Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 marzo 2021| n. 7280.

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con il principio che ammette la compatibilità del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell’onere probatorio di tale natura non può includere anche l’esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l’intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile a frutto.

Ordinanza|16 marzo 2021| n. 7280

Data udienza 14 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15635/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 7183/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 7183/17, del 15 novembre 2017, della Corte di Appello di Roma, che – accogliendo solo parzialmente il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 1785/10, del 3 settembre 2010, del Tribunale di Roma – mentre ha confermato la condanna dell’odierno ricorrente al rilascio, in favore della societa’ (OMISSIS) S.p.a., di un immobile occupato “sine titulo”, ha rigettato, invece, la domanda di risarcimento danni da occupazione illegittima (in tale parte, dunque, risultando accolto l’appello proposto dal (OMISSIS)).
2. In punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio – unitamente al Ministero dell’Interno dalla predetta societa’, la quale, sul presupposto di essere proprietaria dell’immobile oggetto di causa (sito nel Comune di (OMISSIS) di un edificio realizzato su area demaniale, e precisamente, del patrimonio disponibile dello Stato), ne chiedeva il rilascio, per essere lo stesso occupato da esso (OMISSIS) “sine titulo”, con condanna dei convenuti anche al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Costituitosi in giudizio il (OMISSIS), che chiedeva il rigetto delle domande, non senza previamente formulare eccezione di difetto di legittimazione attiva, e costituitosi, altresi’, il Ministero, l’adito Tribunale le accoglieva integralmente (peraltro, quella risarcitoria solo nei riguardi dell’odierno ricorrente), con decisione riformata dal giudice di appello – su gravame del (OMISSIS) – soltanto in relazione alla disposta condanna risarcitoria.
3. Avverso la pronuncia della Corte capitolina ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di due motivi.
3.1. Con il primo motivo – proposto a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – e’ denunciata omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa.
Il ricorrente evidenzia come la societa’ (OMISSIS), nell’agire in giudizio, si fosse dichiarata proprietaria dell’immobile, chiedendo a tale titolo il rilascio dello stesso.
Nondimeno, la Corte territoriale – confermando la pronuncia di accoglimento della domanda “de qua” – avrebbe omesso di valutare come “dalla documentazione depositata in atti risultava chiaramente che la (OMISSIS) S.p.a. non poteva essere proprietaria del bene in questione, posto che lo stesso risulta appartenere al patrimonio disponibile dello Stato”, come evidenzierebbero la sentenza del Tar (del Lazio, n.d.r.) n. 7528 del 2013, la nota n. 4675 del 23 febbraio 2001 dell’Agenzia del Demanio e la nota del (OMISSIS) del 10 aprile 1998, non essendo l’immobile “de quo” – denominato “(OMISSIS)” – ricompreso tra i beni di proprieta’ della predetta societa’ ai sensi della L. n. 178 del 2002 (o meglio, del Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella L. 7 agosto 2002, n. 178). In particolare, non essendo il (OMISSIS) – nei cui rapporti attivi e passivi e’ subentrata la societa’ gia’ attrice – nel possesso dell’immobile in questione, lo stesso non si e’, evidentemente, trasmesso alla predetta societa’.
Assume, difatti, il ricorrente che la concessione edilizia dell’edificio nel quale si trova l’immobile in questione non venne rilasciata – nel 1969 – in favore del (OMISSIS), ma del (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)), della quale esso (OMISSIS) e’ stato, ed e’, il Presidente. D’altra parte, la stessa determinazione della Regione Lazio del 2007 (con la quale veniva data in concessione, alla predetta associazione, l’area su cui l’edificio insiste), sebbene annullata dal TAR con la sentenza suddetta, attesta che, nel 2007, la societa’ (OMISSIS) non solo non era proprietaria, ma neppure aveva il possesso dell’area in questione.
Infine, a prescindere dalle conclusioni a cui e’ pervenuto il CTU, non vi sarebbe in atti alcun documento attestante la proprieta’ dell’immobile in capo al (OMISSIS) e, di riflesso, alla societa’ (OMISSIS).
Orbene, avendo la Corte territoriale ignorato tali elementi documentali, essa sarebbe incorsa nel vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
3.2. Con il secondo motivo – proposto a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 948 e 2055 c.c., nonche’ dell’articolo 115 c.p.c., oltre che invalidita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c. e articolo 156 c.p.c., comma 2, sotto il profilo della manifesta illogicita’ della motivazione in relazione a fatto discusso e decisivo.
