Nell’esdebitazione la condizione di soddisfacimento

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 30 luglio 2020, n. 16263.

La massima estrapolata:

Nell’esdebitazione la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall’ art.142, c. 2, L. Fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunchè in sede di riparto; la valutazione comparativa del presupposto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ma deve essere operata secondo un’interpretazione coerente col favor debitoris che ispira la norma, sicchè, ove ricorrano i presupposti elencati nel comma 1, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.

Ordinanza 30 luglio 2020, n. 16263

Data udienza 14 gennaio 2020

Tag/parola chiave: Fallimento – Creditori concorsuali – Esdebitazione – Soddisfazione – Realizzazione anche quando alcune categorie di creditori non hanno ricevuto nulla in sede di riparto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15529-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CURATORE FALLIMENTARE AVV. (OMISSIS);
– intimati –
avverso il decreto n. 1205/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:
il tribunale di Ferrara dichiaro’ il fallimento della (OMISSIS) s.a.s. e dell’accomandatario in proprio;
chiuso il fallimento, questi chiese di essere ammesso al beneficio dell’esdebitazione;
la domanda fu rigettata dal giudice delegato in quanto le percentuali di soddisfacimento dei creditori non potevano esser considerate sufficientemente satisfattive;
il reclamo del (OMISSIS) e’ stato a sua volta respinto dalla corte d’appello di Bologna, e avverso il decreto di rigetto e’ adesso proposto ricorso per cassazione in due motivi;
nessuno degli intimati ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:
I. – col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 142, e dell’articolo 2740 c.c., il ricorrente si limita a riproporre la questione di costituzionalita’ della norma speciale, perche’ introdotta nell’ordinamento in eccesso di delega, non contenendo la delega alcun riferimento a soglie di soddisfazione concorsuali;
col secondo motivo, invece, deducendo violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 142, il ricorrente censura la decisione per aver affermato la mancata integrazione del presupposto del pagamento almeno parziale dei creditori concorsuali, all’esito di una valutazione comparativa falsata, tuttavia, dal riferimento non indispensabile ai crediti chirografari; al netto dei quali invece la percentuale di soddisfacimento era da considerare, rispetto ai privilegiati, pari al 19,82%;
II. – la questione di costituzionalita’ e’ inammissibile poiche’ ancorata a un presupposto – l’esistenza nella L. Fall., articolo 142, di soglie minime di soddisfazione concorsuale – che la norma, nell’interpretazione datane da questa Corte in funzione nomofilattica, non contiene affatto; l’esistenza di soglie postulerebbe una formulazione specifica, mentre quella di cui all’articolo 142, comma 2, corrisponde a una clausola generale rimessa al prudente apprezzamento del giudice (v. Cass. Sez. U n. 24214-11);
a scopo di precisazione concettuale la questione e’ anche manifestamente infondata nelle scansioni preliminari del ragionamento prospettato;
invero, non solo rilevano nell’esegesi della delega le ragioni di contesto esplicitate dalla corte d’appello – facenti leva sull’essere stata la L. delega n. 80 del 2005, promulgata nella esplicita (e ben vero ovvia) necessita’ di rispettare la normativa comunitaria e il coordinamento con le altre disposizioni vigenti (tra cui l’articolo 2740 c.c.) -, ma e’ dirimente la considerazione che la Corte costituzionale, sebbene in relazione a distinte norme, ha gia’ esaminato la questione degli asseriti molteplici eccessi di delega eccepiti in relazione alla L. n. 80 del 2005; e ne ha escluso il fondamento confermando il costante principio secondo cui il controllo della conformita’ della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto fra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l’uno relativo alla norma che determina l’oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega, l’altro relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi; cosicche’, da un lato (come fatto dalla corte d’appello nel presente caso) il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge-delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonche’ delle finalita’ che la ispirano – che costituiscono la base e il limite delle norme delegate e nel contempo gli strumenti per l’interpretazione della loro portata; e, dall’altro, va sempre tenuto in conto che la delega legislativa non esclude ogni discrezionalita’ del legislatore delegato, che puo’ essere piu’ o meno ampia in relazione al grado di specificita’ dei criteri fissati nella legge-delega;
