Corte di cassazione, Sezione 2, penale, 7 novembre 2007, n. 40840); ancor piu’ esplicitamente si e’ osservato che il divieto di apprezzamenti personali del testimone non e’ riferibile ai fatti direttamente percepiti dallo stesso, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato da lui rivestita per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attivita’, non puo’ essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi (Corte di cassazione, Sezione 2 penale, 16 dicembre 2010, n. 44326).
Nel caso in esame la valutazione sulla prossimita’ nel tempo della esecuzione dei lavori di cui al capo 1) di imputazione, per quanto emerge sia dalla sentenza di primo grado che da quella ora impugnata, e’ stata espressa da soggetto appartenente al Corpo della Polizia municipale di Gela; tenuto conto che, per comune esperienza, i compiti di vigilanza in ordine al corretto assetto edilizio urbano sono regolarmente svolti, nei singolo Comuni di rispettiva competenza, proprio dagli appartenenti a siffatto Corpo, che nella esecuzione di tale attivita’ svolge oltre agli ordinari compiti di polizia amministrativa anche quelli di polizia giudiziaria, e’ condivisibile il giudizio di attendibilita’ tecnica – tale da farla prevalere sulle altre indicazioni istruttorie di segno diverso apportate dal ricorrente – attribuito dai giudici del merito alla valutazione operata dal predetto teste in ordine al fatto che il manufatto di cui alla contestazione era, rispetto al momento in cui fu eseguito il sopralluogo, di recentissima fattura.
Ragionevole e’, pertanto, la attribuzione ritenuta in sede di merito della realizzazione di esso al prevenuto, essendo questa stata operata in base al ragionevole criterio di collegamento dettato non dalla sola relazione dominicale fra il (OMISSIS) ed il bene in questione ma anche dalla presenza sul luogo al momento del sopralluogo compiuto dalla Polizia municipale di Gela della moglie dell’imputato e dal fatto che quest’ultima era letteralmente intenta alla tinteggiatura del manufatto.
Va, viceversa, annullata la sentenza impugnata relativamente alla affermazione della penale responsabilita’ del (OMISSIS) in ordine ai reati a lui contestati al capo 2) della rubrica elevata nei suoi confronti.
Siffatta contestazione, invero, concerne la realizzazione da parte del prevenuto delle opere descritte sub 1) del capo di imputazione, in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 64, 65, 71 e 72, in assenza di un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato, senza che la direzione dei relativi lavori sia stata assunta da tecnico a cio’ abilitato ed in assenza della preventiva denunzia delle realizzande opere al Comune di Gela ovvero all’Ufficio provincia del Genio civile.
Le disposizioni delle quali e’ stata contestata la violazione, va ora considerato, concernono, tuttavia, esclusivamente la disciplina penale di manufatti la cui tenuta statica sia assicurata tramite l’uso e l’applicazione di opere in cemento armato ovvero di elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 17 aprile 2014, n. 17022).
Esse appaiono, pertanto, eterogenee rispetto alla realizzazione da parte del (OMISSIS) di un manufatto che per avere, come puntualmente precisato nella descrizione del fatto contestato contenuta nel punto 1) del capo di imputazione, una struttura portante realizzata con travi e pilastri di legno e pareti perimetrali costruite in muratura, non ha comportato la utilizzazione ne’ di cemento armato ne’ di altri elementi strutturali in metallo.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla condanna concernente la contestazione di cui al capo 2) della rubrica elevata a carico del (OMISSIS) perche’ il fatto non sussiste e la relativa condanna, quantificata dal giudice di prime cure, con la sentenza confermata dalla Corte territoriale nissena, in 10 giorni di arresto e di Euro 500.00 di ammenda, va conseguentemente eliminata.
Il parziale accoglimento del ricorso proposto dal (OMISSIS) e il derivante annullamento in parte qua della sentenza impugnata esenta quest’ultimo, sebbene parzialmente soccombente, dalla condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2) perche’ il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di giorni 10 di arresto ed Euro 500,00 di ammenda.
Rigetta il ricorso nel resto.

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