Nel conflitto tra la manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 20 maggio 2020, n. 15526.

Massima estrapolata:

Nel conflitto tra la manovra di sorpasso, anche illegittima, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l’obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione, per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza, e velocità di quest’ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione.

Sentenza 20 maggio 2020, n. 15526

Data udienza 5 marzo 2020

Tag – parola chiave: Omicidio colposo – Condanna – Presupposti – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Articolo 148 legge 120 del 2010 – Criteri – Articolo 133 cp – Trattamento sanzionatorio – Parametri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VIOLA ALFREDO POMPEO;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;
E’ presente come sostituto processuale con delega orale dell’avvocato (OMISSIS), del foro di ROMA in difesa di:
(OMISSIS) l’avv. (OMISSIS) FORO ROMA;
il difensore presente si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto del 4 giugno 2013, ha dichiarato non doversi procedere per il reato contravvenzionale per intervenuta prescrizione e ha rideterminato in anni due di reclusione la pena inflitta nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 589 c.p. (perche’, per colpa generica e per violazione dell’articolo 154 C.d.S., comma 1, lettera a, nel percorrere la (OMISSIS) in direzione (OMISSIS) alla guida della propria auto Saab 95, giunto all’altezza del chilometro (OMISSIS), iniziava la manovra di svolta a sinistra per dirigersi nel centro commerciale (OMISSIS), senza assicurarsi di poterla effettuare evitando pericolo o intralcio agli utenti della strada, quando (OMISSIS) sopraggiungeva alla guida di motoveicolo Honda CBR 1000 gia’ in fase di sorpasso nella medesima direzione di marcia, cagionando cosi’ l’urto in seguito al quale (OMISSIS) rovinava a terra riportando gravissime lesioni che ne cagionavano la morte).
1.1. In base alle risultanze della consulenza tecnica dell’ing. (OMISSIS) sulla dinamica del sinistro e della consulenza tecnica del Dott. (OMISSIS) sulle cause del decesso della vittima, il Tribunale ha ricostruito la dinamica dell’episodio criminoso.
Il (OMISSIS) si trovava alla guida della propria autovettura sulla (OMISSIS) in direzione Roma, quando, all’altezza del km. (OMISSIS), entrava in collisione col motociclo Honda condotto dal (OMISSIS), il quale a seguito dell’impatto rovinava a terra, riportando un gravissimo politrauma, che ne determinava il decesso.
I veicoli procedevano nella stessa direzione e l’urto si verificava nella corsia opposta di marcia percorsa da entrambi i mezzi ed aveva interessato la parte posteriore sinistra dell’autovettura e la parte superiore del motociclo che, al momento dell’impatto, si trovava coricato sul fianco sinistro. I danni riportati dall’autovettura sulla fiancata sinistra inducevano a ritenere che il (OMISSIS) stesse completando una manovra di svolta a sinistra per dirigersi nel centro commerciale (OMISSIS); al momento dell’urto, la vettura si trovava per meta’ gia’ nella corsia di accesso al centro commerciale e per l’altra meta’ nella corsia di marcia del senso opposto.
Alla vista dell’auto, il motociclista tentava di porre in essere una manovra di emergenza di svolta a sinistra per evitare l’impatto, ma perdeva il controllo del mezzo finendo a terra.
1.2. La Corte di appello ha ritenuto la sentenza di primo grado immune da censure.
La Corte territoriale ha riconosciuto la responsabilita’ concorrente di imputato e vittima, escludendo che la condotta imprudente del motociclista, pur apprezzata dal Tribunale, potesse porsi come concausa del tutto indipendente dalla condotta colposa addebitata al (OMISSIS) ed operante con assoluta autonomia, secondo la prospettazione dell’appellante.
Il teste (OMISSIS) ha precisato che la strada era trafficata: le autovetture procedevano a velocita’ bassa e la moto superava l’auto ad andatura non molto veloce. La teste (OMISSIS), che viaggiava sulla stessa auto del (OMISSIS), riferiva di aver visto la manovra dell’auto Saab di svolta a sinistra, precisando che l’auto aveva azionato l’indicatore di direzione e stava entrando “contromano” per imboccare la corsia dalla quale si esce dal centro commerciale e si fermava al centro della strada, cosi’ manovrando l’auto in modo imprevedibile.
