Non costituisce domanda nuova in appello la richiesta formulata dai coeredi di liquidazione “pro quota”

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1148.

La massima estrapolata:

Non costituisce domanda nuova in appello la richiesta formulata dai coeredi di liquidazione “pro quota” del credito spettante al “de cuius” deceduto in corso di causa, poiché non si determina con essa una modificazione della “causa petendi”, né si introduce un diverso titolo della pretesa del diritto azionato.

Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1148

Data udienza 8 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28575-2017 proposto da:
ITAS MUTUA, in persona del Direttore sinistri nonche’ legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
TRADITI OMBRETTA, TRADITI FIAMMETTA, TRADITI PAOLA#, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3989/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e declaratoria di parziale inammissibilita’ e nel resto rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Milano, (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) nelle rispettive qualita’ di guidatore, conduttrice in leasing e assicuratrice del veicolo che, alle 7 del mattino del (OMISSIS), aveva investito il minore (OMISSIS), causandone la morte.
2. Il giudice di primo grado, accertata l’esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS), accolse la domanda risarcitoria, riconoscendo alla (OMISSIS) (madre convivente con il minore) la somma di Lire 360 milioni, di cui 260 per danno morale e 100 per danno biologico, a (OMISSIS) (padre non convivente) Lire 163 milioni, a (OMISSIS) (nonna materna convivente) 100 milioni per danno morale, a (OMISSIS) e (OMISSIS) (nonni paterni non conviventi) 40 milioni per danno morale.
3. La Corte d’Appello di Milano, pronunciando sulle impugnazioni proposte, ridusse il risarcimento per danno biologico riconosciuto a (OMISSIS) da 100 a 20 milioni e quello riconosciuto a (OMISSIS) da 100 a 40 milioni.
4. La sentenza del giudice territoriale e’ stata impugnata da (OMISSIS), in proprio e in qualita’ di erede della madre (OMISSIS) (deceduta nelle more del giudizio), con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi di censura illustrati da memoria. Resisteva (OMISSIS) con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.
5. Con sentenza n. 809 del 2015 questa Corte accoglieva il secondo ed il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando davanti alla Corte d’Appello di Milano, rilevando che la sentenza impugnata non aveva correttamente valutato il profilo dell’effettiva residenza di (OMISSIS), nonna materna del minore deceduto, ai fini del danno morale e di quello da perdita del rapporto parentale patito da (OMISSIS), diverso dall’aspetto medico legale funzionale e medicalmente accertabile da riferire, invece, alla “sfera del piu’ intimo sentire del soggetto, nella continua e silenziosa relazione dell’essere con se’ stesso e il proprio equilibrio interiore”.
6. Le attrici riassumevano il giudizio, richiedendo alla Corte territoriale di valutare tutte le circostanze indicate nel ricorso e prese in esame dalla Corte di legittimita’. Si costituiva la compagnia di assicurazione chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di (OMISSIS), e, comunque, il rigetto delle domande. Le attrici provvedevano ad integrare il contraddittorio e si costituiva parte degli eredi: (OMISSIS) e (OMISSIS).
7. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 20 settembre 2017, riteneva che il certificato di residenza dal quale risultava che (OMISSIS) risiedeva in (OMISSIS) e non in Milano non costituisse un elemento idoneo ad escludere il rapporto di convivenza del minore con la nonna materna, fondato su differenti e ulteriori elementi istruttori. Riconosceva, poi, il danno da perdita del rapporto parentale nella misura riconosciuta dal giudice di prime cure, respingendo la liquidazione del danno tanatologico, trattandosi di domanda nuova.
8. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Itas Mutua affidandosi a sei motivi. Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), spiegando ricorso incidentale sulla base di due motivi, avverso il quale deposita controricorso Itas Mutua. Resistono con separati controricorsi, (OMISSIS) e (OMISSIS).
9.La ricorrente principale e le ricorrenti incidentali depositano memorie ex articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che questa Corte di legittimita’ ha accolto il secondo motivo con cui si censurava la sentenza di appello che, ai fini dell’accertamento del fatto della dimora abituale della parte (decisivo per la determinazione del danno morale), si era limitata a rinviare ai documenti attestanti la residenza anagrafica, senza prendere in considerazione i documenti comprovanti l’effettiva collocazione della dimora abituale in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.
2. Questa Corte rilevava che “le deduzioni, le allegazioni e le produzioni rese in grado di appello dovevano ritenersi, difatti, del tutto idonee a dimostrare il fatto controverso costituito dall’effettiva residenza della nonna materna del minore deceduto, e la mancata considerazione delle stesse, coniugata con la considerazione del solo, non decisivo dato fattuale della residenza anagrafica, integra gli estremi del lamentato error iuris in cui e’ incorsa la Corte territoriale che, in sede di rinvio, dovra’ diversamente e correttamente valutare tutte le circostanze indicate dall’odierna ricorrente, idonee a pervenire alla conclusione da essa ancor oggi rappresentata”.