per valutare, allora, se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalita’ occorre pur sempre individuare la ratio della delega, e verificare se la norma delegata sia con questa coerente (v. C. Cost. n. 98 del 2008 e prima ancora, in indicativa sequenza C. Cost. n. 250 del 1991, n. 198 del 1998, n. 163 del 2000, n. 290 del 2001, n. 413 del 2002, n. 199 del 2003, n. 426 del 2006, n. 340 del 2007; n. 490 del 2000 (ord.), n. 213 del 2005 (ord.); e non c’e’ dubbio che una tal coerenza debba essere ravvisata quanto all’istituto dell’esdebitazione, poiche’ la ratio va si’ rinvenuta nell’esigenza di consentire all’imprenditore fallito di avviare, nell’interesse generale del mercato, una nuova attivita’ imprenditoriale al netto del peso dei debiti accumulati in passato, spesso riconducibili a situazioni contingenti ed esterne, senza che pero’ possa dirsi irrilevante, in un ambito compartivo esso pure indotto dall’interesse del mercato, la concorrente esigenza di un soddisfacimento (almeno parziale) dei creditori anteriori;
III. – la censura consegnate, al secondo motivo e’ invece, nel senso che segue, manifestamente fondata;
come questa Corte ha gia’ altre volte osservato, nell’esdebitazione la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dalla L. Fall., articolo 142, comma 2, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunche’ in sede di riparto (v. oltre a Cass. Sez. U n. 24214-11, anche Cass. n. 9767-12, Cass. n. 16620-16);
cio’ ottiene che la valutazione comparativa del presupposto e’ rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ma deve essere operata secondo un’interpretazione coerente col favor debitoris che ispira la norma, sicche’, ove ricorrano i presupposti elencati nel comma 1, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso “a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria” (di recente Cass. n. 7550-18);
IV. – nel caso di specie dal decreto si evincono le seguenti percentuali di soddisfacimento: 9,60% dei creditori del fallimento sociale (percentuale interamente destinata ai privilegiati), riferita alla proporzione tra attivo e passivo; 19,82% dei creditori medesimi (sempre destinata ai soli privilegiati), riferita al solo attivo;
dopodiche’ e’ esposta una situazione definita come “sorte della liquidazione nel fallimento personale”; e tale situazione e’ indicata in termini tali da far ritenere che la liquidazione dell’attivo avesse consentito la soddisfazione dei soli creditori privilegiati nella percentuale dello 0,03% (0,01 in termini assoluti, vale a dire – se ben si comprende il senso dell’espressione come utilizzata dalla corte d’appello – correlati alla proporzione tra attivo e passivo);
su tale punto la decisione e’ manchevole, poiche’ e’ eccentrico ipotizzare la decisivita’ del dato attinente a quanto sia stato consentito soddisfare con la liquidazione dell’attivo del (solo) fallimento individuale;
cio’ non basta a escludere l’esdebitazione; infatti l’ambito soggettivo di applicazione della L. Fall., articolo 142, per quanto circoscritto al “fallito persona fisica”, va sicuramente riferito anche al socio illimitatamente responsabile di una societa’ fallita come tale, il quale socio sia a sua volta fallito in estensione;
questo impone di coerentemente valutare il presupposto oggettivo rilevando che l’articolo 142, comma 2, e’ riferito ai “creditori concorsuali”; e tali sono, per il socio fallito in estensione, pure e necessariamente quelli della societa’; difatti (L. Fall., articolo 148), pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa’ si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci, mentre i creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori;
il creditore sociale ha quindi diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, il che vuol dire pero’ – e anche – che il previo soddisfacimento del creditore sociale non e’ irrilevante nel fallimento del socio, nel senso che puo’ il creditore sociale pretendere di partecipare al riparto solo per la sorte residua;
la corte d’appello avrebbe dovuto considerare simile aspetto del problema, condizionato dal rapporto tra e L. Fall., articolo 148 e articolo 142; avrebbe dovuto cioe’, in altre parole, specificare la ragione per la quale la percentuale di soddisfacimento dei creditori concorsuali, per tali intendendosi, a fronte del fallimento del socio in estensione, quelli sociali e quelli particolari, dovesse esser ritenuta manifestamente irrisoria; il che non si evince affatto dalla differenziata e approssimativa esposizione che ha preceduto il dispositivo, nel quale l’irrisorieta’ e’ razionalmente motivata a fronte della sola ma incompleta sorte della liquidazione del fallimento personale;
il decreto va quindi cassato;
segue il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame;
la corte d’appello di uniformera’ al principio detto e provvedera’ anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Bologna.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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