Il personale di P.G. intervenuto sul posto eseguiva i rilievi riguardanti la posizione della moto e le tracce sull’asfalto, ma non dell’auto, che si era allontanata. Successivamente, pero’, gli organi di P.G. individuavano e fotografavano l’auto del (OMISSIS).
Secondo quanto illustrato dal consulente tecnico, la posizione della Saab al momento dell’urto era obliqua, mentre il motoveicolo era orientativamente diretto contro l’asse stradale, ricostruzione concordante con le indicazioni dei testi oculari, col posizionamento dei veicolo e con l’entita’ dei danni sui mezzi, con le tracce sull’asfalto e con la loro posizione di quiete.
La Corte capitolina ha disatteso la tesi difensiva, secondo cui al momento dell’impatto l’auto aveva solo le ruote sterzate e si trovava nella propria corsia di competenza.
Il (OMISSIS) aveva effettuato una manovra di sorpasso illegale in un settore della strada in cui non era consentita ed aveva invaso l’opposta corsia di marcia in un tratto delimitato da striscia continua, a velocita’ particolarmente elevata, superiore al limite dei 50 km/h. Il consulente tecnico spiegava che il (OMISSIS) avrebbe potuto avvistare nello specchietto retrovisore sinistro il motociclista che sopraggiungeva.
Il (OMISSIS) intraprendeva una manovra di svolta, senza assicurarsi di poterla eseguire evitando di creare una situazione di pericolo o di intralcio per gli altri utenti della strada (articolo 154 C.d.S., comma 1, lettera a), ed arrestava improvvisamente e imprevedibilmente l’auto, probabilmente per essersi accorto di stare per entrare nella corsia di uscita – anziche’ in quella di entrata – del centro commerciale.
2. Il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione dell’articolo 41 c.p., comma 2, per la mancata considerazione del comportamento anomalo ed eccezionalmente imprudente del conducente del motoveicolo.
Si deduce che la Corte di appello non ha valutato le risultanze dell’elaborato del consulente ing. (OMISSIS), secondo il quale il sito del sinistro era caratterizzato dalla presenza di una striscia continua di mezzeria, per cui il sorpasso era rigorosamente vietato.
Inoltre, tenuto conto degli imponenti danni causati dall’urto alla robusta struttura posteriore del veicolo tamponato, la velocita’ del motociclo era sicuramente superiore al limite consentito di 70 km/h, per cui la diversa indicazione del teste (OMISSIS) era completamente smentita.
Secondo il (OMISSIS), l’improvvisa interruzione della manovra di svolta della Saab al centro della mezzeria di “sorpasso” era giustificata dall’esigenza di dare la precedenza ad un veicolo che sopraggiungeva dalla direzione opposta.
La meccanica e l’assetto della moto, peraltro, erano stati modificati abusivamente.
Alla fattispecie era applicabile il principio di affidamento, non potendo il (OMISSIS) ipotizzare la condotta assolutamente irregolare ed imprudente di un motociclista che, superata la striscia continua, effettuava il sorpasso vietato di una colonna di autoveicoli che procedeva lentamente.
2.2. Violazione della L. n. 120 del 2010, articolo 148 e articolo 133 c.p..
Si osserva che la Corte territoriale avrebbe dovuto obbligatoriamente valutare percentualmente la responsabilita’ del motociclista e determinare la riduzione della pena da infliggersi all’imputato con riferimento al concorso altrui nel determinarsi del sinistro. Al riguardo, il (OMISSIS) ripartiva le responsabilita’ tra imputato e persona offesa.
Ai fini della determinazione della pena sarebbe stato necessario tener conto del grado della colpa di ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro.
2.3. Violazione dell’articolo 62 bis c.p. per ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si rileva che le circostanze processuali smentivano le considerazioni effettuate in proposito dalla Corte capitolina, emergendo invece la preminente responsabilita’ del motociclista.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
Sulla base degli esiti della consulenza disposta dal pubblico ministero, i giudici distrettuali hanno riconosciuto la responsabilita’ concorrente di imputato e vittima per l’evento letale.
La Corte territoriale ha attribuito rilievo causale alle seguenti condotte del (OMISSIS): a) l’omessa visione dello specchietto prima di impegnare la corsia opposta; b) l’esecuzione della manovra di svolta nonostante il comportamento imprudente (ma non anomalo) del conducente della motocicletta; c) il suo stop improvviso, senza disimpegnare velocemente la corsia opposta.