Premesso che la sentenza impugnata ha qualificato l’oggetto del giudizio come “occupazione “sine titulo” di immobile e pagamento di indennita’”, il ricorrente richiama l’arresto delle Sezioni Unite secondo cui l’iniziativa con cui l’attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l’occupazione di un immobile di sua proprieta’ da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, deve qualificarsi come azione di rivendicazione, nella specie, invece, non esperita (Cass. Sez. Un., sent. 28 marzo 2014, n. 7305).
Ne’, d’altra parte, quella proposta dalla societa’ (OMISSIS) potrebbe qualificarsi come azione tesa a produrre un effetto restitutorio, “sub specie” di risarcimento in forma specifica, ex articolo 2058 c.c., della lesione della situazione possessoria ad essa spettante, perche’ cio’ equivarrebbe a “surrogare” un’azione di spoglio ormai impraticabile per il decorso del suo termine di decadenza.
La Corte territoriale, dunque, avrebbe qualificato “in modo erroneo, illogico e contraddittorio” l’azione esperita come restitutoria (e non di rivendicazione), incorrendo, cosi’, anche in vizio motivazionale.
4. La societa’ (OMISSIS) S.p.a. ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ ovvero, in subordine, di infondatezza, nonche’ svolgendo ricorso incidentale.
4.1. In punto di fatto, rammenta di aver agito per il rilascio del bene nei confronti del (OMISSIS), nonche’ per la condanna dello stesso e del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni. Iniziativa, questa seconda, assunta sul presupposto che l’edificio in cui risulta inserito l’immobile oggetto di causa era stato concesso in uso per lungo tempo al Ministero, nonche’ dallo stesso restituito – dopo averlo adibito ad attivita’ di addestramento nautico del personale dei Vigili del Fuoco – in data (OMISSIS), ad eccezione dell’alloggio occupato dal (OMISSIS), in relazione al quale il predetto Ministero si era reso inadempiente rispetto all’impegno, assunto con il verbale di riconsegna, di promuovere azioni legali avverso l’occupante senza titolo.
Accolta integralmente la domanda dal primo giudice (con condanna al risarcimento comminata a carico del solo (OMISSIS)), quello di appello – come detto – confermava la condanna al rilascio del bene, ma non pure quella risarcitoria.
Cio’ premesso, la controricorrente eccepisce l’inammissibilita’ dell’avversaria impugnazione ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), non avendo il ricorrente effettuato alcuna ricostruzione della vicenda processuale, ne’ indicato il contenuto del provvedimento impugnato e, ancor prima, dell’atto di appello. D’altra parte, il motivo sarebbe nuovamente inammissibile, mirando a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie. Quanto poi, in particolare, alla censura che investe il recepimento, da parte della sentenza impugnata, delle conclusioni del CTU, la controricorrente richiama il principio secondo cui, in tale caso, e’ necessario – ai fini dell’autosufficienza del motivo – che la parte alleghi di aver svolto critiche alla consulenza innanzi al giudice “a quo”, trascrivendone i punti salienti (Cass. Sez. 6-3, ord. 7 febbraio 2018, n. 2894).
In ogni caso, i motivi di ricorso risulterebbero non fondati, posto che il CTU, nel giudizio di primo grado, ha ripercorso la vicenda oggetto di giudizio con specifica e dettagliata indicazione dei documenti dei quali si lamenta l’omesso esame. Dagli stessi risulta evidente che il (OMISSIS), a prescindere dal titolo di proprieta’, fin dagli anni 60 ha gestito l’intera area posto lungo la sponda occidentale del lago di (OMISSIS), utilizzandola per fini istituzionali e in particolare per realizzare le strutture e attrezzature dell’allora “(OMISSIS)”, in occasione delle olimpiadi di Roma del 1960. In particolare, dalla consulenza e’ emerso che le aree del centro sportivo – di cui e’ parte l’immobile oggetto di causa – erano di proprieta’ del Ministero dei Lavori Pubblici, al (OMISSIS) spettando, invece, la proprieta’ superficiaria e il possesso delle stesse, tanto bastando, pertanto, per fondare la legittimazione dell’odierna controricorrente.
La documentazione in atti conferma, inoltre, l’esistenza dell’occupazione abusiva, e cio’ anche in ragione del fatto che le (OMISSIS), articolazione della Direzione Generale della Protezione Servizi Antincendi, diretta espressione del Ministero degli Interni, nulla hanno a che fare con il (OMISSIS), presieduto dal (OMISSIS), che e’ mera associazione sportiva di natura privatistica, tanto che l’azione dalla stessa promossa sull’immobile per cui e’ causa e’ risultata respinta dal Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 165 del 2002, passata in giudicato.
