In tema di liquidazione delle spese processuali

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|16 marzo 2021| n. 7294.

In tema di liquidazione delle spese processuali, tanto nel sistema di cui al decreto ministeriale n. 140 del 2012 quanto in quello di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014, l’indicazione degli importi medi, minimi e massimi contenuta nelle allegate tabelle per la liquidazione delle spese giudiziali non è soggetta a vincolo di inderogabilità, ma il discostamento dai limiti in questione richiede una specifica motivazione da parte del giudice.

Sentenza|16 marzo 2021| n. 7294

Data udienza 13 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione a mezzo ruolo – Spese processuali – Liquidazione compensi professionali – Applicazione dei parametri minimi stabiliti dalle tabelle ministeriali – Deroga – Illegittimità – Assenza di una specifica motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 17189 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
ROMA CAPITALE, (C.F.: non indicato), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10684/2016, pubblicata in data 26 maggio 2016;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 13 novembre 2020 dal Consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l’avvocato (OMISSIS), per il ricorrente.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo di un suo veicolo, fondato su cartelle di pagamento per titoli di varia natura, notificatogli dal locale agente della riscossione.
L’opposizione e’ stata solo parzialmente accolta dal Giudice di Pace di Roma, il quale ha dichiarato il difetto di interesse ad agire dell’opponente in relazione all’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo nonche’ la prescrizione dei crediti portati da alcune delle cartelle contestate, rigettando invece la domanda in relazione ad una di esse e compensando le spese processuali.
Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, e in accoglimento dell’appello del (OMISSIS), ha ritenuto sussistere l’interesse ad agire di quest’ultimo con riguardo all’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo ed ha accolto l’opposizione anche in relazione alla cartella di pagamento ritenuta legittima dal giudice di pace, condannando (OMISSIS) S.p.A. a pagare le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in Euro 330,00 per il primo grado ed in Euro 630,00 per il secondo, oltre accessori.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
E’ stata disposta ed effettuata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Roma Capitale, in un primo tempo non evocata dal ricorrente ed e’ stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Nessuno degli enti intimati ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articolo 1, articolo 91 c.p.c. e articolo 75 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione del R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 64, comma 1, articolo 60, comma 4, conv. dalla L. n. 36 del 1934, dell’articolo 1 della Tariffa approvata con Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127 e Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 2 comma 2, conv. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, nonche’ articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
I primi due motivi del ricorso hanno ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, operata dal tribunale (quale giudice di secondo grado) in conseguenza della riforma della decisione del giudice di pace in primo grado, che le aveva compensate.
Si tratta di motivi connessi, che possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Secondo il ricorrente, per la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, definito con sentenza del 18 luglio 2012, avrebbe dovuto essere applicata la Tariffa di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, in quanto il successivo Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 (che conteneva il regolamento dei parametri per fasi) era entrato in vigore solo dopo la definizione del grado di giudizio in questione, e cioe’ in data 23 agosto 2012 (viene richiamato, in proposito, il precedente costituito da Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2016, Rv. 638855-01). Assume che il giudice di appello avrebbe effettivamente applicato la Tariffa di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, ma in modo non corretto. Sostiene infatti (con il primo motivo) che la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata con separata indicazione dei diritti, degli onorari e delle spese, non globalmente (come invece fatto dal tribunale), il che sarebbe sufficiente a determinare un vizio della pronunzia sul punto. Aggiunge (con il secondo motivo) che, comunque, in base alla Tariffa di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, sommando gli importi fissi dei diritti per le attivita’ espletate (a suo dire pari ad Euro 439,00) con gli importi minimi degli onorari (a suo dire pari ad Euro 225,00) e le spese documentate (a suo dire pari ad Euro 82,00), emergerebbe che la liquidazione di Euro 330,00 complessivi sarebbe del tutto incongrua e in violazione della tariffa.
