L’obbligazione al pagamento sorge sul dovuto che si determina in relazione al rapporto di lavoro e non alla prestazione di fatto svolta

Corte di Cassazione, sezione sesta (lavoro) civile, Ordinanza 29 luglio 2020, n. 16227.

La massima estrapolata:

L’obbligazione al pagamento sorge sul dovuto che si determina in relazione al rapporto di lavoro e non alla prestazione di fatto svolta, salvo che essa non si sia svolta per assenza del dipendente o sospensione concordata, da provarsi a carico del datore.

Ordinanza 29 luglio 2020, n. 16227

Data udienza 26 febbraio 2020

Tag/parola chiave: INPS – Previdenza – Omissioni e differenze contributive sugli imponibili calcolati nel rispetto dei minimali di chi all’art. 1 co. 1 d.l. n. 338/89 – Opposizione – Inconferenza ed apoditticità dei motivi di doglianza – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17795-2018 proposto da:
(OMISSIS) SCARL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 126/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.

RITENUTO

Che:
con sentenza numero 126/2018 la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) soc. coop. a r.l. in liquidazione avverso la sentenza del tribunale di Lecco che aveva respinto l’opposizione ad avviso di addebito relativo ad omissioni contributive per un importo complessivo di C 128.273,35 per omessa contribuzione e differenze contributive sugli imponibili calcolati nel rispetto dei minimali di legge di cui al Decreto Legge n. 338 del 1989, articolo 1, comma 1, conv. in L. n. 189 del 1989.
A fondamento della decisione la Corte d’appello, richiamata la disposizione di legge di cui alla citata articolo 1, comma 1, rilevava che non fosse condivisibile la tesi dell’appellante, in virtu’ della quale in assenza di prestazioni lavorative non sorgerebbe alcun obbligo contributivo, in quanto secondo la giurisprudenza l’imponibile contributivo doveva essere determinato sul dovuto e non su quanto di fatto erogato. Ne’ poteva essere considerata rilevante la normativa del settore edilizio la quale prevede che il calcolo della contribuzione previdenziale sia effettuato sulla retribuzione minima calcolata sul numero fisso di ore. Sosteneva inoltre la Corte territoriale che fosse onere del datore di lavoro fornire la prova dei fatti impeditivi dell’obbligo di versare i contributi dimostrando non solo l’assenza dei lavoratori ma anche il titolo giustificativo e la riconducibilita’ delle stesse ad una delle ipotesi tassativamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Rilevava che nel caso in esame dall’istruttoria era emerso che i periodi di sospensione dell’attivita’ lavorativa fossero stati disposti per intervalli lunghi, anche di molti mesi, e non fossero certamente episodi sporadici indotti da circostanze eccezionali verificatesi in costanza del rapporto di lavoro. Non si poteva ritenere in ogni caso provata la sussistenza di accordi con i lavoratori aventi ad oggetto la riduzione dell’orario e sospensioni di lavoro, non essendo emersa dalle testimonianze acquisite in primo grado una specifica volonta’ bilaterale in tal senso (richiamava la testimonianza della sig.ra Morar la quale aveva espressamente dichiarato: “Non avevo alcun accordo con la cooperativa per una sospensione dal lavoro nei primi mesi”).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) societa’ cooperativa RL in liquidazione con due motivi illustrati da memoria, ai quali ha resistito l’INPS con controricorso.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:
1. – con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione/falsa applicazione del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, articolo 1, convertito in legge 07 dicembre 1989 numero 389, avendo il collegio milanese ritenuto applicabile lo stesso disposto normativo anche in assenza di prestazione lavorativa, attribuendo alla norma un’interpretazione che non gli appartiene affatto, non avendo proceduto ad alcuna valutazione in merito alla sospensione della prestazione lavorativa, ma limitandosi apoditticamente ad affermare che la base del calcolo della contribuzione non puo’ essere inferiore alla retribuzione prevista dalle fonti normative o convenzionali riferibili al rapporto di lavoro. Laddove, invece, il significato della norma di legge era quello di fissare un imponibile contributivo comune, il cosiddetto minimale retributivo, individuandolo nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative su base nazionale, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza in modo da garantire una sostanziale parita’ dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso. In sostanza, secondo la ricorrente, il legislatore aveva stabilito che a prescindere dalla retribuzione di fatto percepita dal lavoratore, ai fini contributivi, l’importo della somma dovuta per la controprestazione lavorativa non potesse essere inferiore a determinati limiti fissati dalla normativa; il collegamento, per la debenza contributiva, alla controprestazione lavorativa era pero’ indefettibile. Pertanto, il ragionamento seguito dalla Corte, secondo cui dovesse escludersi qualsiasi valenza alla sospensione della prestazione lavorativa, era evidentemente in contrasto con il dettato previsto dall’invocato articolo 1 che nulla prevede ne’ ha volonta’ di prevedere al riguardo, lasciando al sistema la regolamentazione di una simile ipotesi contrattuale. In altri termini il sorgere del credito retributivo non e’ legato automaticamente alla mera sussistenza del contratto ma presuppone l’avvenuta prestazione dell’attivita’ lavorativa oppure la ricorrenza di uno dei casi eccezionali in cui l’obbligo retributivo permane anche in assenza della prestazione.
2. – Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della legge dell’articolo 2697 c.c. per aver affermato che fosse onere del datore di lavoro fornire la prova dei fatti impeditivi dell’obbligo di versare i contributi in quanto l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto gravava sull’Inps. Essendo pacifica la sospensione dell’attivita’ lavorativa, era quindi l’Inps a dover provare i fatti costitutivi della propria pretesa dimostrando la sussistenza di un’ipotesi eccezionale in cui’ i contributi fossero dovuti anche in assenza della prestazione.
3. – I motivi di ricorso, da valutare unitariamente per connessione, sono privi di fondamento.
4. – Come si ricava dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. Un. sentenza n. 11199 del 29/07/2002), l’importo della retribuzione, da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, non puo’ essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali piu’ rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dal Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, articolo 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’articolo 36 Cost. (c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre – con incidenza sul distinto rapporto di lavoro ai fini della determinazione della giusta retribuzione.
5. – D’altra parte e’ pur vero che, ai fini dell’applicazione della normativa sulla contribuzione virtuale, e’ necessario che esista a monte l’obbligo retributivo oppure una causa di sospensione della prestazione imputabile al datore di lavoro. Mentre non puo’ esistere obbligazione contributiva se le rispettive prestazioni non siano state rese per assenze dei lavoratori o per accordo con il lavoratore, con onere della prova a carico del datore. In questo senso si e’ ripetutamente espressa la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 7473/2012, n. 6155/2004) la quale ha riconosciuto che in mancanza di obbligo retributivo per assenza di prestazione non e’ configurabile credito contributivo; osservando che la retribuzione, “e’ collegata alla prestazione effettiva del lavoro, non soltanto ai fini della sua commisuratone (ai sensi dell’articolo 36 Cost.), ma anche per la stessa configurazione del relativo diritto, il quale non sorge ex se in ragione della esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone – per la natura sinallagmatica del contratto di lavoro – la corrispettivita’ delle prestazioni”.
6. – Da tali considerazioni discende, quindi, che dovendosi commisurare su quanto spettante al lavoratore, la contribuzione prescinda dalla retribuzione di fatto corrisposta e sia dovuta anche nei casi di illegittima interruzione o di unilaterale sospensione del rapporto, nei quali l’obbligo retributivo e’ riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente del datore di lavoro. Per contro la contribuzione non e’ dovuta in caso di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione.
7. – In forza della medesima disciplina, discende quindi che la contribuzione sia dovuta anzitutto in relazione all’obbligazione contrattuale assunta dal lavoratore, dovendosi accertare, nei casi di mancata esecuzione, le ragioni per le quali la prestazione non sia stata resa.
8. – Nel caso di specie non e’ in discussione che la contribuzione sia stata richiesta in relazione alla prestazione dovuta secondo il contratto, talche’ la retribuzione imponibile convenzionale non poteva essere certamente commisurata ai singoli periodi di prestazione effettiva -come si sostiene in ricorso – ma a quella contrattualmente dovuta ossia maturata in forza del contratto collettivo (o individuale se di miglior favore); mentre non conta la retribuzione di fatto erogata.
9. – Nemmeno rileva che la prestazione dei lavoratori della Cooperativa venisse di fatto sospesa, atteso che non e’ stato dimostrato si trattasse di un caso di sospensione concordata; con onere della prova a carico del datore di lavoro in quanto eccezione alla regola della normale operativita’ del minimale contributivo (fatto impeditivo della normale operativita’ della regola).
10. – Deve quindi concludersi che, sul piano giuridico, l’obbligazione concernente il pagamento dei contributi previdenziali sorge sul dovuto; ed il dovuto si determina in relazione al rapporto di lavoro per come regolato dal contratto di miglior favore (individuale e/o collettivo) e non in relazione alla prestazione di fatto svolta; salvo che ricorra un’ipotesi in cui la controprestazione non sia stata resa per assenza del lavoratore o sospensione concordata, da provarsi da parte del datore. 11. Nel caso in esame poi la Corte d’appello non ha neppure fatto applicazione della regola di giudizio discendente dall’onere della prova ex articolo 2697 c.c. avendo accertato che non ricorresse un’ipotesi di sospensione concordata dell’attivita’ di lavoro e neppure si trattasse di assenze dei lavoratori effettuate nel corso della normale funzionalita’ del rapporto. Ricorrendo bensi’ un’ipotesi di sospensione unilaterale in quanto si trattava di periodi in cui la Cooperativa (OMISSIS) procedeva (appunto unilateralmente e senza accordi con i lavoratori) alla sospensione dell’attivita’ lavorativa per intervalli lunghi, anche di molti mesi, e non certamente episodi sporadici indotti da circostane eccezionali verificatesi in costanza del rapporto di lavoro.
12. – Per le considerazioni svolte il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Avuto riguardo all’esito del giudizio sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, ove dovuto.

P.Q.M.

dichiara l’inammissibilita’ del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2200 di cui 2000 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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