In tema di revocazione e l’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 marzo 2021| n. 6471.

In tema di revocazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. idoneo a costituire valido motivo di revocazione consiste nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti al contrario in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa. Si tratta dunque di una falsa percezione della realtà che non coinvolge in alcun modo l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.

Ordinanza|9 marzo 2021| n. 6471

Data udienza 12 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Consiglio di Stato – Ricorso per cassazione – Ammissibile solo per motivi inerenti la giurisdizione – Esclusione in caso di revocazione di sentenza del Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sezione

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sezione

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sezione

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15290-2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. a SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PAVIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
(OMISSIS) soc.coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1685/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/03/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere D’ANTONIO ENRICA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Consiglio di Stato, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il ricorso proposto dalla soc (OMISSIS) per la revocazione della sentenza del 14/3/2019 n. 1685/2019 dello stesso Consiglio di Stato.
Ha esposto che la soc (OMISSIS), classificatasi seconda in graduatoria, aveva impugnato davanti al TAR Milano l’aggiudicazione dell’appalto in favore della soc (OMISSIS) srl disposta dal Comune di Pavia; che le doglianze della (OMISSIS) erano state accolte ed il Comune di Pavia, in ottemperanza, aveva disposto l’esclusione della soc (OMISSIS) e l’aggiudicazione ad (OMISSIS) e che la soc (OMISSIS) aveva proposto appello averso la decisione del TAR.
Il C.d.S. ha poi riferito che, con determina del 10/5/2016, il Comune di Pavia aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione ad (OMISSIS) – provvedendo all’aggiudicazione alla terza classificata (OMISSIS)- ravvisando una grave irregolarita’ costituita dalla sottoscrizione di una scrittura privata in data 24/8/2015 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), coperta da clausola di riservatezza, posta in essere in violazione delle norme in materia di subappalto per essere stato superato il limite del 30% subappaltabile e per non essere stata data comunicazione del subappalto alla stazione appaltante e che, avverso tale determina, (OMISSIS) aveva proposto ricorso al TAR, rigettato dal giudice e confermato dal Consiglio di Stato, la cui sentenza era ora oggetto del ricorso per revocazione.
Secondo il C.d.S. nella fattispecie in esame non erano ravvisabili gli elementi tipici dell’errore revocatorio che la ricorrente aveva indicato nell’inesistenza della cessione di ramo d’azienda; nell’asserita assunzione di 5 unita’ di personale in capo ad A2 Servizi, prima appartenenti ad ASM Pavia; nella conseguente incompatibilita’ dell’assunzione da parte di (OMISSIS) di cinque unita’ di personale con la quota massima del 30% subappaltabile.
Il C.d.S, ritenuto pertanto inammissibile il ricorso per revocazione, ha affermato che non era esaminabile l’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. e dell’articolo 79 cpa in attesa della definizione della questione di pregiudizialita’ comunitaria posta dal TAR Lombardia in ordine alla compatibilita’ della quota massima subappaltabile, prevista dalla normativa nazionale, con il diritto comunitario, nonche’ in attesa della definizione del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Pavia.
2.Avverso la sentenza ricorre in Cassazione la soc (OMISSIS) denunciando eccesso di potere giurisdizionale. Si sono costituiti il Comune di Pavia, la soc (OMISSIS) soc coop. Il Comune di Pavia e la soc (OMISSIS) hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.. La Procura generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