3. Accoglieva, altresi’, il terzo motivo relativo all’omessa valutazione delle conseguenze della perdita del rapporto parentale, che, al di la’ e diversamente dalla menomazione psico-patologica accertata dal CTU nella percentuale del 7% – i.e. del danno strettamente biologico, involgerebbe diversi ed ulteriori aspetti della sofferenza patita da (OMISSIS) in conseguenza della perdita del figlio.
4. Rilevava la Corte di legittimita’ che il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento “al danno da perdita del rapporto parentale (quel danno che, sia pur con erroneo richiamo al solo danno biologico, correttamente il giudice di primo grado aveva diversamente valutato), non essendo credibile ne’ concepibile che le conseguenze della perdita di un figlio si esauriscano nel parametro del 7% cosi’ come quantificato a titolo di danno biologico (psicopatologico) in una consulenza che, investita del solo aspetto medico legale funzionale alla valutazione della lesione medicalmente accertabile, non ha ovviamente preso in considerazione il profondo vulnus arrecato al diverso e fondamentale bene oggetto di tutela costituzionalmente sancita dagli articoli 29 e 30 della Carta fondamentale, del quale il danno morale (nella specie, correttamente liquidato) costituisce, come di ogni altro danno inferto a valori della persona tutelati dalla Costituzione, uno dei due aspetti risarcitori, quello, cioe’, che impinge nella sfera del piu’ intimo sentire del soggetto, nella continua e silenziosa relazione dell’essere con se’ stesso e il proprio equilibrio interiore”.
5.Con il primo motivo si deduce la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 per omessa indicazione delle parti. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe verificato la ritualita’ della notifica a (OMISSIS) che non risulterebbe neppure menzionato nell’intestazione e cio’ determinerebbe incertezza sull’integrita’ del contraddittorio.
6. Il motivo e’ inammissibile perche’ generico in quanto viene solo ipotizzato e non documentato un vizio di notifica e quindi di integrazione del contraddittorio, mentre la mancata menzione nella intestazione e la omessa dichiarazione di contumacia non costituiscono profilo di nullita’ della sentenza (Cass. n. 22918/2013; Cass. n. 25238/2010).
7. Con il secondo motivo si lamenta la nullita’ della sentenza per indeterminatezza delle quote liquidate, in violazione degli articoli 132, 156 e 474 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 4. La condanna nei confronti degli eredi “pro quota” non consentirebbe di dare esecuzione alla sentenza, difettando la individuazione del valore del credito. La Corte territoriale avrebbe dovuto prima individuare le stirpi e i discendenti delle figlie premorte della (OMISSIS).
8. La censura e’ infondata. La Corte d’Appello ha riconosciuto il risarcimento spettante alla nonna di (OMISSIS) e, quindi, agli eredi di (OMISSIS) “ciascuno pro quota ereditaria” nella medesima misura determinata dal Tribunale. Parte ricorrente non ha dedotto di avere contestato la qualita’ di erede, in appello, degli odierni intimati per cui, ai sensi dell’articolo 467 e seguenti, costoro sono subentrati per successione nei diritti dei rispettivi danti causa, per rappresentazione ovvero, in qualita’ di eredi secondo i principi stabiliti del codice civile agli articoli 564, 463, 459, 519, 522, 523, 649, 580 e 467 c.c. Pertanto non ricorre la violazione dell’articolo 474 c.p.c. poiche’ la sentenza recante la condanna e’ determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative, con semplici calcoli aritmetici, sulla scorta di dati desumibili dalla documentazione prodotta (Cass. n. 27417/2017). Conseguentemente si e’ al di fuori dell’ipotesi prevista dall’articolo 112 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite, 2 luglio 2012 n. 11066).
9. Con il terzo motivo si deduce l’omessa pronunzia sull’eccezione di inammissibilita’ delle domande nuove proposte, con violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 3. Rispetto alle domande introdotte in appello dagli eredi di (OMISSIS), nonna materna convivente con la vittima, era stata eccepita la novita’ delle stesse nella parte relativa alla richiesta di liquidare la quota di spettanza. Tale eccezione non sarebbe stata esaminata dalla Corte territoriale.