Nella sentenza impugnata si e’ precisato che, probabilmente, il (OMISSIS) si era fermato perche’ accortosi di immettersi in una corsia vietata di un centro commerciale.
In ragione degli elementi obiettivi riscontrati sul teatro del sinistro, il giudice distrettuale ha logicamente riconosciuto nella condotta del ricorrente efficacia concausale alla realizzazione del tragico evento ed ha al contempo escluso che la condotta del motociclista, anche se improntata a velocita’ eccessiva e al superamento della linea di mezzeria, possa essere stata comunque idonea a spezzare il suddetto collegamento eziologico.
2. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che l’evento mortale deve essere ricollegato in via esclusiva al comportamento anomalo della vittima (OMISSIS), e’ infondato.
2.1. Va premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio, secondo il quale l’utente della strada e’ responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purche’ rientri nel limite della prevedibilita’ (Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997), e, segnatamente, che il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocita’ da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilita’ (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803, in fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilita’ dell’imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocita’ superiore al consentito; Sez. 4, n. 4518 del 11/12/2012, dep. 2013, Mannolo, Rv. 254664, relativa a fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione con cui la Corte d’appello ha condannato per omicidio colposo la ricorrente che, viaggiando su una strada statale a bordo di un auto alla velocita’ di 10 Km/h, aveva investito, per effetto di una svolta a sinistra, la moto proveniente da altra carreggiata ad una velocita’ di 150 km/h, provocando la morte del conducente; Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258, in fattispecie in cui la sentenza d’appello, pur riconoscendo la violazione da parte del conducente di un ciclomotore dell’obbligo di dare la precedenza ad un incrocio, aveva ritenuto imprevedibile l’eccessiva velocita’ con cui era sopraggiunto un altro veicolo con il quale aveva colliso; la Corte pur affermando l’esigenza di pervenire ad un rimprovero colposo personalizzato, che impedisce di ritenere costituita la colpa sulla base della mera violazione della norma cautelare specifica, ha annullato la sentenza enunciando il principio sopra descritto).
2.2. Appare opportuno richiamare altresi’ vari principi giurisprudenziali affermati da questa Corte sotto il vigore del Codice della Strada abrogato, ma tuttora applicabili.
Il conducente che si accinga ad eseguire una manovra di svolta a sinistra in area di crocevia, ha obbligo di ispezionare la strada retrostante, onde rendersi conto della eseguibilita’ della manovra de qua senza creare pericoli nei riguardi di altri utenti, ancorche’ versanti in situazione di illegittimita’, quale quella di chi esegue un sorpasso in prossimita’ di crocevia; tale obbligo, di prudenziale ispezione dello spazio retrostante, sussiste, a maggior ragione, nel caso in cui il veicolo svoltante riprenda la marcia partendo da posizione di quiete, pur se determinata da necessita’ di traffico, come la concessione di precedenza ad altri veicoli (Sez. 4, n. 13336 del 30/05/1989, Basanti, Rv. 182224, in fattispecie di infortunio verificatosi in prossimita’ di crocevia, a causa dell’urto di un motociclista contro un automobile il cui conducente, dopo essersi fermato per accordare la precedenza ai veicoli provenienti dalla sua destra, riprese la marcia svoltando a sinistra senza avvedersi, per non avere ispezionato la strada retrostante, del sopraggiungere della veloce motocicletta che, imprudentemente, eseguiva il sorpasso; la Corte ha ritenuto legittimo l’addebito di concorso di causa e di colpa ai danni dello automobilista).
La manovra di svolta a sinistra determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l’adozione di tutte le possibili cautele; a questo scopo il conducente che tale manovra deve attuare, non solo ha l’obbligo di eseguire la prescritta segnalazione preventiva, e di avvicinarsi gradualmente all’asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza, di accertare mediante lo specchio retrovisivo o con ispezione diretta o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli sopraggiungenti lateralmente e da tergo, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza (Sez. 4, n. 9114 del 09/06/1983, Calarco, Rv. 160979; Sez. 6, n. 2515 del 17/10/1975, dep. 1976, Cecci, Rv. 132517).
In sostanza, nel conflitto tra la manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorita’ della prima rispetto alla seconda, che comporta l’obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la conversione a sinistra, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione, per lasciare il passo al veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza, e velocita’ di quest’ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione, onde e’ dovere del conducente, nella manovra di svolta a sinistra, di accertarsi previamente che un tale pericolo non sorga (Sez. 4, n. 4855 del 22/04/1983, Grandi, Rv. 159209).