Infondata, d’altra parte, sarebbe pure la censura relativa alla supposta errata qualificazione giuridica dell’azione, se e’ vero che, proprio il citato arresto delle Sezioni Unite, ha escluso che il destinatario di un’azione personale di restituzione possa mutarne la natura, contrastandola con eccezioni e domande riconvenzionali di carattere petitorio.
4.2. Quanto al ricorso incidentale, esso denuncia – con un unico motivo, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c. e degli articoli 1362 e 1363 c.c..
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, modificando la decisione del primo giudice, ha escluso la condanna del (OMISSIS) al risarcimento dei danni da occupazione illegittima.
Invero, come il giudice di prime cure, anche la Corte di Appello avrebbe potuto fare ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno, dando rilievo alla circostanza che la mancata disponibilita’ del bene ha determinato l’impossibilita’ di ricavare non il valore locativo (trattandosi di immobile sito all’interno di un centro olimpico federale), bensi’ un’utilita’ potenzialmente ricavabile.
La sentenza impugnata avrebbe errato nell’escludere che fosse stata data la prova del danno, da ritenere, invece, insita nella mancata possibilita’ di sfruttamento ed utilizzo del bene.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. In via preliminare, va disposta la riunione delle impugnazioni, che nella specie e’ obbligatoria, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., in quanto esse investono lo stesso provvedimento (Cass. Sez. Un., sent. 23 gennaio 2013, n. 1521, Rv. 624792-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 5, sent. 30 ottobre 2018, n. 27550, Rv. 651065-01).
6. Cio’ premesso, il ricorso principale e’ inammissibile.
6.1. Tale esito si impone in ragione, innanzitutto, della mancata osservanza dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), recando il ricorso un’esposizione assolutamente carente dei fatti oggetto del giudizio, tanto che solo la lettura del controricorso e della sentenza impugnata ha reso la completa comprensione degli stessi.
Invero, e’ stato gia’ affermato da questa Corte come il requisito costituito dalla esposizione sommaria dei fatti di causa, ponendosi quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione idonea garantire al giudice di legittimita’ “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01). Peraltro, va qui ribadito che la prescrizione di tale requisito “risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01). Di conseguenza, perche’ possa ritenersi soddisfatto il requisito “de quo” occorre che il ricorso per cassazione rechi “l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimita’, una valutazione
giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01).
Resta, infine, inteso che detto requisito “deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non puo’ essere ricavato da altri atti,, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perche’ la causa di inammissibilita’ non puo’ essere trattata come una causa di nullita’ cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01).
6.2. Inammissibili, in ogni caso, risultano anche i singoli motivi in cui si articola il ricorso principale.
6.2.1. In particolare, l’inammissibilita’ del primo motivo discende da una pluralita’ di ragioni.
Innanzitutto, perche’ la denuncia di “omesso esame” non e’ conforme al requisito di ammissibilita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), visto che il ricorrente non si doveva limitare a dedurre quale fossero i “fatti” omessi, e la loro “decisivita’”, ma anche (cio’ che non risulta avvenuto) il “dato”, testuale o extratestuale, da cui essi risultino esistenti, e soprattutto il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le piu’ recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01).
Ma vi e’ di piu’, la censura di “omesso esame” investe una pluralita’ di circostanze (o meglio, di risultanze istruttorie) che, nella loro ampiezza ed eterogeneita’, non possono ricondursi alla nozione di “fatto” decisivo di cui alla norma teste’ menzionata. Invero, come e’ gia’ stato affermato, nitidamente, da questa Corte, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (come “novellato” dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) “e’ evidente l’inammissibilita’ di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realta’ sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, cosi’ chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01).
Analogamente, del resto, anche le Sezioni Unite hanno di recente ribadito l’inammissibilita’ di censure “che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” – quest’ultima essendo l’ipotesi rilevante nel caso che occupa – “miri, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03).
6.2.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale – con il quale il (OMISSIS) deduce che l’azione esercitata dalla societa’ (OMISSIS) sarebbe quella di cui articolo 948 c.c., esperita, tuttavia, senza che l’attrice abbia soddisfatto l’onere di provare la proprieta’ del bene rivendicato – e’ inammissibile.
Il tema dell’errata qualificazione dell’azione – e della conseguente violazione della norma suddetta – appare posto, per la prima volta, solo in questa sede. Difatti, la questione relativa alla natura di “vindicatio rei” (e non di mera “restituzione”) dell’azione esperita dalla societa’ (OMISSIS) risulta nuova rispetto all’oggetto del giudizio di appello, come ricostruito dalla sentenza impugnata, attestando la stessa che il motivo di gravame relativo al difetto di legittimazione della societa’ (OMISSIS) – o forse, meglio, di titolarita’ dal lato attivo del rapporto controverso, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951) – riguardo’, soltanto, l’assenza di titoli di “immissione nel possesso a favore del (OMISSIS)”. D’altra parte, la societa’ (OMISSIS), nel proprio atto di ricorso e controricorso incidentale afferma di essere titolare della sola proprieta’ superficiaria dell’immobile oggetto di causa.
