Nell’ipotesi di trasferimento d’azienda si applica la contrattazione integrativa aziendale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 marzo 2021| n. 7221.

Nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, si applica la contrattazione integrativa aziendale del cessionario e non già del cedente: posto che il contratto integrativo aziendale, così come il diritto riconosciuto dall’uso aziendale (parificabile ad esso sul piano dell’efficacia nei rapporti individuali, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, sostitutivo delle clausole contrattuali e collettive in vigore con quelle proprie più favorevoli, a norma dell’art. 2077, secondo comma c.c.), non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda (anche se quella applicata dall’impresa cessionaria sia più sfavorevole …); sicché, operando come una contrattazione integrativa aziendale, subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la società cessionaria dotata di una propria contrattazione integrativa.

Sentenza|15 marzo 2021| n. 7221

Data udienza 3 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Impiego privatizzato – Fiat – Regalia al compimento di trenta anni di attività del dipendente – Trasferimento di azienda – Riconoscimento della prassi aziendale dal cessionario con l’accordo integrativo aziendale – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 2711/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 877/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/07/2012 R.G.N. 180/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

1. Con sentenza del 16 luglio 2012, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore di (OMISSIS) (suo dipendente con qualifica di operaio dal 1 ottobre 1997, a seguito di successivi scorpori e cessioni del contratto, dopo essere stato assunto il 18 settembre 1974 da (OMISSIS) s.p.a. ed avere lavorato alle dipendenze di (OMISSIS) s.p.a. dal 1 gennaio 1979), della somma di Euro 2.500,00 (pari al valore di acquisto dell’orologio d’oro (OMISSIS) corrisposto da dette societa’ per il trentesimo anno di anzianita’ aziendale) oltre rivalutazione ed interessi, nonche’ all’accantonamento ai fini di T.f.r. (per inclusione in esso di quanto corrispostogli per premio di anzianita’, di compenso per festivita’ cadenti la domenica, permessi individuali non fruiti e lavoro straordinario) dell’ulteriore somma di Euro 1.272,75, oltre rivalutazioni di legge.
2. Investita della sola impugnazione della condanna al pagamento, la Corte territoriale ribadiva che la prassi aziendale (di consegna del suindicato orologio ai dipendenti al compimento del trentesimo anno di anzianita’ aziendale), in uso presso (OMISSIS) s.p.a. e le societa’ succedute nel rapporto di lavoro in questione, era stata mantenuta anche da (OMISSIS) s.p.a..
3. Sebbene normalmente essa, in quanto fonte eteronoma del contratto individuale (e non sua clausola integrativa eventualmente piu’ favorevole), qualora sia prevista dal cedente ma non dal cessionario, non si conservi nel trasferimento d’azienda, per la sostituzione della contrattazione collettiva nazionale e aziendale applicata dal secondo anche se piu’ sfavorevole, tuttavia era stata riconosciuta anche da (OMISSIS) s.p.a. con l’accordo integrativo aziendale del 5 giugno 2008. Questo aveva, infatti, stabilito l’assorbimento di qualsiasi trattamento o uso analogo applicato presso la societa’, con particolare riguardo a quanto previsto in materia di “orologio, premio di anzianita’ e fedelta’”, per l’istituzione, con decorrenza dal 1 luglio 2008, di un “Premio Esperienza” di anzianita’ aziendale migliorativo: pertanto con valore ricognitivo della prassi vigente e disponendo (solo) per il futuro.
4. Sicche’, il lavoratore aveva maturato il diritto al valore economico (solo genericamente contestato) del “premio orologio”, avendo compiuto il trentesimo anno di anzianita’ il 18 settembre 2004, alle dipendenze di (OMISSIS) s.p.a. (cessionaria del suo contratto dal 1 ottobre 1997, senza alcuna contestazione in primo grado, ma soltanto in appello, tardivamente).
5. Con atto notificato il 15 gennaio 2013, la societa’ ricorreva per cassazione con due motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2077, 2112 c.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale ritenuto il mantenimento dell’uso aziendale di (OMISSIS) s.p.a. di consegna di un orologio d’oro al compimento del trentesimo anno di servizio dei dipendenti anche da (OMISSIS) s.p.a., sull’erroneo presupposto della cessione del rapporto di lavoro di (OMISSIS), all’atto del trasferimento del ramo d’azienda, nel 1997 anziche’ nel 2004 (per essere stata la proprieta’ azionaria della cessionaria mantenuta da (OMISSIS) s.p.a. e ceduta soltanto sette anni dopo a (OMISSIS) s.p.a.: come riferito dal legale rappresentante), senza alcuna prova di cio’ dal lavoratore onerato; comunque non essendo la societa’ tenuta al rispetto dell’uso aziendale siccome non integrante clausola piu’ favorevole del contratto individuale e pertanto diritto da conservare, a norma dell’articolo 2112 c.c., comma 1 e sostituendosi la contrattazione collettiva nazionale e aziendale applicata dalla cessionaria, anche se piu’ sfavorevole, a quella della cedente.
2. Con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1340, 1362, 1363 c.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, per la non condivisa statuizione della Corte d’appello, interpretativa dell’accordo aziendale integrativo 5 giugno 2008 come modificativo in pejus, anziche’ migliorativo (secondo la reciproca attestazione delle parti in esso del nuovo “Premio Esperienza… nel complesso migliorativo rispetto a qualsiasi trattamento o uso analogo applicato presso (OMISSIS), con particolare riguardo a quanto previsto in materia di orologio, premio anzianita’ e fedelta’, che pertanto sono integralmente assorbiti e sostituiti”) dell’uso aziendale, avente natura di mera fonte sociale e pertanto ben modificabile dall’accordo aziendale integrativo, non soltanto per il futuro.
3. I due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.