I motivi in esame sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Essi si basano sui seguenti due assunti (uno in diritto ed uno in fatto), entrambi erronei: 1) l’assunto in diritto in base al quale, per la liquidazione delle spese del primo grado del giudizio avrebbe dovuto essere applicata la Tariffa di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004; 2) l’assunto in fatto secondo il quale il tribunale avrebbe in concreto applicato proprio tale Tariffa, anche se lo avrebbe fatto in modo erroneo.
In realta’, il giudice di appello non ha indicato espressamente il Decreto Ministeriale applicato ai fini della liquidazione delle spese del primo grado: poiche’ peraltro non ha distinto in alcun modo i compensi liquidati in termini di diritti e onorari (come previsto dal Decreto Ministeriale del 2004) ed ha effettuato la liquidazione in modo globale, sia per il primo che per il secondo grado (senza del resto lasciare intendere di avere utilizzato parametri tariffari differenti per i due gradi di giudizio), non puo’ che concludersi che abbia inteso utilizzare il medesimo riferimento tariffario per entrambi i gradi di giudizio, e cioe’ la normativa vigente al momento della liquidazione (in particolare, il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014), che prevede appunto una liquidazione globale in base a parametri previsti per le varie fasi del giudizio, senza alcuna distinzione tra diritti ed onorari.
D’altra parte, in diritto, nell’applicare tale ultimo decreto (cioe’ quello in vigore al momento della decisione) per la liquidazione delle spese del doppio grado del giudizio, la decisione risulta conforme all’orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (dopo alcune iniziali oscillazioni), al quale si intende dare piena continuita’, secondo cui “in tema di spese processuali, agli effetti del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 41, il quale ha dato attuazione al Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9, comma 2, conv. con modif. dalla L. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benche’ questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l’accezione onnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all’attivita’ svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell’entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017, Rv. 646610-03; conf.: Cass., Sez. L, Sentenza n. 27233 del 26/10/2018, Rv. 651261-01; Sez. 6-L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, Rv. 651920-01).
Ne’ vi e’, nel ricorso (fondato – come gia’ visto – sull’erroneo presupposto di fatto che sia stato applicato il Decreto Ministeriale n. 127 del 2004), alcuna specifica censura formulata con riferimento ad una eventuale violazione in concreto della indicata normativa, vigente al momento della liquidazione, applicabile ed applicata nella fattispecie, in relazione alle spese del primo grado del giudizio. Un siffatto profilo non potrebbe pertanto neanche essere preso in considerazione nella presente sede.
2. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9, comma 2, conv. dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 13 comma 6, Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 1 e articolo 4, comma 1, u.p., nonche’ articolo 91 c.p.c. e ancora violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e dell’articolo 111 Cost., commi 1 e 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Il ricorrente afferma che il parametro minimo per le spese del secondo grado di giudizio (su un valore di Euro 1.349,73, importo delle cartelle in contestazione), in base al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, era pari ad Euro 1.053,00.
La liquidazione operata dal tribunale, per soli Euro 630,00, sarebbe pertanto inferiore al minimo e, non essendo stata espressa alcuna motivazione a sostegno della deroga ai parametri minimi, non sarebbe legittima.
Il motivo e’ fondato.
Secondo il costante indirizzo di questa Corte, cui intende darsi piena continuita’ (Sez. 6-L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 29606 del 11/12/2017, Rv. 647183-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018, Rv. 648532-01), tanto nel sistema di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 quanto in quello di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, l’indicazione degli importi medi, minimi e massimi contenuta nelle allegate tabelle per la liquidazione delle spese giudiziali non e’ soggetta a vincolo di inderogabilita’, ma il superamento dei limiti in questione richiede una specifica motivazione da parte del giudice, che nella specie manca del tutto.
Il motivo di ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, in relazione alla sola liquidazione delle spese per il secondo grado del giudizio. In sede di rinvio, il tribunale dovra’ liquidare dette spese in conformita’ ai valori minimi dei parametri applicabili in base all’indicato valore della controversia, ovvero motivare adeguatamente sulla eventuale deroga a detti valori minimi.
3. Sono rigettati i primi due motivi del ricorso. E’ accolto il terzo. La sentenza impugnata e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta i primi due motivi del ricorso e accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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