2.3. Cio’ posto sui principi operanti in materia, nel caso in esame, nonostante l’imprudente condotta di guida della vittima, che viaggiava a velocita’ sostenuta invadendo l’opposta corsia, e’ immune da censure l’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato in relazione al reato di omicidio colposo, per aver intrapreso una manovra di svolta a sinistra per dirigersi in un centro commerciale, senza assicurarsi di poterla effettuare evitando pericolo o intralcio agli utenti della strada.
Il (OMISSIS), ometteva di guardare lo specchietto retrovisore, dal quale avrebbe potuto notare la motocicletta che sopraggiungeva e non valutava l’eccessiva velocita’ di tale mezzo. Egli non poteva fare “affidamento” sulla particolare moderazione della velocita’ della vittima, tale da consentire a quest’ultima l’arresto della marcia o altra manovra utile ad evitare il sinistro.
Conclusivamente, appare del tutto immune da censure il giudizio di colpevolezza, al quale i giudici di merito sono pervenuti facendo corretta applicazione dei principi in tema di causalita’, ritenendo l’evento collegato eziologicamente alla violazione della regola cautelare imposta dal codice della strada, in relazione alle modalita’ impiegate dall’imputato nell’impegnare la corsia di pertinenza del (OMISSIS) nello svoltare a sinistra. Una corretta manovra di svolta al centro dell’incrocio avrebbe invece comportato il rallentamento dell’autovettura e l’inizio della svolta in condizioni di sicurezza, consentendo a ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro di avvedersi della presenza dell’altro, ed in particolare all’automobilista, tenuto ad evitare di svoltare, senza preventivamente assicurarsi della mancata sopravvenienza di altri utenti della strada dal medesimo senso di marcia.
Peraltro, contrariamente alla tesi sostenuta nel ricorso, la condotta del (OMISSIS) non era stata determinata dalla presunta necessita’ di dare precedenza ad un’auto marciante in senso inverso. Tale dato, infatti, non trova riscontro nelle sentenze di merito e non e’ documentato, in violazione del principio di autosufficienza. La Corte di merito, inoltre, non ha logicamente attribuito rilievo alla segnalata illegittima modifica delle caratteristiche tecniche del mezzo.
3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce che la Corte di appello non ha calcolato la percentuale di responsabilita’ della vittima del reato non determinando la conseguente riduzione di pena, e’ infondato.
In tema di omicidio e lesioni per colpa cosiddetta “stradale”, il giudice di merito, riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, adempie il dovere di motivazione in ordine alla graduazione delle colpe concorrenti di cui e’ impossibile determinare con certezza le diverse percentuali dando atto di aver preso in considerazione le modalita’ del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, Lobello, Rv. 256287; Sez. 4, n. 32222 del 05/06/2009, Casati, Rv. 244431; Sez. 4, n. 1196 del 16/12/1994, dep. 1995, Buttazzoni, Rv. 201070).
L’impugnata sentenza risulta dunque in linea con il principio cosi’ enunciato, avendo compiutamente individuato le condotte imprudenti ascrivibili ad imputato e vittima. La Corte territoriale, invece, con motivazione immune da censure, ha attribuito esplicito maggiore rilievo al comportamento del (OMISSIS), allontanatosi repentinamente dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Secondo la Corte di appello, tale circostanza e’ stata giustificata mediante affermazioni poco plausibili (la preoccupazione per la figlia ferita al volto – evenienza non riscontrata – e l’intento di evitarle la visione della scena dell’incidente mortale).
4. Il terzo motivo di ricorso, con cui si rileva l’ingiustificato diniego delle circostanze di cui all’articolo 62 bis c.p., e’ manifestamente infondato.
Va premesso che la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce del grave rimprovero di colpa formulabile a carico del (OMISSIS) per l’imprudente manovra di svolta (eseguita senza accertarsi che lo spazio fosse libero) e per l’incauta interruzione della manovra stessa.
Ebbene, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravita’ della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell’imputato, indicativi di spiccata capacita’ a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice legittimamente non ha preso in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dall’imputato o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il suo riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto trattano, in termini estremamente generici, il tema della presunta maggiore responsabilita’ del motociclista per l’evento mortale, ipotesi ampiamente confutata sulla base dell’esauriente ed articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata.
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (articolo 616 c.p.p.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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