Ne consegue, dunque, che il tema del giudizio di appello, per come ricostruito dalla sentenza impugnata, risulta essere stato quello relativo all’esistenza – o meno – di un titolo che potesse giustificare l’iniziativa attorea sotto forma di accertamento del mancato adempimento, da parte del (OMISSIS), di un obbligo di ritrasferire il bene, secondo il modello individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte per distinguere l’azione di restituzione da quella di rivendicazione (il riferimento e’, naturalmente, a Cass. Sez., Un., sent. 28 marzo 2014, n. 7305).
Trova, dunque, applicazione il principio secondo cui, “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimita’ ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02).
Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso del (OMISSIS) sconta una carenza descrittiva, relativa, in questo caso, al contenuto del proprio atto di gravame, e dunque rilevante, in questo caso, ai sensi ed agli effetti di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (cfr., tra le piu’ recenti, Cass. Sez. 2, sent. 9 agosto 2018, n. 20694, Rv. 650009-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 13 giugno 2018, n. 15430, Rv. 649332-01).
Ne’, d’altra parte, ad un esito differente potrebbe condurre la possibilita’ del rilievo officioso della carenza di titolarita’ del rapporto, trattandosi, comunque, di questione che attiene “al merito della causa, alla fondatezza della domanda”, sicche’ essa, come ogni questione di merito, e’ configurabile in Cassazione entro i “limiti propri del giudizio di legittimita’ e sempre che non si sia formato il giudicato”. E tra i limiti propri del giudizio di Cassazione le Sezioni Unite di questa Corte individuano anche “eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarita’ del diritto non rilevabili dagli atti”. (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 2951 del 2016, cit.).
7. Il ricorso incidentale, per parte propria, va rigettato.
7.1. Il solo motivo in cui si articola, infatti, non e’ fondato.
7.1.1. La sentenza impugnata ha ritenuto non provata l’esistenza del danno da occupazione “sine titulo”, sicche’ tanto basta ad escludere la fondatezza della doglianza proposta dalla ricorrente incidentale, secondo cui il giudice di appello avrebbe potuto liquidare il danno in via equitativa.
Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che, sebbene non manchino pronunce che ritengono “damnum in re ipsa” quello da occupazione abusiva di immobile (Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, 16670, Rv. 641485-01; Cass. Sez. 2, ord. 6 agosto 2018, n. 20545, Rv. 649998-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 28 agosto 2018, n. 21239, Rv. 650352-01), questo collegio ritiene, invece, che “nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non puo’ ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi cosi’ in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori e’ il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e piu’ recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilita’ del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’articolo 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, puo’ essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell’onere probatorio di tale natura non puo’ includere anche l’esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l’intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile a frutto” (Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2017, n. 13071. Rv. 648709-01; nello stesso senso, anteriormente, Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15111, Rv. 626875-01, nonche’, successivamente, Cass. Sez. 3, ord. 4 dicembre 2018, n. 31233, Rv. 651942-01).
Non e’, dunque, escluso il ricorso alla prova per presunzioni (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 5 ottobre 2020, n. 21272, Rv. 659368-01), giacche’ esse “costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito puo’ attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti piu’ idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione”, spettando, pertanto, “al giudice di merito valutare l’opportunita’ di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge” (cosi’ Cass. Sez. 3, sent. n. 15111 del 2013, cit.).
In difetto, dunque, di prova, anche presuntiva, della volonta’ di mettere il bene a frutto (anche in modo diverso dalla sua locazione a terzi), e dunque dell’esistenza del danno, non puo’ richiamarsi – come fatto, invece, dalla ricorrente incidentale – la possibilita’ della liquidazione secondo equita’, visto che “l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., espressione del piu’ generale potere di cui all’articolo 115 c.p.c., da’ luogo non gia’ ad un giudizio di equita’, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equita’ giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato e’ subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo gia’ assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entita’ materiale del danno” (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 22 febbraio 2018, n. 4310, Rv. 647811-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 30 luglio 2020, n. 16344, Rv. 658986-01).
8. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della loro reciproca soccombenza.
9. A carico del ricorrente principale e della ricorrente incidentale sussiste l’obbligo di versare, se dovuto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello spettante per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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