10. Il motivo e’ infondato, poiche’ la richiesta di liquidazione del credito secondo la quota di spettanza non costituisce domanda nuova poiche’ non determina una modificazione della causa petendi non ricorrendo l’ipotesi di diverso titolo giuridico della pretesa, fondato su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, con conseguente mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. n. 13146/2018). Gli eredi non hanno introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, alterando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere nei precedenti gradi di giudizio e sulla quale non si sarebbe svolto il contraddittorio (Cass., 7 febbraio 2012, n. 1684).
11. Con il quarto motivo si lamenta l’omessa considerazione dell’eccezione di intervenuto pagamento delle somme risarcitorie oggetto di condanna, con violazione agli articoli 112, 474 e 100 c.p.c. e degli articoli 1174, 1176, 1188, 1139 e 393 c.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La Corte d’Appello avrebbe ripristinato la condanna della compagnia al pagamento delle somme originariamente disposte dal Tribunale e successivamente ridotte in sede di gravame. Tali somme, gia’ oggetto di precetto notificato il 1 giugno 2001, sarebbero state integralmente pagate da parte della compagnia, sebbene in favore delle sole (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che nell’occasione si erano dichiarate uniche eredi, escludendo l’esistenza di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS). La questione e’ stata esaminata nel giudizio per revocazione della sentenza con ordinanza del 15 novembre 2017 nella quale la Corte d’Appello rilevava che il pagamento era stato effettuato con riserva di ripetizione e per tale ragione, non costituiva un fatto idoneo ad escludere la condanna nel giudizio di cognizione. Tale argomentazione non sarebbe convincente, non assumendo rilievo il profilo dell’elemento soggettivo di colui che esegue il pagamento.
12. Il motivo e’ dedotto in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 in tema di autosufficienza poiche’ non vi e’ riscontro attraverso la trascrizione del contenuto dei documenti, ne’ e’ indicata la esatta allocazione degli stessi all’interno del fascicolo di legittimita’; non e’, poi, specificata la fase processuale di esibizione, degli atti menzionati da parte ricorrente, relativi al pagamento delle somme, ne’ da dove si evincerebbe ch e stesse furono corrisposte ad alcuni soltanto degli eredi, circostanza che potra’, eventualmente, essere fatta valere in sede esecutiva. Tali elementi non consentono a questa Corte di operare una qualsiasi forma di valutazione in ordine alle censure.
13. Nel merito, come evidenziato sia dalla ricorrente che dai controricorrenti, la Corte d’Appello di Milano, nel giudizio di revocazione, ha rilevato che la compagnia aveva effettuato il pagamento con riserva di ripetizione e che cio’ non costituiva “fatto idoneo ad escludere, nel giudizio di cognizione del quale il diritto si sta cercando, essendo, invece, la statuizione di condanna necessaria per dare titolo alla attribuzione patrimoniale”. La valutazione della Corte territoriale esprime un principio condivisibile.
14. In ogni caso, si tratta di profili che potranno essere agevolmente risolti in sede di esecuzione al pari, come detto, dell’eventuale diritto della compagnia di ripetere le somme pagate in esubero in favore di taluni eredi rispetto ad altri.
15. Con il quinto motivo si deduce l’omesso esame delle circostanze riferibili alla convivenza di (OMISSIS) con il nipote, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. La Corte non avrebbe esaminato la documentazione esibita dalle parti. In particolare, non avrebbe operato una comparazione tra documentazione relativa alle utenze telefoniche e spese condominiali, prodotta per dimostrare la effettiva dimora di (OMISSIS) e quella, esibita dalla compagnia, costituita dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa da (OMISSIS), che attestava la residenza della (OMISSIS) in (OMISSIS) e non in Milano (luogo di residenza del minore).
16. Il motivo e’ inammissibile poiche’ esula del tutto dal disposto dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 che si riferisce all’omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio e non alla inadeguata comparazione dei mezzi di prova, che costituisce prerogativa esclusiva del giudice di merito e che ha ad oggetto attivita’ istruttoria che non costituisce “fatto storico” ai sensi della norma invocata.
17. In ogni caso questa Corte con la sentenza n. 809 del 2015 aveva gia’ espresso un giudizio di idoneita’ del materiale probatorio, demandando al giudice del merito, gia’ investito del rinvio per altra questione, la definitiva valutazione dello stesso e la liquidazione del danno. Infatti, la Corte di Cassazione ha osservato che “le deduzioni, le allegazioni delle produzioni rese in grado d’appello dovevano ritenersi, difatti, del tutto idonee a dimostrare il fatto controverso costituito dalla effettiva residenza della nonna materna del minore deceduto”.
