L’ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale prevista dall’articolo 147 del Codice delle assicurazioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 marzo 2021| n. 7389.

L’ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale prevista dall’articolo 147 del Codice delle assicurazioni private produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall’attore ed è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado. Ne consegue che, in caso di rigetto della domanda, tale ordinanza diviene priva di effetti, così da consentire alla parte che abbia pagato di agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza.

Ordinanza|16 marzo 2021| n. 7389

Data udienza 17 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Responsabilità – Ordinanza ex art. 147 Codice delle assicurazioni private – Provvisionale –
Rigetto della domanda – Ordinanza priva di effetti – Pretesa risarcitoria – Restituzione della somma – Diritto – Non è necessario il passaggio in giudicato della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22751-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, GIA’ (OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 17/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

RILEVATO

che:
a seguito di ordinanza ex articolo 147 C.d.A. emessa dal Tribunale di Perugia nel giudizio risarcitorio promosso da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., quest’ultima verso’ al primo la somma di 500.000,00 Euro;
con successiva sentenza n. 645/2015, il Tribunale defini’ il giudizio di primo grado rigettando integralmente la domanda dell’attore;
con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato nel marzo 2016, la societa’ assicuratrice richiese la condanna del (OMISSIS) alla restituzione della somma versata;
il Tribunale accolse la domanda con sentenza che, impugnata dal (OMISSIS), e’ stata confermata dalla Corte di Appello;
la Corte ha affermato che:
la provvisionale ex articolo 147 C.d.A., avente come presupposti lo stato di bisogno del creditore-danneggiato e il fumus boni iuris, costituisce oggetto di un provvedimento cautelare che e’ destinato a essere caducato con la sentenza che definisce il grado di giudizio;
alla medesima conclusione deve pervenirsi anche qualificando l’ordinanza come provvedimento anticipatorio di condanna, la cui funzione e’ quella di anticipare la soddisfazione del credito “ed e’ quindi modificabile dallo stesso Giudice che lo ha emesso in ogni momento del giudizio e quindi anche con la sentenza che definisce il grado”;
ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi ad unico motivo; l’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO

che:
l’unico motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 147: assume il ricorrente che l’ordinanza che gli ha riconosciuto la provvisionale non costituisce “una misura cautelare speciale e quindi non e’ soggetta alla disciplina prescritta e prevista dall’articolo 669 novies c.p.c., comma 2, ne’ si tratta della provvisionale contenuta nel codice delle assicurazioni, ex articolo 147, cosi’ come erroneamente argomentato dai Giudici dell’appello”; sostiene, infatti, che la provvisionale e’ stata richiesta ed ottenuta ai sensi della L. n. 102 del 2006, articolo 5 in base al quale il pagamento puo’ essere disposto (in misura variabile fra il trenta e il cinquanta per cento del presumibile totale) anche a favore dell’avente diritto che non si trovi in stato di bisogno, risultando con cio’ esclusa la natura cautelare dell’ordinanza, da inquadrarsi piuttosto nella categoria dei provvedimenti anticipatori di condanna; tanto premesso, assume che la compagnia assicuratrice non avrebbe potuto richiedere la restituzione prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato la richiesta risarcitoria del (OMISSIS) e rileva, al riguardo, che la sentenza di appello, confermativa della sentenza n. 645/2015, e’ stata impugnata con ricorso per cassazione non ancora definito;
il motivo e’ infondato, in quanto:
anche a voler negare natura cautelare dell’ordinanza che ha riconosciuto la provvisionale (secondo l’opzione interpretativa che appare piu’ corretta, una volta che la L. n. 102 del 2006 ha escluso la necessita’ che il danneggiato versi in stato di bisogno), la pronuncia qui impugnata trova pieno fondamento nella seconda ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale, ossia nel rilievo che, anche considerata come provvedimento anticipatorio, l’ordinanza e’ destinata ad essere travolta dalla sentenza che definisce il giudizio in senso sfavorevole al danneggiato, senza alcuna possibilita’ di postulare la sopravvivenza dell’ordinanza fino al passaggio in giudicato della sentenza reiettiva della pretesa attorea;
in tal senso risultano orientati i precedenti di questa Corte che, pur affrontando in via diretta il diverso tema della esperibilita’ del ricorso straordinario per cassazione, si sono pronunciati sulla natura e sul regime di stabilita’ del provvedimento; in particolare:
Cass. n. 17862/2011 ha negato che sia ammissibile avverso l’ordinanza provvisionale il ricorso straordinario per cassazione di cui all’articolo 111 Cost., comma 7, sull’assunto di una “stabilita’ dei suoi effetti anticipatori fino alla decisione di chiusura del giudizio di primo grado”;
nello stesso senso, in precedenza, si era espressa Cass. n. 13968/1991, rilevando che il provvedimento e’ “dichiarato espressamente revocabile con la decisione del merito”;
affermazioni che sono in linea con Cass. n. 1044/1980, che gia’ aveva affermato che l’ordinanza che assegna al danneggiato la provvisionale costituisce un “provvedimento dichiarato espressamente revocabile con la decisione del merito ed avente natura provvisoria, essendo destinato ad essere assorbito dalla sentenza che chiude il giudizio di primo grado”;
in continuita’ con tali precedenti, ritiene il Collegio che l’ordinanza con cui il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale di cui all’articolo 147 C.d.A. (eventualmente anche ai sensi della L. n. 102 del 2006, articolo 5) produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall’attore ed e’ destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, divenendo pertanto priva di effetti in caso di rigetto della domanda, cosi’ da consentire alla parte che abbia pagato di agire per la restituzione della somma, senza necessita’ di attendere il passaggio in giudicato della sentenza;
in tal senso, questa Corte ha avuto modo di affermare che “la restituzione delle somme corrisposte in virtu’ della provvisoria esecuzione di un’ordinanza immediatamente esecutiva, concessa dal giudice di prime cure a titolo di provvisionale L. n. 990 del 1969, ex articolo 24 – ed implicitamente revocata dalla sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria – ben puo’ essere chiesta per la prima volta in appello o con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso detta sentenza, atteso che tale istanza, oltre ad essere conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e non costituisce, percio’, domanda nuova” (Cass. n. 20145/2017);
resta solo da aggiungere che la possibilita’ di richiedere la restituzione nell’ambito del giudizio di appello non osta – ovviamente – alla possibilita’ di agire separatamente, come nel caso in esame, in cui la (OMISSIS) ha proposto ricorso ex articolo 702 bis c.p.c.;
deve infine rilevarsi che, nelle more, e’ venuto meno uno dei presupposti argomentativi del ricorso, atteso che la sentenza di rigetto della pretesa risarcitoria del (OMISSIS) e’ divenuta definitiva a seguito del rigetto del relativo ricorso per cassazione, disposto con ordinanza n. 8386/2020 (di cui questa Corte ha potuto acquisire legittima cognizione mediante consultazione del CED, per quanto affermato – ex multis – da Cass. n. 1564/2007, Cass. n. 30780/2011 e Cass. n. 24740/2015);
il ricorso va pertanto rigettato;
in difetto di attivita’ difensiva da parte dell’intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite;
sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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