3. Premessa l’ammissibilita’ del ricorso in cassazione per superamento dei limiti esterni della giurisdizione anche avverso le sentenze pronunciate dal C.d.S. per revocazione, la ricorrente denuncia, eccesso di potere giurisdizionale per stravolgimento delle regole del rito, denegata giustizia per mancato esame della domanda di sospensione del processo ai sensi dell’articolo 79 c.p.c. e articolo 295 c.p.c., e violazione dei principi del giusto processo.
Lamenta che l’omesso esame dell’istanza di sospensione, in attesa della definizione del rinvio pregiudiziale promosso dai TAR Lombardia in ordine alla compatibilita’ con il diritto Eurocomunitario del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, articolo 105, nonche’ in attesa della definizione del processo penale pendente davanti al Tribunale di Pavia, era in contrasto con i principi di effettivita’ della tutela e del giusto processo conseguente ad un’errata interpretazione di una regola processuale in base alla quale ha ritenuto che la domanda fosse esaminabile solo in caso di accoglimento della domanda dell’istanza rescindente.
4. Con il secondo motivo denuncia eccesso di potere giurisdizionale per contrasto con il diritto Europeo, per travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione. Lamenta che il C.d.S. aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia che la societa’ aveva formulato nel ricorso per revocazione ed avente ad oggetto l’esame della difformita’ della normativa nazionale in materia di subappalto in relazione alla direttiva comunitaria 2004/18/CEE.
5. Il ricorso e’ inammissibile.
6. Deve, in primo luogo, sottolinearsi che il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 8, e dell’articolo 362 c.p.c. e articolo 110 cod. proc. amm., e’ ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione ed e’ quindi esperibile solo nel caso in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato l’ambito della giurisdizione in generale, esercitando la stessa nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalita’ amministrativa, oppure, al contrario, negando la giurisdizione sull’erroneo presupposto che la domanda non possa formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale, ovvero qualora abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale o negandola o compiendo un sindacato di merito, pur trattandosi di materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo controllo di legittimita’ degli atti amministrativi, e invadendo arbitrariamente il campo dell’attivita’ riservato alla P.A. (v., ex plurimis, Sez. U. n. 7926/2019, n8047/2018, n 31226/2017).
7. Va, inoltre, qui ribadito che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha pronunciato sull’impugnazione per revocazione, puo’ insorgere questione di giurisdizione solo con riguardo al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima (Sez. U, Sentenza 28214/2019, n 4879/2017). Qualora vi sia stata la valutazione delle condizioni di ammissibilita’ dell’istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, non e’ consentito il ricorso per cassazione giacche’ con esso non verrebbe in rilievo la sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, una violazione di quei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla quale soltanto e’ ammesso ricorrere in sede di legittimita’.
8. Nella specie le censure mosse non inducono all’applicazione di diversi principi. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l’errore di fatto previsto dall’articolo 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verita’ risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; esso si configura quindi in una falsa percezione della realta’, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attivita’ valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettivita’” (Cass., sez. I, 19 giugno 2007, n. 14267, Cass., sez. VI, 24 gennaio 2011,n. 1555). L’errore di fatto consistente in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilita’, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (cfr tra le tante Cass. n 8828/2017).
Nella specie il C.d.S. ha escluso la sussistenza di un tale errore ed e’ pervenuto quindi alla corretta conclusione che restava precluso il riesame del merito della controversia, gia’ decisa, con ogni conseguenza in ordine alla delibazione dell’istanza di sospensione in attesa della decisione della questione pregiudiziale comunitaria o del giudizio penale. L’esame della richiesta di sospensione avrebbe, infatti, potuto riguardare solo il merito della controversia e cioe’ il giudizio rescissorio, influenzando eventualmente l’esito dello stesso, ma nessuna incidenza avrebbe potuto avere in ordine alla decisione del giudizio rescindente. Il C.d.S., in presenza del ricorso per revocazione, ha limitato la sua indagine, cosi’ come impostogli dal mezzo di impugnazione scelto, alla sussistenza dell’ammissibilita’ del mezzo richiesto e le istanze di sospensione in nessuno modo avrebbero potuto incidere sulla decisione di detta fase rescindente.
9. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di causa liquidate con in dispositivo seguono la soccombenza.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente a pagare al Comune di Pavia Euro 10.200,00 per compensi professionali oltre 1 5 % per spese generali ed accessori di legge nonche’ Euro 200,00 per esborsi ed alla (OMISSIS) Euro 7.800,00 per compensi professionali oltre 1 5 % per spese generali ed accessori di legge nonche’ Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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