18. Con il sesto motivo si deduce l’omessa o insufficiente motivazione e l’errata quantificazione delle spese di lite ai sensi degli articoli 91, 92 e 132, n. 5 c.p.c. e degli articoli 4 e 5 della tabella 12 del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. La Corte d’Appello avrebbe fatto riferimento a un criterio di prevalenza della soccombenza, senza considerare adeguatamente che la domanda di risarcimento del danno tanatologico era stata rigettata e che quest’ultima assumeva un valore significativo nell’economia complessiva delle richieste dei danneggiati. Pertanto, la liquidazione delle spese nella misura di Euro 3000 risulterebbe eccessiva e superiore all’importo previsto nel citato decreto ministeriale e cio’ in quanto la quota attribuibile a ciascuno degli eredi (1/12) farebbe rientrare la controversia nella fascia di valore tra Euro 1100 ed Euro 5.200.
19. Quanto al primo profilo dedotto, la censura e’ inammissibile poiche’ la valutazione sulla compensazione o meno delle spese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di una soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte. Infatti, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183 01).
20. Per il resto la eccezione che riguarda lo scaglione del valore della causa e’ infondata in quanto lo stesso va riferito al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS), pari ad Euro 51.645 e in relazione a tale importo correttamente la Corte d’Appello ha determinato le spese processuali.
21. Con il primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano la violazione l’articolo 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 3, nonche’ omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. La Corte di legittimita’ aveva richiesto al giudice del rinvio di quantificare il danno da perdita parentale che la Corte territoriale ha determinato nella misura di Lire 100 milioni, attestandosi nel valore pari ad un terzo del minimo previsto nelle tabelle milanesi. Al contrario, sussisterebbero i presupposti per una liquidazione della somma massima, poiche’ (OMISSIS) era un ragazzo di 15 anni, figlio unico e la signora (OMISSIS), genitore separato, era affidataria del minore e conviveva con la nonna del ragazzo. Il legame strettissimo tra madre e figlio emergerebbe anche dal contenuto della relazione del c.t.u. relativa alla somatizzazione di tale pregiudizio, tanto che il dolore aveva inciso anche nella sfera fisica di (OMISSIS). Sulla base di tali elementi la somma liquidata risulterebbe irrisoria o comunque del tutto inadeguata.
22. Il motivo e’ dedotto in violazione l’articolo 366 c.p.c., n. 6 poiche’ non vi e’ la individuazione specifica delle tabelle di riferimento in uso nell’anno 2001 al fine di verificare la dedotta sproporzione (Cass. n. 12288 del 15 giugno 2016, sul tema specifico dell’omessa allegazione delle tabelle riferite all’anno in oggetto e mancata specificazione dell’atto con il quale le stesse sono state prodotte nel giudizio di merito e del luogo del processo in cui risultino reperibili). Inoltre, omette del tutto di considerare che il Tribunale aveva gia’ riconosciuto alla (OMISSIS) (madre convivente con il minore) la somma di Lire 360 milioni, di cui 260 per danno morale e 100 per danno biologico (ridotto in appello ad Euro 20 milioni).
23. In ogni caso, la liquidazione del danno non patrimoniale entro il minimo tabellare costituisce valutazione fattuale del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimita’.
24. Con il secondo motivo si lamenta la violazione agli articoli 91 e 92 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4 e degli articoli 4 e 5 e tabelle 12 e 13 del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 per omessa o insufficiente motivazione o errata quantificazione della condanna alle spese processuali, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. La Corte d’Appello avrebbe liquidato le spese in misura inferiore a quelle richieste con le note depositate, che si erano attestate sui massimi consentiti, valorizzando l’impegno richiesto alla difesa e censurando la condotta della compagnia di assicurazione, anche con riferimento alle affermazioni offensive contenute negli scritti dell’assicuratore. Pertanto, sarebbe stata opportuna una condanna esemplare alle spese che, invece, sarebbero state liquidate in misura inferiore ai minimi.
25. Il motivo e’ inammissibile perche’ censurato in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 con riferimento specifico al contenuto delle “note spese depositate” che non vengono trascritte, allegate o individuate all’interno del fascicolo di legittimita’ (le ricorrenti incidentali si limitano a denominarle “docc 14-16”) o comunque individuate nel momento processuale di esibizione in giudizio.
26. Oltre a tale considerazione il motivo e’ inammissibile perche’ la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175 – 01).
27. In particolare, il ricorrente deve, a pena d’inammissibilita’, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l’apprezzamento della decisivita’ della censura (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324 – 01).
28. Le ricorrenti non accennano in alcun modo al valore della causa.
29. Per il resto le censure sembrano riferirsi ad una richiesta di condanna esemplare da ricondurre all’alveo dei danni punitivi o comunque ad una larvata richiesta di condanna per lite temeraria, non espressamente formulata, sia nel giudizio di merito, che in quello di legittimita’.
30. Ne consegue che il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati con compensazione delle spese di lite per reciproca soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *