In tema processo tributario per far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2021| n. 6118.

In tema processo tributario, per far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione e riproposta innanzi al giudice tributario, alla “translatio iudicii” deve seguire la “conversione” dell’azione secondo i canoni propri del processo tributario, avente natura impugnatoria-demolitoria di provvedimento (espresso o tacito) entro un termine decadenziale, con conseguente individuazione del bene della vita richiesto dall’attore sostanziale originario nei suoi termini identificativi di “petitum” e di “causa petendi”, senza che tuttavia sia necessario il rispetto di requisiti formali o temporali del rito del giudice munito di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda restitutoria, previo accertamento di non debenza di somme versate, originariamente proposto avanti al giudice civile, sia stata validamente riassunta avanti al giudice tributario a prescindere dall’impugnazione di un atto).

Ordinanza|5 marzo 2021| n. 6118

Data udienza 9 settembre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: Diritti SIAE – Richiesta di restituzione – Difetto di giurisdizione del giudice ordinario – Riassunzione del giudizio dinanzi al giudice tributario per la restituzione dell’indebito – Termine biennale di decadenza – Possibile decorrenza del termine decennale di prescrizione in caso di maturazione del silenzio rifiuto – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28445/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a. – Societa’ in concordato preventivo con continuita’ aziendale, con l’avv. (OMISSIS), nel domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) con gli avvocati Prof. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nel domicilio eletto presso il secondo – divisione affari legali della (OMISSIS) – in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio n. 3834/6/15 depositata in data 06/07/2015 e notificata il 25/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 settembre 2020 dal Cons. Marcello M. Fracanzani;
Lette le conclusioni scritte del Sost. Procuratore Generale, Zeno Immacolata, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi 1 e 3 del ricorso principale, inammissibili i rimanenti ed il ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ contribuente opera nel settore dell’editoria, in particolar modo di quella specializzata informatica, sia su supporto cartaceo che su dvd. In ossequio alla disciplina vigente sull’integrita’ del diritto d’autore, la contribuente corrispondeva alla (OMISSIS) il dovuto per il sigillo – il c.d. Bollino (OMISSIS) – da apporre su tutte le copie vendute di ciascuna opera da lei edita.
Tale assetto giuridico veniva ritenuto contrastante con la disciplina del mercato comune Europeo dalla CGCE, con sentenza 8 novembre 2007 n. C-20/05.
Pertanto, con missiva del 9 maggio 2008, la contribuente chiedeva alla (OMISSIS) la restituzione di quanto corrisposto tra il giugno 2004 ed il febbraio 2008 e, in assenza di riscontro nei quattordici giorni dalla richiesta, esperiva procedimento monitorio il 23 maggio 2008, ottenendo decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma il 15 luglio 2008, opposto dalla (OMISSIS) il 17 ottobre 2008, ma proponendo regolamento preventivo di giurisdizione solo nel gennaio 2010, poco prima che la causa fosse discussa nel merito. Le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice si pronunciavano con ordinanza n. 1780 pubblicata il 26 gennaio 2011, affermando la giurisdizione tributaria, donde la (OMISSIS) proponeva atto di riassunzione del giudizio in data 21 aprile 2011.
2. La CTP di Roma riteneva regolarmente proseguito il giudizio e, dopo aver estromesso la Repubblica Italiana (chiamata in manleva da (OMISSIS) per inadempimenti comunitari), accoglieva le ragioni della contribuente e condannava (OMISSIS) alla restituzione di Euro 1.253.106,57 oltre ad interessi. Donde spiccava appello (OMISSIS) trovando apprezzamento presso la CTR fondamentalmente su ragioni di inammissibilita’ del ricorso: perche’ non promosso avverso un provvedimento contenuto nell’elenco di quelli impugnabili, perche’ avente natura di domanda di accertamento (negativo), perche’ comunque promosso oltre il termine biennale posto a chiusura del sistema dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2, ritenuto decorrente dal giorno successivo al versamento delle somme richieste in restituzione, anche per le ipotesi in cui il debito sia successivamente ritenuto non dovuto – in via generale – con sentenza CGCE di overruling, secondo il richiamo alla giurisprudenza di questa Suprema Corte che ritiene la predetta norma di chiusura come prevalente sul sopravvenuto diritto alla restituzione, per ragioni di certezza dei rapporti tributari e della contabilita’ pubblica (cfr. Cass. S.U. n. 13676/2014).
Avverso questa sentenza propone ricorso (OMISSIS) s.p.a. affidandosi a sei motivi di gravame, cui replica (OMISSIS) con tempestivo controricorso, svolgendo altresi’ ricorso incidentale condizionato su tre articolati motivi, ai quali controdeduce (OMISSIS) s.p.a. con tempestivo controricorso.
E’ rimasta resistente la Repubblica Italiana.
In prossimita’ dell’udienza le parti hanno depositato memorie e, il patrono di (OMISSIS), altresi’ istanza di trattazione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti sei motivi di ricorso principale.
0. Preliminarmente occorre esaminare l’istanza di trattazione in pubblica udienza avanzata dal patrocinio di (OMISSIS).
Le Sezioni unite di questa Corte, occupandosi della medesima questione, hanno recentemente avuto modo di chiarire che: “Se e’ vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale prevista nell’articolo 380 bis.1, c.p.c. e’ ammissibile in applicazione analogica dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 3 rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalita’ del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. n. 5533/17 ord.), altrettanto indubbio e’ che il collegio giudicante ben puo’ escludere, nell’esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza “in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie” (Cass. SSUU n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si verta di “decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza” (Cass. n. 19115/17);” (Cass. Sez. un. 23/04/2020, n. 8093).
Questo e’ appunto quanto accade – come appresso apparira’ chiaro – nel caso in esame, con la precisazione che la parte istante si e’ limitata a motivare genericamente le ragioni dell’istanza, adducendo un profilo nomofilattico della lite, che appare cedevole, e la sua particolare rilevanza economica; inoltre, giustificano la trattazione della controversia in adunanza camerale anziche’, come richiesto dalla contribuente, in pubblica udienza, le seguenti considerazioni: (1) a causa dell’emergenza Covid-19, il legislatore ha dettato norme precauzionali, orientate alla trattazione scritta delle cause (c.d. udienza cartolare). In particolare, la L. 17 luglio 2020, n. 77, articolo 221, comma 4, (“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”), ha stabilito che: “Il giudice puo’ disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.”; (2) uniformandosi alle norme emergenziali, il Primo Presidente della Corte (decreti del 7/05/2020, del 18/06/2020 e del 30/07/2020) ha adottato misure organizzative – tuttora in vigore – relative alle modalita’ operative per regolare l’accesso ai servizi, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra tutte le persone; (3) la scelta, motivata anche da un’esigenza di particolare cautela, di trattare sollecitamente la causa in adunanza camerale anziche’ in pubblica udienza, secondo un criterio correlato dall’emergenza pandemica della Covid-19, e’ coerente con l’indirizzo di legittimita’ e con la giurisprudenza sovranazionale, come si evince da Cass. sez. 6-5, ordinanza n. 5371 del 02/03/2017, la quale ha stabilito che: “In tema di nuovo rito camerale di legittimita’ “non partecipato”, il principio di pubblicita’ dell’udienza, pur previsto dall’articolo 6 CEDU ed avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e puo’ essere derogato in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (Corte Cost., sent. n. 80 del 2011), da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva di tale procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non rivestenti peculiare complessita’”.
Per tutte queste ragioni la controversia puo’ essere esaminata in camera di consiglio.
1. Con il primo motivo si afferma violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 per nullita’ della sentenza per difetto di motivazione sulla pretesa inammissibilita’ del ricorso proposto dopo lo spirare del termine di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21.
Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4 per violazione del principio tra chiesto e pronunciato, laddove l’appellante (OMISSIS) non avrebbe mai sollevata la decadenza dal termine biennale, limitandosi ad affermare l’esistenza di un diniego espresso non impugnato nei termini.
Con il terzo motivo si propone censura ex articolo 360, n. 3 per violazione di legge, segnatamente il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, gia’ citato articolo 21 per non aver considerato il giudice di merito che l’azione avverso il rifiuto tacito – consolidatosi per il silenzio serbato dall’Amministrazione nei 90 giorni dall’istanza di rimborso tempestivamente proposta – sconta il termine di prescrizione decennale e non quello di decadenza biennale, proprio dei provvedimenti espressi.
2. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Va ricordato che la contribuente (OMISSIS) con missiva del 9 maggio 2008 chiedeva a (OMISSIS) la restituzione di quanto versato nel periodo giugno 2004 – febbraio 2008, procedendo poi il 23 maggio 2008 in via monitoria avanti il Tribunale di Roma onde ottenere la restituzione del corrispettivo a suo tempo versato per avere il certificato (da applicare su ogni esemplare) della legittimita’ della copia.
Con nota del 26 giugno 2008, (OMISSIS) respingeva la richiesta di rimborso, peraltro negando il carattere tributario di quanto versato, mentre ai primi del gennaio 2010 proponeva regolamento di giurisdizione avanti questa Corte, affermando la natura tributaria di quanto le era stato chiesto in restituzione.
Risulta non controverso in atti che il regolamento preventivo di giurisdizione sia stato definito con ordinanza di questa Corte regolatrice n. 1780 pubblicata il 26 gennaio 2011 e per valersi della translatio iudicii e far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, come previsto dal L. n. 69 del 2009, articolo 59 (OMISSIS) doveva procedere in riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione della giurisdizione, a mente del citato articolo 59, comma 2. Essendo la questione di giurisdizione definita da questa Suprema Corte, le cui pronunce non sono soggette a rimedi di impugnazione ordinari, passaggio in giudicato e pubblicazione coincidono, donde la riassunzione doveva intervenire entro il 26 aprile 2011, termine indicato come perentorio dalla prefata disposizione di legge. L’instaurazione del giudizio avanti la CTP di Roma e’ avvenuta il 21 aprile 2011 e quindi nel termine entro cui era possibile la translatio iudicii, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta, come prevede la riforma di cui alla L. n. 69 del 2009.
3. Ritenuta correttamente riassunta la procedura avanti a se’, la CTP accoglieva nel merito la domanda restitutoria di (OMISSIS). Non di meno, in riforma della sentenza di primo grado, la CTR di Roma ha ritenuto che la riassunzione avanti alla commissione tributaria a seguito di pronuncia regolativa della giurisdizione dovesse essere considerata una “riproposizione” della domanda, avanti al giudice individuato come dotato di giurisdizione e secondo le sue regole specifiche. Tra queste, in particolare, la natura impugnatoria/demolitoria propria del processo tributario, plasmato su quello amministrativo, che si dirige avverso un provvedimento autoritativo con cognizione mista oggettiva (sugli atti) e soggettiva (sui rapporti), rilevando come – per contro – la domanda in riassunzione fosse ancorata su quella originariamente proposta, secondo il modello squisitamente di accertamento, tesa cioe’ a far dichiarare non dovuta la somma corrisposta da (OMISSIS) a (OMISSIS) e ad ottenerne la restituzione, secondo il paradigma ordinario del giudice civile. In questo senso la domanda e’ stata considerata esorbitante i poteri del giudice tributario evocato (pag. 4, secondo paragrafo, sentenza impugnata).
3.1 Prosegue la gravata sentenza, rilevando come il termine ultimo per la restituzione di quanto corrisposto al fisco sia di due anni dal versamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si sia verificato il presupposto della restituzione (pag. 4, ultimo capoverso, sentenza gravata). In questo senso si e’ pronunciata anche di recente questa Suprema Corte affermando che la disciplina del rimborso d’imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38 concerne l’ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto ab origine mentre, quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del suo pagamento, trova applicazione il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso puo’ essere presentata entro due anni dal giorno in cui si e’ verificato il presupposto per la restituzione (cfr. Cass. V, n. 12919/2019).
Qualificando come istanza di restituzione la “riproposizione” della domanda avanti il giudice tributario, la CTR rileva come essa sia avvenuta nell’aprile 2011, cioe’ ben oltre i due anni dal periodo in cui sono state versate (2004-2008) le somme di cui viene chiesta la restituzione, concludendo quindi per la decadenza dal diritto al rimborso per tardivita’. Ed un tanto anche considerando quale evento legittimante la restituzione dell’indebito (sopravvenuto) la sentenza della CGCE n. C-20/05 del giorno 8 novembre 2007, in quanto addirittura precedente alla fine dei versamenti adempiuti da (OMISSIS). Ne’, infatti, puo’ calcolarsi dies a quo diverso anche in caso di c.d. overruling della giurisprudenza della CGCE, per la necessita’ di avere un termine certo, rispetto alla quale non e’ irragionevole ritenere cedevole la posizione del privato (cfr. Cass. S.U. n. 13676/2014) (pag. 4 e pag. 5 gravata sentenza).
4. Le due affermazioni del giudice di merito (“riproposizione” e decadenza biennale) si pongono rispettivamente come premessa a conseguenza e costituiscono la ratio decidendi, censurata dai primi tre motivi di ricorso.
Giova ricordare come scopo della translatio sia proprio quello di evitare il maturarsi di prescrizioni o decadenze nelle more di un giudizio validamente promosso avanti un organo successivamente riconosciuto come privo di giurisdizione dalla Corte regolatrice.
E’ noto come nel regime previgente alla novella del 2009, in ambito tributario ed amministrativo, le parti fossero solite esperire l’azione avanti il giudice che piu’ era vincolato a termini decadenziali o di prescrizione breve, anche quando non convinte di una sua potesta’ giurisdizionale in materia, ma cautelativamente orientate per non precludersi l’instaurazione di un eventuale giudizio nel tempo necessario per appurare a chi spetti decidere. Era assai frequente, infatti, una pluralita’ di azioni avviate per ottenere il “bene della vita”, nell’incertezza di dove chiedere giustizia, specialmente ove la giurisprudenza avesse elaborato una pregiudizialita’ delle domande, per cui non era possibile – per esempio – ottenere il risarcimento del danno senza prima chiedere la rimozione dell’atto illegittimo dannoso. Proprio per evitare il proliferare cautelativo delle azioni, con evidente sovraccarico inutile dell’apparato giusdicente e con il rischio di giudicati contrastanti, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed effettivita’, il legislatore ha voluto che la translatio mantenga gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta, salve le decadenze gia’ intervenute al momento dell’esperimento dell’azione avanti il giudice poi ritenuto privo di giurisdizione (Cass. S.U. n. 27997/2013). Cio’ significa che la translatio cosi’ concepita non e’ mai una “riproposizione” della domanda, se con essa si intende una “nuova” proposizione della (stessa) domanda avanti al giudice individuato come dotato di giurisdizione, ma – al contrario – dev’essere intesa proprio quale “prosecuzione” del medesimo giudizio come originariamente proposto nei suoi termini identificativi fondamentali di parti, di petitum e di causa petendi. Ed ove questi cambino, per espressa volonta’ della parte, si avra’ una “riproposizione” della domanda, con la salvezza degli effetti endo processuali maturati al momento della pronuncia sulla giurisdizione ed il consolidarsi delle sole decadenze sostanziali (Cass. IV, n. 15223/2016).
In altri termini, far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda significa che la medesima domanda, come introdotta validamente avanti al giudice poi ritenuto sfornito di giurisdizione, deve proseguire avanti al giudice che sia stato dichiarato titolare della funzione; sicche’ il giudice del rinvio deve preliminarmente identificare la domanda in riassunzione come la medesima domanda originariamente proposta e cio’ fara’ scrutinandone i tre elementi essenziali che, ab antiquo, sono le parti, il petitum e la causa petendi. Del resto, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non puo’ essere compresso, ritardato, reso piu’ difficile o gravoso, soprattutto sul versante comunitario, ove non ricorra la stringente necessita’ di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione processuale (conf., in generale, Cass. S.U. n. 19704/2015)
4.1 Non di meno, la pluralita’ di giurisdizioni impone che alla translatio segua una “conversione” dell’azione secondo i canoni propri del giudizio avanti al giudice dichiarato fornito di giurisdizione: nel processo amministrativo ed in quello tributario cio’ avviene individuando il “bene della vita” richiesto dall’attore sostanziale originario (cfr. Cass. S.U. n. 25837/2016, §.3.3); nel caso all’esame si e’ trattato della restituzione delle somme versate ed un tanto va scrutinato a prescindere dall’impugnazione o meno degli atti prevista dal rito del giudice ad quem, ma guardando preliminarmente la ritualita’ della domanda secondo i canoni processuali richiesti per esperire l’azione avanti il giudice a quo. Nel particolare, (OMISSIS) ha chiesto la restituzione di somme, provandone l’indebito versamento in base alle sopravvenute statuizioni della Corte di Giustizia e su tali coordinate avrebbe dovuto pronunciarsi la CTR, senza richiedere l’impugnazione della nota di (OMISSIS) del 26 giugno 2008, ritenendola atto di diniego espresso all’istanza di restituzione. Ed, infatti, come si dira’, la procedura tributaria conosce e regola la domanda di restituzione dell’indebito avverso il silenzio serbato; ne’ quel silenzio cessa di essere tale quando il resistente oppone ragioni extrafiscali alla richiesta di restituzione. Per contro, il silenzio diviene atto amministrativo impugnabile quando – prima del suo formarsi per decorso del termine di dare risposta – alla domanda di restituzione vengano opposte ragioni specificamente amministrative o tributarie, fondate sul potere impositivo derivante da espressa disposizione di legge, circostanza che non si e’ verificata nel caso in esame: se, infatti, la missiva (OMISSIS) proviene dal suo Ufficio legale e appare dirimente l’affermazione che “il pagamento richiesto per detta apposizione non e’ in alcun modo assimilabile ad un tributo o ad una tassa”, bensi’ il corrispettivo per un sevizio reso da (OMISSIS) (cfr. trascrizioni, rispettivamente, pag. 9 controricorso (OMISSIS) e pag. 13 controricorso (OMISSIS)).
4.2 Della conversione dell’azione in ragione del diverso regime processuale dei diversi giudici si e’ gia’ occupata questa Suprema Corte (Cass. S.U. n. 9130/2011 e n. 25837/2016 precitata), precisando il significato della L. n. 60 del 2009, articolo 59, comma 2, ultimo periodo, ove prevede che, per lucrare i vantaggi prenotativi previsti dalla translatio, “la domanda si ripropone con le modalita’ e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile”. In aderenza al dato normativo della novella, le Sezioni Unite hanno precisato che per aversi la prosecuzione del giudizio e’ necessaria ed ammessa solo una mutatio libelli per incontrare le forme richieste presso il giudice adito in riassunzione (Cass. S.U. n. 9130/2011). Questo puo’ significare che la domanda avrebbe dovuto essere riassunta con ricorso impugnatorio, in ragione degli atti che vengono opposti o della natura della domanda che abbia natura impugnatoria avanti il secondo giudice. Per contro, nel caso in esame la domanda e’ stata validamente riassunta per la restituzione dell’indebito. Non era dunque necessario alcun adeguamento della domanda originaria al rito del giudice speciale, poiche’ nel caso in esame la domanda restitutoria sarebbe stata proposta validamente con le stesse modalita’ accertatoria e restitutoria anche quando indirizzata fin dal principio al giudice tributario in fattispecie di silenzio del suo ente impositore.
4.3 Diversamente opinando, sul solco della CTR, non sarebbe mai possibile la translatio dal giudice ordinario ad uno speciale, amministrativo o tributario, atteso che quest’ultimi richiedono l’introduzione dell’azione – tendenzialmente – con l’impugnazione di un provvedimento espresso o tacito entro un termine decadenziale assai breve e, comunque, in termini incompatibili con quelli del giudizio sulla regolazione della giurisdizione, specie se all’esito si dovesse procedere con una “nuova proposizione della domanda”.
Per contro, la translatio che avvenisse con un’impugnazione del provvedimento al momento della riassunzione – anche quando il bene della vita richiesto originariamente e la natura della domanda relativa non avesse carattere impungatorio – si esporrebbe ad una mutatio libelli tale da far dubitare si tratti della medesima domanda, variandone uno, se non due, degli elementi caratterizzanti come sopra indicati. Ed infatti, l’impugnazione del provvedimento modifica il petitum immediato che diverrebbe l’annullamento dell’atto di diniego, non piu’ – come nel caso in esame – la restituzione delle somme versate e (successivamente riconosciute) non dovute, che scenderebbe, tutt’al piu’, a livello di petitum mediato.
Ne’, infine, poteva o doveva la parte in riassunzione chiedere la remissione in termini per l’impugnazione degli (eventuali) atti amministrativi presupposti, poiche’ remissione in termini per errore scusabile e translatio iudicii sono istituti alternativi (cfr Cass. S.U. n. 11219/19). A sua volta, per mantenere salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, la riassunzione deve avvenire entro un termine perentorio, esplicitamente fissato dal legislatore del 2009 (cfr. Cass. V, n. 13734/2017), che e’ ben diverso da quelli posti a tutela della certezza dei rapporti giuridici regolati con provvedimenti amministrativi.
In conclusione, condizionare la translatio ai requisiti formali e temporali di un (solo) rito proprio del giudice attribuito di giurisdizione significa richiedere una “riproposizione” intesa come nuova proposizione della domanda e porsi espressamente contro la previsione normativa che vuole salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta, nonche’ contro la stessa ragion d’essere del sistema che ha mosso il legislatore ad introdurre l’istituto qui in esame. Ed un tanto ancor piu’ stride con la riforma del 2009 quando si pensi che il superamento del rigore formalistico sembra imposto dalla Corte EDU, dalla cui giurisprudenza si trae il monito ad ancorare le sanzioni processuali al canone della proporzionalita’ e a dare rilevanza a soluzioni interpretative orientate a permettere al processo di giungere al suo esito naturale, vale a dire ad una decisione di merito, laddove la lettura estrema del principio impugnatorio si risolve in una forma di giustizia negata, cioe’ nella declamazione di un fine de non recevoir che non trova riscontro nella disciplina positiva e si pone in contrasto con la funzione di garanzia assegnata alla translatio iudicii dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 77/2007.
5. Sotto diverso profilo, nel caso specifico, la riassunzione del giudizio avanti la commissione tributaria non puo’ essere condizionata all’impugnazione della nota (OMISSIS) del 26 giugno 2008. Come gia’ anticipato, tale scritto non puo’ rappresentarsi come provvedimento amministrativo di diniego al rimborso di somme tributarie, ai sensi dell’elenco – pur anche ampiamente interpretato – degli atti impugnabili ex Decreto Legislativo n. 546 del 1992; e cio’ sia perche’ espressamente qualificantesi come diniego di restituzione di somme sprovviste di natura tributaria (cfr. supra § 4.1), sia perche’ nota gia’ avversata in sede civile, ben prima che (OMISSIS) proponesse il regolamento di giurisdizione nel dicembre 2010. Gli effetti processuali di contestazione del contento della nota si erano gia’ esplicati in sede di processo civile e dovevano esser ritenuti salvi in sede di riassunzione avanti alla commissione tributaria, secondo le disposizioni di legge ed il telos della novella di cui alla L. n. 69 del 2009, come sopra illustrato. Se, infatti, la pronuncia di questa Corte regolatrice, individuando la giurisdizione del giudice tributario, ha indirettamente qualificato come tributario il rapporto sotteso, assoggettandolo a tutte le regole sostanziali e processuali proprie della materia – tra cui, in primis, il termine di decadenza biennale dall’avvenuto versamento anche in caso di overruling processuale o la prescrizione decennale avverso il silenzio sull’istanza di rimborso – quest’effetto di riqualificazione non si estende a trasformare in atto amministrativo autonomamente impugnabile la precitata nota (OMISSIS) del 26 giugno 2008. Le ragioni che la sostengono sono infatti riferibili unicamente a scelte di (OMISSIS) di come qualificare il percepito ed il suo contenuto ne caratterizza la natura (di diniego civilistico o di diniego provvedimentale amministrativo) senza possibilita’ di mutamento in corso di giudizio, ne’ ad opera del suo autore, ne’ per opera della pronuncia regolatrice della giurisdizione.
5.1. Posto che le S.U. di questa Corte, individuando la giurisdizione del giudice tributario, hanno qualificato il rapporto sottostante parimenti come tributario, implicitamente esso viene attratto alle regole proprie di tale modello, fra cui la norma di chiusura piu’ volte citata di decadenza biennale del diritto alla restituzione a far data dal versamento, che puo’ essere derogata solo dal formarsi – entro il biennio – del silenzio sull’istanza di rimborso ritualmente proposta. Ed infatti, come piu’ volte ricordato da questa Corte, anche di recente con ord. sez. VI – 4, n. 1543/2018: “Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all’articolo 21, comma 2, proc. trib., prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex articolo 2946 c.c. (Cass. V, n. 16477/2004 ed altre). Tale questione e’ stata obliterata dalla CTR che ha fatto diretto richiamo al termine decadenziale, senza esaminare l’eventuale formarsi di un silenzio capace di trasformare in prescrizione decennale la decadenza biennale prevista dalla piu’ volte citata norma di chiusura, soprattutto tenendo conto della natura della somma richiesta all’atto della domanda di restituzione di (OMISSIS), ma anche del rapporto tributario che tra (OMISSIS) e (OMISSIS) accertato da questa Corte nel momento in cui fissa la giurisdizione tributaria.
I motivi sono dunque fondati e meritano accoglimento.
6. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, comporta l’assorbimento degli altri, attinenti a diversi vizi lamentati circa il mancato esame di fatti connessi o alla falsa interpretazione delle norme sul rimborso e sull’impugnazione degli atti di diniego espresso o tacito.
7. Il ricorso incidentale e’ invece inammissibile, riducendosi alla riproposizione – dalla parte integralmente vittoriosa – dei profili ritenuti assorbiti nel giudizio di merito (Cass. Sez. V, n. 23548/2012).
In definitiva, il ricorso e’ fondato e dev’essere accolto, la sentenza cassata con rinvio alla CTR per il Lazio che, accertata la ritualita’ della domanda originariamente proposta al giudice civile, determinera’ l’ammontare delle somme da restituire tenendo conto dell’eventuale decadenza biennale maturata al tempo della domanda sui versamenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbiti i rimanenti, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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