4. Premessa la novita’ della circostanza, relativa al tempo di trasferimento da (OMISSIS) s.p.a. a (OMISSIS) s.p.a. della proprieta’ azionaria di (OMISSIS) s.p.a., cessionaria del ramo d’azienda cui era addetto il lavoratore, non avendone trattato la sentenza (che ha comunque rilevato la tardivita’ della contestazione della cessione del contratto di lavoro a (OMISSIS) s.p.a. il 1 ottobre 1997, in quanto per la prima volta in appello: al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza), ne’ avendo la ricorrente assolto l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito (Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038), essa e’ comunque del tutto irrilevante.
4.1. E’ ben noto, infatti, che le societa’, in particolare di capitali, abbiano una soggettivita’ giuridica distinta da quella dei soci, per l’autonomia inerente alla personalita’ giuridica comportante la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci (Cass. 8 settembre 2005, n. 17938; Cass. s.u. 24 dicembre 2009, n. 27346; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2087).
4.2. Le doglianze consistono in una mera contestazione dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine al difetto di prova da parte del lavoratore dell’applicazione da (OMISSIS) s.p.a. della prassi in materia di “orologio, premio di anzianita’ e fedelta’”, piu’ che adeguatamente giustificato sulla scorta in particolare della dichiarazione testimoniale di (OMISSIS), altro suo dipendente, pertanto insindacabile in sede di legittimita’, salva la verifica di logicita’ e congruita’ delle ragioni esposte dal giudice di merito (Cass. 30 marzo 2006, n. 7546; Cass. 6 maggio 2011, n. 10015; Cass. 24 luglio 2018, n. 19632), nel caso di specie ricorrente per l’argomentazione congrua (per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 7 della sentenza), esente da vizi logici ne’ giuridici.
4.3. Deve poi essere ribadito il principio di diritto, secondo cui, nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, si applica la contrattazione integrativa aziendale del cessionario e non gia’ del cedente: posto che il contratto integrativo aziendale, cosi’ come il diritto riconosciuto dall’uso aziendale (parificabile ad esso sul piano dell’efficacia nei rapporti individuali, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, sostitutivo delle clausole contrattuali e collettive in vigore con quelle proprie piu’ favorevoli, a norma dell’articolo 2077 c.c., comma 2), non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda (anche se quella applicata dall’impresa cessionaria sia piu’ sfavorevole: Cass. 23 gennaio 2019, n. 1840); sicche’, operando come una contrattazione integrativa aziendale, subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non e’ piu’ applicabile presso la societa’ cessionaria dotata di una propria contrattazione integrativa (Cass. 13 agosto 2009, n. 18300; Cass. 11 marzo 2010, n. 5882; Cass. 18 giugno 2018, n. 16037).
4.4. E deve pure essere tenuto fermo il principio generale, secondo cui il contrasto fra contratti collettivi, come e’ anche il contratto aziendale, di diverso livello e ambito territoriale vada risolto non in base a principi di gerarchia e di specialita’ proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volonta’ delle parti operanti in area piu’ vicina agli interessi disciplinati, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignita’ e forza vincolante; sicche’ anche i contratti territoriali possono, in virtu’ del principio dell’autonomia negoziale di cui all’articolo 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus senza che osti il disposto dell’articolo 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti gia’ definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello (Cass. 19 aprile 2006, n. 9052; Cass. 18 maggio 2010, n. 12098; Cass. 1 luglio 2016, n. 13525; con applicazione anche al rapporto di pubblico impiego privatizzato: Cass. 9 luglio 2018, n. 17966).
4.5. Ebbene, nel caso di specie il lavoratore ha maturato il diritto all'(equivalente pecuniario dell’)orologio, quale premio di anzianita’ e fedelta’, in epoca anteriore (il 18 settembre 2004, data di compimento del trentesimo anno di anzianita’ di servizio) alla decorrenza dell’accordo integrativo aziendale 5 giugno 2008 fissata dal 1 luglio 2008.
4.6. Per giunta, la Corte territoriale ha inteso l’accordo in questione (esaminato all’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza) nel senso del suo valore ricognitivo di una prassi aziendale esistente anche presso (OMISSIS) s.p.a. (al primo capoverso di pg. 8 della sentenza), sulla base di un’interpretazione insindacabile, in quanto congruamente motivata, in sede di legittimita’.
4.7 Ne’ essa e’ stata correttamente denunciata con l’indicazione dei canoni interpretativi violati, senza neppure la specificazione delle ragioni ne’ del modo in cui l’asserita inosservanza si sarebbe realizzata (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350): trattandosi poi di un’interpretazione assolutamente plausibile, nemmeno essendo necessario che essa sia l’unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319; Cass. 27 giugno 2018, n. 16987) e, come detto, congruamente argomentata; sicche’, la ricorrente ha meramente contrapposto la propria ad essa, insindacabile in sede di legittimita’ e pertanto inammissibilmente (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254).
5. Dalle superiori argomentazioni discende allora l’inammissibilita’ del ricorso (sulla identica questione avendo questa Corte gia’ assunto analoga decisione: Cass. 28 febbraio 2019, n. 5987), con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione al difensore anticipatario, secondo la sua richiesta, senza raddoppio del contributo unificato, per l’inizio del procedimento in data anteriore (anno 2010) al trentesimo giorno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (1 gennaio 2013).

P.Q.M.

La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore anticipatario.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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